452 VersicherUllg vertrag. N° 71.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
71. Sentea. 9 leUembre lSa5 de11a Jla ..... ol
neUa causa Gl'IIIi c. SocietA cU.AIaicvuSani 4( La S1ÜIIe .
Requisiti di validitä della dichiarazione di recesso dalJa polizza
di cui
all'art. 6 legge fed. sul contratto di assicurazione. -
La scienza nell'agente di reticenza commessa dall0 stipu-
lante non puo essere opposta all'assicuratore se non quando
l'agente, per abitudine tollerata dan' assicuratore ° col suo
consenso
diretto, e uso conchiudere esso stesso, direttamente,
i contratti di assicurazione. (Abschlus'Jagent).
A. -n 1° settembre 1922 MatildeCodiga in Gordola
stipulava colla societa di assicurazioni La Svizzera II
in Losanna due contratti di assicurazione : l'uno, suUa
vita, per 20,000 fehi. pagabili al decesso deU'assicurata
o.
al piiI tardi, il 1° settembre 1947 ; l'altro contro gli
i nfortuni , col quale all'assicurata veniva
garantito, in
caso di morte,
l'importo previsto dalla polizza-vita, in
caso di invaliditä pennanen 40,000 fehi., in caso di
invalidita temporanea 20 fehi. al giomo.
La polizza d
i
assicurazione-vita menziona, che il
contrattO e basato sulle diehiarazioni contenute neUa
proposta di assieurazione ed annessi e Sl' quelle fatte
dalla propcmente almedico. A benefieiaria deUa polizza
in caso di morte dell'assieurata, la proposta 8 agosto
1922 designa le odierne convenute in parti eguali e con-
tiene le seguenti domande e risposte :
Domande : Risposte :
3a) Siete attualmente perfettamente sana? Si.
3b) Lo siete sempre stata ? Si.
3c) Chi e il vostro medico abituale ? Nessuno.
Nel questionario 9
agosto 1922, sottopostoie dal
Versichernngsvertrag. N° 71.
Dott. Mario Antonini, Ia Codiga dichiara, ehe il suo
stato di salute e buono, ehe gode abitualmente buona
salute, ehe
non ha malattia cd anomalia corporale. Alla
domanda sull'esistenza di sintomi di malattia agli organi
respiratori,
essa risponde negativamente e contesta
pure di essere mai stata eolpita da malattia non men-
zionata qui sopra .
B. --n 7 dkembre 1922 l'assieurata denunziava aHa
So.!ieta un infortunio, ehe le aveva prodotto una scal-
fittura aUa gamba si ni stra. AHa diehiarazione d 'infor-
tunio e annesso un rapporto deI Dr. Terribilini in Gor-
dola,
il quale constata l'esistenza di una ulcera atonica
al polpaccio delIa gamba sinistra e dichiara ehe questa
lesione e probabilmente la eonseguenza dei sinistro.
n Dott. Terribilini dichiara inoltre di conoscere la Codiga
da 4 anni e di esserne i1 medieo abituaie. Messa in so-
spetto da queste affennazioni, la societa, eon lettera
22 gennaio 1923, invitava il Dott. A.lessandro Casella in
Locarno a visitare la sinistrata ed a riferire, se fosse da
escludersi che l'ulcera potesse avere natura varicosa,
tubercolare
0 sifilitica. n Dott. Casella visitö la Codiga
il 24 gennaio e nel rapporto deHo stesso giorno dichiara
sostanzialmente : ehe al momento deHa
visita la Codiga
era a letto ammalata gravemente di tubercolosi pol-
monare al
teno stadio, con febbre elevata, espettora-
zione
abbondante ed in uno stato da far prevedere 11,1la
fine non lontana. Infatti, qualche giorno dopo, il 28
suce.,
l'ammalata Soccombeva e Maria Grassi. benefi-
daria eolla figlia minorenne Giuseppina della polizza-
vita ed erede deHa defunta, notificava i1 decesso alla
societa, alla quale, eon lettern 10 febbraio 1923, chiedeva
ehe le fosse pagata la somma di 20,000 fchi. in base aUa
polizza-vita e
di 800 fehi. in base alla polizza contro gli
infortuni.
COll lette ra 16 febbraio, la societä rispondeva:
En reponse a votre lettre recommandee du 10 courant
concernant la police d 'assurance de MlleMatilde
Codiga. police N0 42393 du capital de 20,000 fr., DOUS
Versicherungsvertrag. No 71.
)) sommes obliges de vous faire savoir que la defunte nous
ayant fait de fausses declarations lors de la conclusion
du susdit eontrat, nous refusons tout paiement eon-
cernant cette affaire.
C. -Donde l'attuale causa, nella quale, cQn peti-
zione
maggio 1923 proposta direttamente davanti al
tribunale di appello,
la soeietä domandava ehe, annul-
late Ie ,due assicurazioni, fossero diehiarati inesistenti
i erediti
di 20,000 fehi. e 800 fehi. vantati dalle eon-
venute.
L'attrice pretende, in sostanza, ehe I'assieurata
si e resa colpevole di reticenze e di false diehiarazioni
sia
neUa proposta di assicurazione ehe neUe diehiara-
zioni al
Dott. Antonini (vedi stato di fatto lett. A.).
In diritto, l'azione e basata sugli art. 4 e 6 legge fed.
sul
eontratto di assieurazione.
D.
-Dall'istruzione della causa risultarono assodate
le cireostanze di
fatto seguenti : Quantunque giä sof-
ferente
per tubereolosi polmonare nell'inverno 1921-22
e
gia aHora eurata, per questa inalattia, dal Dott.
Terribmlli, la Codiga, nell'estate deI 1922, si mise in
relazione con un subagente deU'attriee, certo Fontana,
ano seopo di assieurarsi presso La Svizzera . In epoea
non preeisata,
ma probabilmente verso la fine di luglio
o al principio di agosto 1922,
il Dott. Terribilini, per
inearico di altro agente della soeieta (eerto Bianehini),
la visitava e, constatato ehe era affetta da tubereolosi
polmonare,
eOllehiudeva ptoponendo alla societä il
rigetto deHa domanda di assicuraziolle. 11 ce:difieato
(ehe non si trova aH-inearto, ma il cui eontenuto risulta
dalla testimonianza Terribilini) veniva
da quel medico
spedito all'agente
Fontana, ehe 10 rimise all'agente
generale della
societa-in Lugano sig. Aldo Riva, il quale
ne prese conoscenZQ. Avendo in seguito l'agente Fontana
espresso dei dubbi sull'attendibilita deI certificato Ter-
ribilini,
Riva e Fontana inearicavano altr-o medieo, il
Dott. Antonini, di un nuovo rapporto. 11 Dott. Antonini,
dopo
una visita molto sommaria,' anzi. come afferma
Versicherungsvertrag. No 71. 455
l'istanza eantonale, POCo seria , fatta in presenza della
convenuta Maria Grassi, rilasciava all'attrice
il referto
9 agosto di cui sopra (stato di
fatto lett. A), proponendo
alla
societä di conchiudere il eontratto, perche il rischio
di assieurazione era molto buono . 11 certi/icalo pre-
detto deI Dott. Terribilini, ehe aveva conchiuso per il
rigetto della proposta di assicurazione, non /u trasmesso
dagli agenti
aUa societa, aHa quale pervenne solo l'at-
testato suecessivo deI Dott. Antonini, in base al quale
la Direzione della
societa in Losanna firmava le polizze
settembre 1922.
E. -Con sentenza 2 aprile 1925 il Tribunale di Ap-
pello, aecogliendo le conclusioni dell'attrice, annullava
i
eontratti di assicurazione e dichiarava inesistenti
i crediti di 20.000 fehi. et 800 fchi. vantati dane
convenute, spese e ripetibili a loro carico.
Donde l'appello
attuale interposto nei modi e nci
termini di legge.
Considerando in diritto :
1° Omissis.
La parte convenuta solleva un'obbiezione di ordine
ed
altra di merito.
a) Basandosi sul prefato art. 6, essa pretende anzi-
tutto ehe la domanda di annullamento delle assicura-
zioni sarebbe perenta
perche l'attrice non e validamente
reeessa dal
contratto entro 4 settimane da quando ebbe
conoscenza delle dichiarazioni inveritiere, ehe infir-
mano quei eontratti.
La soeieta, asserisce la parte eon-
venuta, ebbe eonoscenza
deHa falsita delle dichiarazioni
della Codiga dal rapporto 24 gennaio
dei Dott. Casella.
E bensi vero ehe, il 16 febbraio succ., eceitata a pagare
le somme di assieurazione, la
societä vi si rifutava,
asserendo che
la Codiga le aveva fatto diehiarazioni
inveritiere
aHa eonclusione dei contratti. Ma questa
communicazione
e inoperante. eioe non vale a svincolare
l'attrice. perehe non contiene
la dichiarazione esplicita
AS 51 n -1925
, 30
456 Versicberungsvertrag. N0 71.
cbe la soeieta intendeva recedere dai contratti a sensi
den'art. 6 in fine l.e.
Vobbiezione non' regge. Ebenai veroebe neU'ufficiü
16 febbraio 1923 rattri non fa espressamente dichia-
razione.
di recesso. Mä Iagiurisprudenza di questa COrte
e fem1a DeI ritenere ehe, l'annullabilita di un contratto
di assicurazione per reticenza non dipende da diehiara-
zione esplicita di
reeesst . Basta, oome nel caso in esame,
che la
societa di assieurazione ahma contestato il suo
obbligo.di pagare le sOliune di assicurazione, indicando
espressamente. come motivo deI rifiuto, le false diehia-
razioni, fattedal' proponente alla oonclusione deI COll-
tratto. In siffatta ipotesi. la volonta di non riconoscere
la validitä deI contratto (vale a dire di recedere dallo
stesso)
e implicita nella dicbiarazione di eontestaziolle
deJl'obb,ligo
di pagare le somme di assicurazione (RU 41
II p. 538 e seg.). Nel casO-in esame non edel resto eOß-
cepibile per qttale altro motivo l"attrice poteva rifiutare
iI pagamento della somma di 20.000, fehi. chiestole da
Maria Grassi con lettera 10 febbraio t 923, se non ad-
ducendo,
eomeha fatto, le false diehiarazioni imputate
aUa Codiga, ehe le davano la facoltä di non ritenersi
vincolata
dal contratto. La lettera 16 febbraio; pervenuta
aHa Grassi entro in tennine di 4 settimane a mente del-
l'art. 6 l.e., deve quindi eonsiderarsi valida dichiarazione
di recesso a sensi di quel 4isposto.
b) L'obbiezione di merito sollevatad alle appellanti
e dedotta dall'art. 8 eif. 3 e 41.c. e consiste nel sostenere
ehe
l'attrice eonosceva 0 'doveva conoscere i fatti occul-
tati dalla Codiga (vale a dire ehe questa eraammalata
da tubereulosi'eec.), poiche il suo rappresentante generale
nel Ticino, sig. Aldo
Riva in Lugano, aveva avuto
conoscenza dei rapporto medico deI Dolt. Terribilini,
nel quale.
seeondo le eonstatazioni deU'istanza cantonale,
era detto ehe la Codiga soffriva di quella malattia e
veniva sconsigliata Ja stipulazione dei contratto. La
parte convenuta non attribuisce all'attrice, rappresentata
Versicltenntpvertrag. NB 71. 457
dalla sua Direzione' in Losanna, une conoscenza diretta
dello stato reale della Codiga. ma le oppone la conos-
ecnza ehe dello
.stat1 . deUa proponente ebbe prima deHn
stipulazione deI eontratto il suo agente generale Hel
Ticino.
Potrebbesi
anzitutto chiedere, se l'attrice non possa
validamente opporre a quest'obbiezione la replicatio
doli,
perehe tanto la Codiga che la convenuta Maria
Grassi, erede di quella e beneficiaria della polizza-vita,
hanno, di eoncerto, agito dolosamente onde
tralTe
l'athice in inganno. Potrebbesi altresi opporre all'argo-
mento precitato, ehe la seieuza deI Riva sulla falsita
delle diehiarazioni non
poteva riferirsi ehe alle risposte
coneernenti
la malattia di eui la Codiga era affetta,
meutre non risulta dagli atti 0 dalle constatazioni del-
l'istanza cantonale, ehe egli avesse saputo anche ehe la
Codiga aveva gia da tempo un medico abituaie. Ora,
la reticenza anehe solo su questo punto, basterebbe
per infirmare i eontratti, poiche il fatto oeeultato,
oggetto di apposita domanda chiaramente formulata,
e da presumersi rilevante conformemente all'art. 4 eiL
2 e 3 l.c.
Ma anche a prescindere da queste considerazioni,
I'obbiezione appare infodata. Come i1 Tribunale federale
ebbe
ad ammettere (RU 34 11 p. 538), la questione di
sapere, se ed
entro quali limiti la scienza dell'agente
possa essere
opposta all'assieuratore agli effetti del-
l'art. 8 cif. 3 e 4, deve essere deeisa a norma delle facolta
ehe all'agente
competono; e, di fronte aHo stipulante
o suoi aventi causa (eredi, benefieiari) queste facolta
si desumono dalla
natura degli atti, ehe, abitualmente
oper tacito consenso dell'assicuratore, l'agente suole
compiere nel costui interesse (art. 34 legge sul
cOl1tratto
di assieurazione ; ROELLI, commelltario p. 135 e, passim,
p. 417-429), indifferente essendo il titolo ehe porta
l'agente (agente 0 rappresentante generale, agente a
eommissione
0 provvigione ecc., OSTERTAG, commentario
Versicherungs vertrag. N° 71.
p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente neUa
proposta di assicurazione ed annessi riferendosi alla
stipulazione stessa deI eontratto, di cui formano Ia base
la scienza nell'agente ehe dette dichiarazioni son
inveritiere, potra essere opposta all'assieuratore solo
quando l'agente, seeondo gli
atti da Iui eompiuti abitual-
mente 0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi
autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi-
eurazione" aecettando Ia proposta fattagli dal propo-
nente (eosl
detto Absehlussagent ). Nel easo in esame
le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo-
strare ehe,
per abitudine 0 per eonsenso, l'agente Riva
agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta-
mente, a nome della
soeietä, i contratti propostigli
dagli assieurandi. Indizio eontrario risulta dall incarto
perehe le polizze
in diseorso sono firmate dai rappre-
sentanti dell'attrice
in Losanna e le convenute non
hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto
an ehe
essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre
l'attrice
ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul
estratto deI suo rego amento, essa ha dimostrato ehe la
faeolta di eonchiudere il eontratto in seguito aHa pro-
posta di assievrazione non spetta'chc
aHa sede in Losanna
e non
ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre-
sentanti generalL E qu antu nque, come fu
Getto di
fronte
aHo stipulante 0 supi aventi diritto l'am'bito
denle fneolta del!' gente non si determina a stregua
deI
SUOl rapport! lllterni coll'assieuratore, quel doeu-
mento non
e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe
per massima e di regola, gli agenti
si atterranno an
istru.zi?ni della. soeietä., le quali determinano, nei rap-
porti lllterm, 11 Ioro mandato, esso rende verosimile
l'assunto dell'attrice, ehe i suoi agenti, anehe nei
10ro
rapporti esterni, non si geriscono eome se, abitualmen te
o per tacito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere
direttamente e definitivamente i contratti di assicu-
EiIeDlJabahaftpllieht. N° 72-
razione: illazione questa ehe vien confermata
dalla
testimonianza deI Direttore della societä.
3.
-Omissis.
11 Tribunale jederale pronuncia :
L'appello e respinto.
anche
VII. EISENBAHNHAFl'PFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH
72. Arrii ae 1 IIe Stction olvlle c1u 17 sepiembre 19 5
dans la cause Pane1
contre Oompaple c1u chemin c1e rer Berne-NeuchAie1.
Responsabilite d'une entreprise de chemin de fer actionnee
a raison d'un aeeident survenu a un passage a niveau prive.
A. -Emile Patthey, camionneur ä Neuchätel, avait
ete charge de transporter le mobilier de dame Petit-
pierre. de la maison Lardy ä. Monruz ä. son nouveau
domicile
ä. Bel-Air. La maison Lardy est reliee ä la route
par un chemin prive qui franemt la ligne du chemin de
fer de Neuchätel
a Berne ä un kilometre et demi environ
de
la gare de Neuchätel.
Le transport devait s'effectuer au moyen d'un camion
automobile
Fiat de dimensions moyennes.
Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923.
Le camion, qui
avait dejä. fait un premier voyage
sans encombre, venait de
s'engager pour la seconde fois
sur la voie 10rsque la roue motrice arriere droite, ne
trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast,
se mit soudain ä patiner ,la voiture se trouvant
ainsi immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les