Art. 38, 45, 98 LF 2 April 1908 on the insurance contract; late notice and forfeiture clause; causal link and contributory negligence in accident insurance. A contractual clause providing for loss of indemnity in case of untimely notice is valid, notwithstanding the dispositive rule of Art. 38, if the statutory requirements are respected and the delay is imputable to the insured's fault (consid. 4). The notice period does not necessarily run from the physical injury itself, but only from the moment when the injury can, without negligence, be recognized as an accident within the meaning of the policy. Mere failure to take immediate medical measures excludes reduction only if the omission is not culpable. Where the injury appears trivial and no fault can be attributed to the injured person, no reduction for contributory negligence is permissible (consid. 2-3).
Haftptlichtrecht. N° I!. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom 13. November 1913 bestätigt. V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILITE CIVILE 12. Sentensa 4 febbraio 1914 dellalla aezione civi1e nella causa Casanova Santino, attore, contro Ferrovia Biaaca- Acquarossa, convenuta. Infortnnio sul.lavoro. --..:, panno imputato aHa lesione e aHa nengenz c1!ra deli 1Ofortunato: quest' ultima non motIvo di rlduzlOne deli' indennita se essa noncostituisce colp deI annegniat? -Vinosservanza deI terminedi de- nU!lcla sV1Ocola I asslcuratore ove cio sia specialmente pat- d tUltO. :-Colpa denpadrone per i1 ritardo della denuncia.-In ate CIrcostanze 11 termine per la denuncia all' assieuratore non de.corre. dal momento in cui avvenne la lesione ma da uenlo 10 CUl essa poteva venir riconoscinta come v';o infor- dUnlO. t;" trt. 1, 3, 5, 10 LF 28 marzo 1905 sulla resp. civ. c:n:r!tt d'!: :! ;Won ' 38, 45, 98 LF 2 aprile 1908 sul 11 Tribunale di Appello deI Cantone Ticino giudicava il 9 Iuglio 1913 :
La domanda formulata colla petizione di causa e confermata limitatamente alla somma di fr. 3,000 ehe la convenuta paghera a1l'attore eon gli interessi legali dal 23 giugno 1911. 2° E riservata a Casanova la faeolta di pot er ehiedere un aumento dell'indennita per il easo di notevole aggra- vamento delle sue eondizioni di salute. 3 La denuneia della lite fatta dalla eonvenuta aHa SOCleta di assicurazioni La Zurigo ) e valida.
La domanda formulata dalla eonvenuta eontro La Zurigo e respinta. 50 Le spese giudiziarie e relative sono earieate aHa Haftpflichtrecht. N° 12. 61 convenuta, ehe rifondera aHa parte attriee fr. 150 a titolo di ripetibili, eompensate quelle in eonfronto della Societa di assieurazione La Zurigo . Di questa sentenza insinuata il 10 dieembre 1913 la convenuta si appella aI Tribunale federale e domanda : 10 Venga respinta la petizione.
Subordinatamente : venga diehiarato ehe La Zurigo debba rifondere alla eonvenuta quanto que- st'ultima sara eondannata a pagare all'attore, le spese tutte a earieo dell'attore, eventua1mente della Zurigo . Ritenuto in fatto: A. eon eontratto 28 aprile 1911 la S. A. Ferrovia Biasca-Aequarossa assicurava presso La Zurigo tutto I) il suo personale oeeupato all' esereizio (exploitation) della strada ferrata Biasca-Aequarossa . L'art. 9 deHa polizza di assieurazione dispone ehe ogni infortunio deve venir annunciato alla societa assicuratriee con lettera l) raooomandataentro otto giorni: gli infortuni eomunicati l) dopo il trentesimo giorno .a eontare da quello in cui avvennero cnon danno luogo a risar.cimento . Casanova Santino, nato il 1
novembre 1856, lavorava alle dipeudenze della Ferrovia Biasca-Acquarossa eon un salario giornalieroodi fr. 4.50 ed era adibito all'ultimazione dei lavori precedenti il eollaudo definitivo deHa liuea, allorcht nella notte deI 23 giugno 1911, si feri alla gamba sinistra nel pullre un sifone. La ferita era pieeola, faceva poco sangue e li per li Casanova non ne feee. grnn easo. La mostro pero subito al capo-squadra CarobblO, 11 quale, pur eonsigliando aI Casanova di lavarla .inediatament (cio ehe non fu fatto subito), non le attribUl, neane?-e 1m, grande importanza. E difatti Casanova pote contmuare i suoi lavori regolarmente fino a11' 11 luglio. Allor egli si accorse ehe la gamba cominciava ad enfiare: SI mise a letto e mando per il medico delluogo (Dr Emma), il quale inearieo la moglie deI Casanova di denunciare l'infortunio e di domandare alla Soeieta ferroviaria i1
Haftptlichtreeht. N 1!. formulario di ssicurazione., Questa 10 disse al eapo- squadra CnrobnlO, ehe, eom egli pretende, ne feee rap- porto alla dlrezlOne, Ia quale rispose ehe si sarebbe provve- duto. Intanto 10 stato delI'infortunato peggiorava : un e?orme aseesso eon tutti i sintomi di una infezione aeuta SI era formato alluogo della ferita (dal terzo inferiore delIa enscia alno.ll deI piede). Ricoverato d'urgenza all'ospedale dl MendnslO Il 7 agosto 1911, Casanova lasciava il ricovero non completamente guarito e non in grado di riprendere illavoro, una prima volta il26 novembre 1911. Il31 otto- bre 1912 Casanova e di nuovo ricoverato a Mendrisio perehe affetto da una pi aga torbida alla faccia interna della .gamna sinistra, sviluppatasi sulla cieatrice della veechIa fenta. Il 19 dicembre 1912 Casanova lasciava l' os- pedale hirurgieamente guarito, ma eon una capacita di lavoro ndotta. La perizia (Dr Vella) assunta poi nel eorso della cnusa aecerta .ehe il vastissimo aseesso della gamba da enl fu afiett il Casanova ebbe origine in modo non dubblO dalla fenta da Iui rlportata il23 giugno 1911 ehe dal23 giugno 1911 fino al6 febbraio 1913 il Casanov non ?a P?tuno oecuparsi di qualsiasi Iavoro ; e, finalmente, ehe 1 resldUl della lesione costituiseono una diminuzione permanente deI 12% della sua capacit:l allavoro. .. -Basandosi su quest fatti Casanova Santino, eon pebzlOne dei 16 febbraio 1912, citava innanzi al giudiee la . A.. Ferrovi? Biasca-Aequarossa per domandarle un sarClment dl fr. , ,OOO, oltre gli interessi e le spese per 11 anno subnto dall mfortunio deI 23 giugno 1911. Vattore chledeva pm anehe (nelle conclusioni) ehe gli fosse riser- vata la facolta di ripetere una maggior indennita di quelI . eh il giudice fosse per concedergli qualora le sue eondizlOlll avessero a peggiorare. C. -1?i fronte a questa mossa Ia convenuta spiegava una duplice azlOne. Anzitutto, Con risposta deI 20 maggi 0 1912, essa co?testava le pretese delI'attore per intiero, pretendendo, In sostanza, ehe l'attore Ie avesse denunciato troppo tardi, anzi mai (vedi conclusioni) il sinistro oeeor- Haftptlichtrecht. N° t!. sogli. Aggiungeva poi ehe essa ignorava affatto in quale epoca le lesioni orlginarie fossero state riportate e' con- testava, in via subordinata, il nesso eausale fra Ia pretesa lesione deI 23 giugno 1911 e il danno patito dall'attore, precisando nelle conclusioni questo assunto nel senso che gli efietti aecertati dal perito Vella non potessero rlcondursi aUa lesione de1 23 giugno 1911 anche per il fatto ehe, eventualmente, l'infezione dovesse attribuirsi all' omissione di ,idonea eura medieale e delle misure elementari di disinfezione suhlto dopo I'infortunio. In secondo luogo poi la eonvenuta, invoeando i1 con- tratto di assieurazione 28 aprile 1911, denunciava Ia lite alla Soeieta La Zurigo )) e Ia ehiamava in causa per chiederle Ia rifusione di quanto il giudice fosse per condannarla verso l'attore. Resisteva La Zurigo ) aUa sua volta aUa chiamata in causa. Essa dichiarava in via formale Ia denuncia della lite non ammissibile a mente della PC tieinese. Nel merlto poi, l'intervenuta negava diessere tenuta a rivalsa verso Ia convenuta per due motivi: anzitutto, perehe l'infor- tunio era avvenuto prima dell'esereizio (exploitation) della linea. Poi, perehe la denuneia dell'infortunio venne fatta, a suo dire, solamente neU'aprile 1912 e eioe molto tempo dopo che fosse trascorso il termine previsto all' art. 9 della polizza. D. -Con sentenza de1 9 Iuglio 1913, il Tribunale di AppeUo abbe a decidere Ia causa tanto nei rapporti del- I' attoreverso Ia convenuta, quanto in quelli di questa verso ( La Zurlgo nel modo riferito in capo di quest' esposi- zione. Per quanto ha tratto aU' azione Casanova. il Tribu- nale di Appello dichiara che ( il nesso eausale tra l'in- ) fortunio (23 giugno 1911) e Ia malattia risulta in modo esplicito dal referto deI perito Vella I). Nei rapporti poi della intervenuta in causa, il Tribunale di Appello opina ehe. se anehe Ia denuncia di lite e, in ordine. ammissibile, Ia domanda di regresso ivi aeeampata e infondata nel merito. Esso accerta ehe, a stregua della
Haftpßichtreeht. N. U. testimonianza Carobbio, l'infortunio fu notifieato alla direzlone della eonvenuta il 12 luglio 1911; esclude ehe la denuncia da parte della eonvenuta alla Zurigo sia avvenuta in modo tempestivo e conforme ai patti e solleva quindi (! La Zurigo da ogni obbligo a regresso. Considerando in diritto: 1° - 2° -Resta a conoscere, nei rapporti dell'attore, del- ' eccezione prineipale della eonvenuta: quella coneernente Il nesso causale tra la ferita e gli effetti della medesima (danno). La quale poi, esaminata da vieino, ha un duplice aspetto : l'appellante pretende, da un Iato, ehe l'infezione della ferita, donde il danno, non derivi dal sinistro dei 23 giugno 1911, sibbene da una contaminazione s u s s e- g u e n t e al sinistro. Dall' altro poi ein modo subordinato Ia eonvnnuta sostiene ehe, provenisse pure l'infezion; dalla leslO.ne deI 23 giugno 1911, l'attore avrebbe potuto e dovuto mterromperne il eorso disastroso, provvedendo Ia pronta ?isinfezione della ferita, sia da solo, sia eol- I Immediat 0 mtervento dei medico. L' argomentazione della eonvenuta tende dunque, da un canto, a negare il nesso causale tra la lesione ed il danno e, dall'altro a fare risalire il danno non ad una sola fonte: l'infortunio, ma a due fattori eooperanti : l'infortunio e Ia negligenza del- I' attore per avere egli omesso le misure disinfettive indi- eate dal easo. Ed e sotto questo duplice aspetto ehe con- verra esaminare le adduzioni della convenuta. a) L'eccezione, nel suo prima intendimento, e stata respinta dall'istanza cantonale laddove essa assevera ehe il nesso causale tra l'infortunio e la malattia risulta in modo esplicito dal referto Vella. Essa ha cosi valutato la forza probatoria della perizia, deI resto non impugnata e affatto eoncludente : non c' e motivo dal dissentirne. Resta cosi acquisito che l'infezione di eui fu vittima l'attore tra: la sua origine dal sinistro deI 23 giugno 1911. b) Non nsulta invece dai motivati deU'impugnata sen- HaftpOiehtreeht. No 1!. tenza quale importanza essa attribuisea all'argomenta- zione della convenuta nel suo secondo aspetto e se eioe essa eseluda la concomitanza causale della negligenza dell'attore per riflessi di natura giuridica 0 per mancanza di prova dell'assunto. Ma, qualunque sia in proposito l'opinione deI primo giudice, e d'uopo ritenere ehe l'omis- sione imputata aU'attore non potrebbe giuridicamente essere di rilievo e considerarsi come motivo di riduzione delI'indennita, ehe ove essa gli fosse imputabile a c 0 I P a. Ora, cio e escluso dagli elementi dellacausa. Come emerge dai fatti aeeertati dalla Corte eantonale e vineolativi per questa sede. la Iesione deI 23 giugno 1911 era di piceola mole: aveva dato poeo sangue e nulla faeeva presumere a persona affatto digiuna dell'arte mediea, e, deI resto abituataa questi ineomodi professionaIi, ehe essa dovesse avere degli effetti eosi disastrosi. L'att )re poteva dunque ammettere senza che glie 10 si possa attribuire a man- eanza di riflessione od a temeraria imprudenza, ehe la ferita si sarebbe, eome di solito, rimarginata da sola, senza ricorso al medieo : cio tanto piiI in quanto il suo eapo-squadra Carobbio non diede lui pure alla lesione importanza veruna, non ingiunse aU'attore di andare dal medico, ma si limito a eonsigliargli di lavare la piaga. E quand' anche, eome pretende il Carobbio, cio non fosse avvenuto subito, nulla proverebbe ehe una semplice lava- tura della ferita, fatta da persona inesperta, avrebbe interrotto il eorso dell'infezione : prova questa ehe incom- beva alla convenuta e ehe essa non ha nemmeno tentato (vedi deposizione deI Dr Maggi). 30 -La domanda di risareimento dell'attore e dunque fondata in via di massima. La misura deI danno e stata computata dal giudice eantonale a norma dei preeetti di Iegge e dei dati di fatto non eontrari agli atti e quindi vin- colativi. Si potrebbe osservare ehe la riduzione deI 20% per i vantaggi di una Iiquidazione deI danno in un eapitale e superiore a quella ehe abitualmente si applica per questo capo. Ma dessa si trova poi giustificata dalla circostanza, AS 40 11 -1914
Haftpftichtreeht. N° 12. di eui il giudiee eantonale non tenne eonto in modo suf- ficiente, ehe l'eta avanzata deIl'attore fa presumere una prossima diminuzione n a t u r ale della sua eapaeita di lavoro. La petizione di Casanova e dunque fondata nella misura ammessa dalla Corte eantonale, insieme aHa riserva concernente la rettifiea della sentenza, la quale. deI resto, non fu oggetto di speciale impugnativa nelle eonclusioni della convenuta. 40 -Passando all'esame dell'ammissibilita deU'appella- zione nel eonfronto dell'intervenuta La Zurigo , ..... si osserva: a) A torto. sostiene la convenuta ehe la perenzione deI diritto a risarcimento, di cui all'art. 9 della polizza (vedi lettera a), non sia conciliabile coi disposti della legge federale 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione. L'art. 38 dispone invero ehe la violazione anche eolposa delI' obbligo a denuncia altro effetto non possa avere fuoreM quelle di una diminuzione, non deUa perdita dell'inden- nita. Ma a mente dell'art. 98 ibidem, il disposto dell'art. 38 non appartiene a quelli eui Ie parti non possano derogare : era dunque leeito convenire, come fu fatto nel eontratto di assicurazione 28 aprile 1911, ehe la yiolazione deH'ob- bligodella denuncia ingenerasse non solamente una ridu- zione, ma Ia perdita dell'indennizzo : sanzione questa perö applieabile, come preserive tassativamente l'art. 45-, nel solo caso in cui risulti dalle circostanze ehe l' omissione 0 il ritardo della denuncia sia imputabile a colpa delI' as- sieurato I). b) E fuor di dubbio ehe Ia convenuta non ha denuneiato l'infortunio nei trenta giorni daeche esso ebbe luogo. Anche l'avviso ehe la convenuta preterrde aver dato a Buzzini, agente della Zurigo nel Ticino, era tardivo, an ehe se fosse provato : esso infatti non avvenne, co me risulta dagIi atti,prima deI congedo dell'attore dall'ospe- dale di Mendrisio deI 26 novembre 1911, cinque mesi dopo l'infortunio. Indarno poi prospetta Ia convenuta ehe, in ogni eas . iI Haftptliehtreeht. NO 12. 67 rit ardo non possa venirle attribuito a eolpa, perche ad essa l'infortunio non venne mai annuneiato dal Casanova (vedi conclusioni) 0 10 fu troppo tardi. Fu inveee aceertato dal giudice eantonale il fatto ehe Carobbio diede avviso dell'infortunio aHa direzione della eonvenuta gia il 12 luglio 1911, eioe in tempo utile per denunciarlo alla societa assicuratrice. Se Ia eonvenuta non si mosse, ciö si deve imputarle a eolpa, non avendo essa nemmeno tentato di giustificare i'inerzia. Il direttore della eonve- nuta Zoppi poi dichiara di aver avuto conoseenza deI sinistro prima ehe Casanova entrasse all , ospedale - eioe verso il 5 od il 6 agosto 1911 -ma di avere di proposito tralaseiato di darne avviso alla Zurigo perehe, eomun- que, il termine delI'art.9 era intanto traseorso. Ma, se pur per ipotesi si ammettesse ehe, conformemente aHa depo- sizione dello Zoppi, la Societa convenuta non avesse avuto nozione dell'infortunio prima deI 5 agosto 1911, baste- rebbe osservare ehe nuUa potrebbe giustificare r omissione della denuncia, neanche l'opinione dello Zoppi circa il computo deI termine, poicM questa opinione e giuridica mente irrilevante e evidentemente errata. Se l'art. 9 della polizza dispone ehe l'avviso deve venir fatto entro un mese dall'infortunio, il Tribunale federale ha deciso (RU 23 p. 1840) ehe questo termine non deeorre neeessa- riamente e sempre dal momento in cui avvenne la Iesione, ma, date Ie circostanze, solamente da quello in eui la lesione poteva venir riconosciuta come un vero infortunio nel sense deI contratto d'assicurazione : non esiste quindi colpa quando si tralascia l'avviso di una lesione della quale si pub senza negligenza presumere ehe non avra le conseguenze su cui porta l' assicurazione. Ora, nella fatti- specie, la Iesione, come fu detto, sembrava in principio di nessuna entita. Essa non rivesti il earattere di vero infor- tunio se non 1'11 Iuglio 1911, quando Casanova si aeeorse dell'infezione e mandb per il medieo. Il termine per l' avviso sarebbe quindi decorso, a norma deHa giurispru- denza deI Tribunale federale, non prima deI 10 od 11 agosto
1911, di modo che se Zoppi, per ogni evento, avesse provveduto dal 6 al 10 agosto alla denuncia, essa sarebbe stata aneora valida. Essendo cosi stabilito ehe la denuncia fu tardiva per negligenza e quindi per colpa della conve- nuta, la domanda di regresso e inammissibile, come a ragione giudico la Corte cantonale, senza che sia necessa- rio conoscere il valore dell'altra eccezione sollevata dalla Zurigo )) (vedi lettera C). 5° -Da quanta venne esposto (vedi in ispecial modo considerando 4) emerge poi anche che l'assunto della convenuta, non averle H. Casanova denunciato l'infor- tunio 0 averlo fatto troppo tardi, e contrario alle emer- genze della causa come esse furono rettamente accertate dal prima giudice. Per questi motivi pronuncia 10 L'appellazione e respinta e vien quindi confermato il giudizio 8 luglio 1913 della Camera civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino. 13. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. Kirz 1914 i. S. Brechbühl, Kläger, gegen Schweizerische Bundesbahnen, Beklagte. Air t. 9 EH G: Renten-oder Kapitalentschädigung? A. -Dem im Jahre 1869 geborenen, verheirateten Kläger, der bei der Beklagten als Güterschaffner tätig war, mussten infolge eines am 4. Mai 1911 im Betriebe der Beklagten erlittenen Unfalles beide Beine über den Knien amputiert werden. Mit Klage vom 4. Dezember 1912 verlangte er von der Beklagten eine Haftpflicht- entschädigung in unbestimmtem Betrag. Dass der dem Kläger aus dem Unfall erwachsene Lohnausfall29oo Fr. jährlich beträgt ist nicht bestritten.
B. -Durch Urteil vom 4. Juni 1913 hat das Amts- gericht von Bern dem Kläger für 2000 Fr. Lohnausfall eine seit dem.(. Juni 1911 in Monatsraten vorauszahl- bare Rente und für den Rest des Lohnausfalles von
Fr. unter Zugrundelegung eines Alters von 42 Jah- ren eine Kapitalentschädigung von 13,941 Fr. abzüglich 10 % für die Vorteile der Kapitalabfindung gleich rund 12,500 Fr. zugesprochen. Ausserdem wurde die Beklagte zu einer Entschädigung von 5000 Fr. für Prothesen, Krücken und deren Reparatur verurteilt. Zu diesem Betrage gelangte die erste Instanz auf Grund der von ihr angeordneten ärztlichen Expertise, wonach für einen Mann, von dem Gewichte der Klägers, ein Prothesen- paar bis auf 800 Fr. zu stehen komme und alle vier Jahre neu angeschafft werden müsse. Für die Kapitali- sierung dieser Auslagen nimmt das Amtsgericht eine von 26,14 auf 24 Jahre verminderte Lebensdauer des Klägers an, während der sechs Paar Prothesen im Be- trage von 4800 Fr. (die Krücken inbegriffen) notwendig sein werden. Für Reparaturen hat die erste Instanz auf das Maximum der von den medizinischen Experten auf 50-a Fr. geschätzten jährlichen Kosten abgestellt und unter Berücksichtigung eines Zeitraumes von 24 Jahren einen Betrag von 1920 Fr. festgesetzt, zusammen mit den Auslagen für Prothesen also 6720 Fr. Davon wurden
% 1680 Fr. für die Vorteile der Kapitalabfindung abgezogen, was 5040 Fr. oder rund 5000 Fr. ausmacht. Dazu wurde dem Kläger noch eine vom 4. Mai 1912 an zahlbare jährliche Rente von 700 Fr. für die Kosten der Pflege und Wartung zugesprochen. Gegen den Entscheid des Amtsgerichtes hat nur die Beklagte appelliert. Sie verlangte vor Obergericht, dass der Kläger für Verdienst- ausfall und Prothesen ausschliesslich in Rentenform ent- schädigt werde, verpflichtete sich aber für den Fall des Todes des Klägers vor demjenigen seiner Frau und vor dem zurückgelegten 18. Altersjahr seiner fünf Kinder (FriedaEmma geh. 9.März 1897, FranzWerner geb.15.März