BGE 44 III 104
BGE 44 III 104Bge17 mai 1918Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
(voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et e'est
ä, elle meme, et non a l'offiee que I'Union vaudoise du
eredit doit s'en prendre si elle subit un prejudiee du fait
que les poursuites requises
n'ont pas eneore ete notifiees.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le reeours est eearte.
30. Sentenza 16 luglio 1918 nella causa A. Pedrazzini.
Onde far stabilire, in via di ma,ssima, la responsabilita del-
l'amministratore di un fa.llimimto ehe 11a deposto le attiviHt
della massa presso un istituto non designato dallo Stato co me
ca*sa di deposito a sensi dell'art. 24 LEF, i ereditori lesi
debbono adire la. via. giudiziaria. Quest'azione spetta, non
aHa. massa come tale, ma ai singoli creditori lesi; essa non
e quindi soggetta aHa Iegge della maggioranza.
La misura deI danno sofferto dai singoli creditoti deve
risultare dal piano di riparto, sottoposto alla sorveglianza
delle AutoriU di Vigilanza. Modo di determinazione deI
danno nello stato di riparto.
A. -Nel fallimento di Paolina Schal1r, gia in Loeamo,
l'amministrazione fu affidata ·ad Amoldo Pedrazzini.
avvocato in Loeamo,
il quale,. nel riparto e eonto fmale
da esso deposto il 14 maggio 1918 espose 4122 fr. 60
per ricavo di vendita dei
m9bili, ma poi conteggiö, per
il riparto, solo 1484 fr. 40, addueendo ehe avendo de-
posto la somma di 4122 fr. 60 presso
la Banea canto-
nale ticinese, poseia
caduta in fallimento, non ne aveva
rioovuto ehe una pereentuale di 1484 fr. 40.
B. -Con ricorso 22 e 23 maggio 1918 i ereditori
Margherita Stoffel in Muralto e Giovanni Bezzola in
Locamo,
per se e quale rappresentante di diversi altri,
domandavano
Ia. modificazione deI riparto e conto
fmale nel senso ehe vi venisse iscritto l'intiero rieavo
della vendita dei mobili nella cifra effettiva di 4122 fr. 60
cogli interessi al 3
% fino al deposito dello stato di ripar-
und Konkurskammer No' 30.
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tizione. Essi adduoovano ehe l'amministratore avrebbe
dovuto deporre Ia
SOmma precitata, non presso la Banca
cantona1e ticinese, ma presso il Credito tieinese in· Lo-
camo, solo stabilimento designato dallo Stato come sta-
bilimento di deposito per il distretto di Locarno. Ciö
facendo, 1a massa non avrebbe subito alcun danno
data Ia responsabilita deUo Stato per gli istituti di de:
posito da esso seelti.
C. -Con decisione 13 giugno 1918 l'Atitorita canto-
nale di Vigilanza ammise
il ricorso per i motivi seguenti :
Secondo
il decreto governativo 29 settembre 1891 la
Banea eantonale tieinese non
era stabilimento di depo-
sito autorizzato dallo Stato per
il distretto di Locamo :
tale istituto era inveee il Credito ticinese. Pur non es-
sendo il caso di esaminare
se 10 Stato avrebbe dovuto
rispondere dell'intiera somma
se essa fosse stata de-
posta presso il Credito tieinese, pure fallito, e fuori di
dubbio ehe l'amministratore A. Pedraizini deve
dar
scarico alla massa deUa somma totale di 4122 fr. 60:
tale sua obbligazione e di diritto pubblico eseeutivo
e non di
natura eivile, onde· ineombe aU' Autorita di
Vigilanza
il preserlvere ehe egli abbia ad adempiere a
questo suo obbligo, riservata ai ereditori ogni ulteriore
eventuale azione.a sensi dell'art. 5
LEF. Conchiudendo,
l' Autorita di Vigilanza faeeva obbligo all'amministra-
tore di allestire e deporre nuovamente
10 stato di riparto
e eonto
fimile conteggiando nell'attivo da dividere Ia
somma di 4122 fr. 60 e relativi interessi al 3% dalla
data dell'incasso sino al riparto. .
D. -Da questa decisione A. Pedrazzini ha ricorso al Tri-
bunale federale domandandone
1 'annullamento. Esso affer-
ma in sostanza: Lo stato di riparto non puö indicare
come ripartibili in contanti ehe le somme ehe effetti-
vamente stanno a disPQsizione dei
ereditori: dunque,
per quanta concerne il ricavo dei mobili, ehe 1484 fr. 40.
Se vi sono perdite imputabili all'amministrazione esse
non potranno venir comprese nelI'attuale stato di ri-
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parto. D'altro canto, l'Autorita di Vigilanza non e
competente per decidere della respönsabilitä dell'am-
ministratore, azione che deve essere proposta al giudice
e alla quale, deI re sto , la maggioranza dei creditori
puo rinunciare.
Considerando in diritto:
1
0
In virtiJ. degli art. 9, 24 e 241 LEF, 22 e 97 deI
regolaIIlento
11 Iuglio 1911 sull'amministrazione degli
uffici dei fallimenti non sembra dubbio che il ricorrente
debba sopportare
Ie conseguenze di aver deposto la
somma in questione presso un istituto che 10 Stato
non aveva designato come cassa dei depositi (Banca
cantonale ticinese anzicche presso
il Credito ticinese).
A
eio nulla muta la circostanza ehe anehe il Credito
ticinese sia in
-seguito caduto in fallimento: che 10
Stato e responsabile degli istituti ehe esso designa come
istituti di deposito.
Ma poiche nella fattispeeie l'amministrazione deI
fallimento non
era stata affidata all'ufficio ma a per-
sona
ad hoc (appunto al rieorrente), nel senso degli
art. 237 e 241 LEF, 10 Stato non puo .essere dichiarato
senz'altro responsabile delle
somme percepite dall'am-
ministratore : i creditori
lesidovranno anzitutto pro-
cedere eontro l'amministratore a stregua dell'art. 5
LEF
onde far stabilire, in via dL massima, la sua responsa-
biJita. Invece
e di competenza dell' Autoritä di Vigi-
lanza, e quindi di questa Corte eildeterminare la misura
deI danno subito
dai singoli ereditori: il ehe non puo
idere definitivamente essa stessa Ia questione
dl
maSSlilla della responsabilita deI rieorrente: altri-
menU non avrebbe riservato ai ereditori l'azione di
cui
all'art. 5 LEF. Essa l'ha ordinato solamente allo
seopo di fissare l'importo ehe spetterebbe
ai singoli
eredari se non in base aregolare piano di riparto (di cui
11 neavo della vendita dei mobili non e ehe un elemento).
l'allestimento deI quale
e sottoposto aHa sorveglianza
dell'Autontä di Vigilanza. E poiehe l'azione di respon-
sabilitä non
spetta alla massa eome tale, ma ai singoli
creditori nella misura deI danno patito
(e di quest'azione
quindi non
puo disporre la maggioranza dei ereditori
come erroneamente ritiene
il ricorrente, RU 43 IH.
und Konkurskammer. N° 31.
107
p. 285), oeeorre ehe risulti dallo stato di riparto quale
mina a. seconda. la somma che pertocea ai singoli eredi-
ton In base a quello ehe attualmente c'e da ripartire'
(dunque sulla base di 1484 fr. 40). Tale edel resto anehe
il senso della querelata decisione quantunque espresso
forse in modo insufficiente. Evidentemente l'istanza
cantonale non
ha ordinato un nuovo stato di riparto
o?,de depetterebbe ai singoli ereditori ove l'importo
In quesbone fosse stato deposto in modo regolare e
restituito all'amministratore nella sua totalitä. Do-
vnno dunque venir allestiti due stati di riparto 0,
PlUttosto, 10 stato di riparto dovra eontenere due eo-
lonne: nella prima sam menzionato cio ehe dovrebbe
pertoccare ai singoli creditori ove la SOmma in· ques-
tione fosse
stata regolannente deposta e restituita, e,
netori se il deposito fosse stato regolare e quindi
la mIsura nella quale i singoli ereditori possono ehiedere
risareimento dall'amministratore, posto ehe
il giudice
ne afIenni Ia
responsabilita.
La camera esccuzioni e lallimenti pronuncia:
Il ricorso e respinto nei sensi dei considerndi.
31. Entscheid vom 16. August 1918
i. S. ltonsumgenossenschaft Birseck.
Art. 153 Abs. 2 SchKG in der Retentionsbetreibung nicht
anwendbar. Dritteigentümer von Retentionsgegenständen
ist nicht berechtigt Recht vorzuschlagen.
A. -Am 17. Mai 1918liess die heutige Rekurrentin die
Konsumgenossenschaft Birseck in Oberwil bei Josef
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