776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
eile du defendeur (reeonventionnel), il n'oblige pas non plus
les parties au traite a instituer, a etablir ou a reeonnaitre
t
ehaeune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres
termes, le
traite ne fait pas de l'institution ou de Ia reeon-
naissanee de ee for une obligation aux tribunaux de i'un on
de l'autre pays, et e'est avant tout a Ia legislation inte-
rieure de ehaeun des deux pays adeeider de l'admissibilite
ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du
droit de proeedure, de eonclusions se earaeterisant eomme
une demande reeonventionnelle. Le traite, Iui, se borne a ne
pas mettre obstacle
a Ia formation d'une demande reeonven-
tionnelle presentant
avee Ia demande principale le degre de
eonnexite voulu. Pour eette raison deja, le Tribunal federal
ne saumit prononeer que les tribunaux genevois sont tenus
de se saisir des eonclusions en dommages-interets du recou-
rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la
demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans
doute, en ecartant toutes deux l'exeeption d'irrecevabilite
opposee par les intimes
aux conclusions reconventionnelles
du recourant, -exception qui etait tiree de l'art. 5 PG
genevoise, -les instances cantonales ont implicitement
re-
connu que le droit genevois admettait, Iui aus si, ou, Iui non
plus, n'excluait pas le
forum reconventioni.s. Toutefois il n'ap-
partient pas au Tribunal federal de discuter iei ce point qui
sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recours
t
et le Tribunal federal doit se borner ale reserver a l'examen
de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut
y
avoir encore pour eux utilite et possibilite de le soulever de-
vant elle.
7. -Dans ees conditions, le Tribunal
federal ne peut
qu'annuier l'arret cantonal en tant que ceIui-ci a fait une
fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette
base erronee,
il a condamne le recourant aux frais d'appel.
Le sort
de ces frais sera regle par l'instance cantonale dans
le nouvel
arrel qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider,
en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel
interjete
par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre-
11. Auslieferung. -Vertrag mIt Italien. N" 118.
inre nstance du 27 janvier 1908, ceei d'ailleurs sans pre-
Judlee a la question de savoir si l'avocat des intimes ne pourra
pas se refuser
a. Ja restitution de la somme qui lui a ete deja
payee
le 11 mal 1908 (voir ehif I ci-dessus).
8.
-:-Etnnt onne le sort du reeours sur ce moyen (art. 1 er
du tralte), Il ny a pas lieu de passer a. l'examen du seeond
moyen, tout
sUbsidiaire, que le recourant cherehait a tirer
de
rart. 4 CF (deni dejustice).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
e recours est declare fonde dans le sens des eonsiderants
qUl precMent, et rarrnt de Ia Cour de justice civile de
Gen?ve du 11 avril1908, en tant que, Sur Ia base de Ia Con-
vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu-
naux genevois incompetents pour connaitre des conciusions
reconventionneHes en
dommages-internts formuIees par Ie re-
courant contre les intimes, et en tant qu'il met a Ia charge
du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annuIe.
II. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien. -TraUe avec l'Italie.
118. Sentenza deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti.
Requisito neeessario per l'estradizione e ehe il fatto ineriminato
end sotto la giurisdizione delle autorita giudiziarie dello stato
rIChledente. Esamine d'ufficio.
1°. La Corte d'Assise deI Circolo di Como, statuendo, il
19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato con-
tro
Monti Rocco, di Domenico, nato e residente a VacaHo
(Svizzera), aecusato deI delitto di eui aHa seconda sanzione
:. delIa prima parte dell'art. 278 CP per avere in epoca
778 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
prossima al 12 marzo 1903, od in detto giorno, alterato
neUa data di emissione la bolletta doganale 4 gennaio 1902
per temporaria esportazione di una quantita di sacchi di
.. tela jutä e presentata tale bolletta nel giorno 12 marzo
1903 suddetto alta dogana di Maslianico per importare
fraudolentemente la merce stessa nel Regno , dichiarava
l'imputato colpevole deI reato ascrittogli e
10 condannava
aHa pena della reclusione per anni 6 e all'interdizione perpe-
tua dai pubblici
uffici.
TI falso di cui il Monti veniva dichiarato coipevole consiste
neU'alterazione della data di bolletta in franchigia, realmente
rilasciata, ma scaduta in ragione dell'epoea d'emisssione.
2° Con nota deI 25 settembre 1908, avendo la Legazione
d'Italia a Berna fatto istanza al Consiglio federale
per otte-
nere l'estradizione deI Monti, in forza della sentenza di con-
danna sopradetta ed in forza di relativo mandato di cattura,
il Monti veniva, per ordine deI Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia, tradotto in arresto, ma rilasciato
piu tardi
in
libertä. provvisoria contro cauzione di fr. 500.
Interrogato, diehiarava subito di opporsi aHa sua estradi-
zione, prima nell'interrogatorio deI 28 settembre 1908, poi
eon atto scritto deI
30 settembr 1908, in cui allega in ap-
poggio essenzialmente quanto segue :
TI fatto per cui esso fu condannato, dato anche che esista,
eil ehe contesta, eostituirebbe non un delitto di falso, ma un
delitto di contrabbando, pel quale non puo farsi luogo ad
estradizione,
ne in base al trattato svizzero italiano (art. 3), ne
in base alla Legge federale (art. 11). Difatti le bollette doga-
nali sono per se stesse documenti senza giuridico valore ; ehe
hanno solo per iscopo di permettere, entro
un determinato
tempo, la reimportazione in franehigia della merce cui
si ri-
feriscono. Il proprietario di esse puo farne cio ehe vuoIe, de-
turparle ed anche distruggerle, perebe da esse sole non puo
derivare un pubblico 0 privato documento (art. 278 e 275
CP it.). E solo l'uso a seopo di frode doganale di una si-
mile bolletta falsifieata che
pul costituire delitto. Nel caso
eonereto non
vi puo quindi essere stato delitto ehe nel mo-
mento in cui, presentando la bolletta alterata, si sono indotte
11. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. N° 118.
in inganno le Autorita fiseali circa Ia data in eui le merci
erano state prima asportate dal Regno e si
e ottenuta la Ioro
riammissione in franchigia.
Ma questo e appunto il delitto di
contrabbando, pel quale
fu bensi dapprima incoato processo
contro
il Monti, ma dichiarato susseguentemente non farsi
Iuogo. a procedere per estinzione dell'azione penale (decreto
glU?no. 1904 della Sezione di accusa delIa Corte di Ap-
pello dl Mllano). Ne e lecito scindere l'azione incriminata nei
suoi
vati elementi per estrarne dei delitti distinti ehe i detti
eInn:enti, di per se considerati, non rappresentano azione
crumnosa.
Suborninatanente, il delitto di falso attribuito all'imputato
non
e dl quenl ehe eadono sotto Ia sanzione dell'art. 278
bensi dell'art. 285 CP it. Una bolletta doganale di espor:
tazlOne temporanea e evidentem ente una lieenza un certifi-
cato .
d' origine, una specie di passaporto, un fogli; di via 0 di
sogglOrno relativo a determinate merci. La falsificazione della
sua data
e quindi un deIitto speciale, di gravitä. inferiore ehe
e previsto dall'art. 285, n° 2, deI CP it., al quale non ono
appncnbili Ie disposizioni deIl'art. 2, n° 8, deI trattata di es-
tradlzlOne coll'Italia.
Da ultimo, l'azione penale sarebbe anche estinta
in base
al
CP ticinese. Quest'ultima eccezione venne pero dall'estra-
dando Iasciata cadere in progresso di causa. Lo stesso
di-
chiarava invece, dopo aver avuta conoseenza della sentenza
19 dieembre 1904 della
Corte di Assise di Como, di man te-
nere l'opposizione fatta a riguardo delle due altre eeeezioni
agginngendo: risultare da detta sentenza che Ia
condann
fu pronunciata non solo per faisifieazione, ma anche per 1180
della bolletta doganale in questione, cio ehe eostituisee in
realtä un delitto di eontrabbando. Oltre a cio rart. 14 della
legge doganale italiana qualifica
Ie bollette doganali di docu-
menti ehe fanno prova,
. dell'adempimento delle condizioni
per
Ia esportazione delle merci:t, cio che signmea che esse
non sono altro ehe
fogli di via, earte di origine, la eui faIsifi-
eazione cade sotto Ia sanzione dell'art. 285 e non dell'art.
273 deI
CP.
30 In vista dell'opposizione sollevata, il Dipartimento fede-
780 A. Staatsrechtliche EmscJleidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge
rale di Giustizia e Polizia transmetteva per giudizio gli atti
al Tribunale federale, in data 28 novembre 1908.
Nel suo preavviso, il Proeuratore generale delIa Confe-
derazione eonehiude a ehe sill. aeeoUa 111. domanda di estradi-
zione, essenzialmente per i motivi seguenti :
La condanna e seguita per falsificazione di un atto pub-
blico, 11. sensi dell'art. 278 deI CP it., non per nn delitto
minore
0 per eontrabbando. Il giudice di estradizione non
essere competente
per sindacare se sill. 0 meno corrispon-
dente 111. qualifiea deI delitto aceettata neUa sentenza di con-
danna. La falsificazione di una bolletta doganale costituisce
deI resto, anche secondo le norme generali di diritto,
aUe
quali e informato anche l'art. 55 della legge doganale sviz-
zera, un delitto aparte, azionabile e punibile indipendente-
mente dal reato di contrabbando.
In diritto:
- -Ne l'eeeezione sollevata dal Monti che il fatto pel quale
intervenne la condanna eostituisea in
realta un delitto di con-
trabbando, non di falso, quindi un delitto non previsto dal
trattato svizzero-italiano
; ne quella che il falso di cui fu rite-
nuto colpevole non implieherebbe in ogni easo il reato di eui
all'art. 278, parte 1
a, deI CP it. (falsita in atto pubblieo),
ma quello dell'art.
285 (falsitä. in passaporti, licenze, certifi-
cati) e quindi un reato di gravita minore, non previsto eSso
pure nel t1'attato, -sono aeeettabili.
La eondanna
fu pronuneiata espressamente per delitto di
falso, non di contrabbando, e
di falso non 11. sensi dell'art.
285, ma dell'art. 278, parte
la, dei CP it. Se le bollette do-
ganali possono e debbono ravvisarsi eome semplici fogli di
via, oppure eome un atto pubblieo
0 un equivalente di un
atto pubblieo, nel senso ehe
fu diehiarato dalla Corte d'As-
sise di
Como, in applieazione degli art
i
14 della Legge doga-
nale e 1315 deI CC, e se il falso, ritenuto a carieo dell'estra-
dando, sia divenuto perfetto solo coll'uso della bolletta al-
terata a scopo di contrabbando, identificandosi cosl eon
quest'ultimo reato,
0 sia da eonsiderarsi come un delitto da
se stante, azionabile e punibile indipendentemente dall'infra-
H. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. N' 118.
zione doganale, sono questioni, almeno per ci che coneerne
Ia legislazione italiana, ehe non possono essere sollevate in
:sede di estradizioni e ehe non so
no quindi sindacabili da
parte di questo giudiee. Da osservarsi
e tuttavia che Ia legge
doganale italiana dispone all'art.
109, sul f. eontrabbando ac-
eompagnato
da altri reati , ehe nulIa e immutato alle di-
sposizioni delle Ieggi vigenti pei reati di falso, di resistenza
aHa forza pubblica , ecc.; ehe tanto l'art. 278, quanto
l'art. 285 deI CP it., puniseono non solo 1'uso, ma anche il
'semplice fatto delIa contraffazione 0 alterazione, sia, il primo,
di atti pubblici, sia, il secondo, di passaporti, licenze, certifi-
eati, ece., e che l'art. 1315 deI CC it. definisce in genere
l'atto pubblieo quello ehe e stato ricevuto colle richieste
:t formalita da un notaio 0 da alt1'O pubblico ufficiale autoriz-
zato, nelluogo ove 1'atto e seguito, ad attribuirgli la pub-
,
blica fede .
Se non dal lato deUa legisiazione italiana, Ie questioni sud-
dette, principalmente quella relativa alle relazioni esistenti
fm il falso e l'infrazione doganale (l'altra, dell'applicazione
dell'art. 285
0 dell'art. 278 deI CP it. dovendosi ritenere
eome evasa giä dal testo generico deI disposto dell'art. 2,
n° 8, deI trattato), avrebbero invece potuto sollevarsi fino ad
un eerto punto dallato dei diritto svizzero, in virtu deI prin-
eipio vigente in materia di estradizione, che l'atto incriminato
debba costituire
un titolo di estradizione tanto in base aHa
legislazione dello Stato requirente, quanta in base a quella
dello 8tato riehiesto.
Ma qualunque sia Ia soluzione che avrebbe dovuto aceet-
tarsi in merito a tale questione, l'estradizione non sarebbe
tuttavia ammissibile per un altro motivo.
2. -Seeondo una regola generale di diritto internazionale,
ammessa quasi senza eecezione dagli scrittori in materia (ved.
LAMMAscH, A 1tslie erungsp licht, p. 461; VON BAR, Lehrbuch
des int. Privat-und Straf1'echts, p. 314; SCHWARZENBACH,
A uslieferttngsrecht der Schweiz, p. 235).' l'esnradnzione .deve
ritenersi in genere eome esclusa, qualora
11 dehtto lUCflmmato
risulti eommesso non su territorio dello Stato richiesto, e cio
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
anche nel caso che il delitto medesimo sia diretto non contr(
leggi e diritti di quest'ultimo 8tato, ma contro leggi e diritti
dello 8tato requirente. A questa norma
di diritto internazio-
nale
e informato anche il trattato svizzero-italiano in quant(
dispone (art. 1), che il delitto pel quale si domanda Ia con-
segna sia punito 0 fatto oggetto di azione penale da parte
delle Autoritä. giudiziarie competenti e che gli iudividui che
l'hanno perpetrato si siano
rifugiati sul territorio dell'altro
8tato. Requisito necessario
per I'estradizione e quindi anche,
secondo
il trattato svizzero-italiano, che il fatto incriminat(
cada sotto la
giuriSdizione delle Autorita giudiziarie dell(
8tato ehe ne rivendica la punizione, il che presuppone, se-
eondo i prineipi deI CP it. medesimo (ved. art. 3, 4 e 5), peI'
delitti della natura deI presente, ehe il fatto sia stato eom-
messo su territorio dello 8tato riehiedente, 0 per 10 men(
sotto date restrizioni (5 e 6), ehe Ia persona ehe se ne rese
colpevole trovisi su territorio
deI Regno. Ora, JIel easo eon-
creto il falso in questione non entrando evidentem ente nella
eategoria
di quelli menzionati all'art. 4 deI CP it., ed essend(
stato perpetrato da persona avente Ia nazionalita italiana, ma
nata e residente in modo stabile su territorio svizzero, sul
quale si trova anehe attuaImente, non
puo Ia eompetenza
delle Autorita
deI Regno limitrofo fondarsi altrimenti ehe sul
forum delieti commissi,
il quale, nelle cireostanze speeiali
della causa,
e piir che probabile ehe si riseontri su territori(
svizzero, non
su territorio italiano. L'uso 0 presentazione della
bolletta alterata negIi
uffiei doganaIi e bensl da considerare
come a.vvenuta su territorio italiano. Ma il reato per cui il
Monti e eolpito e riehiesto non e l'infrazione doganaIe, ma Ia
falsifleazione delIa bolletta sopraindieata, Ia quaIe, preparata
evidentem ente
in preeedenza, e il delitto essendo divenut(
eon cio perfetto (vedi JAINO, Commentario) ed. Ia, fasc. 12,
p. 97), trattandosi di persona residente in Isvizzera e spie-
gante in Isvizzera la sua attivitä. commerciale, deve, secondo
tutte le
probabilitä., ritenersi come perpetrata su territorio
svizzero, non su territorio italiano.
Checehe ne sia, il prin-
cipio piir sopra menzionato di diritto internazionale e di tale
11. Auslieferung. -Vertrag mit Italien. N0 118.
importanza e Ia di Iui sanzione nel trattato svizzero-italian(
talmente precisa, ehe
Ia competenza delle Autoritä. italiane non
appare ammissibile, in difetto di una dichiarazione esplicita
deI giudice penale che I'affermi. Ora, invano si cercherebbe
nelIa
sentenza delle Assise deI Circolo di Como, come in
quella antecedente della Sezione di Aceusa della Corte di
Appello di M-ilano, quaIsialsi allusione in proposito. La que-
stione della competenza non vi e per nulla esaminata e tutta
Ia situazione
di fatto porta a far ritenere, anche in base ai
disposti
deI CP it., che il falso commesso non cade, in ra-
gione deI forum delieti commissi, sotto Ia sanzione delle leggi
deI Regno limitrofo e quindi sotto Ia giurisdizione deI giudice
italiano.
3. -L'estradando avendo eontestato in genere
l'applica-
bilita
deI trattato svizzero-italiano, poco importa che questa
obbiezione sia stata
0 meno sollevata espressamente. Che
trattasi in concreto di questione di diritti giurisdizionali inte-
ressanti 10 8tato richiesto e che puo quindi senz'altro anche
essere esaminata d'ufficio.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
E ammessa l'opposizione fatta dall'estradando e non si fara
quindi Iuogo aHa chiesta estradizione.