130 Staatsrecht.
ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Netto-
ergebnis von rund
650,000 Fr. (nach Abzug aller Un-
kosten, Abschreibungen und der Verzinsung der Anlage-
kapitalien) zugeflossen. Daraus darf
man schliessen,
dass hier noch Vermögenswerte vorhanden sind, die sich
in der Rechnung nicht zeigen, und die nach freier Ab-
schätzung gleichfalls auf das Zehnfache des genannten
Nettoertrages angesetzt werden können, d. h. auf zirka
6,5 Millionen Franken.
So gelangt man zu einem Aktiven-
betrag, der annähernd das Doppelte der Passiven aus-
macht. Darnach würden die Aktiven der Rekurrentin
ungefähr zu
50 °/0 Reinvermögen darstellen, und es würde
sich daraus ergeben, dass auf die Liegenschaften
in
Oberrickenbach Schulden in der halben Höhe ihres
Steuerwertes von
64,000 Fr. zu verlegen sind, ein Er-
gebnis, das auch aus allgemeinen Billigkeitserwägungen
als angemessen
betrachtet werden kann. Es würde sich
nicht rechtfertigen,
um zu einem genauern Rnultat zu
kommen, die -Rechnung der Rekurrentin etwa durch
Sachverständige nach steuerrechtlichen Grundsätzen
überprüfen
zu lassen. Eine solche Expertise könnte zwar
in Einzelheiten genauere Ziffern liefern. Die ent-
scheidende Hauptfrage ist aber immer die Ermessensfrage,
wie
dieSteuerkraft als Aktivum berechnet wird, und
hier ergeben sich daraus, dass man t einem etwas
höhern oder geringern Prozentsatz kapitalisiert. sofort
Verschiebungen um
mehrere' Millionen, denen gegen-
über jene allfälligen Einzelergebnisse einer Expertise
in ihrer Wirkung zurücktreten. Unter diesen Umstän-
den darf der Schuldenabzug auf den Liegenschaften
in
Oberrickenbach, auf den die Rekurrentin bundesrecht-
lich Anspruch
hat, unbedenklich heute schon auf 50
/0
festgesetzt werden, in der Meinung, dass das auch für .die
Zukunft gelten soll,
solange nicht ganz wesentliche Ver-
änderungen
in der allgemeinen finanziellen Lage der
Rekurrentin eintreten.
4. -
Für die eventuelle Beschwerde aus Art. 4 BV
fehlt irgendwelche besondere Begründung.
Doppelbesteuerung. N° 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird unter Aufhebung des Entscheides
des Regierungsrates von Nidwalden vom 5. FeblUar
1923 dahin teilweise gutgeheissen, dass bei der Besteue-
rung der Rekurrentin für ihre Liegenschaften in
Ober-
rickenbach vom Steuerwert 50 °/0 Schulden in Abzug
kommen.
21.
Sentenza aa giugne 19a5
nella causa Cantone 'l'icine contro U Cantcne dei Grigioni.
Tassa di soggiorno imposta dal Canto ne dei Grigioni ada1cuni
a1patori ticinesi, ehe a scopo di lavoro, soggiornano'nelle a1pi
griglonesi
durante due 0 tre mesi d'estate. Sua ammissi-
bilita. -Lo stato deI Cantone Ticino, non agendo neI caso
quale
mandatario dei contribuenti, non ha veste per
chiedere la restituzione degli importi in discorso anche se
fossero
stati pagati a torto.
A. -Nella state deI 1921le Autorita deI Cantone dei
Grigioni reclamavano
da un certo numero di' alpatori
domiciliati nel Cantone Ticino,
ma recantesi a scopo di
Iavoro,
dmante due 0 tre mesi estivi neUe alpi del
Cantone dei Grigioni,
una tassa di 5 fchi. (1 fr. per il
permesso di soggiorno, 2 fehl. per tributo personale,
2 fchi. supplemento d'imposta). Quest'ultimo
tributo
veniva esatto in virtiI delI'art. 2 della legge fiscale gri-
gionese deI 23 giugno 1918, ehe prevede, in certi
('asi, un supplemento al testatico di 2 fchi.
In seguito a reclamo da parte deI Dipartimento dell'-
Interno ticinese,
il Dipartimeuto delle Finanze deI Can-
tone dei Grigioni dava ordine ai suoi organi fiscali di
rimborsare agli alpatori ticinesi soggiornanti alle alpi di
Medels
Je tasse percepite.
Senoncbe, eon decreto deI 18 novembre 1921, il Gran
Consiglio deI Cantone dei Grigioni riformava
rart. 19
132 Staatsrecht.
deI regolamento sulla polizia dei forestieri e determinava
le tasse
da percepirsi dai soggiornanti nel modo se-
guente:
Sono da solversi ai Commissario distrettuale di
polizia,
alratto della coneessione di soggiorno: a) Per
la prima eonsegna deI permesso di soggiorno 2 fehi. 50;
per ogni rinnovaziolle dello stesso 1 fr.
AHa polizia locale: per il primo permesso 1 fr. ;
per ogni rinnovazione 50 cent.
Con ufficio
deI 27 settembre 1922, il Dipartimento
delI'Interno deI Cantone Ticino reclamava di nuovo, al-
legando ehe div,ersi alpeggianti erano
stati di nuovo
tenuti a pagare al Cantone dei Grigioni delle tasse da
2 fehl. 50 a 7 fehl. 50 e ehiedeva ehe fossero Ioro rim-
b?rsate. Rispondeva l' Autorita grigionene, ehe le tasse
di 2 frchl. 50 e. di 1 fr. erano tasse dovute per
i1 per-
messo di
soggiorno asensi della precitata riforma della
Iegge sulla polizia degli stranieri. L'importo rimanente,
percetto per errore, doveva
essere restituito.
Con ufficio del 28 dicembre 1922
il DipartiJnento tici-
nese
dnIl'Intnrno protestava poi anche contro la pretesa
tassa di
soggIorno stessa, eontraria, a suo modo di vedere
a pratica federale, che non permetterebbe, a quest
titolo, ehe un modesto tributo. di cancelleria (SALIS II,
560 e
571). Il Dipartimento delle Finanze deI Cantone
dei Grigioni eontestava questo modo di vedere in base
anli . arte 8 t 19 della nuova legge sulla polizia, ma
diehmrava di dare ordine affinche fosse restituito il
testatico pereepito a torto.
m:a. iI lio di Stato adiva il Piccolo Consiglio
deI
Grigiom domandando ehe il decreto 18 novembre
1921 dei Gran Cositzlio grigionese non fosse applicato
ana . categoria di cittadini ticinesi in discorso; sussidia-
nnte, cne non fosse applieato almeno per l'esercizio
deI 1927 nservnte le ragioni di merlto dnli interessati
da farsl valere
In avvEffiire davanti le competenti sedi .
B. -Essendosi il Piccol., Consiglio rifiutato di am.
Doppelbesteuerung. N° 21. 133
metteIe tali pretese oon' risoluzione deI 3 febbraio u. s.,
il Consiglio di Stato inoltrava l'attuale petizione di diritto
pubblico, colla quale, faeendo capo ai
fatti suesposti,
domanda
al Tribunale federale di giudicare :
1
TI decreto 18 novembre 1921 deI Gran Con-
siglio deI Cantone dei Grigioni non e applieabile agli
alpatori ticinesi in discorso.
20 Le Autoritä. grlgionesi sono tenuto a restituire
le tasse indebitamente percette.
Esso afferma : La sentenza 7 ottobre 1922 dei Tribunale
federale nella causa Pennati contro Grigioni (ehe le Au-
torita grigionni avevano invocato) non e pertinente. Gli
alpatori in questione soggiomano nel
Cantone dei Gri-
gioni meno di tre mesi. Non e lecito prelevare tasse di
soggiorno, di polizia e di cancelleria a carico di cittadini
svizzeri
gia eol13iti d'imposta nel loro Cantone, per un
soggiorno cosi breve ; ciö facendo le Autoritä. grigionesi
violano
il divieto costituzionale della doppia imposta. Ad
ogni modo, la tassa di 3 fehl. 50 e eccessiva.
AI ricorso sono annessi i reclami degli interessati ed
i loro permessi di soggiorno.
Co -Risponde il Piccolo Consiglio in data 8 giugno
u.
s. conchludendo per il rigetto della petizione. Contesta
anzitutto
la veste attiva dei Consiglio di Stato ticinese,
poiche
la riscossione dei diritti in litigio non tangerebbe
la sfera di competenza delle Autorita ticinesi e non
coneernerebbe ehe gli interessati
personaImente. Nel
merito alIega:
TI rimborso consentito nel 1921 concer.,
neva solo
il testatico (Kopfsteuer) e il suo supplemento
e fu concesso dal punto di
vista deI divieto della doppia
. imposta. Attualmente si tratta invece di una tassa per
permesso di soggiomo, che non
e una imposta e la cui
riscossione non
pub .costituire violazione dell'art. 46 CF 1
11 diritto dei Cantoni di assoggettare i soggiornanti ad
una tassa di soggiorno non pub essere revocato in dubbio.
Gli alpatori
in discorso esercitano nel Cantone dei Grl-
gione
una professione ed industria . Si e a questo
titolo ehe sono assoggettati aHa tassa di soggiorno in
eonformita deI nuovo
art. 19 della legge sulla polizia
degli stranieri. L'importo di questa tassa non
e esagerato
e resta entro limiti eonsentiti dalla pratiea federale, ehe
ha valore di legge finche non sara promulgata queHa
prevista dall'art.
47 CF.
Considerando in diriito :
- -La questione dell'ammissibilita deI testatieo a
mente delI'art. 8
deHa legge fiseale grigionese deI 1918,
ventilata nei reclami anteriori, non eoneerne
il presente
ricorso,
il quale riguarda unieamente il decreto legisla-
tivo 18 novembre
1921 (art. 19 riformato dellal egge
grigionese sulla polizia), vale a dire la tassa di soggiorno
ehe quel deereto
ha portato da 1 fr. a 2 fchi. 50 e da
50 cent. a 1 fr.
2° -Ristretto l'esame entro questi limiti, ehe sono
quelli proposti daHa petizione stessa, Ia questione della
Iegittimazione deI Consiglio di
Stato ticinese deve essere
risolta affermativamente per riguardo alla domanda
prineipale eoneernente
la non applieabilita agli alpatori
in discorso della disposizione suecitata.
Infatti, quantunque provocato
.dagli interessati, l'in-
tervento deI
Conniglio di Stato nel dibattito avviene non
come loro rappresentante,
ma eome organo di un Cnlll
tone che si crede leso nei suoi attributi sovrani. L'istanza
deve essere considerata
eome' una petizione di diritto
pubblico intesa a dirimere
un dissidio di diritto pub-
blico
tra Cantone e Cantone a sensi den'art. 175 eif. 2
OGF concernente una questione interessante la sovra-
nita fiscale di un Cantone. Indarno il convenuto Cantone
dei Grigioni
eiö contesta allegando ehe si tratta pura-
mente della tassa di soggiorno.
Cosi ragionando esso
incorre
in una petitio e principiis, in quanto ehe tale e
precisamente il punto contestato, trattandosi, infatti,
di sapere se Ia tassa stessa sia, per principio, compatibile
. i'
Doppelbesteuerung. N° 21. 135
eoll'art. 46 CF; subordinatamente, se neUa misura essa
non eostituisca
una doppia imposizione, velata sotto il
nome di una tassa di soggiorno (RU 3 page 5; 16 page
472; 24 I pag. 384 eCCe ; recentemente, le sentenze Zurigo
contro Ticino deI 16 maggio 1919 e Zurigo contro
St.
Moritz deI 19 febbraio 1921, eons. 2°).
Invece
10 Stato deI Cantone Ticino non e legittimato
per
cniedere la restituzione delle tasse pereette dal con-
venuto, perehe
I'attore le reclama, non in base a preeetto
di diritto pubblico,
cioe a titolo e a causa di pretesa di
diritto pubblieo,
ma in base a prineipi di diritto privato,
peril conto
eioe dt gli interessati e in loro vece. Non si
tratta dunque di un rapporto di diritto pubblieo tra i
eontendenti e
l'attore avrebbe a questo riguardo veste
per agire in nome delle persone lese solo in virtu di
mandato, ehe
pero nella fattispeeie non fu neanehe in-
vocato (efr. eons. 2
deHa sentenza suceitata neUa causa
Zurigo contro
St. Moritz).
La seeonda conclusione e quindi irricevibile in ordine
per mancanza di veste dell'attore.
30 -Per quanto edella prima, essa tende a far con-
statare ehe il decreto grigionese
dei 18 novembre 1921
non
e applicabile agli alpatori ticinesi in discorso.
Ne segne ehe, ove
la conclusione fosse ammessa,
quegli alpatori non sarebbero meno
tenuti a munirsi di
un permesso di soggiorno. n Consiglio di Stato tieinese
non contesta, per tesi,
tale obbligazione prevista dal-
rart. 10 cif. 2 deHa legge grigionese suecitata; di modo
ehe gli alpatori
in questione non sarebbero, anehe ove
fosse ammessa l'inapplieabilita della Iegge attuale, non-
dimeno assoggettati al pagamento delI'
antica tassa di
soggiorno determinata
in 1 fr. 40 dal cessato art. 19,00-
porto ehe fu sempre pagato senza protesta fino al 1921.
Esula quindi dall'indagine (Ia quale, per prineipio fon-
damentale di diritto, deve eontenersi nei limiti delle con-
clusioni proposte dalle parti) , Ia questione dell'ammis-
sibilita,
in via di massOOa, di una tassa di soggiorno di
136 Staatsrecht.
fronte al divieto di doppia imposta, questione ehe, deI
resto, se fosse sollevata, avrebbe dovuto esser deeisa
affermativamente, seeondo
la giurisprudenza eostante
delle
Autoritit federali. Di guisa ehe la sola questione da
risolversi eonsiste nel sapere se. sia ammissibile la tassa
in questione nella sua misura, vale a dire se, dato .l'im-
porto ehiesto ai eontrib.uenti
i diseorno, essa non Sla da
eonsiderarsi, malgrado 11 suo tItol0, pmttosto eome una
vera e propria imposta (la quale allora sarebbe vietata
dall'art. 46 CF); anzieehe una tassa di soggiorno, non
impugnabile in base
aHa Costituzione federale .. A quest
riguardo non e i,nfluente la cireostana ene. gl alpatorl
non soggiornerebbero nel Cantone deI
GngIom ehe due
o
tre mesi. Spetta aHa legislazione eantonale di deter-
minare gli estremi della nozione deI soggiorno (tosto
ehe non si
tratti deI sempliee passaggio attraverso un
Cantone) entro i Iimiti fissati dalla Costituzione fede-
rale.
Ora, la Costituzione federale non determina la du-
rata di dimora oeeorrente a ereare un soggiorno. Basta
ehe si tratti di uno stato di fatto non escludente la no-
zione
dei soggiorno e non eostituente aneora quello di
domieilio. Nel easo in esame,
e fuori di dubbio ehe gli
alpatori
in discorso devono essnre eonsidenati almeno
eome soggiornanti e non solo eome persone dl passaggIo,
perehe
essi abitano il Cantone dei Grigioni per tempo
assai lungo -almeno due mesi -a scopo di lavoro.
Sulla misura della tassa -ehe, eome fu detto, e in 80S-
tanza la sola questione da decidersi-oeeorre osservare :
I diritti eonsistono al massimo in
una tassa di 2 fchi. 50
da solversi al eommissariato distrettuale e di 1 fr.
aHa polizia loeale. Queste tasse devono essere solute da
ogni alpatore all'inizio della stagione di lavoro. La tassa e
indubbiamente assai elevata ; ma non si seorge il motivo
perehe debba essere diehiarata ineompatibne .eoi rin
cipi eostituzionali di doppia imposta e dl hberta di
dimora. Infatti, per quanto eoneerne l'importo della
tassa di soggiorno e di quella di dimora,
in maneanza di
Doppelbesteuerung. No 21. 137
legge federale ehe le determini, la giurisprudenza eostante
ha
fatto applieazione, per analogia, degli art. 2 e 3 della
legge federale
10 dieembre 1849 sulla durata e le tasse
dei permessi di dimora. Questi disposti fi8sano i relativi
diritti,
tutto eompreso, ad un massimo di 6 fehi., senza
distinguere, in modo speeiale,
tra il permesso di soggiorno
ed
il permesso di dimora (SALIS II 591). In base a questa
pratiea
la dottrina prevalente ammette (SALIS II 560 e
BURCKHARDT, pag. 445) ehe il solo limite traeciato in
questa materia
aHa liberta dei Cantoni sia. ehe la tassa
per
il permesso di soggiorno non superi quella dianzi
menzionata di 6 frehi. seeondo
la legge federale 10 di-
eembre
1849; eoneede pero ehe, senza violare aleun
disposto eostituzionale federale, quella tassa di soggiorno
possa essere rinnovata periodieamente
(SALIS II 571,
372).
Cio premesso, basta, nella fattispecie, il eonstatare
ehe
la tassa di 3 fehi. 50 non sorpassa l'importo massimo
eonsentito, federalmente.
per il permesso di soggiorilo.
Ne segue ehe
la petizione e, anehe su questo punto, inam-
missibile, dovendosi del resto rilevare ehe l'aumento della
tassa di soggiorno deeretato dai Grigioni
puo, in qualehe
modo, essere giustificato dal deprezzamento deI
danaro
verifieatosi da parecehi anni.
11 Tribunale jederale pronuncia :
Per quanto ricevibile in ordine, la petizione e respinta
nel merito.
AS 49 I -1923