BGE 49 I 51
BGE 49 I 51Bge27 nov. 1917Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
recourant, peu verse en affaires, risquait fort de ne pas
prter une attention suffisante. Elle aurait du ou mettre
eette elause en evidence par des moyens typographiques
appropries
ouen signaleI' l'existetlCe au recourant 10rs
de la conclusion du contrat. Or elle n'a fait ni l'un ni
l'autre.
L'art. 12 des conditions generales n'est mis en
relief ni
par la place qu'il occupe, ni par des caracteres
cl'impression speciaux, ni m~me par un titre en preci-
sant l'objet et, d'autre part, dans sa reponse l'intimee
n'a pas contredit les declarations du recourant qui af-
firme que le representant du Mercure ne lui a pas laisse
le temps de lire les conditions
generales et n'y a fait
aucune allusion. Etant donne les circonstances particu-
lieres de la cause, on doit donc admettre que la siglla-
ture du formulaire de contrat par le recourant n'a pas
implique renonciation de sa part au for de son domicile
et que par consequent il ne saurait etre assigne devant
les tribunaux genevois.
Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce :
Le recours est admis et l'assignation du recourant
devant le Tribunal de premiere instance du canton de
Geneve est annulee.
Eidgenössische Stempelabgabe. No 9.
VIII. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE
DROIT DE TIMBRE FEDERAL
9. Sentenza. 10 febbraio 1923 nella causa Polns S, A.
contro 'ricino.
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Non e lecito sottoporre a bollo proporzionale cantonale iI
verbale di un' assemblea degli azionisti relativo aß' aumento
deI capitale. -Art. 2 legge fed. 4 ott. 1917 sulle tasse di
bollo; Art. 2 legge ticinese 29 ott. 1891 sui prezzi della
carta bollata e relativa ordinanza 27 marzo 1918 dei Con-
siglio di Stato ticinese.
A. -L'art. 2 della legge ticinese 29 ottobre 1891
sui prezzi della carta bollata
dispone: «Le copie degli
» atti notarili da insinuarsi all' arehivio devono essere
» stese in earta da bollo proporzionale al loro valore»
(1 %0)'
L'ordinanza 27 marzo 1918 deI Consiglio di Stato
dei Cantone Ticino tendente alla eoordinazione delle
leggi eantonali colla Iegge federale
sulletasse debollo
4 ottobre 1917, premesso, sotto la lettera B, ehe «( ri-
» mangono soggetti aHa tassa di bollo cantonale tutti
)} gli atti contratti ed allegati e documenti ehe per le
); attuali leggi cantop.ali sono soggetti al diritto di boHo I),
specifica sotto la lettera d 2 quanto segne: « Devono
» essere stese in carta da bollo proporzionale in ragione
)) den' 1 %0 0 frazione di mille ......... 2° le copie degli
» istrumenti notarili da presentarsi all' archivio, all' uffi-
» zio deI registro e da destinarsi alle parti. »)
D' altro canto, la Iegge federale 4 ottobre 1917 (cfr.
anche art.
41 bis i. f. CF) sulle tasse di bollo prescrive
al suo
art. 2°: «( Se in conformitä della presente legge
)
un documento e gravato di tassa 0 ne e dichiarato
» esente, i Cantoni non possono colpire di tassa da bollo
52 Staatsrecht. )) 0 di registro il documento stesso, ne altro documento » ehe si riferisce al medesimo rapporto giuridico. » Tra gli atti 0 documenti sottoposti aHa tassa da boUo federale, la legge (art. 17) enumera le azioni deUe so- dem anonime stabilite in Isvizzera. B. -Con risoluzione deU' assemblea degli azionisti deI 10 gennaio 1922, la S. A. Polus in Balerna aumentava il suo eapitale sodale da 500,000 fehi. a fehi. 1,400,000. Nel verbale den' assemblea, redatto da pubblico notaio in forma di istromento, e specificato che l' aumento deI eapitale sani effettuato mediante emissione di 1000 nuove azioni ordinarie di fchi. 500 e di 1600 privilegiate di fehi. 250 eadauna. Copia di siffatto ,verbale venne in se- guito insinuato dal notaio aU' ufficio deI registro deI eom- mercio per r iscrizione den' aumento deI capitale utiliz- zando per la eopia stessacarta bollata da fco. 1. A norma della legge notarile ticinese, altra copia deU' atto do- vette venir insinuatoall' -ar-ehivigootarile, utilizzando anche questa volta earta bollata da fco. 1 (tre fogli). Ma l'archivista applico un supplemento di bollo di fehi. 899, ritenendo l' istromento soggetto al bolID pro- porzionale. C. -Da questo provvedimento la Polus ricorse al Consiglio di Stato chiedendo' che, ,in applicazione delI' art. 2 della legge federale precitata 4 ottobre 1917, l' atto in questione venisse esonerato dal bollo propor- zionale e le venisse quindi' restituito il supplemento di boUo di fehi. 898 nel frattempo pagato. D. -Con risoluzione 14 settembre 1922 il Consiglio di Stato respinse i1 gravame allegando in sostanza: l' archivio notarile e un instituto cantonale destinato unicamente aHa conservazione dei rogiti e 1a legge eantonale (v. sotto A piu sopra) preserive che le copie destinate all' archivio devono essere fatte su earta da boUo proporzionale al valore. L'obbligo deI bollo proporzionale non e dunque altro ehe i1 corrispettivo della prestazione dello 8tato par la responsabilita della Eidgenössische Stempelabgabe. "!I;o 9. 5 _, " conservazione degli atti e per le spese di organizza- zione dell' archivio. Questo compenso non e vietato dalla legge federale . sulla earta da bollo. E .. -Da questa risoluzione la Polus rieorre al Tri- bunale federale eon gravame di diritto pubblieo inter- posto nei termini e modi di legge. Degli argomenti della rieorrente e dei motivi della risposta deI Consiglio di Stato si dlra, per quanta occorra, nei seguenti eonsiderandi. Considerando in diritto : 1 0 -Sostiene in sostanza la ricorrente le tesi seguenti : a? ehe la legislazione cantonale non permette l' appli- caZlOne deI bollo proporzionale alla eopia di atti della natura di quello in diseorso; b) ehe, ad ogni modo, la deeisione governativa que- relata e ineoneiliabile coll' arte 2 della legge federale sul bollo 4 ottobre 1917 (v. lette A). Sotto l' aspetto deI prima argomento, il rieorso ri- veste il carattere di un gravame di diniego di giustizia' per arbitraria applicazione della legge eantonale sul bolIo; sotto il seeondo, il ricorso lamenta una viola.;.' zione della legge federale precitata e propugna -eiö ehe e indiscusso -la prevalenza deI diritto federale di fronte al diritto cantonale (art. 3 e 2 disposizioni transitorie CF). ' 2 0 -Esaminato il rieorso entro questi limiti, occorre brevemente osservare : a) L' addebito ehe la querelata deeisione sia ineonci- liabile col diritto cantonale stesso e manifestamente infondato. Il tenore non dubbio dei disposti precitati della legge cantonale deI 1891 edelI' ordinanza 27 marzo 1918, non lascia sussistere dubbioehe il legislatore ticinese ha inteso sottoporre al bollo eantonale proporzionale un atto della natura di quello in discorso. Che il contenuto di quest' atto, redatto in forma di istromento, costituisea 0 meno un eontratto 0 sia
54 Staatsrecht. . inveee un sempliee proeesso verbale di un' assemblea, nQn monta, poiehe la legge eantonale non fa dipendere l' obbligo aHa tassa proporzionale dal contenuto dell'at- to, sebbene dalla sua forma (istromento notarile), premessa l' obligazione di deporlo all' archivio; la quale, nel caso eoncreto, non viene neanehe contestata. b) Fondato appare inveee l' addebito dedotto dalla legge federale 4 ottobre 1917. Non e contestabile infatti ne e contestato, ehe i titoli da emettersi in base all' aumento deI capitale risolto dall' assemblea della Polus il 20 gennaio 1922 non rientrino nel novero di quelli ehe la legge federale assog- getta al bollo. Si tratta di azioni, eioe di valori previsti dall' art. 17 di detta legge. Ora l' art. 2, diehiarando ehe, quando Ull titolo. e gravato dalla tassa federale, non solo esso e esente da tassa eantonale, ma deve esserne esente ogni altro documento che si riferisee al medesimo rapporto giuridico, tutta la questione sta nel sapere, se il processo verbale delI' assemblea in discorso sia un documento c( riferentesi » al mede- simo rapporto giuridieo di quello ehe coneerne l' au- mento deI eapitale azioni e l' emissione di nuovi titoli. La riposta non puö essere dubbia. L'istromento in questione eostituisce non solo la documentazione di quell' operazione, ma ne fOfma Ia base legale, poiche, secondo il deereto federale 8 luglio 1909 in modifica- zione deU' art. 618, 619, 624" e 664 CO, le deliberazioni di un' assemblea di azionisti coneernenti la modifica- zione deHo statuto devono risultare da atto pubblieo. E quindi fuori di dubbio ehe l' istromento in discorso si « riferisee» al medesimo rapporto giuridico dal quale l' emissione delle nuove azioni, sottomesse alla tassa di bollo federale, trae la sua origine. Questo eoneetto e ehiaramente espresso nella circo- Iare 20 febbraio 1918 deI Consiglio federale al Governi cantonali eoncernente l' applicazione delle legge fe- derale 4 ottobre 1917, nella quale viene detto: « Il Eidgenössische Sternpelabgabe. N° 9. 55 » contratto sodale di una societa anonima e l' azione » stessa si riferiseono al medesimo rapporto giuridieo » e sul medesimo rapporto giuridico si basa il credito )l dell' azionista, di eui fa fede Ia cedola di dividendo; » tanto il eontratto soeiale che la eedola di dividendo ») sono esenti dall' imposizione di qualsiasi tassa cantonale II sis di bollo sia di registro.» (FO fed. ed. it. 1918 1 p. 527.) Che, nel easo in esame, non trattisi di eontratto concernente la constituzione di una societa anonima, ma della modifieazione dello statuto, non monta, poiche Ia legge equipara i due atti per quanto eoneerne la loro forma e tanto l' uno eome l' altro si riferiseono alla emissione di titoli soggetti alla tassa federale. 3° -Indarno il Consiglio di Stato obbietta ehe nel easo in esame non si tratta di una tassa e imposta indi- retta propriamente detta, ma di un emolumenw ammi- nistrativo, vale a dire di un eompenso e di un corris- pettivo per la responsabilita ehe 10 ~tato ineorre assu- mendo la conservazione neU' arehivio degli istromenti notarili e per le spese di -organizzazione di quell' isti- tuto. L' argomento non vale. L' enormita stessa deI eosidetto compenso (ehe puo raggiungere, eome nella fattispeeie, somma affatto eospieua) e la eirconstanza ehe esso e proporzionale al valore, . dimostrano l' ina- nita dell' argomentazione. In realta, si e di fronte ,ad una vera tassa di bollo sul valore, eioe ad un' imposta indiretta, che la legge federale ha avocato ase, vie- tandola ai Cantoni. 4° -Da questo motivo risulta ehe il rieorso deve essere ammesso. Oceorre tuttavia osservare, ehe Ia legge federale non vieta all' autorita eantonale di riscuotere un MO- desto emolumento 0 eompenso par le loro prestazioni di iserizione 0 di registro. Ciö vale in genere per ogni prestazione amministrativa e deve valere anche in ispecie per riguardo aH' obbligo delI' iscrizione a registro.o deI deposito di eerti doeumenti agli arehivicantonali
56 Expropriationsrecht. N° 10. (clr. lett. .4 cif. 4 de11a precitata circolare federale 20 febbraio 1918. FOF 1918 I p. 529). Ne segue ehe il ricorso non puo essere ammesso se non eolla riserva, che 10 Stato deI Cantone Tieino, tenuto a restituire a11a rieorrente la somma di fehi. 899 pereepita a titolo di tassa di bo11o. avra la faeolta di ritenersene un mo- desto importo (di qualehe franeo 0, al piiJ., di una dieeina di franehi) a titolo di eompenso per la eonservazione deI documento a11' archivio e relative spese: a meno ehe 10 Stato non voglia eonsiderare come corrispettivo suffieiente l' importo della carta da bollo gia utilizzata per il doeumento in questione. 11 tribunale lederale pronuncia : TI rieorso e ammesso nel sen so dei considerandi (considerando 4°). Bö EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION 10 . .Arr6t du 3 fevrier 1923 dans la eause 13017 fterel eontre ChemiDS de rer fidira11L Art. 28 de la loi !ederale sur l' expropriation:
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