Art. 1 Swiss-Italian extradition treaty; extradition and territorial jurisdiction of the requesting state. Extradition is admissible only if the incriminated act falls within the jurisdiction of the requesting state's judicial authorities. The extradition judge may examine this jurisdictional requirement ex officio, because it concerns the international-law and treaty basis of surrender. If the foreign judgment does not expressly establish jurisdiction and the facts rather indicate commission on Swiss territory, the request must be refused. Questions of the precise characterization of the offense under foreign substantive criminal law are not decisive where the jurisdictional prerequisite fails.
776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eile du defendeur (reeonventionnel), il n'oblige pas non plus les parties au traite a instituer, a etablir ou a reeonnaitre t ehaeune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres termes, le traite ne fait pas de l'institution ou de Ia reeon- naissanee de ee for une obligation aux tribunaux de i'un on de l'autre pays, et e'est avant tout a Ia legislation inte- rieure de ehaeun des deux pays adeeider de l'admissibilite ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du droit de proeedure, de eonclusions se earaeterisant eomme une demande reeonventionnelle. Le traite, Iui, se borne a ne pas mettre obstacle a Ia formation d'une demande reeonven- tionnelle presentant avee Ia demande principale le degre de eonnexite voulu. Pour eette raison deja, le Tribunal federal ne saumit prononeer que les tribunaux genevois sont tenus de se saisir des eonclusions en dommages-interets du recou- rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans doute, en ecartant toutes deux l'exeeption d'irrecevabilite opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles du recourant, -exception qui etait tiree de l'art. 5 PG genevoise, -les instances cantonales ont implicitement re- connu que le droit genevois admettait, Iui aus si, ou, Iui non plus, n'excluait pas le forum reconventioni.s. Toutefois il n'ap- partient pas au Tribunal federal de discuter iei ce point qui sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recours t et le Tribunal federal doit se borner ale reserver a l'examen de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y avoir encore pour eux utilite et possibilite de le soulever de- vant elle. 7. -Dans ees conditions, le Tribunal federal ne peut qu'annuier l'arret cantonal en tant que ceIui-ci a fait une fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel. Le sort de ces frais sera regle par l'instance cantonale dans le nouvel arrel qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider, en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre- 11. Auslieferung. -Vertrag mIt Italien. N" 118.
inre nstance du 27 janvier 1908, ceei d'ailleurs sans pre- Judlee a la question de savoir si l'avocat des intimes ne pourra pas se refuser a. Ja restitution de la somme qui lui a ete deja payee le 11 mal 1908 (voir ehif I ci-dessus). 8. -:-Etnnt onne le sort du reeours sur ce moyen (art. 1 er du tralte), Il ny a pas lieu de passer a. l'examen du seeond moyen, tout sUbsidiaire, que le recourant cherehait a tirer de rart. 4 CF (deni dejustice). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: e recours est declare fonde dans le sens des eonsiderants qUl precMent, et rarrnt de Ia Cour de justice civile de Gen?ve du 11 avril1908, en tant que, Sur Ia base de Ia Con- vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu- naux genevois incompetents pour connaitre des conciusions reconventionneHes en dommages-internts formuIees par Ie re- courant contre les intimes, et en tant qu'il met a Ia charge du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annuIe. II. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien. -TraUe avec l'Italie. 118. Sentenza deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti. Requisito neeessario per l'estradizione e ehe il fatto ineriminato end sotto la giurisdizione delle autorita giudiziarie dello stato rIChledente. Esamine d'ufficio. 1°. La Corte d'Assise deI Circolo di Como, statuendo, il 19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato con- tro Monti Rocco, di Domenico, nato e residente a VacaHo (Svizzera), aecusato deI delitto di eui aHa seconda sanzione :. delIa prima parte dell'art. 278 CP per avere in epoca
778 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. prossima al 12 marzo 1903, od in detto giorno, alterato neUa data di emissione la bolletta doganale 4 gennaio 1902 per temporaria esportazione di una quantita di sacchi di .. tela jutä e presentata tale bolletta nel giorno 12 marzo 1903 suddetto alta dogana di Maslianico per importare fraudolentemente la merce stessa nel Regno , dichiarava l'imputato colpevole deI reato ascrittogli e 10 condannava aHa pena della reclusione per anni 6 e all'interdizione perpe- tua dai pubblici uffici. TI falso di cui il Monti veniva dichiarato coipevole consiste neU'alterazione della data di bolletta in franchigia, realmente rilasciata, ma scaduta in ragione dell'epoea d'emisssione. 2° Con nota deI 25 settembre 1908, avendo la Legazione d'Italia a Berna fatto istanza al Consiglio federale per otte- nere l'estradizione deI Monti, in forza della sentenza di con- danna sopradetta ed in forza di relativo mandato di cattura, il Monti veniva, per ordine deI Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, tradotto in arresto, ma rilasciato piu tardi in libertä. provvisoria contro cauzione di fr. 500. Interrogato, diehiarava subito di opporsi aHa sua estradi- zione, prima nell'interrogatorio deI 28 settembre 1908, poi eon atto scritto deI 30 settembr 1908, in cui allega in ap- poggio essenzialmente quanto segue : TI fatto per cui esso fu condannato, dato anche che esista, eil ehe contesta, eostituirebbe non un delitto di falso, ma un delitto di contrabbando, pel quale non puo farsi luogo ad estradizione, ne in base al trattato svizzero italiano (art. 3), ne in base alla Legge federale (art. 11). Difatti le bollette doga- nali sono per se stesse documenti senza giuridico valore ; ehe hanno solo per iscopo di permettere, entro un determinato tempo, la reimportazione in franehigia della merce cui si ri- feriscono. Il proprietario di esse puo farne cio ehe vuoIe, de- turparle ed anche distruggerle, perebe da esse sole non puo derivare un pubblico 0 privato documento (art. 278 e 275 CP it.). E solo l'uso a seopo di frode doganale di una si- mile bolletta falsifieata che pul costituire delitto. Nel caso eonereto non vi puo quindi essere stato delitto ehe nel mo- mento in cui, presentando la bolletta alterata, si sono indotte 11. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. N° 118.
in inganno le Autorita fiseali circa Ia data in eui le merci erano state prima asportate dal Regno e si e ottenuta la Ioro riammissione in franchigia. Ma questo e appunto il delitto di contrabbando, pel quale fu bensi dapprima incoato processo contro il Monti, ma dichiarato susseguentemente non farsi Iuogo. a procedere per estinzione dell'azione penale (decreto
glU?no. 1904 della Sezione di accusa delIa Corte di Ap- pello dl Mllano). Ne e lecito scindere l'azione incriminata nei suoi vati elementi per estrarne dei delitti distinti ehe i detti eInn:enti, di per se considerati, non rappresentano azione crumnosa. Suborninatanente, il delitto di falso attribuito all'imputato non e dl quenl ehe eadono sotto Ia sanzione dell'art. 278 bensi dell'art. 285 CP it. Una bolletta doganale di espor: tazlOne temporanea e evidentem ente una lieenza un certifi- cato . d' origine, una specie di passaporto, un fogli; di via 0 di sogglOrno relativo a determinate merci. La falsificazione della sua data e quindi un deIitto speciale, di gravitä. inferiore ehe e previsto dall'art. 285, n° 2, deI CP it., al quale non ono appncnbili Ie disposizioni deIl'art. 2, n° 8, deI trattata di es- tradlzlOne coll'Italia. Da ultimo, l'azione penale sarebbe anche estinta in base al CP ticinese. Quest'ultima eccezione venne pero dall'estra- dando Iasciata cadere in progresso di causa. Lo stesso di- chiarava invece, dopo aver avuta conoseenza della sentenza 19 dieembre 1904 della Corte di Assise di Como, di man te- nere l'opposizione fatta a riguardo delle due altre eeeezioni agginngendo: risultare da detta sentenza che Ia condann fu pronunciata non solo per faisifieazione, ma anche per 1180 della bolletta doganale in questione, cio ehe eostituisee in realtä un delitto di eontrabbando. Oltre a cio rart. 14 della legge doganale italiana qualifica Ie bollette doganali di docu- menti ehe fanno prova, . dell'adempimento delle condizioni per Ia esportazione delle merci:t, cio che signmea che esse non sono altro ehe fogli di via, earte di origine, la eui faIsifi- eazione cade sotto Ia sanzione dell'art. 285 e non dell'art. 273 deI CP. 30 In vista dell'opposizione sollevata, il Dipartimento fede-
780 A. Staatsrechtliche EmscJleidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge rale di Giustizia e Polizia transmetteva per giudizio gli atti al Tribunale federale, in data 28 novembre 1908.
Nel suo preavviso, il Proeuratore generale delIa Confe- derazione eonehiude a ehe sill. aeeoUa 111. domanda di estradi- zione, essenzialmente per i motivi seguenti : La condanna e seguita per falsificazione di un atto pub- blico, 11. sensi dell'art. 278 deI CP it., non per nn delitto minore 0 per eontrabbando. Il giudice di estradizione non essere competente per sindacare se sill. 0 meno corrispon- dente 111. qualifiea deI delitto aceettata neUa sentenza di con- danna. La falsificazione di una bolletta doganale costituisce deI resto, anche secondo le norme generali di diritto, aUe quali e informato anche l'art. 55 della legge doganale sviz- zera, un delitto aparte, azionabile e punibile indipendente- mente dal reato di contrabbando. In diritto:
zione doganale, sono questioni, almeno per ci che coneerne Ia legislazione italiana, ehe non possono essere sollevate in :sede di estradizioni e ehe non so no quindi sindacabili da parte di questo giudiee. Da osservarsi e tuttavia che Ia legge doganale italiana dispone all'art. 109, sul f. eontrabbando ac- eompagnato da altri reati , ehe nulIa e immutato alle di- sposizioni delle Ieggi vigenti pei reati di falso, di resistenza aHa forza pubblica , ecc.; ehe tanto l'art. 278, quanto l'art. 285 deI CP it., puniseono non solo 1'uso, ma anche il 'semplice fatto delIa contraffazione 0 alterazione, sia, il primo, di atti pubblici, sia, il secondo, di passaporti, licenze, certifi- eati, ece., e che l'art. 1315 deI CC it. definisce in genere l'atto pubblieo quello ehe e stato ricevuto colle richieste :t formalita da un notaio 0 da alt1'O pubblico ufficiale autoriz- zato, nelluogo ove 1'atto e seguito, ad attribuirgli la pub- , blica fede . Se non dal lato deUa legisiazione italiana, Ie questioni sud- dette, principalmente quella relativa alle relazioni esistenti fm il falso e l'infrazione doganale (l'altra, dell'applicazione dell'art. 285 0 dell'art. 278 deI CP it. dovendosi ritenere eome evasa giä dal testo generico deI disposto dell'art. 2, n° 8, deI trattato), avrebbero invece potuto sollevarsi fino ad un eerto punto dallato dei diritto svizzero, in virtu deI prin- eipio vigente in materia di estradizione, che l'atto incriminato debba costituire un titolo di estradizione tanto in base aHa legislazione dello Stato requirente, quanta in base a quella dello 8tato riehiesto. Ma qualunque sia Ia soluzione che avrebbe dovuto aceet- tarsi in merito a tale questione, l'estradizione non sarebbe tuttavia ammissibile per un altro motivo. 2. -Seeondo una regola generale di diritto internazionale, ammessa quasi senza eecezione dagli scrittori in materia (ved. LAMMAscH, A 1tslie erungsp licht, p. 461; VON BAR, Lehrbuch des int. Privat-und Straf1'echts, p. 314; SCHWARZENBACH, A uslieferttngsrecht der Schweiz, p. 235).' l'esnradnzione .deve ritenersi in genere eome esclusa, qualora 11 dehtto lUCflmmato risulti eommesso non su territorio dello Stato richiesto, e cio
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. anche nel caso che il delitto medesimo sia diretto non contr( leggi e diritti di quest'ultimo 8tato, ma contro leggi e diritti dello 8tato requirente. A questa norma di diritto internazio- nale e informato anche il trattato svizzero-italiano in quant( dispone (art. 1), che il delitto pel quale si domanda Ia con- segna sia punito 0 fatto oggetto di azione penale da parte delle Autoritä. giudiziarie competenti e che gli iudividui che l'hanno perpetrato si siano rifugiati sul territorio dell'altro 8tato. Requisito necessario per I'estradizione e quindi anche, secondo il trattato svizzero-italiano, che il fatto incriminat( cada sotto la giuriSdizione delle Autorita giudiziarie dell( 8tato ehe ne rivendica la punizione, il che presuppone, se- eondo i prineipi deI CP it. medesimo (ved. art. 3, 4 e 5), peI' delitti della natura deI presente, ehe il fatto sia stato eom- messo su territorio dello 8tato riehiedente, 0 per 10 men( sotto date restrizioni (5 e 6), ehe Ia persona ehe se ne rese colpevole trovisi su territorio deI Regno. Ora, JIel easo eon- creto il falso in questione non entrando evidentem ente nella eategoria di quelli menzionati all'art. 4 deI CP it., ed essend( stato perpetrato da persona avente Ia nazionalita italiana, ma nata e residente in modo stabile su territorio svizzero, sul quale si trova anehe attuaImente, non puo Ia eompetenza delle Autorita deI Regno limitrofo fondarsi altrimenti ehe sul forum delieti commissi, il quale, nelle cireostanze speeiali della causa, e piir che probabile ehe si riseontri su territori( svizzero, non su territorio italiano. L'uso 0 presentazione della bolletta alterata negIi uffiei doganaIi e bensl da considerare come a.vvenuta su territorio italiano. Ma il reato per cui il Monti e eolpito e riehiesto non e l'infrazione doganaIe, ma Ia falsifleazione delIa bolletta sopraindieata, Ia quaIe, preparata evidentem ente in preeedenza, e il delitto essendo divenut( eon cio perfetto (vedi JAINO, Commentario) ed. Ia, fasc. 12, p. 97), trattandosi di persona residente in Isvizzera e spie- gante in Isvizzera la sua attivitä. commerciale, deve, secondo tutte le probabilitä., ritenersi come perpetrata su territorio svizzero, non su territorio italiano. Checehe ne sia, il prin- cipio piir sopra menzionato di diritto internazionale e di tale 11. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. N0 118.
importanza e Ia di Iui sanzione nel trattato svizzero-italian( talmente precisa, ehe Ia competenza delle Autoritä. italiane non appare ammissibile, in difetto di una dichiarazione esplicita deI giudice penale che I'affermi. Ora, invano si cercherebbe nelIa sentenza delle Assise deI Circolo di Como, come in quella antecedente della Sezione di Aceusa della Corte di Appello di M-ilano, quaIsialsi allusione in proposito. La que- stione della competenza non vi e per nulla esaminata e tutta Ia situazione di fatto porta a far ritenere, anche in base ai disposti deI CP it., che il falso commesso non cade, in ra- gione deI forum delieti commissi, sotto Ia sanzione delle leggi deI Regno limitrofo e quindi sotto Ia giurisdizione deI giudice italiano. 3. -L'estradando avendo eontestato in genere l'applica- bilita deI trattato svizzero-italiano, poco importa che questa obbiezione sia stata 0 meno sollevata espressamente. Che trattasi in concreto di questione di diritti giurisdizionali inte- ressanti 10 8tato richiesto e che puo quindi senz'altro anche essere esaminata d'ufficio. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: E ammessa l'opposizione fatta dall'estradando e non si fara quindi Iuogo aHa chiesta estradizione.