Erbrecht N° 9.
sans enquete prealable, admiIiistrateur la personne que
les parents du defunt lui proposaient et qui etait un a-vo-
cat repute et considere du canton. Il n'avait' aueun motif
de mettre en doute la solvabilite et l'honorabilite 'de
X., et l'on ne peut lui imputer a faute de ne pasavoir
prevu des evenements que rien ne faisait prevoir.
7. -Des considerations qui precedent il resulte que
la demande doit etre ecartee, sans qu'il soit necessaire
d'examiner si la responsabilite du canton ne devrait pas
en tout etat de cause elre regardee comme attenuee, voire
effacee,
a raison de la maniere de se comporter du fonde
de pouvoirs de la demanderesse (art. 44 CO). Il est ega-
lement superfhi de rechereher si l'exception de prescrip-
tion soulevee
par le defendeur est fondee.
Le Tribunal tederal prononce:
La demande est rejetee.
9. Sentenza 4 maggio 1921 della. seconda sezione civile
nella causa Galli contro lticovero Torria.ni.
Testnmento comune 0 congiunto sottoscritto da due persone,
scnUo compietamento dall'una. -Invalidita deI testamento
nei rapporti della persona che non l'ha redatto ammessa
in causa. -Il ces nOl1 ammette i testamenti comuni 0
eongiunti in cui Ie disposizioni di uno dei testanti siano
siffattamente dipendenti da quelle dell'altro 0 degli aItri
da dovesi ritenere ehe quest'ultime senza delle prime non
serebhero state faUe e sia quindi da supporre ehe Ia caducita
(per revoca 0 nullita) dell'un testamento debba produrre
l'annullamento dell'altro.
A. -La signora Silvia vedova fu Evermondo Agus-
toni e sua figlia Irene, profondamente aecorate per
l'improvvisa fine deI figlio risp. frateUo Silvio, si davano
la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra Ie earte
delle defunte si rinvenne uno seritto, intieramente re-
datto, compresa la data, dalla signorina Irene e firmato
da ambedue, deI seguente tenore :
(( Mendrisio, 16 febbraio 1919.
Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da
questa grande sventura e non potendo piil sopportare
questo dolore abbandoniamo questa terra. Ineari-
11 chiamo il sig. Avv. Elvezio BoreHa di regolare i nostri
affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola
Agustoni Bech e per un legato in perpetuo a Monte
) in suffragio delI'anima nostra e dei nostri eari defunti
. ehe dovra essere eelebrato neHa settimana dei morti,
il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Veeehioni
) in Mendrisio.
Laseiamo aHa sorella e zia Virginia Ruseoni ed alla
)l nipote e cugina Lueia Bagutti in Rovio il mobiglio, la
) bianeheria e gli indumenti personali, l'orologio d'oro
eon catena, nonehe tutti i nostri ritratti. Desideriamo
siano rispettate queste nostre ultime disposizioni.
Silvia Agustoni.
Irene Agustoni. )
B. -Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli
e liteconsorti, agendo in qualita di eredi Iegittimi delle
.defunte, citavano
in giudizio l'eredo universale istituito,
l'Istituto dei Vecchioni (recte: Ricovero Torriani An-
tonio)
in Mendrisio, chiedendo venisse giudieato :
Il testamento 16 febbraio 1919 delle signore Silvia
ed Irene Agustoni in Mendrisio e annuHato.
Gli attori sono diehiarati eredi legittimi delle pre-
fate signore Agustoni e so no eonseguentemente immesse
nel possesso deHa sostanza
da esse relitta.
A sostegno di ques te domande gli
altori allegavano
trattarsi di una forma di testamento (testamento comune
,e congiuntivo) riprovata dal ces ed inoltre ehe, al mo-
mento in eui l'atto fu eretto, le disponenti non erano
nel pieno possesso delle loro facolta.
Nella risposta aHa petizione
l'Istituto convenuto
AS 47 1I -19!t
.;,
rieGnGseeva espressamente la nullita dell'attG nei rap-
pGrti della madre Silvia AgustGni, ma ne sGsteneva Ia
validita nei eGnfrGnti della figlia Irene, ehe I'aveva
serittG di prG.priG pugnG, e eGnehindeva dGmandando
ehe la SGstanza di quest'ultima gli fGsse devGluta nella
sua qualita di erede testamentario..
C. -CGn sentenza 11 maggiG 1920 il giudiee di primo
gradG (PretGre di Mendrisio), aeeogliendo la tesi deI
eGnvenuto,
ammetteva la validita deI testamentG nei
rappGrti di Irene Agustoni e respingeva deI
rimanente
le eGnelusioni della petiziGne.
Questa
se ltenza fu confermata dal Tribunale di
Appello deI Cantone Ticino il 20 ottobre 1920 per i
motivi seguenti: Il legislatore svizzero non ha intes6
riprovare in modo assGlutG ogni forma di testamento
cGngiuntivo, ehe inveee il Codiee civile franeese (art. 968)
e l'italiano
(art. 761) hanno espressamente vietatG.
Simile divieto nGn esiste nel CCS. Dalla' genesi della
legge e
dai lavori preparatGri risulta ehe il legislatGre
svizzero non intese
vietare ehe il testamentG reciprGeo
o
mutUG propriamente dettG, cioe quellG in eui due 0.
piil persone si sono reeiprocamente istituite eredi. Questa
nGn essendo l'ipGtesi deI easo, il testamentG e validG nei
limiti chiesti
dal cGnvenutG,
D. -Da questa sentenza gli attOIi si sono appellati
al Tribunale federale nei termini e nei
mGdi di legge.
RiprGpGngGnG a giudieare le eonclusioni dedGtte in sede
eantonale.
Considerando in dirillo :
Non Gccorre decidere se il CCS vieti, per princi-
piG, Ggni forma di testamentG CGmune 0. eGllettivG, da
quella, in senSG latG, in cui le disposizioni di ultima
volGnta, redatte e sGttoseritte separatamente dai singoli
dispGnenti,
SGno SGlo rinnite materialmente sullG stesso
fGglio, a quella in cui le me(lesime dispGsiziGni, firmate
da piil persone. SGno intrinsecamente indipendenti le une
Erbrecht No 9. 51
dalle altre in siffattG mGdG da pGtersi cGnsiderare eome
espressiGni genuine delle singGIe
vGlonta dei testanti.
Nel caSG in esame l'attG in litigiG si rivela eome un testa-
mentG eGngiuntG nel senSG phi stretto. deI termine. E
poiehe.
per ammissiGne dellaparte eGnvenuta. eSSG e
invalido. nei rapporti della persGna ehe nGn l'ha vergatG,
ma solo SGttoscritto (Silvia AgustGni). ehiedesi se questa
nullita nGn debba prGdurre necessruiamente l'ineffieacia
delle disposiziGni anehe
in eGnfrGnto dell'aItra (Irene
Agustoni). La rispGsta nGn puö essere ehe affermativa.
D testamentG e un attG unilaterale e l'espressiGne di
un'ultima vGIGnta uniea. EssG nGn puö quindi essere
ehe
l' Gpera di una sGla persGna. Il mGtivG per eui le
leggi ehe,
eGme il Codiee NapGleone e quelle ehe 10. se-
guirGnG. hannG riprovatG. per prineipiG, Ggni forma di
testamentG eGngiuntivG, eGnsiste in cia ehe quegli atti
di ultima vGIGnta raeehiudonG il perieolG ehe l'un dis-
ponente eserciti
una influenza sull'altro, di modo ehe
il testamente nGn sia piil, quale dev'essere, l'espressiGne
sineera e precisa della
volGnta dei singGli dispGnenti.
Il CCS nGn eontiene inverG dispGsto espresso. ehe
vieti Ggni fGrma di testamento eGmune e eqllettivG.
Ma eSSG sancisce, eGme cardine di dirittG, il principiG
della
rivocabilita dei testamenti, al quale non eGnGsee
GcceziGne, e non e leeitG ammettere ehe,Gve il ces avesse
volutG rieonoscere
il testamentG eollettivG, ne avrebbe
esclusa la rivGcabilita. Ma questa questiGne deHa
rivGeabilita di un testamentG comune non e eontem-
plata dal CCS: ed e pure questiGne di massima im-
pGrtanza, ehe da lUGgo., neUa pratiea, a situazioni
SGvente intrieate e di difficile sGluziGne e ehe urgeva
quindi disciplinare, se il nGstrG legislatore avesse inteso.
ammettere implieitamente il testamento eGHettivG (cfr.
CGdiee civile germanieo 2270). Equesta e illazione
tantG piil plausibile, in quantG si fu appuntG la diffi-
eGlta della situaziGne ereata dall'annullamentG di uno dei
testamenti eollettivi nei rapporti degli altri per la
Erbrecht N° 9.
dipendenza e l'intralcio delle loro disposizioni, ehe in-
dusse la eommissione dei periti (proeesso verbale delle
sedute p. 137 e seg.) a stralciare dal progetto deI
i disposti ehe di questa forma di testamento trattavano
(vedi consid. 3). Si dovra quindi, in ogni easo, conside-
rare come testamento comune
0 eollettivo riprovato
dal
CCS quello in cui Ie disposizioni di uno dei dis po-
nenti siano siffattamente dipendenti
da quelle del-
l'altro (0 degli altri) da doversi ritenere ehe senza di esse
non sarebbero
state fatte e sia quindi da ammettersi
ehe
la eadueita (per revoea 0 nullita) dell'un testamento
debba produrre l'annullamento dell'altro. Solo dove
tale intima eonhessione esista, si trattera di testamento
comune vietato a sensi deI
CCS.
2° -Nel caso in esame l'intima eonnessione delle
disposizioni in questiöne non
puo essere contestata.
Essa
e non solo puramente esteriore e non riposa solo
sul fatto ehe identieamente le stesse disposizioni per
i due patrimoni furono sottoseritte eongiuntamente
daUe due disponenti. Risulta aneora dalla sostanza
stessa delle disposizioni e segnatamente dal
fatto ehe
1e due wstanti eonsiderano il loro patrimonio eome un
patrimonio unico; eome pur daU'impiego ehe esse
fanno, dal prineipio
aHa fine dell'atto, della forma plu-
rale eollettiva
noi (noi domandiamo perdono a Dio,
noi ineariehiamo eee.).
E lecito presumere ehe chi in
siffatto modo vuole e
dispene solo eon altra persona,
non avrebbe
da solo ne voluto ne disposto neUo stesso
modo.
La parte eonvenuta non aUega nessuna cireos-
tanza idonea ad invalidare questa supposizione insita
nella forma e nel contenuto dell'atto.
Tutte le cireos-
tanze della causa indueono invece
ad ammettere che
se
una delle disponenti fosse all'altra sopravissuta non
avrebbe
mantenuto le disposizioni quali sono, eome e
affatto improbabile ehe le testatrici avrebbero disposto
delle loro sos tanze eome esse feeero se avessero potuto
supporre ehe per
l'una 0 l'altra l'atto sarebbe ineffieace. Si
Erbrecht N° 9.
puo ritenere per certo ehe la decisione di disporre a favore
deI eonvenuto non fu ehe Ia eonseguenza della comune
volonta di darsi
assiemela morte e ehe, se in vista deI
comune suicidio, Ia
madre non avesse disposto in favore
deI convenuto,neanehe la figlia l'avrebbe fatto e avrebbe
testato in favore di prossimi congiunti. Il ehe aneora
eontribuisee a dimostrare l'intima connessione delle
disposizioni e
quanto Ia volonta di una testante ha
dovuto influire sulla volonta dell'altra.
3° -Indarno, invoeando Ia genesi della legge ed i
lavori preparatori, l'istanza eantonale da opera a di-
mostrare ehe avendo riprovato solo
una delle forme deI
testamento eongiunto, vale a dire
il testamento reci-
proeo,
il legisiatore abbia inteso ammettere Ia validita
deI testamento eollettivo a favore di
un terzo. L'illa-
zione
e infondata : proeede' da errüneo apprezzamento
delle diseussioni avvenute
in senn della Commissione
dei periti sull'avan-progetto del
1900 (vedi proeesso
verbale della eommissione p. 137 e seg.). Questo pro-
getto prevedeva
il testamento congiunto speeialmente
tra i eonjugi ) (art. 513) da farsi nella forma di atto
pubblico (art. 518). La eommissione dei periti pero
decideva di stralciare questi disposti (proeesso verbale
p. 139). E se e vero ehe Ia diseussione si svolse sopra-
. tutto sul testamento reeiproeo, cio e indubbiamente
dovuto
aHa cireostanza, ehe questa forma di testamento
eollettivo era quella
usata piiI comunemente tra i eo-
niugi sotto l'impero delle anti ehe leggi eantonali e di eui
pertanto
l'aft. 513 trattava in modo partieolare. In
una susseguente seduta della Commissione, la proposta
di vietare
il testamento congiunto eon apposito di-
sposto
di legge fu respinta per un voto. Ma cio non puo
significare ehe si intendesse ripristinare il disposto poc'-
anzi stralciato dell'art. 513, eome non
fu ripristinato
quello dell'art. 518, ehe disciplinava la forma deI
testa-
mento congiunto previsto daU'avan-progetto (RU 46
II p. 17 e 18), sibbene solo ehe Ia eommissione non
Erbrecht N° 9.
volle dirimere essa stessa la controversia, ma preferi
Iasciarne Ia soluzione
alla redazione definitiva della legge
od ai eriteri della giurisprudenza. Indarno finalmente l'is-
tanza cantonale invoca a favore della sua tesi rauto-
rita deI commentario TuoR. Gli esempi citati da questo
autore (vedi diritto successorio conunentato dal TuoR
nell'opera GMÜR p. 272 e 273 vol. I1I) e menzionati dal-
l'istanza cantonale sono affatto diversi dal easo in esame.
Il commentatore stesso rileva ehe si tratta di ipotesi
nelle quali le disposizioni di
una parte non hanno ca-
rattere di dipendenza da quelle dell'altra; il che non
si verifiea nella fattispecie.
L'atto di ultima volonta deI 16 febbraio 191 '
deve quindi essere annullato in toto.
La qualita di eredi legittimi degli attori non fu es-
pressamente contestata (vedi risposta cif. 8 e 9 e peti-
zione cif. 8 e 9 e Risposta a questi punti di fatto) : ma non
pud formare oggetto di apposito giudicato, perche ri-
struzione della causa non verti su questo punto, il quale
deI resto ha piuttosto carattere di premessa della con-
clusione principale
di annullamento deI testamento
che di domanda indipendente e per se stante. Lo stesso
dicasi della
domanda tendente a che gli attori siano
immessi nel possesso delle sostanze relitte.
11 Tribunale jederale pronuncia :
La sentenza 26 ottobre "1920 deI Tribunale di Appello
deI Cantone Ticino
e rlformata nel senso che il testa-
mento 16 febbraio 1919 viene annullato nei rapporti
delle due testatrici Silvia ed Irene Agustoni.
Sachenrecht. Ne 10.
111. SACHENRECHT
DROITS REELS
10. Urteil der II. Zivilabtellung vom 3. Februar ISal
i. S. CJmpard gegen Volksbank Interlaken A.-G.
ZGB Art. 650 Abs. 3: Begriff der Unzeit im Sinne dieser
Bestimmung.
,
A. -Die Klägerin, Volksbank Interlaken A.-G.,
der Beklagte Chopard und Witwe Marie Ritschard
erwarben im Jahre 1918 auf einer Konkurssteigerung
die im Bahnhofquartier von Interlaken liegende, unbe-
baute Bortermatte für 32,480 Fr. zu Miteigentum auf
der Hypotheken im Betrage von über 32,000 Fr. haften,
und deren Ertrag (als Pßanzland) nach Abzug der
öffentlichen Abgaben kaum 200 Fr. jährlich beträgt.
Im .Jahre 1920 verlangte die Klägerin die Aufhebung
des Miteigentums. Während sich Witwe RitSchard
diesem Verlangen unterzog. verweigerte der Beklagte
seine Einwilligung unter Berufung darauf, dass die
'Aufhebung des Miteigentums
nicht zur Unzeit verlangt
werden dürfe (ZGB Art. 650 Abs. 3). Die Volksbank
Interlaken A.-G. erhob deshalb Klage auf Aufhebung
des Miteigentums gegen ihn.
R. -Durch Urteil vom 1. Oktober 1920 hat der
Appellationshof des Kantons Bern die Klage zuge-
sprochen.
C. -Gegen dieses ihm am 28. Oktober zugestellte
Urteil hat der Beklagte am 16. November die Berufung
an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen. die
Klägerin sei
mit dem eingeklagten Anspruche einst-
weilen zurückzuweisen, eventuell mit dem Rechtsbe-
gehren ihrer Klage abzuweisen, weiter eventuell sei