BGE 47 II 476
BGE 47 II 476Bge2 janv. 1919Ouvrir la source →
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Versicherungsvertrag. No 78.
Die Klägerill kann so dann die Gültigkeit der Ver-
pfändung zu Gunsten der Beklagten auch nicht des-
wegen in Frage
zielten, weil die Anzeige an den Ver-
• sicherer erst zirka vier Jahre nach Abschluss des Ver-
pfändungsvertrages erfolgte. Das Gesetz verlangt nicht
eine unitas aclus, auch eine nachträgliche Mitteilung
an
den Versicherer muss daher genügen, um das Pfand-
recht zur Entstehung zu bringen.
78. Sentenza S novembre 191 della IIa aedone eivile
neHa causa ({ La Ginevrina )) c. Eredi tu C. B.
Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritiere dell'assi-
curato. Cadono
in considerazione anche le dichiarazioni
scritte non contenute neHa proposta d'assicurazione stessa
ma in aItro questionario, purehe riguardino fatti rilevanti
per l'apprezzamento deI rischio a sensi dell'art. 4 deHa
Iegge sul
contratto di assicurazione. -Nozione della rile-
vanza dei fattl soggetti a denunzia. -Il termine di recesso
dal coutratto di ctU all'art. 6 della Iegge decorre dal mo-
mento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza deI faUo
occultato, non da quello in cui, procedendo coll'ordinaria
diligenza,
avrebbe potuto averJa.
Ritenllto in linea di jatto:
A. --I1 3 ottobre 1918 la societa di assieurazioni
« La Ginevrina» in Ginevra. eonehiudeva eolI'ora de-
funto
C. R., un eontratto di assieurazione sulla vita per
50,000 franehi pagabili al decesso dell'assieurato 0, al phi
tardi, il 3 ottobre 1933. La polizza di assieurazione
menziona ehe il eontratto
e basato su una proposta
deI
20 settembre 1918 e ehe le diehiaraziolli deI propo-
neute
« ivi)) eOlltenute sono eouformi aHa veritä.. Essa
e firmata dallo R. e eontiene, oltre le indicazioni sui
suoi
dati personali e sulla natura dell'assieurazione.
l'indirizzo
deI medien abituale deI proponente (Prof.
Dr C.), il quale viene dispensato dal segreto professio-
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nale e autorizzato a dare (( aUa soeiela assieuratrice
J) tutte le indieaziolli ehe essa liputera neeessarie per la
» formazione deI eontratto. »
Il questionario eoneernente le eOlldizioui di salute
deU'assicurando, sottopostogli dal Dott.
M. in Lugano
previo esame medico,
e eontenuto in un atto separato
datato deI 29 settembre 1918 e pure firmato dal R.
Oltre
la menziolle ehe le diehiarazioni deI proponente
sono eonformi a verita e ehe esso « nulla ha llascosto
) ehe possa indurre Ia eompagnia in errore
sull'apprez-
» zamento deU'assiem'azione », il questionado contiene
le domaude e le risposte seguenti :
Domande:
Risposie:
3 a) Godete abitualmente bUOlla salute '?
Si.
b) Come e attualmente la vostra salute? . BUOllfl.
c) A vete qualehe malattia apparente 0
nascosta ? .. , . . .......... No.
d) A vete sofferto delle malattie, illdisposi-
zioni, infortuni
phi 0 menü grav!? . . . . . No.
c) Quale medien vi ha eurato '1 .... Nessuno.
f) Siete ogni volta perfettamente guarito? Si.
8 a) Avete avuto malattie degli organi
genito-urinari? . . . . . . . . . . . . . No.
• b) Ha l'urina delle volte eontenuto dei
residui di renella, dei caleoli, deU'albumina
o dello zucehero
'? • • • • • • • • . • • No.
ß. -Poeo tempo dopo la stipulazione deI contratto,
nel novembre
1918, R. fu eolpito da grippe in forma
gl'ave eon fenomeni di broneo-polmonite e con gravi
eomplicazioni al euore ed al rene.
Fu rieoverato aU'o-
spedale, dove fu eurato dai
Dott! C. e M. Dimesso gua-
rito verso la fine di dieembre, ebbe, nel gennaio
1919,
una rieaduta ehe 10 porto alla morte il 23 aprile l( per
riaeutizzazione
deI proeesso nefritico e gravi fenomeni
di miocardite
».
C. -Nel frattempo, 1'11 dicembre 1918, era perve-
nuta aUa direzione deUa Ginevrina una lettera anonima
-J78 Versicherungsvertrag. N° 78. ehe non si trova all'incarto, ma di eui l'istanza canto- naIe aeeerta il contenuto. Diceva 10 scritto ehe l'assi- eurato era in fin di vita, ehe la sua salute era sempre stata preearia e ehe non si eapiva eome avesse potuto essere assicurato. Ricevuta questa lettera, la societa dava immediatamente incarico al suo rappresentante generale pel Ticino, di procedere ad una pronta inchiesta sullo stato di salute dell'assieurato al momento della eonclusione deI contratto e di esigere l'autopsia se il deeesso fosse gia intervenuto. n rappresentante, seu- tito in seguito eome teste, ebbe a diehiarare ehe l'in- ehiesta, alla quale proeedette, era riuscita difficile e dclieata sopratutto perehe i mediei,eui si era rivolto, erano molto riservati. Il 14 marzo 1919 pe1'ö ottenne dal Dott. O. il seguente eertifieato: ( Dietro riehiesta )) dichiaro di aver curato negli anni 1915/16 e parte ') deI 1917 C. H. Il medesimo em affetto da manifesta- i) zioni terzim'ie sifilitiehe eomplieate da nefrite paren- ) ehinatose. ») D. -In base a questo eertificato e allegando ehe l'assieurato si era reso eolpevole di dichiaraziolli illve- ritiere la Gillevrilla, conlettera deI 3 aprile 1919, recedeva dal eontratto a sensi dell'art. 6 della legge federale sul eontratto di assicurazione e, morto C. R., si rifiutava di solvere ai suoi eredi la somma di 50,000 franehi. E. -Domle la eausa attuale, clall'istruzione della quale risultano assodate le cireostanze di fatto seguenti: In epoea non precisata ma non 1'eeente, C. R. aveva eOll- tratto Ia lue. Da quali mediei esso sia stnto eurato per questa malattia prima deI 1913, non risulta dall'inearto. Nel 1913 e 1914 fu eurato dal Dott. de P., nel 1916 dal Dott. A., nel 1915 i16 e parte deI 1917 dal Dr O. Il Prof. e. l'avcva, nel 1915, avuto in cu ra « per fenomeni ner- vosi riferibili ad uua forma tabetiea frusta» ehe gli aVCVUllO dato il sospetto ehe fossero di origine sifiIi- tica e l'oeulista Dott. E., ehe nel 1917 aveva eurato il C. H. per disturbi visivi, l'aveva rinviato ad aItro medieo Versiehernngsvertrag. N° 78. 479 ritenendo ehe detti disturbi fossero di natura sifilitiea. Negli anni precitati R. era auche stato affetto da albu- mineria. per cuiera stato eurato dal Dott. A. Il Dott. O. depone di aver dato le sue eure a C. R. nel 1915 e 1916, oltre ehe per la sifilide, anche per sintomi di nefrite parenehinatose. Per la grippe, C. R. era stato eurato dai Dott i C. e M. : ehe Ia sifilide avesse eostituito uua eomplicazione della grippe e cOiltribuito alla morte dell'assicurato, uomo di eostituzione eccezionalmente robusta, non pote essere affermato dai testi. F. ~ Con sentenza 4 luglio 1921, da cui e ricorso, il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino condanno Ia eonvenuta a pagare agli Eredi C. R. Ia somma assicu- rata di 50,000 franchl cogli aecessori, in base ai seguenti eOllsiderandi: Le false dichiarazioni imputate a C. R. non sono eontenute nella proposta stessa di assieura- zione, non eadendo in eonsiderazione quelle ehe esso feee il 29 settembre sul questiollario speeiale sotto- postogli dal Dott. M. Il recesso dal contratto da parte deU'assieuratriee era tardivo a sensi deU'art. 6 dena legge. La lettera anoni.ma, ricevuta daHa convenuta 1'11 dicembre 1918, era tale da indurla (e I'ha realmente indotta) a fare delle indagini, ehe deI resto erano faeili poiehe sarebbe bastato ehe si informasse presso il Dott. C., ehe l' assieurato aveva dispensato dal segreto professio- nale, e il Dott. M., medien di fiducia della Compagnia, ehe col Dott. C., nel dieembre 1918, curava C. R. alI'ospe- dale civieo, per esse re informata in modo indubbio sui preeedenti dell'assieurato. Se la eonvenuta non ha voluto proeurarsi questa eognizione rieorrendo a fonti di infor- mazioni tanto dirette e vieine, la eolpa e sua. Il recesso, diehiarato solo il 3 aprile 1919, era quindi tardivo. In ogni easo, conehiude il giudiee eantonale, le pretese false dichiarazioni dell'assieurato non hanno influito sulla conclusiolle deI contratto. E Ieeito infatti ritenere ehe, anehe se avesse eonosciuto Ie eircostanze taciute o falsamente denunziate, la societa avrebbe nondimeno
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conchiuso i1 eontratto, poiehe al momento della stipu-
lazione le eondizioni di salute di C. R, persona robu-
stissima, erano tali da far ritenere ehe avrebbe raggiunto
• Ia longevita media normale.
Considerando in diritto :
1 ° -Che l' assicurato, rispondendo al questionario
sottopostogli dal Dott.
M. il 29 settembre 1918, abbia
fatto dichiarazioni inveritiere, non
puö essere eontes-
tato. Pur ammettendo, per ipotesi, ehe, sentendosi
allora in buona salute,
C. R abbia potuto eonsiderarsi
come guarito
de gravi malattie ehe l'avevano eolpito
(sifilide e albumineria) e ehe nel settembre 1918 potesse
eredere di godere buona salute, non gli era
pero lecito
di asserire di non aver mai sofferto di malattie
0 indis-
posizioni phi 0 meno gravi (risposta 3 d), di non essere
mai
stato eurato (3 e), di non essere mai stato amma-
lato agli organi genito-urinari (8 a) e di non aver mai
sofferto di .albumineria (8
e). Queste affermazioni erano
inveritiere e C. R. doveva saperlo (art. 4 eap. 1° della
legge). Le malattie ed infezioni
pelle quali aveva sofferto
e per eui era stato in eura per diversi anni in epoea an-
eora recente, non erano
di quelle di cui potesse faeil-
mente seordarsi,
ne puo ammettersi ehe, nel 1918, C. R.
abbia potuto dimentieare le eure subite dal 1913 in poi
e fino al principio
deI 1917 per malattie eosi gravi eome
la sifilide e l'albumineria.
Pet quali motivi C. R. si sia
reso eolpevole di false diehiarazioni. se solo per un senti-
mento ben eomprensibile trattandosi di malattia venerea
o nell'intellto di indurre Ia
societa assicuratriee in errore,
eindifferente. A stregua delI'art. 4 eap. 1° legge sul
cOlltratto di assieurazione basta ehe il proponente abbia
fatto dichiarazioni contrarie
aHa verita su fatti ehe gli
erauo
0 dovevano essere lloti, ipotesi questa ehe indubbia-
mente si verifiea nel easo in esame.
20 -Senonehe Ia parte attriee e eon essa l'istanza
cantonale sollevano, a questo riguardo, una doppia
Versicherungsvertrag. N· 78.
obbiezione: anzitutto, ehe le diehiarazioni inveritiere
fatte daIl'assieurato in risposta al questionario medieo
dcl 29 settembre 1918 non possono eadere
in considera-
zione poiehe non facevano parte deI contratto, la polizza
non avendole menzionate ed essendo solo
basata sulla
proposta
deI 20 settembre 1918, in seeondo luogo, ehe
le diehiarazioni non eoneernevano
fatti ehe nella specie
potevano influire sulla determinazione dell'assieuratore,
ehe avrebbe stipulato
il contratto anehe se 1i avesse
eonoseiuti. Ambedue le obbiezioni
sonosprovviste di
fondamento.
a) L'obbligo dei proponente a pronuneiarsi, eonfor-
memente
aUa verita sui fatti rilevanti ehe gli sono 0
deyono essere noti, non e ristretto alle domande conte-
nute nell'atto di
proposta; basta ehe le domande gli
siano presentate per iscritto e nulla
vieta ehe aleune
questioni eoneernenti l'assieurazione siano eontenute
11ella proposta stessa, altre inveee, ad es., le questioni
di
natura mediea, in atto separato. Ciö risulta dal tenore
indubbio dell'art. 4
della legge: « Il proponente deve
;) diehiarar per iseritto aU' assieuratore sulla seorta di
» un questionario od in risposta di altre domande, i
fattL ... ) L'opinione diversa espressa dal Tribunale
,federale nella sentenza Zuberbühler deI 19 settembre
1908
(RU 34 11 p. 533) non e piu sostenibile sotto
l'impero dell'attuale Iegge sul
contratto di assieura-
zione.
Ne si potra asserire ehe firmando il questionario
M.,
C. R. no~ avesse saputo ehe quell'atto stava in rela-
zione, anzi era
parte integrante della proposta di assi-
eurazione. Indarno gli
atton obbiettano ehe, per prin-
cipio, l'assieurato ed i suoi aventi causa non sono
tenuti
ehe alle eondizioni ed agli atti menzionati nella polizza
stessa. Questa tesi procede
da un falso eoneetto deHa
natura deI eontratto di assicurazione. Il quale e eon-
tratto meramente eonsensuale: Ia polizza non ne e
elemento eostitutivo, ne ineorpora i diritti e gli obblighi
dei contraenti a guisa. di un
atto di fede pubbliea e di
Resta da esaminare l'eecezione di tardivita opposta dagli attori alla disdetta deI 3 aprile 1919. L'installza cantonale I'ha aecolta affermando ehe la convelluta, rieevuto 10 seritto anonimo deIn 1 dicembre 1918, a\Tebbe dovuto procedere immediatamente alle opportune indagini e non solo dare incarieo di farle; ehe se ciö avesse fatto ne1 modo indieato dalle eireos- tanze, vale a dire intelTogando i Dott 1 C. e M., avrebbe conosciuto molto prima deI 14 marzo 1919, in maniera positiva, il vel'O stato di salute deU'assieurato nel settem- bre 1918, eioe all'epoca della stipulazione deI eontratto. L'argomentazione non regge; essa e illsostenibile in mera linea di diritto. L'art. 6 della legge dispone ehe il termine entro il quale l'assieuratore ha la faeolta di recedere dal eontratto decorre dal giorno in eui « ebbe conoscenza » della retieenza. Il giudice cantonale inter- preta questo ineiso in senso estensivo, vale a dire eome se la legge dicesse : « dal giofllo in cui ebbe conoseellza, dclla retieenza 0 avrebbe dovuto averla. » Questa inter- pretazione e illaeeettabile. Non e a easo ehe nell'ipotesi deIrart. 6 il legislatore fa deeolTere il termine dal mo- mento in eui l'assieuratore ha avuto eonoscenza della falsa diehiarazione e non da quello in eui, proeedendo eoll'ordinariaßeligenza, avrebbe potuto averla. Laddove ha inteso far dipendere un effetto di legge non solo da un fatto positivo (eonoseenza), ma da un elemento sog- gettivo (obbligo di averla usando rusuale diligenza). iI legislatore I'ha detto espressamente. Cosi neU'art. 4, eap. 1°, ove l'obbligo deI proponente alla denunzia delle cireostanze rilevanti coneerne non solo quelle a lui note ma anehe quelle ehe « devono essergli note »; cosi, parimellti, nell'art. 8 eif. 3, secolldo il quale l'assieura- tore non puö recedere dal eontratto se eonosceva 0 AS 47 Jl -19'21
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« doveva eOlloseere il fatto taciuto ll. Altrimenti nell'ipo-
tesi dell'art. 6: ivi l'effetto di legg€ (inizio deI termine
deI recesso) sorge per l'avveramento di una condizione
• meramente oggettiva. la eognizione della reticenza, e
non dipende
da quella se usando l' ordinaria diligenza
l'assicuratore avrebbe dovuto
COlloscere prima il fatto
oecultato. Trattandosi dell'esercizio di un diritto limi-
tato da un termine, la eui inosservanza trae seco la per-
dita deI diritto stesso (faeoita a reeedere), le regole eomu-
nemente aeeettate in tema di ermeneutica non eonsen-
tono
ehe sia aggravato aggiungendo alla legge. Il ehe
e pure vietato dal riflesso phI generieo ehe, anche in
altri rapporti giuridiei, ehi e al benefieio di una dichia-
razione positiva della controparte,
puo farIe fidanza
senza
ehe sia tenuto, anche in ea80 di dubbio 0 di 80S-
petto, a procedere a delle indagini per controllarne
l'esattezza
(cost ad es. in materia di compera-vendita
a riguardo dei difetti espressamenteesclusi dal vendi-
tore, art. 200 cap. 2° CO).
Nel caso in esame e pacifieo ehe la convenuta non ha
avuto conoseenza positiva della falsita di aleune diehia-
razioni rilevanti se non col certifieato deI
Dott. O. deI
14 marzo
1919: il recesso da essa dichiarato il 3 aprile
seguellte,
eioe elltro tre settimane, non era quindi tar-
divo. La lettera anol1ima delI'lI dicembre precedente
non
puo, a questo riguardo, eJltrare in linea di. cont~.
A prescindere dalla eireostallza ehe e1'8 anOlllma, il
suo contenuto era troppo vago ed inconcludente per
costituire Ia conoscenza di una violazione da parte del-
l'assieurato delI'art.
4. L'asserzione ehe l'assicurato aveva
sempre
avuto una salute precaria concerneva un apprez-
zamento meramente soggettivo non lleeessariamente
antitetico delle dichiarazion.i corrispondenti dell'assieu-
rato (3 a e 3 b). Ne puo indurre a conclusione divera
la eircostanza ehe, di fatto, la convenuta ha preso In
qualehe considerazione 10 sritto anonimo in p.arola
ingiungendo al suo agente dl procedere a delle
mda-
Kranken-und Unfallversicherung. ~" 79. 4lil;
ginisul suo contenuto. A. questo non era tenuta ese essa
ha eeceduto neUa diligenza ehe 'le ineombeva, cio non
puotornarle di noeumento. Che le ricel'che praticate
dall'agente gli abbiallo procurato prima deI 14 marzo
1919 conoscenza positiva dei
fatti sottotaciuti, non e
dimostrato.
Il Tribunale ledemle [JNmunda :
L'appello e ammesso e vien quindi riformata Ia que-
relata sentenza 4 luglio
1921 deI Tribunale di App<,no
deI Cantone Tieino.
Vg1. auch Nr. 68. -Voiraussi n° 68.
VI.
KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG
,ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS ET MALADlES
79. Urteil der Ir. Zivilabtei1ung vom 19. Oktober 1921
i. S. Xanton Basel-Stadt
gegen Schweiz. U'nfallversicherungsanatalt.
Bei der Subrogation (Art. 166 OR) der Schweizer. Kranken-
und Unfallversicherungsanstalt in Luzern, gemäss Art. 100
KUVG in die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinter-
bliebenen gegenüber einem Dritten, der für den Unfall
haftet. findet der Haftungsausgleich nach Art. 51 OR keine
Anwendung.
A. -In der Mittagszeit des 2. Januar 1919 verUll-
glückte der ledige, 18 3/4. Jahre alte Arbeiter Max Kesten-
holz
auf dem Heimweg von der Arbeit in der Sankt
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.