434 Sachenrecht. N° 73.
ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements
prescrits.
Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la
possibilite d'une reduction dc l'actif par suite du paie-
me
nt de la rente. Eu tout cas, il n'a pas pu ne pas se
rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune
serait insuffisant pour
acquitter les legs. Peut-etre,
comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que
ses biens ne seraient pas entierement absorbes
par la
creanee de
Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se
rendre eompte que le eapital serait entame.
En laissant
subsister
tel quelle testament, il a, des lors, marque de
fanon tres nette sa volonte de voir, en cas de eonflit, les
droits de
DUe Nottez primer eeux des heritiers institues.
Le Tribunal tidiral prononce:
Le recours est rejete et le jugement eantonal eonfirme.
IH. SACHENRECHT
DROITS REELS
73. Sentenza 15 dicembre 1926 deIla IIa sezione civile
neHa causa 'O'ntermiihle Zug c. GineUa.
Art. 900 CC. -Dazione in pegno di un eredito. Contratto
redatto per iscritto: sua validita, non esistendo titolo
di eredito, poiche eome tale non puö esse re considerato
un contratto bilaterale ed oneroso di vendita di stabili,
contenente diverse cIausole a carico di ambedue i eontraenti.
-Caducil adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo
stato venduto ai pubblici incanti franeo e libero da ogni
aggravio.
Fino a prova contraria, e da presumersi ehe
'asta sia stata regolarmente pubblieata.
Con istrumento 20 maggio 1913 la signora
Martina Medici-Fontana si professava debitrice di
Enrico Medici della somma di 4
500 franchi, prezzo
S,achenrecht. N° 73.
residuo della cessione di alcuni stabili. Il credito era
gravato da usufrutto a favore di Luigi Medici, marito
della debitrice.
Mediante
privata scrittura 8 gennaio 1918 Enrico
Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle
in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia
della quale le costituiva
in pegno il credito di 4 500
franchi verso Martina Medici consegnando aHa creditrice,
non
il titolo stesso di eredito (istrumento 20 maggio 1913),
ma una eopia in earta semplice di quell,atto cd autoriz-
zandola ad estrarre copia legale presso
iI notaio ehe
l'aveva eretto.
-In un'eseeuzione diretta contro Enrico Medici
il credito prefato di nominali 4500 franehi venne staggito,
venduto agli incanti e deliberato
il 7 giugno 1920 a
certo Giulio Trivelli
in Lugano.
-Nell'ottobre deI 1923 anche
la Ditta Unter-
mühle escuteva Medici Enrico in
via di realizzazione
deI credito impegnatoie. A seguito della pubblicazione
dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava
il credito da realizzarsi per averio acquistato dal deli-
beratario Giulio Trivelli ; ed avendo
la creditrice contes-
tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre
1924, la
citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario
riconoseere legittimo titolare deI credito in discorso.
Il
Pretore respinse l'azione, la quale invece con sentenza
13 marzo 1926 fu accolta dal Tribunale di Appello
sostanzialmente per
i seguenti motivi : Perche un diritto
di pegno su 'di
Ull credito sia validamente costituito
oceorre, oltre la redazione
dei contratto per iscritto,
Ia consegna deI titoIo, se esiste (art. 900 CC). Nel easo
in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile
20 maggio 1913, di eui, all'atto della costituzione deI
pegno solo una eopia
in earta semplice fu riIasciata aBa
creditriee, la quale
deI titolo autentico venne in possesso
soltanto
il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920,
il credito era stato validamente deliberato a Trivelli
e da questi eeduto all'attore Ginella.
-Da questa sentenza avendo la Untermühle, inoltrato
ricorso al Tribunale federale, questa Corte, eon giudizio
deI 13 luglio u. s.,
10 respinse.
Consideralldo in diritto ;
- -A torto l'istanza cantonale ha ritenuto invalido
il contratto di pegno 8 gelmaio 1918 in base all'art.
900 CC. Il contratto e redatto per iscritto e cio basta
per la sua validitä., non esistendo titolo deI credito
dato a pegno ehe avrebbe dovuto essere eonsegnato al
ereditore pignoratizio. Il
eontratto 20 maggio 1913,
col quale Enrico Medici cedeva aHa madre i suoi stabili
e un eontratto bilaterale, ehe, oltre l'obbligo dell'aequi-
rente di pagarne il prezzo, contiene diverse clausole
a carieo dell'una e dell'altra
parte. Siffatto contratto
bilaterale ed oneroso per ambe le parti, non eostituisce
iI titolo di eui parIa I'art. 900 CC. Come tale puo
essere eonsiderato solo un rieonoscimento esplicito di
debito e non l'obbligo
ad una prestazione, di fronte
aHa quale, eome nel contratto in discorso, stanno altre
prestazioni della controparte.
2° -Ma se il diritto di pegno fu validamente costi-
tuito agli effetti dell'art. 900 CC,. esso ha indubbiamente
cessato di esistere. Il eredito
fnl venduto all'asta senza
menzione deI pegno allora esistente a favore della rieor-
rente: fu dunque aequistato dal deliberatario Trivelli
fra neo e libero
da ogni oneie, poiche trattavasi di un
diritto non risultante dai pubblici registri 0 dalle condi-
zioni
d'ineanto (art. 234 CO). Non vale l'asserire in
eontrario, ehe la Untermühle non pote agire in quel
prima proeedimento eseeutivo e non pote rivendieal'e
i suoi diritti nella fase della realizzazione poiehe di quel
procedimento nulla seppe.
Per legge, l'asta doveva
essere pubblicata e fino a
prova contraria, ehe non venne
fornita, occorre
dtenere ehe a quest'obbligo l'Ufficio
non veune meno. Ma se al1che una pubblieazione non fosse
avvenuta, l'omissione potrebbe
tutt'al piiI eoinvolgere
la responsabilitä. dell'Ufficio, ma non invalidare la
legittimitä. dell'acquisto per aggiudicazione (art. 229 CO).
Inammissibile e pure l'obbiezione dell'invalidita deHa
delibera, perehe l'Ufficio non avrebbe eonsegnato al
deliberatario Trivelli
una eopia autentiea deI credito.
Un rieonoscimento deI eredito a sensi dell'art. 900
non esisteva: non poteva quindi neanche essen'
eonsegnato al deliberatario. DeI resto se un titol0
fosse esistito, l'omissione di rimetterglielo non poteva
viziare Ia regolarita dell'acquisto
per aggiudicazione :
all'aggiudieatario
0 al suo sueeessore Ginella spetterebbe
solo ancora
iJ diritto di esigerne dall'Ufficio Iu eonsegna.
Il Tribunale tederale promlllcia :
Il rieorso c respinto.
IV.OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
74. tJ'rteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 19aa
in Sachen Einwohnergemeinde 'rhun gegen Grütter, Sohneider
a Co und Gen.
Wer k ver t I' ag über Erstellung eines Tiefbaus (Strassen-
brücke über Fluss). Angaben in den Plänen des Bestellers
über Verhältnisse des Baugrundes und des Wasserstandes.
Mehrforderungen des Unternehmers über den vereinbarten
Verklohn mit Rücksicht darauf, dass diese Angaben teil-
weise unrichtig waren, grundsätzlich zugelasf.en, nicht in
Anwendung von Art. 365 Abs.-III oder 373 Abs. 11 OR,
sondern weil nach den Verhältnissen der Unternehmer
sich auf die Angaben sollte verlassen dürfen.
A. -Zum Bau der neuen Bahnhofbrücke in Thun
reichten die Klägereil1eauL die aufgelegten Pläne
gegründete Offerte für die Eisenbetonkonsttuktionen
ein, worauf ihnen das
Stadtbauamt Thun durch Vertrag