Art. 85 CO; Art. 217 LEF; ranking action in bankruptcy; pledged claims and regressive claims. In a contestation of ranking the estate may only admit or dispute the claimed debt in whole or in part; admission under conditions or with special modalities is inadmissible. Where the creditor has notified several claims without requesting differentiated pledge ranks, those claims are to be treated as coordinated and equally secured by the pledge. Third-party payments on regressive claims do not justify reducing the claim in the ranking stage; the computation under Art. 217 LEF is to be made separately for each individual claim at the distribution stage, not by aggregating different claims as one unit. An action to rectify a finalized ranking is admissible only under the conditions recognized by case law and only where the relevant payments occurred after the ranking became effective.
Entscheidungen 71. Sentenza. 2 novembre 1917 della seeonda. sezione civile nella causa Banea. Cantonale di Zurigo, attrice, cOlltro Milli Credito ':5cinese, convenuta. Di fronte acl azione di graduazione la massa eonvenuta non puö ehe contestare od ammettere il eredito in tutto od in parte e non le e lecito rieonoseerlo solo a eerte eondiziolli o sotto dcterminate modalita. -L'azione in rettifiea di graduatoria passata in giudieato non e ammissibile se non ove i pagamenti, ehe a parere della massa hanno seemato il eredito eolloeato, siano intervenuti posteriormente al- l' entrata in vigore della graduatoria. Ove non abbia ehiesto rango diverso per diversi erediti, il ereditore non puö insor- gere contro la loro colloeazione nei medesimo rango. Ad onta deipagamenti fatti da terzi eoobbligati i erediti di regresso verso la massa sono da ammettersi in graduatoria nel loro importo originario, il computo di eui all'art. 217 LFF do- vcndosi fare, separatamente per ogni .eredito, in fase di ripartizione. Ritenuto in fatto: A. -Con no ti fiche 23 e 27 febbraio 1914, la Banea eantonale di Zurigo insinuava nel fallimento deI Credito Ticinese in Locarno diversi crediti, i ewali furono iscritti in graduatoria comme segue : Per conto cheques . Per .conto speciale . Per' conto Lombard . Per diritto regresso . Totale Fr. 316,809 80 55,666 20 345,133 90 134,383 25 Fr. 851,993 15 Per tutti questi crediti, piu interessi e spese come anche per le spese ehe risultano dai provvedimenti giudiziari verso i coobbligati I), la creditrice valltava U11 diritto di pegno su diversi titoli sillgolarmellte elellcati, giusta le costituziolli di pegno 20 settembre 1911, 13 marzo 1912, 18 e 22 settembre 1913 ehe contengono le clausole seguellti : ( A garanzia deI saldo COlltO, compresi gli inte- ressi, le commissioni e le spese, come anelle di ogni ulte- der Zivilkammern. N° ,1.
.1) riore credito della Banca cantonale di Zurigo ehe gia esiste in suo favore 0 potra ancora sorgere, la sottoscritta I) costituisce inpegno : 1) Non risulta dall'incarto quanto precisamente 10 stato di graduazione sia stato deposto e pubblicato : ma sta in fatto ehe in data dei 10 giugno 1915 l'amministrazione deI fallimento eomunieava alla ereditrice ehe la realizza- zione dei titoli di pegno aveva prodotto 741,435 fr. 75 e ehe 10 scoperto di 110,557 fr. 40 ( sara ammesso in Va classe della graduatoria. Con lette.ta deI 22 giUgllO 1915 l'amministrazione retti- ficava sotto il titolo ( estratto della graduatoria la comu- nicazione precedente nel senso ehe indieava l'importo della realizzazione dei pegni in 740,576 fr. 20 e dichiarava ehe il residuo di 111,416 fr. 95 (851,993 Ir. 15 -740,576 Ir. 20 111,416 fr. 95) era ammesso in Va classe aggiungendo: ( Vogliate considerare questo seritto co me estratto dello stato di riparto (Verteilungsliste). Vi spetta il diritto di ricorrere al Tribunale eontro questo provvedimento e l'ammissione degli altri creditori nel piano di riparto. ,) Il 24 seguente la creditrice rispondeva : ( Vi ringraziamo delle dettagliate informazioni e non solleviamo obbie- zione ehe la somma di 111,416 Ir. 95 sia ammessa in ,) Va classe. , B. -Il 6 luglio 1915 l'amministrazione scriveva aHa creditrice : ( Seeondo 10 stato di r i par t 0 eresciuto in forza, voi ,) possedete i seguenti erediti : Conto cheques Fr. 316,809 80 Conto speciale . . 55,666 20 Conto Lombard . 345,133 90 Diritti di regresso 134,383 25 Al vostro credito totale di Fr. 851,993 15 ( sta di eontro i1 ricavo dei pegni 740,476 fr. 20. ,) DeI vostro eredito totale e pel'tanto eoperto dai pegni 1'86.922%, resta scoperto il 13,078%.
Entscheidungen I Curne esposto piü sopra, i vostri crediti cornportano : ) Conto cheques. Fr. 316,809 80 ) ) speciale. ) 55,666 20 ., Lombard 345,133 90 I) Totale . . . . Fr. 717,609 90 da cui deducendo 1'86,922%. . . . . 623,760 90 ) restano scoperti ......... Fr. 93,849- per i quali vi bonificheremo il dividendo dei 40 %. ) Per i vostri diritti di regresso per eambiali seontate ) restano come ricavo dei pegni . Fr. 740,576 20 meno ............ ) 623,760 90 Fr. 116,815 30 I) ossia 86.922% di 134,383 fr. 25. Contro questa comunieazione considerata eome U11 provvedimento dell'amministrazione insorse Ia Banea eantonale di Zurigo eon reclamo 15luglio 1915 domandall- done all'Autorita di Viliganza l'anllullazione e ehiedendo ehe le venisse riconosciuto il diritto di partecipare al dividendo deI Iallirnento (40%), garantito da Ha Banea Svbnra-Americana in Locarno, eon tutto il suo seoperto di 111,416 Ir. 95. La ricorrente allega: Come am mette l'a11lministrazione deI IallimentO 10 stato di riparto e cresciuto in giudieato : non edunque possibile modifi- carlo. Ma il provvedimento e inammissibile auche per motivi di merito : i crediti delIa creditrice devono essere considerati eome un sol tutto. In ogni caso non spetta alla debitriee, sibbene aUa ereditrice il dire sn quali dei erediti intende sia imputato il rieavo dei pegl1i (art. 85 CO). La creditriee intende imputare questi saldi sulla parte deI eredito per il quale non possiede eopertura e eioe sni conti cheques, speeiale e Lombard e dal COl1to regressi ) dedurre solo Ia r i m a 11 e n z adel rieavo dei pegni (229,666 fr. 30). A quest'argomen.tazione l'amministrazione dei Ialli- mnnto opponeva : II modo di vedere deHa Banea eantollale du Zurigo riposa su erronea interpretazione delIa lettera 22 der Zi'Vilkammttn. N° 71.
gingno 1915. Malgrado certe espressioni non esatte, e eVIdente ehe l' Amministrazione non ha voluto e non ha otuto am11lettere ehe 10 stato di riparto fosse cresciuto 111 forza : tanto veto ehe esso non fu ancora allestito ne pubblicato. Nel merito e fuor di dubbio ehe l'amminis- ttazione ha diritto di rifiutare l'iserizione neUo stato di riparto di un credito ehe sia estinto. La Banea eantonahc di Zurigo ha notifieato un diritto di pegno estendentesi a tutti indistintamente i suoierediti e quindi auehe al credito regressi) di 134,383 Ir. 25. Questo diritto di pegno fu iseritto nella graduatoria 11el senso delle nofi- fiche e la graduatoria e passata in forza. Ne segne ehe anche il credito di regresso deve ritel1ersi estinto, propor- zlOnahnente, dal ricavo dei pegno e eioe nella misura di 86.922 %. Lo seoperto di questo credito e dUllque di soli 17,567 fr. 95. Ma sul eredito regressi coni residuatola Banca eantonale ha illcassato dai terzi eoobbliaati divers! . . 0 unportI e precisamente Ia somma di 33,750 Ir. Il debito ( regressi ) e eos! non solamente esUnto, ma sulIo stesso 18 credibice ha pereepito 16,182 Ir. 05 in piü, ehe devoEo neeensariamellte vellir dedotti dallo scoperto dagli altri contI (93,849 Ir.), di modo ehe il passiva da collocarsi in Va classe e fruen te deI dividendo de 140 % e di 77,666 Ir. )5 Con decisione 2 dicembre 1915, Ia Camera Eseeuziolli e FalUmenti deI Tribunale federale, giudicando in ultima sede dietro rieOl'so dell'amministrazione deI fallimentü. dichiarava ehe l'iserizione nella Va classe di 111,416 fr. 95 doveva essere mantenuta, poiehe la graduatoria era passata in giudieato : ma ehe se dopo l'entrata in vigol't' della graduatoria il credito ivi ammesso era stato estinto in tutto od in parte e l'amministrazione intendeva ridtll'lo neUo Stato di riparto neHa misura dei pagamenti dei terzi. poteva, seeondo il procedimento aeeolto a quest'uopo dalla giurisprudenza (RU 30 I p. 438 ), modifieare il piano di colloeazione, impartendo aHa creditrice un tel'- Ed. Sl'p . ., p. 18:l.
354 Entscheidungen mine di 10 giorni per impuguarlo davanti al giudice, (art. 250 LEF). In data deI 22 agosto 1916 l' Amministrazione deI fallimento eomunieava aUa Banca cantonale di Zurigo : Vi notifiehiamo eoUa presente ehe, in seguito a sentenza 2 dieembre 1915 dell'al:t;o Tribunale federale, ed a riso- luzione deI 10 agosto 1916 della serivente amministra- zione abbiamo modificato Ia graduatoria in quanto ,) eonC:rne la iserizione in Va elasse deI vostro eredito. Aecludiamo alla presente un estratto di detta modifi- eazione di graduatoria, secondo la quale il vostro credito resta ridotto da 111,416 fr. 95 aUa somma di 77,595 fr. 75 ammessa in Va classe, sulla quale avete il diritto di per- eepire il dividendo da ripartirsi fra i creditori ehirogna fad. A sensi delI'art. 250 LEF vi assegl1amo un termme di 10 giorni per la evnntuale eontestazione in giudizio della modifieazione sopra cennata. C. -COl1 petizione 1
settembre 1916 la Banea eanto- nale di Zurigo eOl1chiudeva davanti al Pretore. di Locarno ehe, in annullazione deI querelato provvedimento 22 agosto 1916, l'importo da collocarsi in Va classe fosse stabilito in 111,416 fr. 95 piiI 3,253 fr. 75 per una differenza sul computo degli interessi. (Questu secolldo punto fu defi- nito nel corso della causa per rieonoscimento da parte dell'amministrazione.) L'attriee fa capo agli art. 85 CO e 217 LEF e, invoeando in sostanza i motivi gia esposti aU' Autorita di Vigilanza, presenta il seguente eonteggio : II ricavo dei pegni (740,576 fr. 20) e da eomputarsi sui crediti suoi meno garantiti (conto cheques 316,809 fr. SO, speciale 55,666 fr. 20 e Lombard 345,133 fr. 90 717,609 fr. 90) e solo il saldo (740,576 fr. 20 -717,609 fr. 90 ct. 22,966 fr. 30) a deduziol1e deI conto regressi (134,383 fr. 25), il quale deve essere iscritto in Va classe coll'importo di 111,416 fr. 95 (134,383fr. 25 -22,966fr.
111,416 fr. 95). . Con risposta deI 14 settembre 1916 Ia eonvenuta ehie- deva il rigetto della petizione ; Ia quale invece fn accolta der Zivilkammern. N° 71 355 dal giudice di primo grado. In sede di appeHo essa pro- poneva con ricorso 15 aprile 1917 fosse giudicato : La petizione di causa e a m m e s s a e di conseguenza ordinata l'iscrizione in graduatoIia di 111,416 fr. 95 a favore deHa eonvenuta. . L'attriee rifondera aHa massa in sede di riparto 16,182 fr. 05, nonehe Ia pereentuale fallimentare percepita in 17,567 fr. 95. Subordinatamente : La petizione di causa e respinta. Dagli atti all'inearto risulta ehe il cosidetto eonto regressi dipende da effetti in favore deI Credito Ticinese e seontati dalla creditrice. Esso consta delle seguenti partite: Ferrovia Biasca-Acquarossa Fr. 27,009 35 Rusca Giovanni in Locarno . 21,509 30 Luciano Bacilieri in Locarno . 21,509 30 A. Beretta-Piccoli in Locarno 32,096 95 Eredi Contini in Brissago . . 32,258 35 Su quesli effetti furono effettuati i versamenti seguenti : Partita Beretta : 20 febbraio 1914 .. Fr. 15,000 3 aprile ..... 3,895 95 1° maggio 1914 . .. 780 - 1° maggio 1915. . . . 1,500- interessi aH'8 giugno 1915 1,251 90 Partita Contini: 25 giugno 1914 .... Fr. interrssi aI1'8 giugno 1915
8,250 470 25 Fr. 22,397 85 8,720 25 Partita Biasea-Acquarossa : 27 febbraio 1915 . . . Fr. 2,658 35 interessi all'8 giugno 1915 44 75 2,703 10 Totale '" Fr. 33,821 20
Entscheidungen D. Con sentenzll 18 giugno 1917 il Tribunale di Appello, cönfermando il giudiZio di prlnio grado; am:tt1ise la petititme rt1ettendo le spese a carico della öIivenuta. E. -Dn questä sentenza Ia coIivenutä si appella nei modi e termini di legg al Tribunale fedetale e conchittde dottlandando che vengano nccolte le doit1aIide formulate !) coi propri allegati e segnntämente colla risposta 14 set- ) tembre 1916 e col ricorso 15 aprile 1917. Considerando in dilitto:
Entscheldungen quanto ammettono le istanze cantonali, essa non puo plivare il giudiee deHa faeolta di esaminare, se le ragioni in litigio, eome furono dedotte in giudizio dalle parti, siano, non solo in ordine, ma a.nehe nel merito e eioe seeondo la loro indole giuridiea sostanziale, soggette alla sua competenza. 3° -A questo proposito si osserva: In sostanza il dissidio verte su due punti : Le parti consentendo sul- rammontare deI eredito e suU'importo della realizzazione dei pegni, ehiedesi se l'attriee abbi8 il diritto di imputarlo in prima luogo al tacitamento dei crediti delle prime tre categorie (conto cheques, speeiale e Lombard) e solo per il 'residuo (22,966 Ir. 30) al pagamento deI eredito per diritti di regresso l : chiedesi inoltrc, se e eome debbano eomputarsi i pagamenti fatti ml frattempo dai eoobbligati. a) La prima questione e una questione di rango. Per tutte le sue ragioni e neUa misura dell'importo che doveva risultare daHa realizzazione dei pegni, l'attrice e stata colloeata in anticlasse giusta il disposto dell'art. 219 lemma 1. Ora essa preteude ehe i diversi dementi deI suo eredito non fruiscano in grado eguale deI diritto di pegno : pretellde, in altri termini, ehe le tre prime categoiie godano di uu grade poziore di garanzia in confronto deHa quarta (diritto di regresso), e siano quindi da soddisfarsi di preferenza sul prodotto deHa realizzazione sino a loro completo taeitamento, dovendosi imputare solo il saldo all'ultima categoria. . Posta in questi termini, la questione e facHe a risolver . Per quanto eoncerne la eompetenza ratione materiae, la risposta vuol essere senz'altro aftermativa, avvegnaehe le questioni ehe eoncernono il rango di diversi erediti, anehe nella stessa classe, di rimpetto alle 10ro garanzie, sono indubbiamente di diritto sostanziale, riguardano eioe la graduatoria e soggiaeiono quindi aUa eompetenza deI giudiee di graduazione (dunque, in ultima istanza, di questa Corte). Per questo motivo si appalesa infondata l'eecezione di mancanza di legittimo interesse ehe l'attriCe der Zivilkammern, N° 71. 359 deduee dal fatto ehe la massa ha eedute le sue attivita alla Banca Svizzera-Americana in Loearno contro l'obbligo di versare ai ereditori ehirografari il 40 % dei loro erediti. Questo patto non eselude, anzi suppone ehe l'amministra- zione deI fallimento provveda per il corretto allestimento deHa graduatoria, ehe sara la base deI piano di riparto, in eonformitä deI quale devono commisurar i le prestazioni deUa Banea cessionaria. AHa eonvenuta non solo spetta il diritto, ma l ineombe l'obbligo di opporsi a quelle azioni -e tale e Ia presente -eolle quali un ereditore intende vantare dei erediti ehe, a giudizio dell'amministrarione fallimentare, appaiono infondati. Ma se le pretes dell'attriee, nelloro prime punto, ono sindaeabili da questa Corte, esse risultano infondate nel merito. La eollocazione dei erediti dell'attriee dell'ammon- tare complessivo di 851,093 fr. 15 eome assistiti da pegno senza distinzione di rango tra le diverse eategorie e eonforme aUa illsinuazione dell'attrice stessa e inoltre alle eosdtuzioni di pegno da essa invoeate all';tto dell notifica (vedi stato di fatto). Vero e ehe la somma di 851,993 fr. 15 eonsta di molti erediti diversi, ,'iassunti, per brevita di seritturazione, in 4 categorie : ma per nessuno di ensi 0 di es.se I'attrice non ha mai chiesto un rango speCIale per nguardo alle loro garanzie: ond'e ehe a ragione la eonvenuta li ha considerati e doveva eonsiderarli eome fruenti neUa stessa misura deI diritto di pegno : in altri termini, si debbono ritenere eoordinati e di rango uale per riguardo al diritto di pegno ehe li assiste, non potendosi distinguere, in base all'insinuazione stessa, tra enediti (0 eategorie di erednti), ehe godrebbero di un pegno dl primo grade e erediti confortati solo da un pegno di secondo grado. Indarno l'istanza cantonale avvisa in eontrario ehe la modificazione della graduatoria deI 22 agosto 1916 aveva per eftetto di rimettere le eose nello stato quo ante; eciö darebbe all'attriee la faeolta di modificare la sua notifiea nel sense da essa attualmente propugnato. Vero e ehe l'iserizione in graduatoria origi-
31)0 naria Iu ostituita roß quelh l deI 22 a8Pnto 1916 :ma qqnliW. modifi.cazimw. fatta solo ai fbü della deciaione ,je! 2 dicembr(l 1915. mlIl pptev annuUar, aunlw la. prnc . dentf uoüticp dell'attrice. ne concerncre in nnItSUll mpdo 113 pretel;le ivj accampttte slli pesui 0 "l rauBP da attri bllirsi alle diverse eategprie dei crediti. "Ed jnfatti l'attrice non pose mai meute P modific3re l'insinuaai ue originaria., ma pretese e pretende -ed ,que!'ito il SU.P costante afllo mentp -ehe si debba OOllOCRfß i slloi cnnditi JlßI modo da e!iSa propuQllQtO. non sUPPQnendo mpdificata la notißca originaria, ma per altri motivi, e eipe in virtu dßgli art. 85 CO e 217 LEF. Invano I'istRn cantonale invoca anCQra in eontrario, ehe al Ulomento delI' insinuazione i erediti dipendenti dal diritto di regresso erano futuri ed illcerti e eQnsidera inüoncludente il fatto ehe, insinuando i suoi erediti, l'attriee 110n ha Illai accampato lln diritto di pri- vilegio speciale per alcuni di loro, La-tesi emanifestaIllcnte illsostenibile. L'attrice non ha mai notificato i suoi crediti eome pretese future ed incerte : essa li ha designati sin da principio come defillitivi quanto aUa IOfO esisteIlla cd anehe l'importo da essa origülariamente indieato non sllb notevole modificanione (salvo i pasamenti intervlmuti dai coobbligati). E probabile ehe l'attriee, procedendo aHa notifiea, non ne abbia considerate tlltte le conseguellll;e : ma cio non e motivo suffieiente per modificarla d'llfficio. essendo fuori di dllbbio che eS,8a intese ehiedere il mede- simo rango per tlltte le eategorie dei liuoi crediti : ciö ehe deI resto, nel dubbio (se lubhio pows e esistere), vien ritelluto eome renola (RU 40 III p. 324 ; 36 I p. 144; cd. sep. 13 p. 62 e seg,). Da quanto precede rilmlta ehe la questione va risolta sulla base lella PQsiziane a 8unta daß' attri e nfll falli- l1wntQ e ,eeQlldo i prflcetti in matftria di coUQeaziQllß ß non ulla Iuee dnlle rn2iuui Qhe aU' attrice pQtrehooro tblre in virtu delle uQrme di di:fitt c.ivile. la ClÜ applicaniolle es.sa ha ßsclllso illainuando i SUQj Qrediti nnl wodu IU post . Ma allf;he a presciudere da qllesta connidera1;ioße, der Ziv-iJkammern. N° 71. 3l;1 l'ipotesi den'art. 85 CO, ehe l'attriee invoea a suffragio della sua tesi e ehe concerne il caso di versamenti a conto di un credito ehe sia assistito solo in parte da garanzie reali 0 personali, non trova riscontro neUa fattispecie, in cui i peglli costituiti dovevano garantire, secondo Ia clausola generale degli atti costitutivi, tutti i crediti presenti e futuri delI' attriee neUa stessa misura. b) Per quanto eoneerne l'applicabilitä delI'art. 217 LEF e fuor di dubbio ehe l'attrice puo far valere nella gradua- toria i suoi crediti di regresso verso la eonvenuta nelloro im porto originario senza riguardo ai versamenti dei eoobbligati. Ma, in realta, i1 dissidio non verte su questo punto sebbene sul quesito, in quale misura sia da iseriversi il residuo eredito nello stato di riparto, poscia ehe una parte di esso e da eonsiderarsieoperta eolla pereentuale pertoccallteIe dal rieavo dei pegni e ehe sui crediti dipen- denti dai diritti di regresso i terzi coobbligati hanno fatto dei versamenti. Questa questione ha esclusivamente tratto aHo stato di riparto : essa dipende dall'ammontare deI ricayo dei pegni e da quello dei versamenti, i quali sono invero paeifiei tra le parti, ma non risulta dagli atti ehe 10 siano allehe in eonfron.to degli altri ereditori, ehe hanno diritto di eontestarli in fase di riparto, e non diventeranl10 definitivi se non col creseere in giudieato dello stato di ripartizione. Senza pregiudizio delle fu- ture decisioni delle sedi eompetenti giova tuttaviu osservare a questo riguardo, ehe a torto l'attriee eonsidera il eonto diritti di regresso come una unitä e eioe come un sol eredito. In realta esso consta di diversi erediti ben distinti (Beretta-Piecoli, Contini, Rusca, Bacilieri e Biasca-Aequarossa), tanto per riguardo aUa persona deI debitore prineipale (traente delle eambiali), ehe per Ia loro scadenza, il computo delle spese e degli interessi eee. e ehe furono eonglobati in graduatoria in una sola eategoria solo per brevita di seritturazione. Agli effetti dell' applicazione dell'art. 217 LEF essi dovranno essere eonsiderati sepa- ratamente e dovra essere computato distintamente per AB 43 IJI -1917
:362 Entscheidungen ognuno di essi l'importo soluto dal eoobbligato e quindi 0 seoperto, non potendosi evidentement ammnttere ehe i pagamenti parziali siano conteggiah a eaneo dl eredito diverse da quello per eui furono fatti od a degrado di obbligazioni per le quali non esistevano dei eondebitori (conto cheques, speciale e Lombard). 4. -Da quanto precede risulta che l'appello deve essere respinto in quanto ehe la somma di 111,416 fr. 95 deve figurare nello stato di graduazione in Va classe : ma ch , contrariamente a quanta diehiarano le istanze eantonah, e mestieri ritenere elle il ricavo dei pegni garantisee i -1 gruppi di crediti in modo eguale e coordinato. e ehe l'applicazione dell'art. 217 LEF deve essnre fntta.m sede di riparto nei riguardi di ogni singolo credlt dl CUl const la categoria ( diritti di regresse . Queste. flserve, che. d fronte ai giudicati delle istanze cantonab sono essenZIanl e tali da modificarne sostanzialmente la portata, gmstI- ficano una adeguata ripartizione delle spese processuali ; Il Tribunale federale pronuncia: L'appello e respinto eil primo dispositivo della sentenza 18 giugno 1917 deI Tribunale di Anpello el Cantone Ticino confermato nel sense dei eonslderandl. der Zivilkammern. o 7'2. :;(;3 72. l1rteil aer II. Zivilabteilung vom as. November 1917 i. S. der Neuen Zürcher Xreditgenossenschaft, Beklagte, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte, gegen die A.-G. Ofenfabrik Sursee, KlägeI'in. Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin. Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter, wonach eine Forderung für späte1,"e Benützung der M i e t 1 i e gen s c h a f t fällig gestellt wird und mit vom Mieter zu machenden Waarenlieferungen zur Ver r e c 11 - nun g gebracht werden soll. K 0 n kur s des Vermieter . E r s t e i ger u n g der Mietliegenschaft durch einen G run d p fan d g I ä u b i ger und U e b erb i n dun g I e s M i e t ver t rag e s. Klage des Mieters auf Heraus- gabe der betreffenden, als streitig hinterlegten Mictzim- beträge. Einwendung des Ersteigerers und seines Rechts- nachfolgers nach Art. 2 60S c h K G als Beklagte und die Mietzinsen einfordernde Widerkläger, dass die genannte Vereinbarung und die vorgenommene Verrechnung für sie unverbindlich seien nach Art. 8 0 6 A b s. :i Z G B . Art. 2 3 4 Ab s. 2 0 R und den Art. 2 1 4 und 2 8 6 11. S c h K G. Berechnung des S t r e i t wer t e s. Ergibt sieh die Pro z e s sie g i tim a t ion der Beklagten aus dem frühern Grundpfandrecht oder aus dem Steigerungserwerb? Prüfung der sachlichen Anwendbarkeit der angerufenen Bestimmungen. Z i f fe r m ä s s i g e Be r e c h nun g der als Saldo zuzusprechenden Widerklageforderung.