BGE 47 II 308
BGE 47 II 308Bge14 mars 1921Ouvrir la source →
308 ObUgatlonenreeht. N· 53. Verrechnungs einrede erhobenen Einwendungen sind des- halb noch auf ihre Begründetheit zu untersuchen; die Sache ist zu diesem Zwecke und zur Fällung eines neuen Urteils unter Zugrundelegung der obigen Aus- führungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird in dem Sinne begründet erldärt, dass das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 1. März 1921 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 53. Sentenza. 7 luglio 19S1 deUa. seconda. sezione civUe neUa ca.usa. Cooperativa. di Bellinzona contro Xartignoni. Risoluzione dell'assemblea generale di una cooperativa colla quale essa faad nn socio non presente offerta di remissione di un debito. Distinzione tra la formazione e la manifestazione della vo- lonta : nozione della manifestazione della volonta di una persona morale 0 collettiva. Invalidita delI' offerta di remissione e susseguente nullita deIl'accettaziolle da parte deI beneficiario. A. -La ({ Cooperativa di Consumo in Bellinzona » e una societa costituita in conformita deI XXVIIo titolo deI CO (delle societa cooperative), allo scopo di ({ promuo- vere la prosperita sodale e migliorare le condizioni economiche dei propri soci ») (art. 1 adello statuto). La dirige un Consiglio di amministrazione cui incombe, tra altro, di {( convocare l'assemblea generale e di dar seguito alle decisioni di essa » (art. 32 cif. 10). Organo supremo e l' assemblea generale, le cui deliberazioni vengono consegnate a verbale, il quale deve essere firmato dal presidente, dai segretari e dagli scrutatori (art. 25). ObligaUonenrecht. N° 53. 30) Le pubblicazioni sociali vengono fatte sui giornali{{ La Cooperazione » ed il {( Genossenschaftliches Volksblatt )) (art. 8 e 24). B. -Con sentenza deI 15 marzo 1918 il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino condannava solidalmente Maria Martignoni di Arnoldo ed Anna Bolis- Vittuoni, gia venditrici della Cooperativa, a rifondere alla societa 5562 franchi 58 centesimi ed accessori per ammanchi di cassa. Arnoldo Martignoni, padre di Maria Martignoni, veniva colla stessa sentenza ritenuto garante solidale per tutto l'importo. Sulla base di questa sentenza la Cooperativa promuoveva esecuzione contro Arnoldo lVIartignoni, ottenendo a di lui carico il pignoramento di diversi beni. In pendenza delle operazioni di esecu- zione, ostacolata da diverse rivendicazioni dei beni staggiti, intervennero delle trattative di transazione. Il consiglio di amministrazione della creditrice pro pose a Martignoni il pagamento a saldo di franehi 3800 e questi consenti a deporre la summa alla condizione ehe la transazione fosse sottoposta all'assemblea generale, naUa quale egli sperava ottenere condizioni migliori. L'assemblea fu convocata per il 16 dicembre 1918. L' avviso di convocazione venne pubblicato nei giornali sodali summenzionati : ma mentre « La Cooperazione ), • nel N° deI 5 dicembre 1918, indicava rettamente il 16 di- eembre come giorno dell'assemblea, il {( Genossenschaft- lihes Volksblatt » 10 indicava per il 16 settembre 1918, elOe per circa. due mesi prima della pubblicazione stessa. Altro errore, di minor conto, concernente le trattande era incorso nella pubblicazione della {( Cooperazione ). Tali errori vennern rilevati all'apertura dell'assemblea dal Dr. Bobbia, membro deI Consiglio di amministrazione scelto a presiederla, ma l' assemblea non sollevo obbie- zioni e passo oltre. AHa trattanda va la proposta di con- donare a Martignoni tutto il suo debito fu accolta a maggioranza di voti (61 contre 23) ma lasciö, a quanta pare, vivo malcontento nel seno dellaminoranza. Il
310 ObUgatlonenrecht. N° 53. verbale dell'assemblea e finnato solo dal segretario (Lucehini). La risoluzione venne a eonoscenza di Marti- gnoni, ehe non assisteva all'assemblea. non per il tramite degli organi della soeieta, ma per eommunicazione privata (Dr. Montemartini e Zeli) e per relazioni non uffieiali sull' assemblea apparse nei giornali loeali. Con lettera deI 24 dieembre Martignoni si affretto di prelldere atto dell'offerta di eondollo e di aeeettarla. Ma il eOllsiglio di amministrazione della Cooperativa gli rispolldeva il 29 seguente eontestando la validita dell' offerta, nessun organo della Sodeta avendogliela eomunicata e aggiun- gendo ehe nei prossimi giorni sarebbe stata eonvocata una nuova assemblea generale per pronuneiare la nullita della preeedente; non eonvoeata in conformita degli statuti. Infatti una nuova assemblea dell'll gennaio 1919 con 258 voti eontro 44 diehiarava nulla l'assemblea deI 16 dieembre annullando pertanto anehe la risoluzione deI eondono di debito· a favore di Martignoni. C. -Con petizione 3 luglio 1919 Martiglloni eitava la Cooperativa davanti il Pretore di Loearno per farIe rieonoseere l'estinzione deI suo debito per remissione. L'azione e basata sulla risoluzione deI 16 dicembre 1918, ehe l'attore eonsidera vineoIati:va per la societa e quindi non annullabile per dedsione posteriore. La convenuta si oppone aHa domanda sostanzialmente per i motivi seguenti ; L'assemblea deI 16 dieembre e . affetta da nullita per vizio di convocazione (aeeenna agli errori precitati ineorsi nelle pubblieazioni). E nulla ancora perehe il processo verbale dell'adunanza non fu finnato ehe dal segretario e perehel'assembleaera com- petente solo a transigere, non a condonare. Nel merito, conehiudeva la convenuta, la risoluzione non fu ope- rativa di effetti giuridiei e non poteva validamente essere aeeettata da Martignoni, perehe non gli fu regolannente notifieata dagli organi eompetenti della Societa. D. -Respinte queste eeeezioni, il giudice di prime eure accolse la petizione in toto. La sentellza fu eonfennata in appello con giudizio deI 14 marzo 1921 da eui e ricorso ; Obligationenrecht. N° 53. 311 Considerando in dirilto 1 0 -Le ecceziollisollevate dalla eonvenuta sono quali di forma e quali di sostanza. Quelle eoncernOllO la regola- rita della convocaziolle e deI verbale dell'assemblea deI 16 dieembre 1918, i limiti delle sue eompetenze ecc. ; in Ulla parola, la validita in ordine della risoluzionc presa daU'assemblea in quel giorno : queste, l'effieacia materiale della eOlltrattazione di eondollo ehe, al dire dell'attore, avvenne in seguito aHa precitata risoluzione. L'obbiezione di ordine sostanziale appare, se fondata, decisiva occorre dunque esaminarla in primo luogo, la sua ammis- sione rendendo superflua ogni ulteriore indagine. 2 0 -A ragione sostiene anzitutto l'attore ehe ove la risoluzione di remissione deI debito deI 16 dieembre avesse sortito effetti giuridici, la Cooperativa non avrebbe phi avuta la facolta di annullarla in assemblea susseguente, perehe, eiö faeendo, avrebbe leso un diritto aequisito e, da parte sua, in·evocabile. La conclusione di questo ragionamento e certamellte inoppugnabile. Ma la· COll- venuta ne eontesta le premesse, sosteneudo ehe per maneanza di regolare eomunicaziolle all'attore, la dso- Iuzione precitata non pote formare base effieace di Ulla contrattazione dalla quale l'attore possa ripetere il condono deI suo debito. Occorre osservare : Il eondono di un debito eostituisee atto di donazione e la donazione e contratto bilaterale ehe per la sua costituzione esige l'aceettazione di valida offerta. Il contratto non e perfetto (art. 1 0 CO) s"e non quando i eontraenti abbiano mani- jestato coneordemente la 10ro volonta. Da parte di chi prende l'iniziativa di eontrarre, questa mallifestaziolle della volonta consiste nell'offerta, la eui eomunieaziolle all'altra parte deve parimenti procedere dalla volonta delI'offerente, non bastando ehe sia l'effetto di caso fortuito e ehe derivi da persona non legittimata a farla. Chi, ad es., per proprio conto e pro memoria, eOllsegna nelle sue earte la menzione di voler assumere un deter- lninato obbligo verso una detenninata persona, non e
312 ObIigationenreeht. N° 53 vincolato e non ha fatto offerta valida finehe tale atto di volonta esso non abbia deliberatamente manifestato alla persona verso eui intende obbligarsi. Occorre, in altri termini, distinguere tra la formazione della volonta e la sua manifestazione : solo questa, se regolarmente fatta, eproduttiva di effetti giuridici e pUD essere validamente aeeettata. Questa distinzione merita speciale rilievo ove si tratti di offerta fatta da persona eollettiva 0 morale. Nella persona fisica la formazione della volonta e proeesso puramente interno ed ineontrollabile. La persona morale o collettiva inveee, ehe non pUD agire se non per "'ezzo dei suoi organi y non pUD formare la sua volonta se non per atto esterno, eioe mediante decisione di una pluralita di persone, per eonstatare la quale oceorre necessaria- mente ehe la volonta. delle singole persone, da cui gli organi sono composti, si appalesi esteriormente. Ma questa formazione della volonta, quantunque palese, non va confusa colla manifestazione della volonta a stregua dell'art. 1 0 CO, ehe e atto di volonta suecessivo alla for- mazione : quella (la formazione della volonta) rimane affare meramente interno delI' assoeiazione, non ha earat- tere di offerta e non e operativa di effetti guiridici finehe non sia, deliberatamente e per il tramite degli organi competenti, portata a conoscenza della persona eolla quale la persona eollettiva intende contrarre. Questo estremo di validit.a dell'offerta non si verifica nella iattispecie. Coll' adozione della proposta della maggio- ranza, la Cooperativa aveva bensi formata la volontil di fare atto di eondono a favore dell' attore. Ma questo atto non assunse il earattere di offerta perehe non venne regolarmente eomunieato, ne gli organi eompetenti intesero ehe venisse eommunieato a Martignoni. A stregua delI'art. 55 CCS la volonta delle persone morali vien vali- damente espressa solo dai suoi organi seeondo 10 eompe- tenze ehe loro ineombono per virtit di legge 0 di statuto. Questo principio vale anehe per le persone eollettive in geIlere e per le soeieta eooperative in ispecie (efr. art. 695 Obligationenreeht. N° 53. 313 CO). Lo statuto della eonvenuta (art. 32 eif. 10) attribuisce eselusivamente al Consiglio di amministrazione la faeolta di dar seguito alle deeisioni dell'assemblea. E dunqul' per il tramite di questo organo ehe la risoluzione avrebbc dovuto essere portata a eonoseenza delI' attore. Essendo paeifieo in atti ehe ciD non avvenne, la risoluzione deI 16 dieembre non assunse il carattere di valida offerta, Ia cui aeeettazione avrebbe potuto essere operativa di eontrattazione di condono. L'attore obbietta non potersi contestare la validita dell'offerta per un dupliee motivo : anzitutto perehe, di fatto, esso ebbe conoscenza della risoluzione di condono e la aceettD prima ehe fosse ritirata e annullata e, in secondo luogo, perebe, come membro della Cooperativa, avrebbe potuto assistere all'assemblea deI 16 dieembre e rendere la risoluzione definitiva eolla sua immediata accettazione. Le obbiezioni non reggono. Non la prima perebe -e fu detto -la comunieazione della risolu- zione non iu l'opera della volonta dell'offerente neavven'ne per i1 tramite delI'organo ehe solo era ehiamata a farla ; non la seeollda perehe la premessa ehe l' attore sia inter- venuto all'assemblea ed abbia immediatamenteaderitoalla risoluzione, e una pura ipotesi e ehe neU'opera deI giudice e ozioso diseutere uno stato di fatto meramente supposto • od immaginario 0 una eventualita ehe non trova riscontro nel easo da decidersi. Da quanta precede risulta ehe la risoluzione deI 16 di- eembre 1918 non fu produttiva di un diritto aequisito a favore deI convenuto : nulla dunque ostava a ehe fosse annullata nella successiva assemblea dell'tl gennaio 1919. Il Tribunale lederale pronuncia : L'appello e accolto.
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