22 Entscheidungen der SChpldbetreibungs-
stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbeson-
dere kein Grund vorhanden,
mit der Freigabe bis zur
Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der
Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzes-
sorien der
Hauptforderung deren Schicksal und sodann
kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen
und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden.
7.
Sentenza. 12 febbrajo 1919 llella causa Bettelini.
Limiti deHa competenza deI Tribunale federale a statuire
sull' interpretazione di dis pos ti di 1egge emanati dai Cantoni
in virtil. delI' art. 30 capo. fin. L. E. F. -Il disposto di cui
alla cU. 3 di quest' art. e da interpretarsi in senso 1ato : ond' e
ehe ai Cantoni spetta a facolta di istituire procedura Spe-
dale di esecuzionenon solo in cOllfronto dei Co muni propria-
mentc detti ma allche rispetto a quegli ellti p'ubbIici in cui iI
concetto e 0 scopo di pubblica utilita siano prevalenti. -
Art. 30 L. E. F e 44 e seg. legge ticinese di attuazione.
A. -La legge ticinese di attuazione in tema di esecu-
zioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti
speciali
per le esecuzioni dirette contro i Comuni ed enti
pubblici , vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro
i cOl11uni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di
diIitto pubblico I), Je disposizioni della LEF non restando
applicabili in loro confronto
se non ( inquanto non sia
diversamente previsto (dalla legge speciaIe). Le disposi-
zioni
degli art. 44-55 suddetti haIlilO trattosiaalleAutorita
preposte al procedimento, sia agli oggetti esclusi dalla
JiquidaziOlle
e sia aHa fonna stessa deHa procedura.
Esclusi dclla liquidaziolle sono gli oggetti posti fuori di
commerdo (art. 46), queUi Ia cui lroprietä non appartiene
propl'iamente all ,
ente pubblico (fondazioni pal'ticoJari ecc.),
(IueUi inoltrc che servono ad
nn servizio pubblico ed ausi-
liario
deHo Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione della
liquidazionc,
di eui fa park. per Jegge, l'ufficio ordil1ario
und Konkurskammer. N' 7.
:23
dei fallimenti, e nominata da COl1siglio di Stato (art. 49) :
essa
cura l'allestimento dei bilanci preventivo e eonsull-
tivo, la percezione delI' imposta (art. 52), riduce le poste
deI bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di
eontributi quanto oceorre per soddisfare gIi interessi dei
debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione e pro-
nunciata dal
Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in
genere, da Autol'ita di Vigilanza sull'operato deU'Ammi-
nistrazione.
L'art. 35 dispone : nel resto si appliehe-
ranno le norme relative al fallimellto.
B. -Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano-
Campagna prollunciava, con decreto X giugno 1918, iJ
fallimento deI Consorzio della sponda deslra ddla
Magliasina in Caslano , istituito con decreto governativo
deI 27 novembre 1885 in conformitä. della legge calltonale
sulle arginature
deI 9 giugno 1853. Allestita e deposta,
per opera dell'amministrazione speciale, la graduatoria
neHe forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi
membri deI Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano
e lite-consorti, con rieorso 26 ottobre 1918 interposto
presso l'AutOlita cantonale di Vigilanza in materia di
essecuzione e fallimenti
(Camera esec. e fall. deI Tri-
bunale di Appello), ne domandavano l'annullamento
sostenendo, in sostanza, ehe non fosse lecito procedere
aHa graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, ne
diffidnre i creditori a stl'egua den'art. 250 LEF a pro-
muovere l'azione in contestazione ivi prevista,
ma ehe
fosse invece
da osservarsi, in omaggio ai disposti della
legge speciale
(art. 52 e 53), procedimento afiatto diverso :
ehe l'amministrazione,
eioe, avrebbe dovuto deporre
presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci
(graduatoria),
da contestarsi dayanti a quell'autoritä in
via amministrativa e nOl davanti al giudice.
C. -Con decisione 18 novembre 19181'Autoritä canto-
nale
di Vigilanza respinse il gravame allegando ehe una
graduatoria non pub essere impugnata davanti le Autorita
di VigiIanza se non per vizio di forma e eioe solo ove essa
2-1 Entscheidullgen der Schuldbetreibullgs-
non risponda, per chiarezz e per regolaritä. di disposizione,
le norme della LEF: Ipotesi questa ehe non trova
nscontro neUa fattispecie.
D. -Da questa decisione Bettelini e Consorti si sono
aggravati presso la Camera Esee. e fall. deI Tribunale
federal nei ermini e nei modi dilegge. Essi impugnano la
regolarltä. di tutto procedimento, contestando ehe i dis-
ponti pnecitati della Iegge di attuazione siano applicabili,
pOlehe 1 art.
30 LEF Jimita l'inapplicabilitä. deHa LEF alle
esecnzioni dirette contro Cantoni, Distretti e Comuni
e pOlehe un consorzio non e uno di questi enti.
COl1sidemndo in diritto :
- :'-mente dnW art. 19 LEF e deUa giurispru-
dT a il ncorso al Tnbunale federale come Autoritä. di
V llanza non e proponibile se non per violazione deI
dmtto (ederale. Nel caso in esame e fuori di dubbio ehe il
pro:edime.nto c?ntro il Consorzio della Magliasina (dichia-
raZlOne dl falhmento, allestimento dei bilanci edella
graduatoria) fu promosso in base ai disposti precitati
dell .legge eanto? e di attuazione (art. 44 e seg.), coi
quall il Cantone TlClllO ha regolato, assai dettagliatamente
la p:?cedu:a. sp:eiale di liquidazione, dichiarandole appli
cabill, sussldianamente, le norme relative al fallimento
(art. 55). a questione di sapere, se una graduatoria nel
senso
degl art. 244-250 LEF sia coneiliabile con questa
legge. spne!ane 0 se essa invece intenda procedere altri-
mnnh (c 111 conformitä. degli art. 52 e 53) aHa verifica
tlnl credItl ed aHa collocazione dei ereditori, puo essere
I!scussa, ma non occorre venga deeisa perehe, eomunque,
allnhe ove,. a colmare le laeune della legge cantonale, fosse
leeIto apphcare gli art. 244 e seg. LEF, quest'applicazione
Hon avycrrebbe in virtu di dirit.to fcderale, ma di diritto
cantolla e,
. costituirebbe quindi applicazione di diritto
cantollale.
E infatti prillcipio eardinale di diritto federale
he, ( nando la legislazione federale riserva ai Cantoni
II rego amcnto di discipline ginridiche rette, nel 101'0
und Konkurskamlllcr. o 7.
complesso, dal diritto federale, le leggi emanate da
essi in virtil di questa facolta sono leggi e,antonali e
fanno
parte deI diritto eantonale, allclle quando non
regolano
la materia in modo esauriente, ma fanno capo,
a eolmarnc le lacune, a disposti
di diritto federale : tale
il easo della riserva deU'art. 231 antieo CO (contratto
compera-vendita di stabili) a favore deI diritto eantonale,
a proposito della
quale fu costantemente ammesso, doversi
considerare diritto cantonale anche le disposizioni generali
deI codiee delle obbligazioni
apvlicabiH a ( uel negozio
riservato al diritto cantonale
(RU l:l p. 506, 11 p. (l35 eec.).
Ond'e ehe, anehe ove gli art. 44 e seg. della Jegge cantonale
di attuazione intendessero
apll icare alle essccuzioni
speciali contro i Comuni e enti pubblici ) il procedimento
previsto
dagli art. 244 e seg. LEF per la yeriHca dei crediti
e la graduazione dei creditori, nOIl si lratterebbc meno di
diritto canlonale, sulla eui applieazione il Trihunale fede-
rale non e chiamato a decidere.
-La soluzione non sarebbe diversa sc non nel caso
in cui
il Cantone Tieino a esse sorpassato le attribuzioni
riservate ai Cantoni dall' art.
30 LEF assoggettando ad
uno speciale procedimento, non solo le esecuziolli contro
i Comuni,
ma anche quelle dirette eontro altri (i enti
pubblici : di modo ehe, non reggendo in riguardo al
eonsorzio in questione la legge speciale, gli tornerebbe ap-
plieabilc la legge generale.
La genesi delI' art. 30 LEF -il quale Hgura solo negli
ultimi progetti
-ei lavori preparatori della legge non ag-
giungono elementi di interpretazione a quelli ehe risultano
dalla
lettera deI disposto e dallo spirito ehe 10 informa.
Motivi prevalenti
stanno per una risposta affermativa,
vale a dire, per una interpretazione lata deI termine
(( Comuni I). Giova 'anzitutto osservare ehe nella termino-
logia giuridica della svizzera tedesca e anche di qualehe
eantone della svizzera francese
il termine ( Gemeinde
commune non signifiea solo il comune politico 0 statale.
eioe quella prima unitä. dell'organizzazione statale ehe
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
sta aHa base dei' Cantoni: esso si applicaanche ai patri-
ziati, alle borghesie, alle parrocchie ecc. (Bürger gemein-
den, Korporationsgemeinden, Kirchgemeinden ecc., com-
mune bourgeoise, paroissiale ece.). E quindi lecito am-
mettere ehe illegislatore abbia inteso il coneetto Comune))
in senso Jato, vaJe a dire abbia V'oluto estenderlo anehe
a quegli enti ehe, prevalendo in essi
10 seopo di pubbliea
utilita sugli interessi privati, presentassero eoi Comuni
nel senso
stretto della parola punti essenziali di analogia :
in altri termini, ehe
il legislatore abbia voluto riservare
aiCantoni la facolta di introdurre nella
101'0 legislazione una
proeedura speeiale di eseeuzione per tutti quei eorpi
morali, spiceatamente di pubbliea utilita, a riguardo dei
quali, sia per
la llatura dei 101'0 beni (come beni, in eerti
limiti, posti
estra eommercio, destinati all'uso pubblieo
ece.), sia
per 1a loro indole intrinseea ed illoro seopo, ehe
Ji suppongono duraturi, i precetti ordinari di una Jiqui-
dazione totale ed immediata (ehe,
neUa fo'rma deI falli-
mento, trae seen la dissoluzione dell'ente morale di diritto
privato ehe ne e coipito), non sono di applicazione agevole
ed adeguata.
In quali di eotali enti pubblici 10 scopo di pubblica
utilita sia siffattamente prevalente sugli interessi privati
da poter essi venir equiparatiai Comuni e questione ehe,
per la loro molteplicita e diversita, non ammette soluzione
uniforme,
ma ehe deve essne esaminata caso per caso.
Agli effetti di questo giudizio
basta rilevare ehe un eon-
sorzio eonstituito, eome quello in discorso, per la sistema-
zione di un corso d'acqua di diritto pubblieo in base aHa
Jegge eantonale 9 giugno 1853, riveste indubbiamente e
eminentemente
il carattere di opera di pubblica utilita,
come risulta dai disposti di quella legge. A mente infatti
degli art. 3 e 7 un consorzio siffatto non puö essere isti-
tuito se non coll'autorizzazione deI Consiglio di Stato,
il quale deve constatarne espressamente
la pubblica
utilita : al Consiglio di
Stato e deferibile ogni contesta-
zione tra i membri deI Consorzio ed i suoi organi (art. 11,
und KOl1kurskammel'. N° 7.
15,18) e compete il controllo generale deI consorzio e
delI'opera ; infine, il consorzio ha carattere coercilivo nel
senso ehe sono obbligati a farvi
parte tutti i particolari
e
eOI' )i morali alle cui proprieta puil risultare Ull uli1e
qualsiasi dall'opera (art. 5 e 7 eec.).
4. -Da questo eonsiderazioni risulta ehe la coutro-
versia
e retta dal diritto cantonale : essa sfugge quindi
aHa competenza deI Tribunale federal "
La Cwneru esecuzioni e fallimcnli p/,()lIlmcill:
Non si entra nel merito deI riCOl'SO.
8. Entscheid. vom 13. Febrnar 1919 i. S. Imhoff.
Unzulässigkeit der Z u s tel I u n g des Z a h I U 11 g s h t' -
feh I e s an den Ver t r e t e reiner j u r ist i s ehe Il
Per S 0 n in der Betreibung, di der Vertreter sl'lhcr gegell
sie angehoben hat.
.1. -Durch Zahlungsbefehl vom 19. : owmbel' 191R
betrieb der Rekurrent ImhofI die ImhofI-l Iotor A.-G. in
Interlaken, deren Direktor und Verwaltungsratsmitglied
er ist. In dieser seiner Eigenschaft als Direktor und
einziges in Interlaken wohnhaftes Verwaltungsratsmit-
glied nahm
er selber den Zahlungsbefehl entgegen und er-
hob
nicht nur keinen Rechtsvorschlag, sondern an-
erkannte die Schuld ausdrücklich.
B. -Die Imhoff-Motor A.-G. erhob hierauf Beschwerde
indem sie Aufhebung der
Zustellung des Zahlungsbefehles
verlangte,
da diese angesichts der bestehenden Interessen-
kollission
an ein anderes Verwaltungsratsmitglied hätte
erfolgen sollel1. (Ein weiterer Beschwerdepunkt ist gegen-
standslos geworden.)
C. -Die Vorinstanz hat diese Beschwerde gutgeheissen,
indem sie davon ausging, bei solchen Illteressenkollisio-
nen dürfe in der
Tat die Zustellung nicht an das betrei-