Extradition partly granted for embezzlement, bribery, and forgery

BGE 57 I 284Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I2 oct. 1931Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Italy requested Buzzi's extradition for several offenses arising from a sugar warehouse scheme in Varese. The Federal Court held that it could not reassess the factual merits of the accusations and that the identity objection and the fact that accomplices were not named were irrelevant. Extradition was allowed for embezzlement against the private company, complicity in embezzlement, bribery, forgery of public documents, and suppression of public documents, the last only subject to Federal Council consent. It was refused for the tax/customs-related embezzlement allegations. The Court also stated that Buzzi would not be punishable for contraband in relation to the granted offenses.

Regeste Omnilex

Art. 2 Ziff. 8, 10, 12 EAV mit Italien; Art. 1 Abs. 4, 4 und 5 des Bundesgesetzes über die Auslieferung: Bei der Auslieferung prüft das Bundesgericht nicht die materielle Richtigkeit der vom ersuchenden Staat behaupteten Tatsachen, sondern nur, ob diese nach dem Recht des ersuchenden und des ersuchten Staates ein auslieferungsfähiges Delikt bilden. Dass der Haftbefehl nicht auch einen angeblichen Mitbeteiligten erfasst, steht der Auslieferung gegen den Verfolgten nicht entgegen. Die Bezeichnung des Delikts in den beiden Rechtsordnungen muss nicht identisch sein; maßgebend ist die tatbestandliche Übereinstimmung. Die Auslieferung für Urkundenunterdrückung ist nur im Rahmen des Bundesgesetzes und gegebenenfalls unter Vorbehalt der Zustimmung des Bundesrates zulässig. Ein Zusammenhang mit Konterbande hindert die Auslieferung für selbständige extraditionsfähige Delikte nicht.

Texte intégral

VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 46. Estra.tto da.lla. sentenza. 4 dicembre 1931 neUa causa d'estradizione contra Euzzi. Estradizione riohiesta a titolo di appropri'1zione indebita, peculato eontinuato, eorruo:ione di pubblieo uffieiale, falso eontinuato in atti pubbliei anehe per soppre"sione di pubblici registri. TI fatto ehe i mandati di eattura non ooneernono un preteso eorreo 0 eompliee non EI di ostaoolo all'estradizione. -TI Tribunale federale non pllO es!l.minare Ia. fondatezza di merito delle imputazioni per Ie quali I'estradizione viene riohiesta Da la questione di sapere, se i mandati rli oattura emanano dalla sede oompetente. -Inrlagine sull'ammissibilita del- l'estradizione in merito alle diverse imputazioni. Ritenuto in linea di fatto " A. -Con nota verbale deI 29 giugno e con susseguente del 20 agosto 1931 Ia R. Legazione d'Italia in Berna ehiedeva l'estradizione di Buzzi Armando 0 Ermanno, il quale, eolpito da mandato di cattura 23 maggio 1931 deI giudice istruttore di Varese, era stato arrestato a Lugano il 12 giugno 1931. Colla prima nota verbale l'estradizione veniva l'ieruesta per l'imputazione d'approprianione indebita qualificata e eontinuata, per una somma di Iire 1 431200. Colla seconda, ehe faceva capo ad altro mandato di cattura deI 4 agosto 1931, Ia domanda d'estradizione veniva estesa alle im putazionl :

  1. di peculato continuato per un importo non inferiore ad un milione e duecentomila lire commesso in Como, con piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso ;

di corruzione di pubblico ufficiaJe, con l'aggravante della contravvenzione, per avere, in Varese ed in Como, con piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso, ). Internationales Auslieferungsrecht. No 46.

dall'anno 1929 al 19 maggio 1931, dato denaro all'ing. Roggero Mario, uffieiale teenico di finanza a Como, affineM questi facesse atti contrari ai doveri deI proprio uffieio; 3) di faisita eontinuata in atti pubbliei, anehe per soppressione, comnessa in eoneorso eoll'ing. Roggero Mario predetto, per avere, con piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso, dall'anno 1929 al 19 maggio

in Como, determinato l'ing. Roggero Mario e eoope- rato con lui a form are atti dell'uffieio tecnieo di finanza, falsi, ad alterare atti veri, ed a sopprimere, tra altri doeu- menti pubblici, le dichiarazioni di estrazione zueehero relative al magazzino fiduciario di Varese intestato al eonsorzio nazionale produttori zuechero, il registro di magazzino dell'esereizio 1929-30, l'inventario redatto il 30 giugno 1930, e cin eon possibilita di pubblico e privato noeumento. B. -Seeondo un rapporto eomplementare (19 agosto 1931) della R. Proeura di Varese agli atti, le imputazioni avrebbero i preeedenti seguenti : a) Jl 25 dieembre 1912 si eostituiva in Varese una soeieta in nome eollettivo fra Ottorino Boniehi ed Ermanno Buzzi avente l'oggetto: Rappresentanze prodotti e merci di ease eommerciali in genere . Tl 5 agosto e 23 set- tembre 1930 la soeieta si trasformava in aeeomandita semplice a responsabilita illimitata. Con sentenza 28 maggio

fu diehiarato il fallimento tantQ dell'aeeomandita sempliee ehe deI Blizzi personalmente per il motivo, ehe tra gli attivi ed i passivi della predetta soeieta esisteva una sproporzione grave e ehe 10 stato di cessazione dei pagamenti era palese. 1121 maggio 1931 -prosegue detto rapporto -la ditta B. e A. Boniehi in Milano ha sporto denuneia contro Buzzi Armando fu Roeeo e di Rosa Dei Grosso per appropriazione indebita di 2048 quintali di zueehero sottratti dal deposito fidueiario di Varese ov'era affidato aHa sua eustodia e sotto la Bua garanzia, arreeando un danno di 512 000 L.

286 Staatsrecht. b) Jl 1° luglio 1927 -eontinua il ra:pporto predetto - fu fatta una eonvenzione fra Ia ditta B. e A. Bonichi in Milano, rappresentata dal Consorzio nazionale produttori ucchero e Ia ditta Boniehi e Buzzi, ai patti seguenti : La ditta Boniehi e Buzzi mette da oggi a disposizione della ditta B. e A. Bonichi -riservandoglielo in modo eselusivo -il proprio magazzino fidueiario zueehero in Varese ... Resta inoitre stabilito : a) ehe tutti gli zueeheri spediti 0 depositati al magaz- zino suddetto sono sempre di eselusiva proprieta dello speditore eonsorzio nazionale produttori zueehero, a disposizione e sotto Ia responsabilita della ditta B. e A. Boniehi; b) nessuna eonsegna 0 prelievo dovra essere fatto se non previo versamento-deI preciso ammontare in tassa pagata e eontempora.nea presentazione di apposito buono emesso dalla ditta B. e A. Bonichi, su moduli numerati deI C. N. P. Z. recanti l'indieazione della data, qualita, prezzo, beneficiario ed ammontare, ehe daranno luogo a fatturazione diretta da parte deI C. N. P. Z. ; c) la ditta Boniehi e Buzzi si impegna a tenere dili- gentemente aggiorna.ti i libri di movimento magazzino, e di attenersi alle disposizioni ehe per il pratieo svolgi- mento verranno man mano impartite dalla ditta B. e A. Boniehi, cui spetta ampia facolta di controllo pei libri ed il magazzino ; Dalla convenzione dianii riportata si rileva ehe tutti gli zuccheri sono sempre di esdusiva ptoprieta deI Con- sorzio nazionale... e nessun prelievo - 0 consegna dovra esser fatto se non previo versamento deI preciso ammon- tare della tassa pagata e contemporanea presentazione deI buono, emesso dalla ditta Bonichi su moduli. Seeondo questi patti -conehiude il rapporto in discorso

il lavoro doveva svolgersi nel modo seguente: A richiesta della ditta Bonichi di Milano il Consorzio inviava a1 deposito di Varese le quantita di zucchero Intcrnnti()nal.es Auslieferungsret'ht. No 46.

designate: ivi esse venivano ricevute in eauzione (eioe schlave d'imposta) a cura di Buzzi Ermanno previo controllo della R. Guardia di finanza. Le quannita rieevute venivano introdotte nel magazzino 0 deposito fidueiario, che veniva piombato e suggellato. La ditta B. e A. Boniehi di Milano, quando le pervenivano riehieste di zucehero dai clienti, staccava, per ogni richiesta, un buono originale ehe rimetteva al diente, valev01e COme titolo a farsi eonsegnare da Buzzi Erm anno , la quantita di zucchero desiderata, e tre copie deI buono, di eui una a Buzzi perehe sapesse e eonsegnasse, una al Consorzio perehe rilasciasse fattura regolare, Ia terza eopia la teneva per sua norma. -11 cliente, quando si presentava col buono per ritirare 10 zucchero, doveva versare al Buzzi I'impor- to (250 L. eircaper quintale, oitre 400 L. per imposta). II Buzzi si doveva reeare al Credito Varesino e depositare il denaro, facendone due parti, una da 250 L. al quintale, ehe Ia Banea acereditava in conto corrente a favore deI consorzio nazionaIe, l'altra in ragione di L. 400 per quin- tale da eonvertirsi in vaglia della Banca d'Italia, intestato alla R. Tesoreria. Su presentazione deI vaglia, la R. Teso- reria rilaseiava a Buzzi quietanza analoga. -Buzzi doveva presentare aHa R. Guardia di finanza, la dichiara- zione di estrazione zucchero dal magazzino fiduciario corredata della quietanza di Tesoreria, e la R. Guardia di finanza autorizzava I'estrazione dello zucchero per il quantitativo corrispondente all'imposta pagata risultante dalla quietanza di Tesoreria. -Tl servizio della R. Guardia di finanza di Varese avveniva con le direttive e le istru- zioni impartite dal R. Uffieio tecnico di finanza di Como. - Erano tenuti, per la gestione deI magazzino, registri di entrata ed useita dello zucchero e si eseguivano eontrolli formaIi, eontrolli eioe, non sull'effettiva consistenza deI magazzino, sibbene sui dati risultanti dai registri. -Nel- l'inventario effettivo eseguito i1 20 maggio 1931 dal R. Ufficiale tecnico di-finanza Filiap Raul e dal mare- sciallo della R. Guardia di finanza Piras Giuseppe fu

288 Staatsrecht. riseontrato un ammaneo di magazzino di quintali 2162 di zueehero (peso lordo), per i quali non era stata pagata la tassa dj 861 086,90 L. AlI'atto deH'inventario non fu presente il Buzzi Ermanno, il quale, eonsapevole delle sue malefatte e raggiunto da indizi diversi ehe si aceumulavano eontro di lui, aveva, il giorno innanzi, preso il largo, riparando in Jsvizzera. -Fu in seguito aHa fuga deI Buzzi ed alle risultanze dell'inventario 20 maggio 1931 ehe la ditta B: e A. Bonichi di Milano presentö la denuncia contro il Buzzi per appropriazione indebita quaIificata eontinuata aHa quale segui il mandato di eattura 23 maggio 1931. -Le suecessive investigazioni delle autorita di finanza e dell'autorita giudiziaria portarono all'aceerta- mento degli altri reati menzionati negli ordini di cattura deI 4 agosto 1931 spediti contro il Buzzi e l'ing. Roggero. O. -A questa domi1nda d'estradizione il Buzzi si opponeva e faceva esporre le sue ragioni dal patroeinatore in parecchi memoriali di opposizione annessi agli atti. Dei motivi ivi aceampati si dira, se d'uopo, piu sotto. D. -11 rapporto 11 novembre 1931 deI Procuratore pubblico federale, alle cui eonelusioni rinvia il Diparti- menta federale di Giustizia e Polizia, propone di eoneedere l'estradizione solo per le imputazioni di eomplieita in peculato, in falso di atti pubbliei, edi negarla per le altre. Oo'Miderando in diritto : 3. -Nell'interrogatorio deI ß settembre 1931 Buzzi ha contestato l'estradizione pretendendo ehe il mandato di cattura deI 4 agosto non e stato spiceato dalla sede eom- petente. Supposto ehe sia proponibile in proeedimento d'estradizione, quest'eceezione dovrebbe essere esaminata dal Consiglio federale e non dal Tribunale federale (RU 42 r p. 104 ; 50 p. 254). r nfondati sono inoltre due altri argomenti accampati rlall'estradando : a) che l'estradizione non potrebbe essere concessa perche il mandato di cattura e diretto contro Buzzi Armando 0 Ermanno , e, in secondo Iuogo, Internationales Ausli 'ferungsrccht. No 46.

perche i mandati di cattura coneernono lui solo e non

anche il socio Boniehi. La prima eeeezione si appalesa

errata per il sempliee riflesso, ehe l'identita tra l'estradando

eolla persona arrestata a Lugano non e neanehe contestata,

e la seeonda, perehe 10 Stato riehiesto non ha Ia facolta

di negare l'estradizione per il motivo ehe non e chiesta

per un complice dell'estradando. Nella fattispecie oceorre

inoltre far osservare ehe il Buzzi era l'unico socio illimi-

tatamente responsabile della ditta Bonichi e Buzzi.

Altra eecezione, evidentem ente vana, e quella dedotta

dall'allegazione, ehe 10 stato di fatto, com'esso e esposto

nei mandati di eattura e nel rapporto di eomplemento

deI 19 agosto 1931 non sarebbe esatto in diversi punti.

Secondo la eostante giurisprudenza di questa Corte, in

easi di estradizione il Tribunale federale deve limitarsi

ad esaminare, se i fatti, eome sono indicati dalle autorita

dello Stato riehiedente, eostituiscono delitto di reato di

estradizione : le facolta delle autorita d'estradizione non

vanno oltre (RU 38 1 p. 614; 41 p. 140; 49 I p. 267 ;

53 I p. 317).

4. -Procedendo, in base a questi eriteri, all'esame

delle singole im putazioni, si osserva :

  1. -A ppropriazione indebita :
  2. Secondo il trattato di estradizione italo-svizzero,

art. 2 cifra 12, l'appropriazione indebita eostituisce delitto

d'estradizione, se il valore dell'oggetto defraudato (extor-

quiert)

supera 1000' fehi., somma, nella speeie, di molto

inferiore a quella indieata nei mandati di cattura e nel

rapporto deI 19 agosto annesso.

Dalla circostanza, ehe nei testi tedeseo e francese deI

trattato, ai termini abus de confiance (Missbrauch des

Vertrauens)

vien aggiunta in parentesi, a meglio chiarirne

il significato, l'espressione equivalente italiano appro-

priazione

indebita ll, emerge ehe il trattato di estradizione

intendeva dare a questo reato il significato dell'appro-

priazione

indebita deI diritto italiano. E secondo questo

290 Staatsrecht. diritto si rende eolpevole d'appropriazione indebita Chiunque si appropria, eonvertendola in profitto di se o di un terzo, una eosa altrui, ehe gli sia stata affidata 0 eonsegnata per qualsiasi titolo ehe importi l'obbligo di 'restituirla 0 di farne un uso determinato ... Questo delitto eorrisponde a quello di truffa della Iegis- Iazione deI luogo di rifugio (Cantone Tieino) secondo I'art. 379 I Codiee penale tieinese : ehiunque, dolosa- mente, eonsumandoIa, distraendola 0 altrimenti eonver- tendola in profitto di se 0 di un terzo, s'appropria una eosa altrui ehe gli e stata affidata 0 eonsegnata per custodirIa, amministrarla, restaurarla, trasportarla 0 per qualunque altro titolo ehe importi l'obbligo di rieonsegnarla 0 di farne un uso determinato . Che la denominazione deI reato nOn sia Ia stessa nelle due legislazioni non e di ostacolo all'estradizione. b) Chiedesi quindi se l'imputazione fatta al Buzzi nel mandato di eattura deI 23 maggio 1931 eostituisee il reato d'appropriazione indebita. aa) Secondo il mandato di eattura, il Buzzi si sarebbe reso eoipevole di questo reato non soitanto nei eonfronti della ditta B. e A. Boniehi, ma anehe nei eonfronti dello Stato, sottraendo aHa tassa suHo zuechero un im porto di L. 819200. La tesi e errata: Questi importi non erano mai stati dallo Stato affidati 0 eonsegnati al Buzzi : non puo quindi essere questione, di fronte allo Stato, d'appro- priazione indebita. DeI resto, anehe se si trattasse di tasse ineassate e non eonsegnate, il reato non sarebbe indipen- dente da quello deI eontrabbando, di eui ne verifieherebbe gli estremi, eioe di reato pel quale l'estradizione, eome fu detto, non e eonseguibile. bb) Per quanto eoneerne l'appropriazione indebita rimproverata al Buzzi nei eonfronti della ditta B. e A. Boniehi dal mandato di eattura deI 23 maggio e dal rapporto eomplementare deI 19 agosto 1931 emerge quanto segue: Lo zueehero deposto nei magazzini di Varese era proprieta esclusiva deI Consorzio nazionale dei Internationales Auslieferungsrecht. N0 46.

produttori di zueehero rappresentato dalla ditta B. e A. Boniehi. La ditta Buzzi e Boniehi, 0 meglio il soeio Ermanno Buzzi, non poteva disporne se non previo versamento, nello stesso giorno, presso la Banca, dell'ammontare in tassa pagata, e eontemporanea presentazione di buoni) emessi dalla ditta B. e A. Boniehi. Buzzi Ermanno, stando ai mandati di eattura, e imputato di sottrazione di zueehero senz'essere in possesso dei buoni predetti, d'averlo smereiato per proprio eonto e di non aveme eonsegnato il eorrispettivo aHa easa B. e A. Boniehi. Se queste allegazioni sono vere -ed il Tribunale federale non puo esaminare questa questione per i motivi sopra- eitati -e fuori di dubbio ehe Buzzi si e reso eoipevole d'appropriazione indebita (truffa, deI eodiee penale tiei- nese). Jnfatti il Consorzio nazionale dei produttori di zueehero, rappresentato dalla ditta B. e A. Boniehi in Milano, aveva affidato 10 zueehero aHa ditta Boniehi e Buzzi, in Varese, perehe 10 eustodisse nei magazzini di Varese e ne sorvegliasse l'entrata e l'useita. A eio nulia muta la circostanza ehe, a garantire i suoi diritti fiseali, 10 Stato faceva sorvegliare i magazzini dai suoi agenti. DeI resto, se, eome assevel'a il Buzzi nei suoi allegati, Ia. ditta Boniehi e Buzzi non avesse avuto il possesso della meree, l'atto imputatole non cadrebbe meno sotto Ia legge penale per il titolo di furto, imputazione piu grave di quella dell'appropriazione indebita, e pure reato d'es- tradizione. Lo zucehero era stato affidato aHa ditta Bonichi e Buzzi per un titolo ehe importava I'obbligo di farne un uso determinato ) (v. sopra, contratto deI 1

luglio 1927, stato di fatto lett. B). Contravvenendo a questa elausola, vendendo 10 zueehero per proprio eonto e non eonse- gnandone subito l'importo, Buzzi haeonvertito in proprio profitto 10 zucehero di proprieta deI eonsorzio nazionale. Tl Ministero pubblico federale contesta quest'estremo dell'imputazione affermando ehe, seeondo il rapporto della R. Procura di Varese, il ßuzzi avrebbe emesso delle eambiali a favore della ditta B. e A. Boniehi. Ma oceorre AS 57 I -1931

rilevare, ehe il rilaseio di questi effetti e avvenuto, non in oeeasione della sottrazione di zucehero in discorso , ma solo il 19 maggio 1931, poseia ehe un rappresentante della ditta B. e A. Boniehi, mandato a Varese per i1 eon- trollo dei magazzini, ebbe a eonstatare i manehi. Ora, l'estradizione per appropriazione indebita non potrebbe essere negata, neanehe ove il danno fosse stato risareito prima dell'emissione deI mandato di eattura, po;ehe, ne seeondo il diritto italiano ne seeondo quello tieinese, il rifacimento deI danno impedisce la perseguibilita deI reato (RU 26 I 93). A fortiori, non le sara d'ostacolo l'emissione di effetti, ehe poi anehe andarono a vuoto, pereM il giorno stesso della loro emissione il Buzzi si rendeva latitante, il ehe trasse seeo il fallimento deHa ditta Bonichi e Buzzi e di quest'ultimo personalmente. La parte danneggiata (B. e A. Boniehi) deve quindi assoggettarsi, per il suo eredito, alla legge deI dividendo fallimentare ; a eiö nulla mutando neanehe l'affermata circostanza ehe il Buzzi avrebbe venduto 10 zueehero a ere- dito. Sarebbe inveee concepibile, ehe l'emissione degli effetti potesse poi essere considerata dal giudice eome motivo esclusivo di pena. Ma eiö non essendo dimostrato in modo indubbio, l'estradizione dev'essere eoneessa, laseiando al giudice deHo stato riehiedente il eom pito di eonoseere deI quesito nel suo vaIore sostanziale. 11 Ministero pub- blieo federale opina, tuttavia,.che .per la relazione esistente tra l'appropriazione indebita ed il reato di eontrabbando, l'estradizione dovrebbe essere negata anche per la prima imputazione, finehe non fosse dimostrato un danno a earico della ditta B. e A. Bonichi, danno per J'esistenza deI quale gli atti, al loro stato attuale, non fornirebbero dimostranione suffieiente. Ma e vano il sostenere, ehe il delitto eommesso nei confronti di quella ditta rivesta il earattere dei reato di eontrabbando. Questo pub eon- sistere solo nella frode delle tasse fiscali, ehe avrebbero dovuto essere solute per 10 zueehero sottratto. D'altro canto, nel procedimento d'estradizione non pUD essere Internationales Auslieferungsrecbt. N° 46. 293 riehiesta, per la eognizione limitata dei fatti ehe al giudioo riehiesto eompete in questa materia, una prova deI danno : basta ehe un danno sia preteso in modo eircostanziato nel mandato di eattura e negli atti eompiementari, condizione ehe si verifica nel casoin esame (v. rapporto deI 19 agosto 1931). H. -Correita (cQmplicita) in peculato. Anehe questo e delitto d'estradizione secondo il trattato italo-svizzero (art. 2 cifra 10 e eapoverso finale) ed e previsto sia dal eodiee penale italiano (art. 168 e 63 CP it. de11889 e an. 314e 110 CP it. deI 1930), ehe dal eodice penale tieinese (art. III e 63). La eireostanza ehe Buzzi non e funzionario pubblico, non osta. a ehe possa essere perseguito come eorreo 0 eompliee deH'uffieiale pubblico Mario Roggero. Ne l'estradizione potrebbe essere negata per questo delitto argomentando, ehe esiste qualehe relazione tra questo delitto e l'imputazione di eontrab- bando. n peeulato non suppone neeessariamente ehe sia stato eommesso mediante eontrabbando (RU 39 I p. 116 ; 41 J p. 142 ; 50 p. 262 ; sentenza, non pubblieata, nella causa Vanzini deI 10 maggio 1929). II!. -Falsita oontinuata in atti pubblici. Questo e pure delitto previsto tanto dalla legge penale deHo Stato riehiednnte ehe da quella deHo Stato riehiesto (art. 275 e 283 deI CP it. deI 1889 e 476 e 490 deI CP it. deI 1930 e 215 e 221 deI CP ticinese). Tuttavia il trattato italo-svizzero non eonsente l'estradizione (art. 2 eifra 8) ehe per il falso di doeumenti e l'uso di atti falsifieati, non pero per la soppressione 0 distrazione degli atti stessi. Ma poiche la legge federale sulI'estradizione permette l'estradizione anehe per quest'ultimo reato, sta neUa facolta deI Consiglio federale di eoneederla eon 0 senza garanzia di reeiproeita (art. 1 a1; 4 e.5 della legge sull'estra- dizione: RU 38 I p. 172). Ed anche a riguardo di quest'imputazione, la reiazione ehe potrebbe esistere tra il delitto di distrazione 0 soppressione di atti pubbliei e

Staa.tsrecht. l'imputazione di eontrabbando, non puo essere di ostacolo all'estradizione per il prima di questi reati per i motivi suesposti, come non puo esserio la eireostanza, ehe l'art. 275 deI eodiee penale italiano prevede solo I 'ipotesi ehe il delitto sia eommesso da un funzionario pubblieo, eompliee di esso potendo essere anehe una persona ehe non riveste questa qualita (RU 41 1 p. 143). IV. -Oorruzione di pubblico ufficiale. Delitto d'estradizione previsto dall'aggiunta al trattato italo-svi.2.zero deI 1° luglio 1872 e clalle due legislazioni (art. 172/173 deI CP it. dei 1889, art. 319 e 321 deI CP it. deI 1930 ed art. 118 ss deI CP tieinese). L'opinione deI Ministero pubblieo federale ehe, per quest'imputazione, l'entradizione non potrebbe essere concessa per insufficiente sostanziamento, non tiene in debito eonto ne il mandato di cattura deI 4 agosto, ne il rapporto deI 19 agosto 1931, cui, per brevita, si fa riferi- mento. Che, per i fatti da indicarsi nella domanda di estra- dizioni ed atti eomplementari, la condizione dell'indica- zione eireostanziata deI reato non possa essere interpre- tata troppo rigorosamente, sta nella natura stessa delle eose, poiche, di regola, l'estradizione e domandata prima di una regolare ed approfondita istruzione deHa causa penale. Nel easo in esame, gli estremi di fatto dell'im,puta- zione sono negli atti predetti ehiaramente indieati, e eosi pure ilIuogo (Varese) e, approssimativamente, anehe l'epoea in eui il reato sarebbe stato commesso (dalla fine 1929 al 19 maggio 1931). DeI resto, e poeo probabile ehe, ove si sia reso colpevole dei delitti imputatigli, Buzzi non abbia ottenuto dal Roggero la di lui partecipazione al reati mediante eompenso in denaro. Dubbio solo pu:) essere, se non si sia trattato, tra Buzzi e Roggero, di una ripartizione deI profitto gia eonseguito col peculato, mf!, e questa questione da riservarsi al giudizio penale di merito (sentenza non pubblieata nella causa FELLER deI 5 no- vembre 1927 ; RU 50 p. 260 ss). Staatsverträge. No 47.

Pronuncia :

  1. -L'estradizione di E. Buzzi e eoneessa per le seguenti imputazioni : a) Appropriazione indebita eommessa ai danni della ditta B. e A.Boniehi in Milano . b) Correita (eomplieita) in pneulato ; c) Correnta (eomplieita) in falso di atti pubbliei ; d) C?r.relta (eonplieita) in soppressione di atti pubbliei, a eondlZlOne ehe 11 Consiglio federale eoneeda l'estradi- zione a' sensi dell'art. 1 al 4 della legge federale sull'estra- dizione ; e) Corrunione. Per tutte queste imputazioni Fopposizione dell'estra- dando e respinta.

-L'opposizione viene invece ammessa e l'estradi- zione negata, per le imputazioni di appropriazione indebita eontinuata e qualificata nei eonfronti dell'Amministrazione Doganale (fiscale) italiana. 3. -In relazione ai reati, per eui la domanda di entradizion ammessa, il Buzzi non sara passibile ne dl pena ne dl aggravante per l'imputazione di eontrab- bando. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 47. Urteil vom 2. Oktober 1931 i. S. Goldschmitt gegen Arn. Entscheide im Rechtsöffnungsverfahren können wegen Anwendung tonalen statt eidgenössischen Rechtes mit der st.aatsrecht- h?hen Beschwerde angefochten werden. (Erw. 1). Erte?Iung der Roohtsöffnung durch das Bundesgericht auf Grund emer st.aatsrechtlichen Beschwerde? (Erw. 8).

Mots-clés

extraditionembezzlementbriberyforgerysuppression of documentscustoms fraudaccomplice liabilitytreaty interpretationdual criminality

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether extradition was admissible for qualified embezzlement against B. e A. Bonichi

Solution extraite

Yes; the conduct, as described by the requesting authorities, fell within extraditable embezzlement and the objections about repayment or later effects did not bar extradition.

Motifs extraits

The Court held that it must accept the facts as presented by the requesting state and only examine whether they constitute an extraditable offense. The sugar was entrusted for a determinate use, and its conversion for personal benefit satisfied the offense.

Question juridique clé

Whether extradition was admissible for complicity in embezzlement, bribery, forgery, and suppression of public documents

Solution extraite

Yes, subject to the Federal Council's power to allow extradition for suppression of public documents under the extradition law.

Motifs extraits

These offenses were extraditable under the treaty and both legal systems; the fact that Buzzi was not a public official did not prevent liability as accomplice, and the Court rejected objections based on the alleged relation to customs fraud.

Question juridique clé

Whether extradition had to be refused for embezzlement against the Italian customs/fiscal administration

Solution extraite

Yes; extradition was denied for the tax/customs-related embezzlement allegations.

Motifs extraits

The Court considered that the sums were never entrusted or delivered to Buzzi by the State, and in any event the allegations were bound up with customs fraud, for which extradition was not available on the record.

Question juridique clé

Whether the Court could review the merits of the accusations or the competence of the arrest warrants

Solution extraite

No; the Federal Court could not reassess the merits, and the challenge to the issuing authority was not for it to decide in this proceeding.

Motifs extraits

The Court confined itself to the requesting state's factual presentation. A challenge to the competence of the warrant-issuing authority would fall to the Federal Council, not the Court.

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