Art. 589 CC Tic.; Art. 104 and 132 LP; realization of an undivided inheritance share. The right of an heir in an undivided succession constitutes a single incorporeal asset in the estate as an universitas and is itself capable of seizure and realization under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act. The estate’s passive elements do not prevent realization of the share; they are not to be treated as fractional burdens on each individual asset. Article 589 Ticino Civil Code applies only to a division of the estate before payment or security of debts, not to the enforcement sale of seized pro indiviso shares. Where the office misdescribes the object as a share in each immovable asset, the auction notice must be annulled and corrected accordingly (consid. I-II).
C. Entscheidnngen der Schnldbetreibungs- si, faiSll.nt usage de la faculte que lui confere l'art. 86 LP, le recourant intentait action contre la creanciere poursuivante, en repetition de Ia somme payee par Iui ensuite du comman- dement de payer, poursuite n° 90498, demeure sans opposi- sition, Ia creanciere poursuivante ne saurait tirer argument de ce qu'elle aurait ete actionnee sous la denomination de Cie Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses Oll de Cie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie , pour pretendre, dans Ie premier cas, qu'elle n'existerait plus, ou, dans le second, qu'elle n'aurait rien reQu. IV. Le recourant n'a pas conelu ä. ce que les actes de la poursuite fussent rectmes de maniere ä. ce que Ia creanciere poursuivante y fut designee sous sa denomination actuelle au lieu de l'etre sous son ancienne denomination. L'on n'a donc point ä. s'arreter iei ä. eette question. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 82. Sentenza. del 10 luglio 1906 nella causa Giova.nna.cci. Pignoramento di parti indivise di una successione; realizzazione; avviso d'incanto. Art. 132 LEF.
rizzava l'Ufficio a procedere alla vendita delle due parti indi- vise; su di che I'Ufficio faceva pubblicare, nel foglio uffieiale deI 16 febbraio 1906, l'avviso d'incanto dell'ottava parte in- divisa degli stabili formanti la successione deI fu Gaetano Giovannacci, faeendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato -degli immobili formanti l'asse ereditario paterno. Suceessivamente,l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni messi in vendita, inscrivendovi un credito ipoteeario di 200 fr. in favore dello Stato deI Cantone Ticino ed un diritto lli usufrutto e d'abitazione in favore della siga Giovannacei Rosa, vedova deI fu Gaetano e madre dei debitori escussi. TI 16 marzo suecessivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio Antonio ricorrevano all' Autorita cantonale di sorveglianza, chiedendo l'annullazione dell'esecuzione promossa contro Igi- nio e Giacomo Giovannacci od, eventualmente, concludendo a ehe invito fosse fatto all'Ufficio di inscrivere nell'eleneo oneri i debiti risultanti dall'inventario delIa suecessione deI fu Gaetano Giovannaeci. I ricorrenti allegavano che la successione era gravata da pareechie passivita elevantisi a piiI di 10000 franehi; che secondo I'art. 589 deI Codice civile ticinese ognuno degli redi aveva il diritto di chiedere ehe i debiti fossero pagati prima della divisione; ehe fintantoche non era avvenuto il pagamento, non era possibile di procedere aHa realizzazione della parte indivisa appartenente ai debitori; che di conse- guenza dovevansi annullare gli atti d' esecuzione ed ingiungere aH'Ufficio di procedere anzitutto alla liquidazione dell'eredita ed al pagamento dei relativi debiti. 0 quanto meno gli si dovesse ordinare di far risultare dall'eleneo oneri ehe la sue- cessione era gravata di parecchie passivitä. come all'inven- tario. Tanto l' Autoritä. inferiore che l' Autoritä. superiore re spin - gevano il rieorso, l' Autorita superiore fondandoni. sul riflesso: ehe se il diritto inerente all'art. 589 era un dmtto reale, 1 ricorrenti l'avevano perduto non notifieandolo in conformitä. ,degli art. 138 e 140 delIa Legge E. e F.; se inveee era un diritto personale, non poteva essere invocato che in confronto
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- degli aItri coeredi, ma non in confronto dei creditori proee- denti. 2. E eontro questa deeisione che Rosa ed Antonio Gio- vannacci ricorrono attualmente aI Tribunale federale, ripren- dendo Ie eonclusioni e gli argomenti presentati davanti le istanze cantonaIi. In diritto : I. Il disposto deIl'art. 589 deI Cod. civ. tic. non ha nulla a ehe fare nel easo attuaie. Quest'artieolo, che da il diritto ad ogni coerede di reelamare il pagamento dei debiti, od una sufficiente garanzia per tutti gli effetti della solidarieta, prima di procedere alla divisione, non potrebbe essere invoeato che qualora nel fattispecie uno 0 piu eoeredi, 0 al Ioro posto i creditori procedenti, pretendessero di far procedere alla divisione prima deI pagamento dei debiti 0 prima ehe fosse prestata una cauzione suffieiente. Ma nulla di simile avviene nel easo concreto. L'Ufficio di Locarno ha staggito le due parti indivise spettanti agli escussi sulla successione deI loro padre. L'Autorita di vigilanza richiesta, in conformita dell'art. '132, di determinare il modo di realizzazione di queste due parti indivise, ha ordinato all'Ufficio di realizzarle come talL Quests misura poträ. forse sembrare inopportuna, in quanto l'Auto- ritä. di vigilanza avrebbe forse agito in modo piu conforme agli interessi delle parti, nominando un delegato speeiale eoll'incarieo di procedere alla divisione in concorso degli altri coeredi e ordinando poi all'Uffieio di realizzare Ie parti toe- canti agli escussi; ma per quanto inopportuna, essa sfugge sr controllo dei Tribunale federale e non venne punto fatta oggetto di ricorso. Attualmente non si tratta quindi di passare alla divisione della successione deI fu Gaetano Giovannaeei, sol easo nel quale potrebbe invoearsi rart. 589, ma unieamente di rea- lizzare le due interessenze staggite, eome parti indivise nells successione. L'art. 589 e dunque affatto fuori di applica- zione. II. Inconcepibile deI pari e eome i ricorrenti possano pre- und Konkurskammer. N° 82.
tendere ehe non sia possibile di staggire una parte indivisa di una sueeessione prima deI pagamento delle relative passi- vita, allorquando un simile pignoramento e espressamente previsto agli art. 104 e 132 della Legge federale. I pericoli, ehe essi affermano inerenti a simile procedura non esistono naturalmente ehe neUa loro fantasia e partono da un eoneetto affatto erroneo che essi sembrano avere, al pari dell'Ufficio, della natura giuridica di una parte sueeedurale indivisa. Per- mettendo che possano essere staggite e realizzate delle parti indivise, la Legge federale non ha naturalmente voluta san- eire ehe possa essere messa all'incanto l'interessenza di un dato eoerede sopra i singoli beni della suecessione, senza tener conto delle passivitiL delle quali la sueeessione e gravata. La parte indivisa spettante ad un eoerede non e rappresen- tata da altrettanti diritti di comproprietä., quanti sono i beni dai quali e formata la suecessione, 0 vieeversa di altrettante obbligazioni, quante sono le passivita di cui e gravata; essa non e un'interessenza in parte qua in ogni singolo bene 0 debito suecedurale, in modo ehe si possa procedere aHa rea- lizzazione di questi beni singolarmente 0 cumulativamente, lasciando sussistere a earieo dell'erede i debiti della succes- sione, ma e un diritto ineorporeo unico, il cui contenuto potra variare a seeonda delle disposizioni di diritto eantonale che regolano la materia, ma ehe nonostante queste differenze e e rimane per sua natura un diritto incorporeo unieo. I coeredi non sono dunque comproprietari di ogni singolo ente succe- durale, ma hanno solamente sulla successione, considerata come un'universitas, un diritto incorporeo, ed e questo di- ritto e non i singoIi enti componenti la sueeessione, ehe e , . oggetto deI piguoramento, allorquando 10 stesso Vlenne operato sulla parte indivisa di una successione. Tanto e vero ehe la Legge fed. Esec. e Fall. non considera mai il pignoramento di una parte indivisa di una suceessione come un pignora- mento immobiliare, per quanto Ia suecessione possa essere eomposta in tutto od in parte di immobili, m eome n pi- gnoramento di un diritto incorporeo, ed applIea pnrclO. aHa realizzazione, non le regole ehe coneernono la realizzazlOne
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs dei beni stabili, ma quelle che coneernono la vendita dei beni mobili. E quindi a torto ehe emanando l'avviso d'incanto, l'Uffieio ha posto in vendita non le parti indivise come taIi, ma 1a quota parte spettante ai debitori sni singoIi beni della sue- cessione, senza riguardo ai debiti succeduraIi. Un simile modo di procedere non si spiega appnnto ehe da un concetto affatto erroneo della natUl'a giuridiea de1l'ente staggito, ed e da questo procedere erroneo che e nata la situazione anormale contro la quale insorgono i ricorrenti, e ehe avrebbe difatti potuto ave re per effetto di lasciare a loro carico i debiti deHa successione. Il pignoramento essendo stato opel'ato sopra parti in divise, e l'Autorita di vigilanza avendo ordinato che fossero realizzate come tali, sono solamente 1e parti indivise in questa 101'0 qualita, con tutti i diritti e le obbligazioni che ne conseguono, che possono formare oggetto dell'incanto, cosicche i compra- tori si troveranno semplicemente subrogati nei diritti e negli obblighi degli escussi, cio che non puo avere nessun inconve- ni ente per i coeredi. eosl procedendo, verra a scomparire anche la situazione anormale creata dall'Ufficio, senza ehe oecorra ne di annul- lare l'esecuzione, cio che non sarebbe per nulla giustificato t na di ordinare all'Ufficio, come domandano subordinatamente i ricorrenti, di inscrivere all'elenco oneri i debiti di cni e gravata l'eredita, che un elen co oneri non avrebbe nepp ure dovuto essere allestito, non trattandosi, come fu gia osservato, di una vendita immobiliare. Per questi motivi, TI Tribunale federale pronnncia : Il ricorso e ammesso nel senso delI'annuIlazione dell'avviso d'incanto, eon invito all'Ufficio di procedere aHa realizzazione delle dne parti indivise staggite nella loro qualitä. di parti pro indiviso e non dell'ottavo sui beni stabiIi. und Konkurskammer. N° 83. 83. 'ttffdjrib ""lU 18. u(i 1906 in (S(tnen tcturtu unb .j"nf"dm.
Kompetenzanspruch und Eigentumsansprache im Konkurse. (Kom- petenzqualität einer Abkantmaschine für einen Flaschnermeister, Art. 92 Ziff. 3 SchKG.) Möglichkeit der Kompetenzqualitätvon (nicht dem Schuldner gehörendem) Dritteigentum.
cnb , bie tRed)te gegen Eitürm ben ljeutigen tRefurren" tm, 6teinlin une J'tonforten, nIß J'tonfurßgliiubigern im (Sinne be rt. 260 (Sd)J't abgetreten. (Stürm unterlief und) bem fEermitHunA )orftanbe bie meHrre merfolgung feincß :(nfprud)es gegen bie mefurrenten. :tlarcmf IJerfügte oa mt bie mer Oertun . Ocr im:afd)ine unb mud)te baIJon bem ememjd)ulbner um 9. ID(Q! 1906 n3eige mit bem JBeifügen, 'oie W afd)ine Oerbe nad)ften bt'rfteigert, Oenn nid)t innert ae9n ngen l.8efd)rocrbe gef ü
rt merk üuibIier befd) Oerte fid) a i bann, inbem er aunfü9rte, bie W n fd)ine jei i1)m für oie ußftbunfl feineß l.8 eru f: ß aIß Infd)ner unentbe1)rlid) unb i9m be 9alb aIß .Ronetenaftuct a u berat1 en .