Art. 9 Tit. fin. CC, Art. 195, 202, 209, 210 et 211 CC; faillite du mari et créance de l’épouse: portée du droit nouveau à l’égard des tiers, définition des biens apportés et fardeau de la preuve. Les créanciers du mari, respectivement la masse en faillite, sont des tiers au sens de la loi; les prétentions de l’épouse contre la masse et le privilège corrélatif sont donc soumis au droit nouveau lorsque les époux n’ont pas maintenu l’ancien droit selon l’art. 9 Tit. fin. CC. L’épouse qui invoque un droit à compensation doit établir que le paiement du passif du mari a été effectué avec un bien apporté au sens légal; la simple origine d’un compte personnel ne suffit pas. Les constatations cantonales sur l’existence et le transfert des apports lient le Tribunal fédéral, sauf violation du droit fédéral.
Familienrecbt. N° 56. de ces griefs. le jugement attaque eonstate qu'au contraire le defendeur I;l toujours He tres bon pour sa fllle et, si aujourd'hui il se declare pret a la reeevoir de nouveau ehez lui, Ie seul fait qu'elle manifeste a son egard des sentiments fort peu filiaux ne saurait lui donner le droit de refuser la forme d'assistauee qui lui est proposee et d'eIi exiger une autre plus onereuse pour le defendeur. Aussi bien il resulte de la correspondance echangee entre la demanderesse et son avoeat avant le eommencement du proces (v. lettre du 31 aout 1915) qu'elle-meme n'envi- sageait nullement comme impossible la reprise de la vie commune avec son pere; il ne semble doncpas qu'il existe des raisons imperieuses d'ordre moral s'opposant acette solution. Dans ces eonditions le Tribunal f deral n'a pas de motifs suffisant!l pour reformer la decisiou de l'instance cantonale. Celle-ci doit toutefois etre modifiee sur deux points: tout d'abord il y a lieu de donner expressement acte a la demanderesse de l'offre qui lui est faite et eu outre il eonvient de lui aecorder en argent l'assistance qu'elle n'a pu recevoir en nature pendant la duree du pro ces. une somme de 50 fr. par mois paraissant propor- tionnee aux besoins de la re courante et aux ressources du defendeur. Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement at- taque est reforme en ce sens que : a) il est donne acte a la demanderesse de roffre fLlli lui est faite par son pere de fournir chez lui, a elle et a son fils, le logement et l'entretien, b) le defendeur est tenu de payer a la demanderesse une somme de 50 fr. par mois depuis le 29 septembre 1915 jusqu'a la date du present arret. Pour 1e surplus, le jugement attaque est confirme. Famillenrecbt. N° 57. 57. Sentenza 17 ottobrs 1918 del1a n sezions civile nella cama Kirsch contro massa Kirsch. Credito e privilegio vantati dal1a moglie nel fallimento deI marito, i conjugi essendo soggetti, internamente, al regime dell'antico diritto ticinese (separazione dei beni) e, in con- fronto coi terzi, a quello delI' unione dei beni deI nuovo. - I creditori 0 la loro massa sono dei terzi nel senso della legge. -Credito e privilegio sono retti dal nuovo.diritto (art. 209 210 e 211 CC). Estensione ed onere della prova incombente alla moglie. A. -Nel fallimento di Luigi Hirsch in Lugano la moglie deI fallit 0, Sofia Hirsch-Cremonini, insinuava i crediti seguenti, eontestati poi dalla massa, per i quall essa chie- deva il privilegio contemplato dall' art. 211 CC : a) Per versati in eontanti al fallito . . . Fr. 5,000 b) Per obbligazioni deI Canto ne Tieino eon- segnategli. . . . . . . . . . . . . . . . ) 13,000 c) Per eontributo aHa loeazione contratta dal marito verso certo Taddei, fr. 7900, ridotti in seguito a . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 Con sentenza 15 maggio 1918 il Tribunale di Appel10 deI Cantone Ticino, statuer..do in secondo grado, rico- nosceva all' attrice la somma di 5000 fr. suddetta, il con'ispettivo delle obbligazioni in 11,910 fr e un credito di 4000 fr. per i versamenti fatti a Taddei, le prime due poste come apporti nel matrimonio e l'ultima eome prestito fatto dall' attrice al marito durante il matri- monio e, dedotto il valore di eerti stabili ritirati in natura (2900 fr.) a sensi del1' art. 211 CC, la collocava per meta degli apport i (9905 fr.) nella quarta e per l'altra meta piu il eredito di 4000 fr. (13,905 fr.) nel1a quinta classe. La sentenza e basata sui mezzi di prova e sulle emer- genze processuaJi seguenti : a) Contratto di matrimonio deI 20 luglio 1910, redatto in serittura privata, quantunque l'angeo diritto eh'He
334 FamUienrecht. N° 57. ticinese riehiedesse, per Ia sua validitä., Ia documentazione notarile. Secondo questo contratto l'attrice avrebbe apportato in matrimonio, oltre gli stabili ivi partita- mente elencati, 13,000 fr. in obbligazioni dei Cantone Ticino e 5000 fr. in contanti. Il contratto stabilisce tra aItro : Art. 1
:
Les futurs epoux declarent adopter pour
base de leur union le regime de la comunaute des biens,
;) tel qu'il est etabli par les art. 215 et suivants du CCS,
celebration du mariage iI en aura Ia jouissance et I'admi-
. )) nistration pendant le mariage. )) n matrimonio avvenne
il28 Iuglio 1910.
b) Il giudiee canton:aIe eonstata ehe, al momento deI
matrimonio, le obbligazioni erano in possesso di certo
Attilio Ferrari in Milano, eui l'attrice le avcva date in
prestito, richiedendone poseia ripetutamente a restitu-
zione, onde sovvenire
iI marito nelI' azienda. La restitu-
zione avvenne in danaro nell'
ottobre 1910 al falJito e
a! notaio .Lucchini in Lugano 1): la ricevuta di quest' uI
tImo fu nmessa al Ferrari. .
c) In data 2 Iuglio 1913 la convenuta prelevava 4000 fr.
dal suo oonto corrente presso la Banea popolare di Lugano
e questa somma fu
versata 10 stesso giorno da Hirsch al
rappresentante deI suo locafore Taddei.
B. -Da questa sentenza Ia eonvenuta appella al
Tribunale federale nei modi e nei termini di legge eon-
ehiudendo
al rigetto integrale delle ragioni vantate
dall' a ttrice.
Considerando in diritto:
336 Familienreeht. N° 57. civile 25 giugno 1891, secondo la quale (art. 19) i rap- porti dei coniugi coi terzi ed in ispeeie i diritti della mog1ie di fronte ai creditori deI marito fallito od oppignorato, non sono regolati in modo definitivo dalla legge deI primo domicilio coniugale, ma da quella deI domicilio coniugale al momento in cui sorsero (RU 38 11 p: 618). b) Per quanto concerne il privilegio dedotto dall'a:rL 219 LEF, la convenuta e con essa il giudice di primo grado invocano l' antico art. 219, senza por mente alla modifi- cazione che esso subi in forza dell'art. 58 tit. fin. CC.Oc- corre ricercare, se anehe al privilegio siano applieabili i disposti di diritto federale, quantunque si tratti di UD matrimonio conehiuso sotto il diritto anteriore, retto, nei rapporti interni, dall' antieo regime(St'parazione dei beni), in quelli esterni, dal nUQVo (unione dei bnni, art. 1? C9 Motivi prevalenti c;tanno per l'affermatIva. Il pnvIleglO infatti di eui al disposto dell'art. 211 e l'equivalentl dei diritto generale di amministrazione e di godunento, ehe in quel regime spetta al marito sulla sostanza eoniugale: ed e poi fuor di dubbio, ehe la questione di sapere, se ed in quali limiti il marito possa anehe disporre, di fronte ai terzi, degli apport i senza il eonsenso della moglie, e retta dal nuovo diritto, incontestabile essendo ehe an- ehe a questo riguardo si tratta di diritti eui questi terni sono interessati. Üra, in forza dell'art. 202 cap. 2 CC, il terzo puo presumere il eonsenso maritale, ove non trattisi di beni rieonoscibili eome proprieta della moglie: faeolta questa estesissima, ehe mette in balia deI marito l'avere della moglie, a garanzia della quale deve stare, eome equivalente, il privilegio di eui agli art. 21 C e ?19 LEF : intuitivo, deI resto, essendo, ehe nella hqUldazlOne delle ragioni spettanti alla moglie nel fallimento deI marito, non possa il eredito eome tale esser retto da una legislazione, e da un'altra i1 privilegio ehe 10 eonforta e eui e, di sua natura, aeeessorio. Da queste eonsiderazioni risulta ehe ambedue 1e que- Fllmillenreeht. N0 57. stioni da deeidersi soggiaeiono al diritto federale : donde la oompetenza deI Tribunale federale di esaminarle sotto tutti i loro aspetti.
-Per quanto eoneerne la somma di 5000 fr. e le obbligazioni deI valore nominale di 13,000 fr. liquidate, secondo perizia, in 11,910 fr., l'istanza eantonale con .. stata ehe questi va ori eostituiseono apporti 'delI' attrice. E questa, in sostanza, eonstatazione di fatto : deI fatto eioe ehe quei vaJori erano in possesso delIa moglie al momento deI matrimonio e ehe passarono in quello deI marito : eonstatazioni ehe vineolano quindi il Tribunale federale siccome eonformi agli atti e non involventi viola- zione di diritto federale. Ne puossi ravvisare violazione di diritto federale in eio ehe Ja Corte cantonale ha ammesso quale prova deU' esistenza di quei valori edel loro tra- passo neUe mani deI marito il eontratto di matrimonio 20luglio 1910, il quale, invalido come pattuizione matri- moniale, puo ritenersi affatto efficaee a dimostrare fatti giuridiei non soggetti a requisiti di torma, iJ gmdbio sul- l' attendibilita e il valore di una prova essendo deI resto eompito insir.daeabile del giudiee cantonaie. Giova inoltre osserva e, ehe la proeedura eantonale ticinese am mette espressamente il principio, che sul valore delle prove il giudiee deeide seeondo il 5UO libero eonvincimento (art. 146 p. c. t.); e ehe, nel easo in esame, l'apporto delle obbligazioni e dimostrato, non solo dall'atto 20 Iu- Q:lio 1910, ma anehe dal costituto testimoniale (tp.stt' Solari). Il quesito di sapere, se il giudice cantonale abbia rettamente avvisato, eontestando valore deeisivo alla cireonstanza, ehe gli apporti non sono stati iseritti nei registri deI marito, e questione ehe sfugge all'esame di questa Corte, poiehe coneerne appunto Ia valutazione dei mezzi di prova : irrilevante essendo poi anehe, ehe qaelle obbligazioni al portatore non passarono nel pos- sesso deI maritö se non qual ehe mese dopo la eelebrazione deI matrimonio, poiehe esso ne divenne proprietario gia
338 Famillenrecht. N° 57. in quel momento, possedendole, longamanu 0 indiretta mente, per mezzo deI detentore Ferrari, che le deteneva per illoro proprietario. . 3° -Meno ovvio e invece il quesito della eonsistenza deI credito di 4000 fr. vantato dall' attrice edall' instanza cantonale co11oeato in quinta classe. Perlegge (art. 210 CC), Ja inoglie soggetta di fronte ai terzi al regime dell' unione pub far valere nel fallimento deI marito un credito per i suoi beni apportati, ehe piilnon vi si rinvenissero : e rart. 195 CC statuisce, che beni apportati sono quelli che appar- tengono aHa moglie al momento delIa eelebrazione dei ma- trimonio 0 ehe le pervengono per eredita od altro titolo dU- . rante il matrimonio. Ben evero ehe, a stregua dell'art. 209 CC, Ia moglie ha diritto a compenso qualora, durante il ma trimonio, abbia, eol prQprio, estinti dei debiti deI marito : ma questa ragione a compenso non si verifica se non ove il tacitamento sia avvenuto con beni apportati a sensi del- l'art. 195. Onde esista titolo a compenso, non basta quindi dimostrare che il debito deI marito sia stato estinto con valori intestati aHa moglie in un conto corrente suo per- sonale ; occorre, inoItre, provare che quei valori abbiano il carattere giuridico di apporti a sensi di Iegge e eioe le siano appartenuti al momento deI matrimonio 0 le siano pervenuti in seguito per eredita 0 per aItro titolo gratuito; 10 stesso valore apportato daHa moglie non potendo, come e palese senz'altro, costitui!'e ragione a compenso, una prima volta come apporto (art. 210), ed una seeonda volta a titolo di pagamento di debito deI marito (art. 209). La moglie ehe si prevale dell'art. 209 CC deve quindi di- mostrare, ehe i1 debito deI marito fu estinto eon un bene apportato )) (nel senso proprio deHa Iegge) e che questo valore non eostituisee ragione a compenso gia in forza dell'art. 210 CC. In questo senso, la prova non fu rag- giunta e, puossi dire, neanehe tentata. Che aU'attrice alcunche sia pervenuto durante il matrimonio per eredita e a titolo gratuito, non fu neppure asserito. Sta bene che come constata l'istanza cantonaIe, i 4000 fr. in questione
33U furono prelevati nel luglio 1913 da un conto corrente intestato all'attrice presso la Banea Popolare di Lugano e ehe, per le constatazioni cantonali, debba ritenersi asso- dato, ehe il prelenamento servi a tacitare il Taddei : ma nulla dimostra, ehe il danm 0 investito nel conto corrente non fosse identieo a quei 5000 fr. in contanti apportati in matrimonio 0 non sia parte deI va lore delle obbligazioni che furono restituite a11' attriee, non in natura, ma in danaro (cheque),appunto sulla Banea Popolare di Lugano, presso la quale essa aveva un conto corrente personale (vedi teste Solari e diehiarazioni 22 e 24 maggio d l1a Banca Popolare). Il conto corrente stesso non fu versato agli atti : non si sa quindi da quali valori sia stato costi- tuito. Non edel resto verosimile ehe, al momento deI matrimonio, l'attrice aItro possedesse all' infuori dei valori enumerati nell'atto dei 20 luglio 1910, poiehe essa conferi nella sostanza coniugale persino i poehi stabili moi e poiche i coniugi intendevano sottoporsi al regime ddla comunione dei beni a stregua 'delI'art. 215 CC, nel quale tutti i beni dei eoniugi formano una sostanza indivisa : e leeito quindi ammettere ehe neU'atto 20 luglio l'attrice indicasse tutti i beni da essa aHora posseduti. II Tribunale jederale pronuncia : L'appello e accolto parzialmente e la sentenza querelata vien riformata nel senso che il credito dell' attriee am- messo in V classe per 13,905 fr. vien ridotto a 9905 fr. : nel resto il querelato giudizio e confermato.