BGE 50 II 9
BGE 50 II 9Bge15 juil. 1922Ouvrir la source →
8 Erbrecht. N0 3.
l'inexaetitude des faits eonstates dans un aete authen-
tique
n'est soumise a aueune forme paiculiere: si doc
tous les moyens de preuve sont admissibles pour etablir
l'inexactitude de la date
d'un testament public, on
peut a jortiori y recourir pour contester la date d'un
testament olographe.
Enfin c'est
a tort que les recourants soutiennent que,
malgre l'inexactitude de la mention du lieu,
le testament
est valable, l' erreur eommise par le testateur pouvant
tre rectifiee. Tout d'abord il ne s'agit nullement d'une
erreur de lieu: le testateur savait parfaitement qu'il
se
trouvait a Payerne et, s'il acependant date son tes-
tament de Cugy, c'est sans doute parce qu'il s'imagi-
nait que e' etait son domicile ordinaire qui devait etre
indique; il s'est donc trompe sur la nature de l'exigenee
legale
et non pas sur l'identite geographique du lieu de
confeetion du testament. D'ailleurs celui-ci ne renferme
aucun
element qui permettrait de proceder a la rectifi-
cation; on ne se trouve done pas dans le cas, reserve
par rarret eiteci-dessus, Oll le testament lui-meme
fournit des donnees qui, avee l'aide eventuellement
d'eIements extrinseques, permetten de restituer la date
exacte.
Le Tribunal jt!deral prononce:
Le recours est rejete et l'arret·attaque est confirme.
Obligationenrecht. N° 4.
BI. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
9
4. Sentenza 23 gennaio 1924 della prima sezione civile
nella causa Schweiz. Verband der Dachpappenfabrikanten
(S. V. D.) contro SucceBBon Fischer 84 Bechsteiner (F. 84 B.).
La denunzia di lite della procedura civile ticinese e atto inter-
ruttivo della prescrizione a sensi delI'art.135 cif.2 CO quando
essa contiene gli elementi essenziali di una petizione (azione).
A. -Con eonvenzione 30 ottobre 1916 la ditta
Fischer e Rechsteiner in Chiasso vendeva a Giuseppe
Cossio in Corno 400,000 m
2
di cartone incatramato deI
peso di
22:-26 ehg. per rotolo, al prezzo di Lit. 0.76 per m
2
•
Il prezzo venne poi ridotto a Lit. 0.69 e, aHa fine di gen-
naio
1917, aumentato a Lit. 0.73 al m
2
•
Le forniture
cominciarono sulla fine di novembre
1916 e susseguirono
fino ai primi di febbraio
1917.
B. -Con petizione 17 maggio 1917 la ditt.a vendi-
triee promosse causa direttamente davanti
il Tribunale
di
AppeHo deI Cantone Ticino contro Cossio Giuseppe
in
Corno per chiedergli il pagamento di Lit. 10,338.20 ed
aceessori per la fornitura di circa
235,000 m
2
di cartone
incatramato a dipendenza
deI eontratto precitato.
A vendo
il convenuto sollevato una domanda ricon-
venzionale di Lit.
35,000; da compensarsi fino a con-
correnza della somma chiestagli colla petizione, per man-
cata fornitura di merce e per difetti della merce fornita,
l'attrice, con
atto 20 ottobre 1917, denunziava la lite
allo Schweizerischer
Verband der Dachpappenfabri-
kanten in Zurigo, asserendo ehe la meree da essa
venduta
al Cossio era la stessa che aveva acquistato dallo S. V. D.
e ehe quindi questo le era responsabile per la manc.ata
fornitura di merce e
per la cattiva qualita di quella con-
10 Obligationenreeht. No 4. segnata al Cossio. L'atto della denunzi di lite eonti.ene l'indieazione precisa della somma ehiesta dalla dltta attrice a Cossio (Lit. 10,338.20), la menzione de11a rieon- venzionale proposta da quest'ultimo (Lit. 35,000) eolla causa della rieonvenzione (inadempienza dei eontratto) e diehiara esplicitamente la parte denunziata respon- sabile dell'inadempimento dei contratto Cossio per ina- dempienza di que110 conehiuso tra l' attrice e la denun- ziata. C. -Con risposta 1° dicembre 1919 (risposta di merito) 10 S. V. D. intervenne in causa e conchiuse domandando : 1 0 Lo S. V. D. e dimesso dalla contestazione vertente tra F. & R. e Cossio ; 20 La domanda rieonvenzione Cossio verso F. & R. e respinta nei confronti de11' intervenuto in causa. Considerando in diritto : 10 -(Questioni d'ordine e di fatto). 20 -Una questione tuttavia merita qualehe maggior ehiarimento : quella che eoncerne l'eceezione di preseri- zione dell'azione di garanzia per difetti della eosa ven- duta, ehe l'appellante deduce daIrart. 210 CO. La sentenza quereiata rileva ehe la denunzia dei difetti della meree, eioe della maneanza di peso (in questo easo, il peso e qualita, non misura. de11a merce), e avvenuta tempestivamente. Questa constatazione e eonforme al- l'inearto (efr.Iettere 13 dieembre 1916,4,12 e 18 gennaio, 3 e 8 febbraio 1917 della ditta F. & R. a110 S. V. D.). Ciö essendo, trattasi solo di decidere se l'azione stessa di garanzia sia prescritta. A torto invero l'istanza cantonale, onde dimostrare l'infondatezza dell'eccezione, fa capo al seeondo alinea delI'art. 210 CO. Questo disposto eoneerne l'ipotesi in eui il compratore si sia prevalso dei difetti della cosa venduta faeendoli valere in via di eccezione di fronte all'azione di adempimento deI contratto di vendita da' Obligationenrecht. N° 4. 11 parte deI venditore (S. V. D.). Tale non e l'ipotesi dei easo. Il venditore S. V. D. non ha azionato Ia compratrice F. & R. in adempimento deI eontratto. Si e questa, la eompratriee che, per via di denunzia della lite, pro- mosse verso il venditore (S. V. D.) Fazione di garanzia per difetti della eosa aequistata. Il easo e dunque quello previsto dal eapoverso 1 dell'art. 210 e Ia preserizione e indubbiamente di un anno. Tuttavia l'eeeezione di preserizione appare infondata per il seeondo motivo addotto dall'istanza cantonale : vale a dire perehe la preserizione fu interrotta tempestiva- mente eolla denunzia di lite dei 20 ottobre 1917. Si tratta di sapere. se questo atto (denunzia di lite) possa venir considerato eome interruttivo della pres- erizione a sensi den' art. 135 cif. 2, CO. La questione stessa e di diritto federale, perehe eoneerne l'interpreta- zione di un disposto dei CO : dipende dalla natura e dagli effetti giuridici della denunzia di lite, a sensi dei diritto cantonale, questione questa della quale questa Corte puö eonoseere perehe non fu decisa espressamente dal giudizio querelato (art. 83 OGF). Ciö posto oceorre osservare: La denunzia di lite deI eodice di procedura ticinese ha indole giuridiea diversa dell'istituto analogo di pareeehie legislazioni della Svizzera tedesca. Per non rilevare ehe alcune delle maggiori diver- genze, si osserva ehe, in quelle legislazioni, il fatto di partecipare al procedimento principale (Vorprozess) non fa perdere aHa parte interveniente la faeolta di contestare poi nei confronti dei denunziante il di lui diritto a rivalsa, questione questa che e quindi riservata ad un seeondo proeedimento (efr. ad es. proe. civ. Lucerna § 65, Argovia § 41, San Gallo art. 71 al. 3 ece.). Basilea-Citta dispone persino ehe la non intervenzione deI denunziato non in- duce, per prineipio, riconoseimento a suo carieo della sen- tenza prolata tra le parti (§ 21). Diversa e la posizione della parte denunziata nel diritto ticinese. Se essa inter- viene, la questione deI fondamento della denunzia (cioe
12 Obligationenrecht. N° 4. deI diritto a rivalsa della parte denunciante) e giudicata contemporaneament all'azione principale e collo stesso giudizio. Se non interviene, essa non puö,. per principio, impugnare Ia sentenza in suo confronto : le potrn solo, eccezionalmente. nei casi previsti dall'art. 119 PCT (cfr. art. 120 e specialmente 122 §§ 1 e 2 PCT). In altri termini, la denunzia di lite secondo il diritto ticinese pro- voca una vera e propria causa tra il denunziante e la parte denunziata, causa ehe si innesta al procedimento originale e nella quale vien statuito tanto sull'esistenza deI regresso ehe sulla misura deI danno eausato. dalla parte denunziata e di cui essa e contabile verso la parte denul1ziante. Il diritto ticinese prescrive persino ehe, se non interviene, la parte denunziata subisee una specie di eontumacia, nel senso ehe, per principio, il risultato della causa nei riguardi deI denunciante vale anehe verso la parte denunciata (art. 122 § 2 PCT). E dunque leeito equiparare Ia denuncia di lite deI diritto ticinese ad una vera e propria azione. Ciö almeno quando, come nel easo in esame, l'atto di denunzia contiene gli elementi essen- ziali di una petizione : l'indicazione della somma per la quale il denunziato e diehiarato responsabile ed i motivi sui quali Ia parte avversa fonda la sua pretesa di regresso (v. statQ di fatto lett. B). DeI resto, pur contestando il diritto a rivalsa, 10 S. V. D. e entrato nel medto della controversia ed ha propriamente e chiaramente considera- to la denunzia di Iite come l'illizio di Ulla causa di merito, aHa quale prese parte illtervenendo anche nella questione dei mezzi di prova (v. contro-domande peritali), tentando di dimostrare l'infondatezza sostanziale dell'azione e proponendo ehe la riconvenzione proposta da Cossio fosse respinta per motivi di merito. Non si e dunque a torto ehe, nel caso in esame, l'istanza cantonale ha considerato l'atto di denunzia di Iite come atto iniziativo di causa (petizione), cioe come un'azioneinterruttiva della pres- crizione a sensi den'art. 135 eif. 2 CO. Obligationenrecht. N° 5. 13 11 Tribunale federale pronuncia : L'appellazione e respinta e la sentenza querelata 14 marzo 1923 deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino e confermata. 5. Urteil der I. ZivilabteUung vom 98. Januar 1994 i. S. Wolfart una Dr. Willmann gegen Oesterlin 8G Oie. Art. 5 OR. Vertragsschluss unter Abwesenden durch Tele- grammwechsel. Berücksichtigung eines Handelsgebrauches über die Annahmefrist bei telegraphischen Offerten im Eierhandel. Die beklagte Firma Wolfart und Dr. Willmann in Baja (Ungarn) offerierte der Klägerin, Oesterlin & Oe in Basel, am 13. Juli 1922 telegraphisch eine Klein- ladung Eier «in Flachkisten ohne Nebensorten, 170 Franken, Buchs unverzollt» mit dem Ersuchen um Drahtzusage. Dieses um 1 0 Uhr 45 in Baja aufgegebene Telegramm traf am 13. Juli abends 19 Uhr 40 in Basel ein. Am gleichen Tage (20 Uhr 05) sandte die Beklagte ein weiteres Telegramm: «Erlasse offerierte Kleinladung Kiste 42,000 ungarische Kronen, Dringzusage ll, das am 14. Juli 0.40 in Basel ankam und um 7 Uhr der Klägerin überbracht wurde. Um 11 Uhr gleichen Vormittags telegraphierte diese zurück : « Marktlage flau, bedauern. ) Dieses Telegramm ist am 15. Juli 1922 um 9 Uhr in Baja angekommen. Inzwischen hatte die Beklagte be- reits am 14. Juli, 10 Uhr 30 morgens, der Klägerin tele- graphiert: « Erlasse Offerte Kleinladung Kiste 35,000 ungarische Kronen, Dringzusage )), welches Telegramm am gleichen Tage um 13 Uhr in Basel eintraf. Zwei Stunden später (15 Uhr) telegraphierte die Klägerin zurück: « Akzeptieren Kronen 35,000 franko Buchs. » Dieses Telegramm ist am 15. Juli um 9 Uhr 20 in Baja eingetroffen.
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