BGE 40 II 440
BGE 40 II 440Bge25 mai 1914Ouvrir la source →
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Famillenreeht. N° 78.
faitement competentes pour instituer tlne curatelle ad
hoc ä teneur de l'art. 392 du ce, ainsi qu'eles ront fait
par Ienr decision du 20 fcvrier 1912.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prono nce:
Le reconrs est admis et l'arret attaque annule ;en con-
sequence l'exception d'irrecevabilite soulevee
par les
defendeurs est
declaree mal fondee.
78. Sentenza. 30 settembre 1914 deUa. II" sezione civUe
nella causa Defilippis contro Defilippis.
Separazione dei coniugi per adnlterio deI marito. La conoscenza
e il sHenzio da parte delI'altro coniuge non implicano per
se stessi consentimento 0 perdono. Art. 137, al. 3. ce. Per
l'applicazione deIl'al. 3 delI'art. 146 e necessario ehe Ia do-
manda di dh'orzio, presentata rieonvenzionalmente,. abbia
fondaento giuridieo. Prevalenza deHa madre sn terzi neUa
questione d'affidamento della prole.
A. -I coniugi D. passarono a nozze il24 ottobre 1898.
TI marito era allora in eta di 22 anni, la moglie di 23.
Dal matrimonio nacque nel 1899 una bambina, EIsa,
affidata
durante la causa aHa custodia deUa madre. Am-
bedue i coniugi appartengollo a famiglia agiata e con-
dueono
vita oziosa. La moglie di carattere chi uso, molle
ed apatico non
si alza, eome deI resto anche il marito, ehe
verso le
11 e lascia ehe la suoeera sopraintenda all'eeo-
nomia domestiea.
Gia dal 1904 il marito vive in rap-
porto di coneubinato, dapprima con eerta P., ora, dal
1908 in poi, con una ex-cameriera R., dalla quale ha figli
e colla quale passa regolarmente Ie
notti e si mostra
in pubblico. La moglie a cui son noti questi rapporti,
non
trovo mai l' energia necessaria per reagire. Giä da
alcuni an ni i eoniugi abitano in un appartamento atti-
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guo alla suoeera, colla quale prendevano an ehe i pasti in
,comune. La suoeera tentO indarno di rieondurre il figlio
a miglior genere
di vita; eolla nuora viveva in buoni
rapporti, finche, bisticciatasi seco lei
per un'inezia e
trattata di impostora, le mostro la porta dell'apparta-
mento.
La nuora intentava allora, nel 1911, l'azione di
divorzio; appoggiandosi
ad adulterio ed a grave offesa al-
l'onore. Questa domanda veniva poi modificata, dopo
l'entrata in vigore deI nuovo ce, nel senso che ve-
nisse pronunciata
la separazione dei coniugi a tempo in-
determinato, che la figlia EIsa fosse affidata alla madl'e,
che
il marito avesse a eorrispondere a titolo di sussi-
stenza per
1a moglie e per la figlia fr. 600 mensili e che
fossero concessi alla moglie i suoi beni dotali e parafernali.
Rispondendo
il convenuto eonchiudeva riconvenzional-
mente a che fosse pronunciato
il divorzio per seossa pro-
fonda ai vineoli matrimoniali e ehe
la figlia fosse affidata
alla nonna, la quale, intervenuta in causa, si associava
a
tale domanda. Il eonvenuto si offriva di provvedere
alle spese di mantenimento e di educazione della figlia.
ma si rifiutava a qualsiasi pensione in favore deHa mo-
glie. Egli ammetteva benst di vivere in adulteri, ma
contestava all'attrice il diritto di invocare questo tItolo,
perche implicitamente eonsenziente. La domanda rieoll-
venzionaIe' di divorzio veniva
da lui fondata sul eon-
tegno freddo ed apatieo della moglie ehe si era, secondo
lui manifestato in modo caratteristico nel rifiuto della
mglie, durante una sua malattia nel 1908, di porgergli
un bicchiere d'acqua. \l1tre a cio avere la moglie tra-
scurato anche l' economfa domestica e risposto eon cmll-
pleta apatia a tutti i suoi tentativi di ravvicinamento. .
La prima istanza cantonale ammetteva la. doanda d~
divorzio per scossa profonda ed irreparabIle aliegarni
matrimoniali prodottasi principalmente per eolpa deI
marito ed affidava
la figlia EIsa alle eure della nonna, le
spese di educazione a earieo deI marito,
~ quale ve~i,:,a
fatto obbligo di corrispondere alla moghe un sussldlO
442 FamiHenreeht. N0 78. mensile di fr. 75. La seconda istanza pronuneiava invece = 1 0 aeeogliendo Ia domanda c1i separazione della moglie; 20 respingendo la domanda di divorzio deI marito e affidando Ia figlia EIsa alle eure della madre eon obbligo pel marito ad un eontributo mensile di tr. 200 in favore della moglie e della figlia. B. -E contro questo giudizio, in data 25 maggio 1914, intimato alle parti il 10 Iuglio succ o , ehe il COllvenuto e l'interveniente dichiararono eon atto 10 Iuglio di appel- larsi al Tribunale federale. Considerando in diritto:
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divorzio influire sul diritto della moglie di ehiedere nni-
camente Ia separazione personale, ne tale domanda giu-
stifica l'applicazione deI lemma
3 dell'art. 146. Che la
moglie, la quale si limita a chiedere la separazione per-
sonale, debba eon una seconda azione di divorzio essere
condotta
9 dichiarare se intenda di prestarsi in avvenire
ad una vita in comune, potra apparire singolare, ma
e nondimeno conforme ai disposti di legge. Ne esiste
qualsiasi eontradizione fra
il disposto dell'art. 146,
lemma
3, e quello delI'art. 142, lemma 2. L'art. 142 sta-
bilisce le condizjoni gitlridiehe e di fatto neUe quali puo·
essere presentata una domanda di divorzio. L'art. 146
erea invece
una specie di potere diserezionale deI giudice,
dandogli facolta in certi casi, eccetto nell'eventualita
dell'alinea
3°, di pronunciare anche solamente la sepa-
razione, non ostante ehe esistano le condizioni peI
divorzio.
4. -
Sulla questione di sapere a chi debba essere affi-
data la figlia EIsa, e d'uopo ricordare ehe la possibilita di
un affidamento della proJe a terzi venne riconosciuta dal
Tribunale federale
gia in una sentenza 2luglio 1914 nella
causa
Heer c. Heer (Praxis III, 149). Ma perehe cio sia
fattibHe, devono verificarsi gli stessi requisiti che sono
necessari secondo
l'art. 285 per la privazione della patria
pote~.ta. I quali requisiti non ricorrono nel caso concreto.
Che aHa madre non si puo rinfaeciare ne un abuso di
potesta, n<? una trascuranza grave dei propri doveri,
ne tanto meno appare essa ineapacc di dirigere l'edu-
eazione della figlia. Tale educazione viene declinata
dal padre,
il quale vorrebbe che venisse affidata aUa
nonna. Questa non e in sostanza nella causa attuale che
Ull terzo, percui ammesso anche che Ia figlia potrebbe tro·
vare migliore sostegno presso Ia nonna, deve, llella seeIta
fra un terzo e la madre, prevalere
il diritto materno.
5. -
Le questioni secondarie relative alle conseguenze
patrimoniali vennero dall'istanza eantonale liquidate in
sen so adeguato. L'obbligo deI convenuto di provvedere
Sachenrecht. N° 79.
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durante la separazione al mantenimento della moglie,
emerge dal disposto deU'art.
160, lemma 2. L'importo di
fr.
200 al mese fissato dall'istanza cantonale, compresi
gIi alimenti per la figlia, non e disproporzionato alla
situazione finanziaria deI convenuto, quale risulta
spe-
cialmente dal genere di vita che conduce. 11 giudice can-
tonale
edel resto in posizione migliore di questa COl'te
per apprezzare simili cireostanze di fatto.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
E preso atto della dichiarazione di desistenza dall'ap-
peUo fatta nell'odierna udicnza dall'interveniente in
causa ed e respinta l'appellazione deI convenuto e con-
fermata di conseguenza la sentenza 25 maggio 1914
della Camera civile
deI Tribunale di Appello dei Cantone
Ticino.
llI. SACI-IERECHT
DROITS REELS
79. Arret da la IIe saction civila du 29 octobra 1914
dans la cuse Societe immobiliera Clairiel'6-Palouse
contre U'lrich.
Droit de voisinage : art. 684 ces. Immeuble locatif
construit a proximite d'un manege degageant des odeurs
desagreables. Droit du proprietaire d'exiger les mesures
propres ales faire cesser, malgre l'observation des prescrip-
tions des reglements de police par le proprietaire du ma-
nege et malgre l'anteriorite de son etablissement .. Impor-
tance de cette derniere circonstance dans Ia fixatIOn des
dommages-interets.
A. -Le defeildeur Ulrich a fait consbuire a Cham-
pel en 1894,
sur nn terrain achete par lui, un manege
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