C. Entscheidnngen der Schnldbetreibungs-
si, faiSll.nt usage de la faculte que lui confere l'art. 86 LP, le
recourant intentait action contre la
creanciere poursuivante,
en
repetition de Ia somme payee par Iui ensuite du comman-
dement de payer, poursuite
n° 90498, demeure sans opposi-
sition, Ia
creanciere poursuivante ne saurait tirer argument
de ce qu'elle aurait
ete actionnee sous la denomination de
Cie Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses Oll
de Cie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz
Carbonique liquefie , pour pretendre, dans Ie premier cas,
qu'elle n'existerait plus,
ou, dans le second, qu'elle n'aurait
rien
reQu.
IV. Le recourant n'a pas conelu ä. ce que les actes de la
poursuite fussent
rectmes de maniere ä. ce que Ia creanciere
poursuivante y fut designee sous sa denomination actuelle au
lieu de l'etre sous son ancienne denomination. L'on n'a donc
point
ä. s'arreter iei ä. eette question.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
82. Sentenza. del 10 luglio 1906 nella causa Giova.nna.cci.
Pignoramento di parti indivise di una successione; realizzazione;
avviso d'incanto. Art. 132
LEF.
- In nna eseeuzione promossa contro 19inio e Giacomo
Giovannacci, ad istanza deli'
avv. Giov. Bezzola, creditore di
un importo di 4116
fr. 05, l'Ufficio di Loearno staggiva, in
data deI
27 ottobre 1904: Ia parte spettante ai debitori nel-
l'ereditä. deI defunto Ioro padre Gaetano Giovannaeci, decesso
poco tempo prima.
Riehiesta, in conformita deIl'art.
t32, di fissare il modo di
realizzazione, l'Autorita
di vigilanza, dopo aver inutilmente
tentato
di indnrre i eoeredi a procedere aHa. divisione, auto-
und Konkurskammer. No 82.
rizzava l'Ufficio a procedere alla vendita delle due parti indi-
vise; su
di che I'Ufficio faceva pubblicare, nel foglio uffieiale
deI 16 febbraio
1906, l'avviso d'incanto dell'ottava parte in-
divisa degli stabili formanti la successione deI fu Gaetano
Giovannacci, faeendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato
-degli immobili formanti l'asse ereditario paterno.
Suceessivamente,l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni
messi
in vendita, inscrivendovi un credito ipoteeario di
200 fr. in favore dello Stato deI Cantone Ticino ed un diritto
lli usufrutto e d'abitazione in favore della siga Giovannacei
Rosa, vedova
deI fu Gaetano e madre dei debitori escussi.
TI 16 marzo suecessivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio
Antonio ricorrevano all' Autorita cantonale di sorveglianza,
chiedendo l'annullazione dell'esecuzione promossa contro Igi-
nio e Giacomo Giovannacci od, eventualmente, concludendo a
ehe invito fosse fatto
all'Ufficio di inscrivere nell'eleneo
oneri
i debiti risultanti dall'inventario delIa suecessione deI
fu Gaetano Giovannaeci.
I ricorrenti allegavano che la successione era gravata da
pareechie passivita elevantisi a
piiI di 10000 franehi; che
secondo I'art. 589 deI Codice civile ticinese
ognuno degli
redi aveva il diritto di chiedere ehe i debiti fossero pagati
prima della divisione; ehe
fintantoche non era avvenuto il
pagamento, non era possibile di procedere aHa realizzazione
della parte indivisa appartenente ai debitori; che di conse-
guenza dovevansi annullare
gli atti d' esecuzione ed ingiungere
aH'Ufficio di procedere anzitutto alla liquidazione dell'eredita
ed al pagamento dei relativi debiti. 0 quanto meno gli si
dovesse ordinare di far risultare dall'eleneo oneri ehe la sue-
cessione era gravata
di parecchie passivitä. come all'inven-
tario.
Tanto
l' Autoritä. inferiore che l' Autoritä. superiore re spin -
gevano il rieorso,
l' Autorita superiore fondandoni. sul riflesso:
ehe se il diritto inerente all'art. 589 era un dmtto reale, 1
ricorrenti l'avevano perduto non notifieandolo in conformitä.
,degli art. 138 e
140 delIa Legge E. e F.; se inveee era un
diritto personale, non poteva essere invocato che in confronto
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
degli aItri coeredi, ma non in confronto dei creditori proee-
denti.
2. E eontro questa deeisione che Rosa ed Antonio Gio-
vannacci ricorrono attualmente
aI Tribunale federale, ripren-
dendo
Ie eonclusioni e gli argomenti presentati davanti le
istanze cantonaIi.
In diritto :
I. Il disposto deIl'art. 589 deI Cod. civ. tic. non ha nulla a
ehe fare nel easo attuaie. Quest'artieolo, che
da il diritto ad
ogni coerede di reelamare il pagamento dei debiti, od una
sufficiente garanzia per tutti
gli effetti della solidarieta, prima
di procedere alla divisione, non potrebbe essere invoeato che
qualora nel fattispecie
uno 0 piu eoeredi, 0 al Ioro posto i
creditori procedenti, pretendessero di far procedere alla
divisione prima
deI pagamento dei debiti 0 prima ehe fosse
prestata una cauzione suffieiente.
Ma nulla di simile avviene nel easo concreto. L'Ufficio di
Locarno ha staggito le due parti indivise spettanti agli escussi
sulla successione
deI loro padre.
L'Autorita di vigilanza richiesta, in conformita dell'art. '132,
di determinare il modo di realizzazione di queste due parti
indivise, ha ordinato all'Ufficio
di realizzarle come talL Quests
misura poträ. forse sembrare inopportuna, in quanto l'Auto-
ritä. di vigilanza avrebbe forse agito in modo piu conforme
agli interessi delle parti, nominando
un delegato speeiale
eoll'incarieo
di procedere alla divisione in concorso degli altri
coeredi e ordinando poi all'Uffieio
di realizzare Ie parti toe-
canti agli escussi; ma per quanto inopportuna, essa sfugge sr
controllo dei Tribunale federale e non venne punto fatta
oggetto
di ricorso.
Attualmente
non si tratta quindi di passare alla divisione
della successione
deI fu Gaetano Giovannaeei, sol easo nel
quale potrebbe invoearsi rart. 589, ma unieamente di rea-
lizzare le due interessenze staggite, eome parti indivise
nells
successione. L'art. 589 e dunque affatto fuori di applica-
zione.
II. Inconcepibile deI pari
e eome i ricorrenti possano pre-
und Konkurskammer. N° 82.
tendere ehe non sia possibile di staggire una parte indivisa
di una sueeessione prima deI pagamento delle relative passi-
vita, allorquando un simile pignoramento e espressamente
previsto agli art. 104 e 132 della Legge federale. I pericoli,
ehe essi affermano inerenti a simile procedura non esistono
naturalmente ehe
neUa loro fantasia e partono da un eoneetto
affatto erroneo che essi sembrano avere,
al pari dell'Ufficio,
della natura giuridica di una parte sueeedurale indivisa. Per-
mettendo
che possano essere staggite e realizzate delle parti
indivise, la Legge federale
non ha naturalmente voluta san-
eire ehe possa essere messa all'incanto l'interessenza
di un
dato eoerede sopra i singoli beni della suecessione, senza
tener conto delle passivitiL delle quali la sueeessione e gravata.
La parte indivisa spettante ad
un eoerede non e rappresen-
tata da altrettanti diritti di
comproprietä., quanti sono i beni
dai quali
e formata la suecessione, 0 vieeversa di altrettante
obbligazioni, quante
sono le passivita di cui e gravata; essa
non e un'interessenza in parte qua in ogni singolo bene 0
debito suecedurale, in modo ehe si possa procedere aHa rea-
lizzazione
di questi beni singolarmente 0 cumulativamente,
lasciando sussistere a earieo dell'erede
i debiti della succes-
sione,
ma e un diritto ineorporeo unico, il cui contenuto potra
variare a seeonda delle disposizioni di diritto eantonale che
regolano la materia,
ma ehe nonostante queste differenze e
e rimane per sua natura un diritto incorporeo unieo. I coeredi
non
sono dunque comproprietari di ogni singolo ente succe-
durale,
ma hanno solamente sulla successione, considerata
come un'universitas, un diritto incorporeo, ed e questo di-
ritto e non i singoIi enti componenti la sueeessione, ehe e
, .
oggetto deI piguoramento, allorquando 10 stesso Vlenne operato
sulla parte indivisa
di una successione. Tanto e vero ehe la
Legge fed. Esec. e Fall.
non considera mai il pignoramento
di una parte indivisa
di una suceessione come un pignora-
mento immobiliare, per quanto
Ia suecessione possa essere
eomposta in tutto od in parte di immobili, m eome n pi-
gnoramento
di un diritto incorporeo, ed applIea pnrclO. aHa
realizzazione, non le regole ehe coneernono la realizzazlOne
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs
dei beni stabili, ma quelle che coneernono la vendita dei
beni mobili.
E quindi a torto ehe emanando l'avviso d'incanto, l'Uffieio
ha posto in vendita non le parti indivise come taIi, ma 1a
quota parte spettante ai debitori sni singoIi beni della sue-
cessione, senza riguardo ai debiti succeduraIi. Un simile modo
di procedere non si spiega appnnto ehe da un concetto
affatto
erroneo della natUl'a giuridiea de1l'ente staggito, ed e da
questo procedere erroneo che e nata la situazione anormale
contro la quale insorgono i ricorrenti, e ehe avrebbe difatti
potuto ave re per effetto di lasciare a loro carico i debiti deHa
successione.
Il pignoramento essendo stato opel'ato sopra parti in divise,
e
l'Autorita di vigilanza avendo ordinato che fossero realizzate
come tali, sono solamente 1e parti indivise in questa 101'0
qualita, con tutti i diritti e le obbligazioni che ne conseguono,
che possono formare oggetto dell'incanto,
cosicche i compra-
tori si troveranno semplicemente subrogati nei diritti e negli
obblighi degli escussi,
cio che non puo avere nessun inconve-
ni ente per i coeredi.
eosl procedendo, verra a scomparire anche la situazione
anormale creata
dall'Ufficio, senza ehe oecorra ne di annul-
lare l'esecuzione,
cio che non sarebbe per nulla giustificato
t
na di ordinare all'Ufficio, come domandano subordinatamente
i ricorrenti, di inscrivere all'elenco oneri i debiti di cni
e
gravata l'eredita, che un elen co oneri non avrebbe nepp ure
dovuto essere allestito, non trattandosi, come
fu gia osservato,
di una vendita immobiliare.
Per questi motivi,
TI Tribunale federale
pronnncia :
Il ricorso e ammesso nel senso delI'annuIlazione dell'avviso
d'incanto, eon invito
all'Ufficio di procedere aHa realizzazione
delle dne parti indivise staggite nella loro
qualitä. di parti
pro indiviso e non dell'ottavo sui beni stabiIi.
und Konkurskammer. N° 83.
83. 'ttffdjrib ""lU 18. u(i 1906 in (S(tnen
tcturtu unb .j"nf"dm.
Kompetenzanspruch und Eigentumsansprache im Konkurse. (Kom-
petenzqualität einer Abkantmaschine
für einen Flaschnermeister,
Art. 92 Ziff. 3 SchKG.) Möglichkeit der Kompetenzqualitätvon
(nicht dem Schuldner gehörendem) Dritteigentum.
- 3m 3n )entar be Jtonfurfe lS' üuibHer, ber Mm Jton
furßilmt tRorfd)ad) burd)gefünrt Oiro, figuriert al Uth)Um unter
mr. 365 eine ,, ofant u it unb fBanbmafd)ine" im (Sd)at?ung.6
mede I)on 800 %r. :Da 3n )entar ent ('tlt a tlei Jtolonnen, oie
eine mit fI W ilffe", oie ilnbm mit lIJ'tomp". (J'tompeten31tüde)
überfd)rieben. :Die genemnte W ilfd)ine tft in ber lentern Jto onne
IJeraeid)net mit ber l.8eifügung fInigent. (Stürm adlJ. :Da
Jtonfurnilmt orfd)ild) 1)at barüber in ber f)UMengerid)tltd)en
3nf
tan
3 auf SJlnfrnge beß .3nftrufttonnrid)ter bie rf(arung ge.
geben: bie IDnafd)ine ljabe IJodaufig nur IJom W aifegut aunge
fd)ieben Ocrbm OoUen, Oaljrenb man bie %rilge ber J'tom:p
eten
3
quaHtat erjt nad) bel' ntfd)eii)Ung über ben igentumnanf:prud)
abe tÖfen moUen unb follen. ,sn bel' at Oilr bie J'tonfurßber
Oaltung aunäd ft gegen ben :tlrtttanfpred)er (Stürm -ber fein
ig('Utumnred)t an ber W afd)ine auf einen mit bem emein
fd)utbner üuibUer am 5. ,3uni 1905 aogefd)foffenen mertrag
ftü )te, laut Oeld)em er bie W afd)ine faufte unb fte gfeid)aeitig.
bem merfäufer üut6fier )crmielete -nad) rt. 242 d)Jt
i)orgegangen unb atte bann, bOll bel' :tlurd)fünrung be ro
aeffeß nbf
e
cnb
, bie tRed)te gegen Eitürm ben ljeutigen tRefurren"
tm, 6teinlin une J'tonforten, nIß J'tonfurßgliiubigern im (Sinne
be rt. 260 (Sd)J't abgetreten. (Stürm unterlief und) bem
fEermitHunA )orftanbe bie meHrre merfolgung feincß :(nfprud)es
gegen bie mefurrenten. :tlarcmf IJerfügte oa mt bie mer Oertun .
Ocr im:afd)ine unb mud)te baIJon bem ememjd)ulbner um 9. ID(Q!
1906 n3eige mit bem JBeifügen, 'oie W afd)ine Oerbe nad)ften
bt'rfteigert, Oenn nid)t innert ae9n ngen l.8efd)rocrbe gef
ü
rt
merk
üuibIier befd) Oerte fid) a i bann, inbem er aunfü9rte, bie W n
fd)ine jei i1)m für oie ußftbunfl feineß l.8
eru
f:
ß
aIß Infd)ner
unentbe1)rlid) unb i9m be 9alb aIß .Ronetenaftuct a
u
berat1
en
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