Usufruct is non-attachable and attachment was null

BGE 43 III 179Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III17 sept. 1916Annulled

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Résumé

In debt enforcement No. 1838, the office attached only the debtor’s usufruct over assets belonging to his wife. The supervisory authority ordered division of the assets before realization and put costs on the execution. On complaint, the Federal Court held that the usufruct itself is a strictly personal, non-transferable and therefore non-attachable right. The attachment was absolutely void ex officio, so the ensuing division order and any realization instructions could not stand. The cost order was also set aside because registry costs may be imposed only in case of abusive complaint, which was not the situation here.

Regest

Art. 92 SchKG and Art. 758 CC; attachment of a strictly personal usufruct: the usufruct right as such is non-transferable and non-attachable, irrespective of whether its exercise may in exceptional cases be transferable. If the seized object is by nature non-realizable, the attachment is absolutely and radically void ex officio. Any subsequent supervisory measures based on such a seizure, including orders on division or realization under Art. 131–132 SchKG, fall away. Registry costs may be charged to the complainant only in case of abusive recourse (Art. 57 Tariff).

Texte intégral

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- über die Person der betreibenden Gläubiger nicht den erforderlichen klaren Aufschluss gibt. Wie das Bundes- gericht im Entscheid i. S. Moroni vom 2. Juli 1915 (AS 41 III N0 50) ausgeführt hat, ist eine derartige Kollektiv- . bezeichnung für eine Mehrheit von Gläubigern in einer Betreibung nur dann zulässig, wenn es sich um eine Ge- seIlschaftsfirma handelt, unter der die in Frage stehenden Gläubiger nach dem Zivilrechte als Inhaber eines beson- dern Gesellschaftsvermögens Rechte erwerben. und Ver-. bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden können. Eine derartige Firma, unter der die Mitglieder von Gesellschaften als Inhaber des Gesell- schaftsvermögens rechtlich eine besondere, von ihren übrigen Beziehungen getrennte Existenz führen, besteht aber nach dem schweizerischen Obligationenrecht nur für die Kollektiv-und Kommandit-, nicht für die einfache Gesellschaft. Bloss bei jenen Handelsgesellschaften gibt denn auch das Handelsregister authentischen Aufschluss darüber, welche einzelnen Personen mit der Gesellschafts- firma bezeichnet werden. Eine einfache Gesellschaft kann daher im Rechtsleben, insbesondere im Prozess-und Betreibungsverfahren formell nicht als solche, sondern nur unter dem Namen der einzelnen Mitglieder, aus denen sie besteht, auftreten. Die von der Reklamekommission des zugerischen kantonalen Verkehrsverbandes einge- leitete Betreibung ist demgnmäss absolut nichtig. Demilach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und der vom Betreibungs- amt Zug in der Betreibung N° 1304 am 25. November 1916 erlassene Zahlungsbefehl aufgehoben. und Konkurskammer. N° 37 179' 37. Stntenza 16 giupo 1917 nelle cause IItorganti e SalvL L'usufrutto spettante-al marito su beni di proprieta della mogUe e. come tale, e cioe come diritto, incessibile e quindi inoppignorabile. Nullita radicale deI pignoramento. -Le spese di cancelleria della deeisione di un' autorita di vigi- lanza non possono venir messe a carico deI ricorrente se- non in caso di ricorso abusivo. A. -Nell'esecuzione No. 1838 promossa dalle sorelle Morganti in Someo contro Tomasini Erminio da Someo in California, l'ufficio di Vallemaggia pignorava il 15 prile 1916 i beni seguenti :

  1. I diritti spettanti al debitore sui beni di proprieta della di lui moglie Onorina nata Muscio provenienti dall'eredita relitta dal di lei genitore Mattia Muscio, eioe I ' u s u f r u t t 0 di 1/6 di detta sostanza ;
  2. L ' u s u f ru t t 0 di 1/6 dei beni appartenenti alla suceessione materna fu Maddalena Museio, spettanti -alla moglie dell'escusso e consistenti solo in easeggiati e ter- reni, goduti nella Ioro totalita dalla signora Romilda Salvi nata Muscio in Someo, eoerede nelle successioni Mattia e Maddalena Muscio ;
  3. I diritti (I come sopra I e eioe I' u s u f r u t t 0 sulla quota di 1/5 dei titoli deposti presso la Banca Sviz- zera-Americana e specificati nel verbale di sequnstro deI 12 gennaio 1916 in odio di Epi Morganti in California. B. -Entrata l'esecuzione No. 1838 nella fase della realizzazione -il pignoramento non era stato impugnato -l'ufficio chiese all'autoritä di vigilanza di. determ.i- narne il modo ginsta rart. 132 LEF. Davanti al Pretore di Vallemaggia, ehe aveva ricevuto l'inearieo dall'auto- rita di vigilanza di sentire gli interessati, Valente Morganti, eoerede di Epi Morganti e coproprietario dei beni pignorati sotto il No. 3, chiese la divisione dell'ere- dita Morganti onde determinare, previo pagamento dei beni che la gIavano, la parte suecessorale di ogni coerede :.

110 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Romilda Salvi, usufruente dei beni menzionati al No. 2, ,eontesto ehe al debitore spettasse diritto qualsiasi sui beni staggiti : el'avvoeato Bezz.ola in Locarno domando, in nome delle ereditrici, ehe si vendesse all'ineanto la quota parte pro indiviso dei beni pignorati spettanti al debitore. n Pretore, eonstatato ehe la moglie deI debitore era erede per 1/6 delle sostanze materne e paterne, si pronuneiava in favore della loro divisione prima ehe si proeedesse aHa realizzazione dei diritti staggiti. Di queste avviso fu pure l'autorit! di vigilanza, la quale, con sentenza deI 28 marzo 1917 deeretava :

  1. E ordinata la divisione neUe forme di Iegge dei beni oggetto deI pignoramento No. 1838 .
  2. Le spese della sentenzain 18 fr. 40 ct. sono a earieo dell'eseeuzione No. 1838. C. -Da questa deeisione si aggravano l'avvocato Bezzola quale rappresentante delle creditriei e Salvi Romilda. Il primo conehiude domandando ehe, in riforma deI querelato giudizio :
  3. I beni siano venduti all'ineanto nelle quote come furono pignorati.
  4. Subordinatamente : le ereditrici vengano autorizzate a far valere le ragioni spettanti all'escusso sui beni staggiti come all'art. 131 LEF.,
  5. In ogni caso, le spese della decisione eantonale non siano messe a earieo dell'esecuzione 1838, eioe delle , creditriei. - La seconda chiede :
  6. L'annullamento della decisione querelata per quant.o eoncerne la sostanza laseiata dai conjugi Musci.o.
  7. Venga .ordinata la vendita pro indiviso dei diritti pign.orati all'escusso Tomasini sulla quota spettante a sua m.oglie On.orina nata Musci.o nelle eredit! dei di leigenitori. C.onsiderand.o in diritt.o' . .
  8. -Il pignoramento porta esclusivamente s u 11 ' u s u- und Konkurskammer. N° 37. 181 f r u t t () spettante al debit.ore come eonjuge di On.orina Museio sui beni ad essa pervenuti per effetto di diverse suecessi.oni. Ciö vale anche a riguard.o dei beni ehe figu ran.o nel verbale di pignorament.o al N.o. 3, in eui e staggito s.ol.o I ' u s u f r u t t .0 e non la pr.opriet! di una qu.ota parte determinata di beni appartenenti alla sueeessi.one di Eustachi.o M.organti, pr.ozi.o di On.orina Musci.o. Chiedesi anzitutto se sifl'att.o pign.oramente sia valid.o e, in caso negativ.o, se la nullitä sia ass.oluta e radicale, .oppure solamente relativa e ei.oe sanabile per la deeorrenza infruttu.osa dei termini ehe la legge prevede ad impu- gnarlo : questione questa non indifferente, percbe il pigno- ramento non fu contestato da nessuno degli interessati nei termini di legge e non 10 e neppure attualmente. Con decisione deI 5 aprile 1913 nella causa Steiger (RU 39 I No. 42: ed. sep. 18 No. 20), iI Tribunale federale, rife- rendosi alla dottrina ed aHa sua eostante giurisprudenza, ha dichiarato ehe l' enumerazione dei diritti non pigno- rabili contenuta nell'art. 92 LEF non e limitativa : che l'inoppignorabilita di un bene puo dedursi, oltre ehe da quel disposto, anche da precetti di diritto civile, e che, n i eeial modo, il pignoramento e inammissibile, quando Il dmtto da pignorarsi nonsia cessibile e non possa quindi venir realizzato. Ora, tra codesti diritti e da annoverarsi l'usufrutto, iI quale, per principio (art. 758 CCS), e diritto ftrettamente personale: come tale e eioe c 0 m e d i - r i t t 0 , esso non e cessibile ed e quindi escluso dal pigno- ramento. Solo il suo e s e r ci z i 0 puö essere ceduto e anehe queste solamente nei casi eccezionali in eui il diritto stesso non abbia un carattere strettamente personale (art. 758 CCS : commentario Wieland a questo disposto): e che l'usufrutto maritale abbia appunt.o queste carattere in- segnano parecehi aut.ori. (CURTI commento 10 e 20 all'art. 758.) Comunque, la questione di sapere se, nel caso in esame, l'esercizio dell'usufrutto spettante al debitore sui beni della moglie avrebbe potuto essere pignorato, e se allora l'uffieio, amministrando i beni dell'usufrutto inveee AS 43 1Il -1917

182 Entscheidg. der Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer. N° 37. dell'usufruttario in virtil. deU'avvenuto pignoramento, avrebbe potuto sottomettere all'eseeuzione i loro redditi (interessi, affitti, frutti separati eee.) e in quale misura (vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all 'art. 92 e osserv. 2 all'art. 93 ; osserv. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF ; WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN, diritti reali deI CCS, eommento all 'art. 758 CCS, No. 4e 11), deve essere riservata e non oeeorre venga decisa nel ca so attuale, per la eui soluzione basta eonstatare ehe oggetto deI pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio e neanehe i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto eome tale. Ond'e ehe l'attuale pignoramento deI 15 aprile 1916 e nulle e ehe questa nullitä. eradicale, assoluta e deve pronunciarsi d'ufficio, perehe e insita nella natura stessa deI bene pignorato eorn'essa e determinata dalla legge, ovvio deI reste essendo ehe un bene per sua essenza non eessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir escluso d'ufficio dall'eseeuzione. Da queste eonsiderazioni risulta ehe, eaduto il pigno- ramento, eade pure il dispositivo primo della querelata sentenza, ehe ordina la divisione dei beni pignorati e ehe si appalesano inammissibili anehe le eonclusioni dei rieorrenti tendenti adeterminare il 'modo di vendita o l'esereizio delle ragioni pignorate ) a mente dell'art. 131 LEF. 3. -Ma la denunciata sel tenza e inammissibile anche nel suo dispositive secOndo eoneernente le spese. Le spese di cancelleria non possono venir messe a carico di un ricorrente se non ove il ricorso sia abusive (art. 57 della Tariffa), circostanza questa evidentemente esclusa nella fattispecie in cui la. decisione cantonale dovette essere presa d'ufficio in virtil dell'art. 132 LEF, e non in seguito a ricorso di parte. La Camera Esecuzioni e Fallumenti pronuncia: La querelata decisione viene annullata. Entscheidunnen der Schuldhetreibunns. und Konkurskammer. ArrAts de Ia Chambre des poursuites et des failütes. 38. Sentenza 3 aprile 1917 nelIa causa Amm;nistramone dei fallimento S. Ac Stabilimento tipolitografico Colombi e consorti. (Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimatoaricorrere contro rnsoluzioni delI' adunanza dei creditori, quando quest' ultlme implicano una disposizione in merito alla riven- dicazione sollevata. Inalienabilita di eose rivendieate prima delI' esaurimento della procedura dell' alinea 2

delI' art. 242. La S. A. Stabilimento tipo-litografico gia Colombi in Bellinzona essende stata dichiarata in fallimento con de- creto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano si presentava il giorno stesso all' Uffieio di fallimento diehiarando di rivendicare la proprietä. di tutte le attivita mobiliari della S. A. falIita. eccetto i crediti, e cio in base a due contratti 0 eompromessi in data 15 e 18 settembre

per effetto dei quali le attivita in questione. quali risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916 e 17 settembre 1916, erano state cedute alla Ditta riven- dicante pel prezzo eomplessivo di 132,000 fr., sul quale si pretendeva essere stato ver ato un acconto di 20,000 fr. presso la Banca Popolare di Lugano. La situazione ereata da questa rivendieazione si eomplicava, a seeonda delle dichiarazioni delI' Ufficio, anche pel fatto ehe, nonostante la deficienza di un vero e proprio contratto di eessione, la Ditta Grassi, ehe si AS 43 IH -1917

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