Art. 67 aCO / art. 58 CO; liability of the owner of a work for damage caused by landfills or canal defects; concept of work and burden of proof. Landfills in a lake may constitute a work only if the defendant is shown to have become owner of the resulting surface. Mere execution of the filling is insufficient. Liability also requires that the damage be directly caused by the work as such. For defects of maintenance, the injured party bears the burden of proving both the defect and the causal link; where the evidence remains uncertain or the alleged defect could only have caused minimal damage, liability must be denied (consid. 2).
Obligationenrecht. N" 40. wendung des neu e n Rechts, insbesondere des Art. 738 Abs. 2 ZGB -womit der Prozess dann allerdings auch für das Bundesgericht definitiv erledigt wäre. Vergl. BGE 38 II S. 750. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 14. März 1914 wird aufgehoben und die Sache im Sinne dnr Erwägungen an den kantonalen Richter zurückge- WIesen. V. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 40. Sentenzs. 19 ma.rzo 1914 deUs. IIa semone eivile nella causa Eredi Neuroni, attori, contro Societä. svizzera degli Alberghi, convenuta. Quali opere a sensi delI' art. 58 CO (67 CO anter.) possono eonsi- derarsi anehe dei riempimenti 0 delle gettate in un lago. Ma perehe il proprietario deI fondo attiguo sia risponsabile deI danno causato da queste gettate, oceorre Ia prova ehe egli sia divenuto proprietario della superficie ottenuta eogIi eseguiti riempimenti'. L'albergo Belvedere, da tre anni proprieta della Societa convenuta, e la casa Neuroni formano co, vicino Albergo Regina, di proprieta Fanciola, un complesso di edifici posti sul lato sinistro deI quai di Lugano, in un delta formato da terreni alluvionali dei torrente Tassino ehe attraversa in un eanale iI giardino Belvedere per gettarsi li vicino nellago. I due edifici Belvedere e Neuroni so no adiaeenti ad un muro divisorio che in parte, (nella parte superiore), e incontestabilmente proprieta comune. Gia da una diecina di an ni si manifestarono nei muri di questi edifici delle 0bligationenrecht. N° 40. 217 screpolature causa un movimento rotatorio e di abbassa- mento al quale e soggetto il terreno. Nell'autunno deI 1903 Bucher-Durrer, conduttore dell'albergo Belvedere a quell'epoca di proprietä. Gabrini, faceva gettare al- l' estremo lembo dei giardino deI materiale neIIago a scopo di riempimento. LaMunicipalita diLugano gliintimava di adoperare materiale piiI grosso ; ma l'ingegnere comunale avendo trovato ancor troppo minute le pietre fatte venire da Calprino, Bueher-Durrer continuava nei lavori di ri- piena con questi materiali minuti nonostante l'opposi- zione della Citta. In settembre ed ottobre 1903 l'ufficio tecnico della Citta gli comunicava che senza una cinghia di assesto, fatta con grosso pietrame, il materiale sarebbe scivolato trascinando seco anche parte della riva. Alcuni anni dopo, nel 1908, Bucher-Durrer faceva gettare nuovo materiale nl:'lla darsena, in confine d( Ha proprietä. Nt uroni. Su11a fine deI 1910 comparvero nel muro divisorio e negli edifici attinenti 'altre maggiori screpolature, cosicche ad istanza degli attori venne eretta il 9 gennaio 1911 una perizia Ferrazzini. Altra perizia avvenne il 30 gennaio 1911 per cura degli ing ri Galli, Gaggini ed areho Maraini a riehiesta de1 Comune di Lugano. Da queste perizie risul- tava ehe 10 stabil..; sul quale il movimento deI terreno esercitava maggiore influenza, era quello della convenuta, da-eui i danni si eomunicavano a quello Neuroni. Di eon- seguenza era anehe il Belvedere ehe presentava le maggiori serepolature, in ispecie nel muro divisorio e in quello di faeciata superiormente all' apertura della darsena. La causa principale deI eedimento deI terreno risiedeva, se- conao i: periti. nel earattere alluviQnale deI delta sul quale 80no posti gli edifici. Questi cambiamenti deI sottosuolo erano, seeondo iperiti, stati acceIerati in parte dai riempi- menti. Per rimediare a tale inconveniente, i periti consiglia- vano, oltre alle opere piu urgenti di cOl1solidamento degli edifici, l'erezione di un argine subaequeo e la sistema- zimle dell'ultimo tratto pianeggiante dei eanale deI Tassino ostruito nel suo ultimo tratto e nel suo sboeco verso il muro
di cinta nel giardino. Secondo il perito Ferrazzini l' ostrn- zio):le dello sbocco deI canale dipendeva in gran parte dal materiale di rifiuto impiegato per la gettata aIl'esterno deI mure di sostegno dtl giardino. Bucher-Durrer era "tato invitato a piu riprese dal Comune a procedere aIlo spurgo del canale. Diverse volte la Cittä. procedette alla spazza- tura a sue spese, nonostante che il eanale nella parte sottostante al giardino fosse, secondo l'ufficio tecnico, da considerarsi come proprieta della convenuta. Successivamente a questa prima perizia, il 14 febbraio 1911, le parti incaricavano un nuovocollegio peritale, composto dall'archo Maraini ed ing re Ferrazzini, distabi- lire se le opere indicate nel rapporto 30 gennaio erano le piu indieate per impedire un maggiore cedimento dei ter- reno. obbligandosi la .convelluta ad eseguire le opere COll- siderate dai periti come immediatamente indispensabili, salvo regresso per una parte delle spese verso gli attori. I nuovi periti confermavallo ne Ioro referto l' opportunitä delle opere suggerite neI rapporto aI Comulle. Fu allora ehe gli attori iniziarono azionecontro la con- venuta, domandando: r erezione di un argine subacqueo ; la spazzatura deI canale Tassino; un indennizzo di fr.2ooo per riparazioni aIla loro casa; un altro di fr. 2500 per minore utilizzazione delloro stabile e il rimborso delle spese di perizia. Il tutto in conformitä. degli art. 67 e 68 CO e 305 CCT. Rispondendo la convenuta conchiudeva al rigetto della domanda, aIlegando non esserle il danno allegato impu- tabile. Con sentenza 14 ottobre 1912 i1 Pretore di Lugano condannava la Societä. svizzera degli Alberghi aIl'esecu- zione delle opere previste nel rapporto. Appellatesi le parti contro tale giudizio, la Camera civile deI Tribunale di Appello ordinava un supplemento di perizia sulla que- stione di sapere in quale misura i guasti verificatisi fossem da attribuisi alle gettate di materiale operate dalla con- venuta 0 dai precedenti proprielari ed aUa mancata spaz- Obligationenrecht. N° 40. 219 zatura dei canale Tassino, od in quanto fossero da ascri- versi ad a1tri fattori, nonche sull' opportunitä. della cost: zione di un argine subacqueo e relative spese. I pentI ingri GaIli e Gaggini ed arch o Maraini, rispondnvano .a quesiti loro posti come segue : L'impontanza enh esegUlb riempimenti non pUO essere che relatIva se SI ben. calcolo della vetustä. degli edifici, della qualita ed estenslOne dnl delta sul quale sono posti e dell'ineluttabilitä. deI mOVl- mento cui il delta e soggetto. Anche !'influenza esercitata dalla perdita di acqua deI canale, causa la permeabilitä. de,i muri, non poter essere di grande portata, come non 10 puo essere quella esercitata dal mancato spurg deI cnn,ale. I guasti essende da attribuirsi per la qUnSI t.otahta aHa natura affatto speciale deI terreno e solo m plCcola parte aIl'immissione di materiali nel lago ed in parte ancora minore a1 torrente Tassino, essere opinione dei periti, fon- data tuttavia piu sopra un'impressione generale che sopra una base sicura, che il danno derivato dalle gettate sarebb equamente compensato caricando .alna convenuta dm .. terzl delle spese di consolidamento e d! ncostruzlOne deI .mnro divisorio nel mentre Ie ulteriori spese per nparaz1Ol1l e ricostruzioni dovrebbero essere sopportate dai due ri- spettivi proprietari. Circa alle opere consigliabili, vinto il progresso di sgretolamento e di abbassamento sublto ora dal Belvedere, non dtenere piiI i periti opportuna la formazione di un argine subacqueo, ma solo la total demolizione dello stabile e la sua ricostruzione con metodl di fondazione moderni e razionali. Lo stabile Neuroni poter invece conservarsi ancora ricostruendo il mure divisorio, lavoro tuttavia da eseguirsi colle necessarie cautele. La spesa per tale ricostruzione essere di circa 4 a 6 mila franchi. In seguito a questa perizia gli attori modificavano par- zialmente le loro domande nel senso che la convenuta fosse obbligata a sopportare i due terzi delle spese di icostru zione deI muro divisorio e che la stessa avesse a nfondere
fr. 2850 per spese di riparazione e fr. 2500 per minore
utilizzazione
delloro edifieio.
Giudieando in seeonda istanza, la Corte eivile deI
Tri-
bunale di Appello pronunciava :
1° Il primo dispositivQ della sentenza 8 giugno 1913
) bollo ,intimazione e di eancelleria,
sonQ earicate per due
I) terzi alla Societä svizzera degli Alberghi e per un terzo
alla parte Neuroni, compensata ogni ragione di ripetibili
in ambo le sedi.
Il prima dispositivo della sentenza di Ja istanza obbli-
gava la convenuta a concorrere eon due terzi delle spese
alla rieostruzione
deI. muro divisorio tra iI Belvedere e
la casa Neuroni.
E contro questo giudizio ehe la Societa svizzera degli
Alberghi si appellava al Tribunale federale conchiudendo
al rigetto della
domanda degli attori, colla 10ro condanna
nelle spese giudiziarie e ripetibili. A questo appello si asso-
ciavano in via adesiva gli attori, malltenendo la loro
domanda in
fr.2000 per spese di riparazione e in un inden-
nizzo di fr.
2500 per minore utilizzazione dei loro stabile,
colla condanna della convel1uta nelle spese
di perizia.
giudiziarie e ripetibili.
Queste eonc1usioni vennero dai rappresentanti delle
parti mantenute anche all' odierna udienza ; -
Considerando:
. . . . ,2° -La pretesa degli attori si fonda sopra la
responsabilita della convenuta, quale proprietaria di
uJl'opera a sensi dell'art. 67
CO anteriore 0 5SCO attuaie.
L' opera, sulla difettosita della quale gli attori fondano la
loro pretesa, non e 10 stabile od iI muro divisorio della
convenuta, poiche,
quantunque 10 stabile, come risulta
OlJl1gationenrecht. i: " 40.
Qra dagli atti, non corrisponda per le sue fondamenta alle esigenze teeniehe moderne, dato il terreno malfermo sul quale e costrutto, e quantunque da cio derivi un perncolo per l' edifieio degli attori, questi non muovono, ed a ragIOne, addebito alla eonvenuta perehe le fondamenta deI suo edificio non furono fin dall'origine disposte in modo da resistere ai perieoli derivanti dalla natura del suolo, no risultando ehe all'epoea in cui 10 stabile fu eostrutto tall perieoli fossero noti e s ne dovesse di eonsegunnza ,tener conto. L'opera 0 gli elementi dai quali gli atton derlVano la loro pretesa, sono le gettate eseguite eon aneriane inadatto ed il maneato spurgo deI canale. Ora, 1 nempl- menti operati dalla convenuta in adiaeenza alla sua pro- prieta, riempimenti da eui sarebbe stato imprenso al sotno suolo un movimento ehe ebbe poi a comunicarsl aHo stabIle vicino possono bensi considerarsi come un' opera a sensi dell'art. 58 CO, ma manea l'altro requisito legale ehe cioe le gettate eseguite siano divenute proprietä dnlla eon:e- nuta. Aceertato dagli atti e solo ehe il materIale fu Im- messo nel lago dal preeedente inquilino deI Belvedere. Ma non vi e la dimostrazione, ne fu tampoeo preteso, ehe la eonvenuta sia divenuta proprietaria dei terreno riem- pito. Anehe il secondo riempimento, praticato nel 1898, ebbe luogo all'infuori deI muro di cinta delna onvenuta. quantunque fatto interiormente al mur dl rlparo della darsena ehe si spinge nellago-. Aneile qUl non venne for- nita la benehe minima prova ch:e questo tratto dl lago,. compreso nel muro della darsena. sia proprieta ella convenuta ° deI proprietario antecedente. La questIOne non puo ritenersi risolta dai motivati dell'istanna canto- nale tendenti a stabilire la Iegittirnazione paSSIva della . eonvenuta; ehe questi motivati riflettono unieamente l' altra questione ben diversa, se possa la conven a: eom: proprietaria dello stabile, declinare la responsabi1!ta dngh atti di eui sopra, obiettando di non essenne es.sa 1. antrIne. L'istanza cantonale eonfuta eon quesb motIvatl 1 oble-
zione della eonvenuta non potere essa venir diehiarata risponsabile delI' opera di un terzo, ma non stabilisee menomamente ehe la superficie sulla quale avvennero le gettate sia attualmente proprieta della Societa svizzera degli AIberghi. Come eosa comune, res eomunis, l' alveo di un lago non e nel dominio di chicchessia. Ammettendo una risponsabilita in base all'art. 67 per i fatti riempimenti, l'istanza eantonale ha misconoseiuto la nozione esatta delI' opera ) e il nesso eausale ehe deve intercedere tra essa ed il danno. Come opera a senso di legge non pu ' qualificarsi un fatto de1la eonvenuta 0 deI di lei predeees- sore, non Ia gettata nel lago da1lo stabile della convenuta di materiale nocivo, ma il prodotto eeonomico di tale get- tata, proprieta della eonvenuta. Ora, un simile prodotto manca nel ca so eonereto. Altro requisito e ehe il danno sia stato cagionato direttamente dan' opera eome tale, nel mentre Hel fattispecie la gettata esercito la sua influenza solo sullo stabile della convenuta. I1 terreno come terreno non costituisce Ull' opera a sensi di legge, per cui se iI pro- prietario mette in movimento un terreno di sua proprieta eon un' opera eretta difettosamente su terreno altrui, non incorre di fronte al proprio vicino llella risponsabilita di cui an 'art. 67. Una risponsabiIjta a suo earieo potrebbe derivarsi solo dall'art. 50 CO. Ma una simile risponsabi- lita non venl1e pretesa, ne tauto meno si verifica non essendo Ia eonvenuta l'autrice deI fatto. Tutt'altra e la situazione a riguardo deI canale. L'opi- nione delle Autorita comunali ehe la proprieta della conve- nuta risulti gia daI pagamento delle spese di mallutellzione viene condivisa dall'istanza cantonale. Per quanto fragile sia tale deduzione, potendo l' onere della spazzatura riguar- darsi anche come un onere di diritto pubblieo, il Tribunale federale e tuttavia vineolato da questo giudizio pel quale fa stato unieamente diritto eantonale. Fuori di dubbio e pure ehe il eanale costituisee un'opera a sensi di legge e ehe la eonvenuta deve essere dichiarata risponsabile deI danno
risultante dalla permeabilita delle relative pareti, la quale rappresenta un difetto di manutenzione. Ma tale difetto non e sufficientemente dimostrato. I periti affermano nel 10ro secondo rapporto di avere nelloro primo referto indi- eato anehe la permeabilita dei muri deI eanale come una delle causa deI cedimento deI terreno. Ma in realta in quel
referto e detto solo ehe nei lavori di ricostruzione si do- vesse por mente anehe alla impermeabilitä dei tombini di scolo. Che i muri deI canale siano stati lasciati in uno stato di permeabilita contrario alle regole della tecnica ed alle disposizioni di Iegge, non risulta dagli atti. Contro un simile stato di permeabilita non venne mai mosso neppure dalle Autorita comunali llessun reclamo. Riguardo poi al- l' ostruzione deI eanale, i periti Galli e C. non la imputano, come il perito Ferrazzini, ad un difetto di manutenzione, ma piuttosto ad un difetto di pendenza. Tuttavia, anche se si volesse ravvisare in ciö un difetto di manutenzione da parte della convenuta, maneherebbe in ogni easo la prova dei nesso causale fra tale difetto ed il dannö. Difatti, secondo le constatazioni dei periti, il danno emerso, in quanta pu ' ascriversi ad un difetto di spazza- tura dei canale e non all'insuffieiente pendenza e di cosi minima entitä ehe non pue-essere preso in eonsi- derazione dal giudice. Gli attori, ai quali incombe l' onere della prova, devono necessariamente sopportare le eonse- guenze della maneata dimostrazione di un rapporto cau- sale. Anehe l'istanza superiore cantonale rieonosce ehe la perizia non fornisce dati positivi sicuri e non e tale da rimuovere certa quale perplessitä da parte dei giudice. Proponelldo di earicare alla convenuta a titolo di inden- l1izzo i due terzi della ricostruzione deI muro, i periti hanno confuso non solo le cause dalle quali e derivato il danno lamentato dagli attori, ma come essi stessi di- chiarano, inteso sopratutto di fare una proposta equi- tativa, non fondata sn computi 0 basi precise. L'im- possibilitä di tali computi viene da essi rilevata espres-
en:e e di conseguenza appare anche affatto inutile 1 rInVlO degli atti per un complemento di prova rela- tIvamente a questo rapporto causale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: messa l'appellazione della convenuta, respinta qumdi la domanda degIi attori ed annullata la sentenza 25 novembre 1913 della Camera civile deI Tribunale di Appello del Ticino. 41. Urteil der 1. Sivilabteilung vom 20. März 1914 i. S. lettig, Schürpf 1G eie in Liq., Kläger, gegen Bturzenegger, Beklagten. K n v e n ti 0 n als t a f e wegen Vertragsbruches. Ein solcher liegt v()r, we eme Partei sich in die Unmöglichkeit ver- setzt, zu erfullen. Herabsetzung übermässiger Strafen Voraussetzungen und Kriterien. ' . -Mit Urteil vom 5. Januar 1914 hat das Kantons- gerIcht St. Gallen über das Rechtsbegehren der Kläger' st erichtlich zu erkennen, der Beklagte habe de; Klagerm folgende Beträge anzuerkennen und zu bezah- ) len : '
Aufhebung dt,' kantonsgerichtlichen Urteils die Klage zu schützen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: