BGE 49 I 409
BGE 49 I 409Bge22 sept. 1922Ouvrir la source →
408 Staatsrecht. nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero. D'altro canto, non e dimostrato ehe, nei rapporti di questi ultimi, il disposto non sia applicato in modo uni- forme. Dalle diehiarazioni precitate dell'Ufficio eantonale delle eontribuzioni edel Municipio di Loearno (v. stato di fatto lette E) emerge inveee, ehe rart. 17 della legge e applieato normalmente. L'asserzione, ehe i Dito dei tiei- nesi residenti all'estero vadano esenti dall'imposta in patria vien formalmente eontestata dal Consiglio di Stato e non oeeorrono maggiori indagini su questo punto, poiehe, eonformemente agli interessi stessi fiseali deI Cantone e dei Comuni, bisogna ritenere, ehe l'imposi- zione sia applicata realmente in modo uniforme e ehe solo le inevitabili diffieolta pratiehe deU'ineasso di tributi verso persone residentl all'estero possano condurre. forse, a qualehe disparitä. di applieazione non voluta, ma subita. I ricorrenti obbiettano aneora, ehe il disposto e anti- quato e piu non corrisponde alle idee moderne. Ma questo quesito e di eompetenza eantonale. In altri termini, e eompito deI Cantone interessato e non delle autorita federali di adattare le sue istituzioni di diritto cantonale alle idee moderne ed alle eondizioni economiehe dell' e- poea. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a questo seopo : ma, contrariamente a quanto i ricorrenti asseriseono, essa non mira ad esonerare eompletamente gli emigranti ticinesi, ma solo a eonseguire « una equa e sensibile attenuazione dei « tributi» eui sono soggetti. L'ingerenza di autorita federali in quest'ordinamento fiscale sarebbe deI resto tanto meno giustifieata in quanto ehe, eome risulta dalla eommunicazione deI Municipio di Locarno (v.lett. E qui sopra), la pratiea tende a miti- gare le asprezze deI sistema e ehe, secondo l'affermazione deI Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli emigranti all'estero avrebbe ripercussione grave sulle finanze deI Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'as- serzione, resa plausibile dall'importanza notoria dell'emi- j Gleichheit vor dem Gesetz. N° 50. 409 grazione ticinese an' estero e corroborata da un . estratto da! registro tributario deI Comune di Malvaglia, nel quale i ticinesi residenti in paese figurano per una rendita imponibile di 256,200 fehi., quelli all'estero di 320,100 franehi. II Tribunale federale pronuncia : Il rieorso e rispinto. 50. Sentenza. m. dicembre lSaS nella causa Gabani contro 'ricino. Un istituto baneario ehe ha una sueeursale in un eomune e la sua sede sociale principale in altro, e. eonsiderato come domiciliato anehe in quello agli effetti dell' arte 33 legge tributaria ticinese 11 die. 1907. Il diffalco dei debiti previsti da quel disposto deve quindi essere ammesso anehe eomu- nalmente. A. -La legge tributaria 11 dicembre 1907 dispone: Art. 8 : « DaUa sostanza si deducono i debiti eomprovati »verso individui od enti morali, ehe soggiaeiono alla » imposta sulla sostanza nel Cantone 0 ehe ne sono » esentuati per legge. » Questo disposto vale per l'imposta eantonaie. Per l'imposta eomunale la Iegge preserive : Art. 33: « DaUa sostanza si deducono i debiti verso » creditori ehe sono' domieiliati e soggiaeiono all'imposta » eomunale nel Comune. » E piu sotto: Art. 40: « Le ditte eommereiali e le societa anonime ed in » accomandita per azioni ehe oltre alla sede, hanno » suceursali, agenzie, rappresentanze, eorrispondenti 0 » depositi di merci dove si eompiono operazioni di earatte- »re eommereiale in altri Comuni, Bono eolpiti dall'im- »posta eomunale per due terzi nel Comune dove esiste » la sede e per un terzo in parti eguali nei Comuni dove
410 Staatsrecht. » esistono le succursali, agenzie, rappresentanze, corris- » pondenti 0 depositi di merci. » B. -Ettore Gabani, domieiliato in Bellinzona, vi possiede una sostanza stabile gravato da un debito ipotecario di 40,000 fchi. verso la Banea popolare di Lugano, la quale gestisce una sueeursale in Bellinzona. n diffalco di questo debito, ammesso per l'imposta cantonale deI 1923, fu rifiutato dal Municipio di Bellin- zona rispetto all'imposta comunale. Un rieorso interposto dal ricorrente al Consiglio di Stato fu respinto con risoluzione 3 Iuglio 1923 per i motivi seguenti : L'art. 33 Iegge tributaria p.on e applicabile percM non si verifi- cano le sue due premesse: domieilio deI ereditore nel Comune deI debitore e pagamento da parte deI ereditore dell'imposta comunale in detto Comune. La ereditrice Banea popolare di Lugano e domiciliata in Lugano, dove paga per intero l'imposta comunale, riservato il riparto deI terze al Comune dove esiste una suecursale (art. 40 precitato). Basta la eonstatazione che il creditore non e domiciliato nel Comune di Bellinzona per escludere l'applicazione dell'art. 33. C. -Da questa decisione il rieorrente ha prodotto gravame di diritto pubblieo basato sull'art. 4 CF (diniego di giustizia e disparita di trattamento). Esso afferma e da opera a dimostrare : a) L'art. 33 e eome tale, eioe rispetto al principio stesso che contiene (secondo il quale non possono esser dedotti i debiti se non quando il ereditore e domiciliato nello stesso Comune dal debitore) ineonciliabile col prin- cipio dell'eguaglianza dei cittadini davanti allegge. b) In ogni easo, arbitraria e l'interpretazione -ehe ne da il Consiglio di Stato. Se la Banca popolare non ha in Bellinzona la sua sede sodale principale, vi possiede indubbiamente un domieilio· fiscale seeondario in ragione della succursale che essa vi tiene. La ereditrice e soggetta all'imposta in Bellinzona non solamente per la sostanza stabile che vi possiede, ma anche per una parte della .. Gleichheit vor dem Gesetz. N0 50. 411 sostanza della Sociem. L'art. 33 e dunque applicabile eilnon averio applieato costituisce un diniego di giusti- zia. D. -:-Con risposta 12 ottobre 1923 il Consiglio di Stato conchiude domandando il rigetto deI rieorso. Degli argomenti invoeati si dira in seguito, ove occorra. L'insufficienza delle emergenze dall'incarto ha reso necessario un complemento d'incbiesta, ehe fu chiuso addi 3 dicemhre u. s. colla produzione, da parte deI Consiglio di Stato, dei documenti riehiesti. Considerando in diritlo : 1°-A torto sostiene anzitutto il rieorrente ehe l'art. 33 legge tributaria sia, come tale, inconciliabile coll' art. 4 CF perehe involvente, in tesi, una disparita di tratta- mento. A siffatta questione questa Corte ha gia dato risposta negativa in pareeebie decisioni (cfr. Moroni e. Lugano, 24 novembre 1923; Ritsehard c. Calprino, 19 ottobre 1923; Vögeli e. Loearno, 22 dieembre 1923). A queste sentenze si puo senz'altro far riferimento. 2° -Diversa e la questione di sapere, se l'interpreta- zione ehe nel easo in esame il Consiglio di Stato ha dato a questo disposto, sia sostenibile di fronte all'art. 4 CF. In altri termini : ehiedesi se, affermando ehe la ereditrice Banea popolare con sede sociale in Lugano, non abbia, in ragione della sueeursale (ehe, come e paeifieo in atti, essa possiede in Bellinzona), un domieilio fiseale anehe in quel luogo, la querelata sentenza non sia ineorsa in violazione den'art. 4 CF per giudizio arbitrario 0 viola- zione deI principio della parita di trattamento. 30 -La circostanza ehe la Banca popolare di Lugano paga l'imposta in Bellinzona per gli stabili ehe vi possiede e evidentemente insufficiente per farIe attribuire un domieilio speeiale in quella citta. L'assoggettamento degli immobili all'imposta deI luogo ove si trovano e indipendente dal domieilio fiscale deI loro proprietario.
412 Staatsrecht. Esso ha Iuogo in forza di altro prinClplo, e eioe deI principio tributario fondamentale, accolto anche dalla legge ticinese (art. 40 § 1), secondo il quale gli stabili sono in ogni easo sottoposti all'imposta deI Iuogo ove giaeiono. Ma un domieilio fiscale speciale in Bellinzona deIla Banca popolare di Lugano per la succursale ehe ivi si trova, e da ammettersi per i motivi seguenti: Secondo la pratica costante deI Tribunale federale, basata sui prin- cipi generali di diritto tributario, un ente giuridico pos- siede domicilio fiscale 0 di affari in ogni luogo dove tiene una succursale. La legge tributaria ticinese, la quale non definisce la nozione deI domieilio fiseale, non contiene precetto diverso Non e quindi Iecito ammettere ehe rinneghi questo principio generale e ehe ove nelle leggi t?btarie ticinesi e parola di domici1io in modo generieo Sla mtesa altra cosa all'infuori deI domicilio fiscale. Che per l'imposta comunale una persona morale od ente giuridieo abbia un domicilio fiscaIe, oltre ehe alla sua sede principale, altresi al Iuogo dove tiene una succursale risulta deI resto dalla legge tributaria ticinese stessa, art. 40: il quale dichiara ehe gli enti giuridici (ditte eommerciali, societa anonime ece.) sono eolpiti dall'imposta eomunale per due terzi nel Comune dove esiste la sede e per un terzo dove si trovano Ie suceursali. Se Ia Banca on avesse domicilio fiscale anche nel luogo dove tiene una succursale, non si saprebbe per qual motivo una parte dell'imposta comunale deve essere devoluta al Comune dove la suceursale' ha la sua sede. Nella sua risposta al ricorso (p. 1 eif. 3) il Consiglio di Stato stesso ammette ehe l'assoggettamento dell'ente ereditore all'imposta e la conseguenza deI suo domieilio nel Comune. n disposto dell'art. 40 legge tributaria, ehe sottomette la Banea popolare di Lugano per un terzo all'imposta eomunale nei Comuni ove possiede delle suecursali, e dunque basato sull'ammissione dell'esistenza, in questi omuni, ,. di un domicilio fiscale sufficiente per giusti- flcare IlIDposta. La tesi contraria prospettata dal ,I j 1 ,.) .. Gleichheit vor dem Gesetz. Ne 50. 413 Consiglio di Stato e insostenibile di fronte ai principi generali di diritto e all'art. 40 precitato. 40 -Obbietta il Consiglio di Stato anzitutto ehe, quantunque una parte dell'imposta deve essere attri- buita ai Comuni dove esistono succursali (art. 40). nondimeno un ente morale non pub avere uno speeiale domieilio nel Comune della sueeursale, perehe in realtä l'imposta e pagata solo al Comunp. dove esso ha la sua sede soeiale (nelle fattispeeie Lugano), il quale solo prov- vede alle operazioni tributarie, alle indagini fiscali, alla elassificazione ed all'ineasso (art. 40 § 2). Il ragionamento non vale. Se, per legge, il Comune della sede e tenuto a versare una parte dell'imposta ineassata ad altri Comuni, eio vuol dire ehe essi hanno un diritto proprio d'imposta per le sueeursali stabilite sulloro territorio. Provvedendo all'aeeertamento della sostanza dellabanea soggetta all'imposta ed alle ulteriori operazioni fiscali, il comune della sede principale agisce, per quanta vi e interessato (2/ 3 ), in nome proprio e per il resto quale rappresentante o mandatario degli altri eomuni. Il fatto quindi ehe, in realta e direttamente, la Banea popolare paga le sue imposte a Lugano anche per quella parte ehe spetta ad altri Comuni, non osta anche, per le suceursali, possa essere considerata come domieiliata anche in quelli. 5° -Resta da esaminare se il modo uniforme (due terzi dell'imposta al Comune della sede, un terzo al Comuni della suceursale, qualunque sia l'importanza di esse), eon cui la legge ticiilese ripartisce l'imposta tra i Comuni interessati, sia motivo sufficiente per contestare il diffalco dei debiti a quei contribuenti ehe sono domici- liati, dove la banca tiene solo un domicilio fiseale se- eondario. n Consiglio di Stato sembra sostenere questo modo di vedere, poiche rileva nella sua risposta ehe, in quest'ipotesi, il diffalco potrebbe raggiungere somme superiori all'ammontare della sostanza rappresentato dalla parte d'imposta attribuita al Comune seeondario in forza dell'art. 40. Argomentando in siffatto modo il
Da quanto preeede risulta ehe l'interpretazione ehe il Consiglio di Stato ha dato nella fattispecie all'art. 34 e evidentemente e incontestabilmente troppo ristretta. Essa involve anche una disparita di trattamento, tra i contribuenti, ehe versanD neHe eondizioni in cui si trova il ricorrente, e quelli. i cui ereditori sono soggetti aU'im- posta in Bellinzona, e anehe di fronte a quelli in Lugano, ai quali il diffalco vien coneesso perchC Ia banea ereditriee ha il suo domieilio legale e paga l'imposta in quella citta. Dal momento ehe la legge attribuisce a tutti i Comuni, ove risiedono delle succursali, il diritto di percepire l'imposta in ragione della residenza delle succursali in quei Comuni e ehe, d'altra parte, essa ammette in modo generico il principio deI diffalco dei debiti, ogni qualvolta il creditore e domieiliato nel Comune deI debitore, non si puo, senza ineorrere in interpretazione arbitraria e senza commettere una disparita di trattamento, subordinare il diffalco all' esistenza nel Comune della sede principale dell'ezienda. Interpretando la Iegge in siffatto modo, si aggiunge alla stessa e se ne fa dipendere gli effetti da una premessa ehe essa non contiene. Asostegno della sua opinione il Consiglio di Stato fa capo alle sentenza di questa Corte nelle eause Mantel (RU 48 I p. 390) e Meyer c. Ticino deI 22 settembre 1922. A torto. In quelle cause si trattava di sapere se l'art. 8 (rispettivamente, per l'imposta comunale, l'art. 33) della legge ticinese fosse conciliabile eoll'art. 46 al. 2 CF (divieto intercantonale di doppia imposta). Attual- mente, la questione e prospettata sotto un punto di vista diverso, eioe sotto quello dell'art. 4 CF. Non e dunque vero ehe quelle sentenze costituiscano un preeedente in favore del modo di vedere propugnato dal Consiglio di Stato. 11 Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e amesso.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.