I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
d'admettre que Ch. La Fontaine possMe ailleurs qu'ä. Lau-
sanne un domieile dans le sens des articles 46
LP et 3 de la
10i du 25 juin 1891.
Dans cet etat de ehoses, il ne suffit pas, pour decliner le
for de la poursuite, de nier l'intention de restel' ä. Lausanne
d'une
falion durable. Bien au contraire, le recourant serait
soumis
ä. la loi federale sur la poursuite pour dettes et la
faHlite, alors
meme qu'il ne possederait aucun domieile fixe.
11 n'est done point necessaire, dans l' espeee, que la preuve
( 'un dorrlieile fixe a Lausanne soit fournie, bien qu' en effet
l'existence de ce domicile paraisse
l'(lsulter de l'ensemble
des cireonstances.
4.
Etant donne le fait, de la part du recourant, de sou-
tenir l'existellce d'un domicile a Constantinople, alors qu'il
devait eonnaitre le mal
fonde de cette assertion, le recours
est qualifiable d'abusif, dans le sens de l'art. 57 dn Tarif des
frais applicable
ä. la loi federale sur la poursuite pour dettes
et la faiIlite. En consequence, le reeourant doit etre condamne
a rembourser les frais de chancellerie.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Failliteß
prononce:
Le reeours est eearte.
54. Sentenzcl deZ .24 giuqno 1902 nella cattsa Sciaroni.
Sequestro ordinato dal giudice penale, Art. 44 L. E. F. Cauzione
per le spese e per l'indemnita della parte civile.
- In epoca, non bene stabilita dagH atti di causa, ven,iva
a1'restato a Lugano l'ingegnere Raffaello Frasa, imputato di
un delitto ehe non risulta dall' inearto.
AI momento del-
I' ar1'esto gli si trovo indosso un libretto 31 portatore N° 5485
della Banea Popolare di Lugano neH' importo di
fr. 15000.
Il libretto fu rimesso al Giudiee istruttore ehe 10 tenne in
custodia.
und Konkurskammer. No 54.
AUa domanda di Celestino Seiaroni, l'Ufficio di Esec. di
Lugano proeedeva
il 31 marzo 1901 al pignoramento deI
libretto di risparmio
per un eredito di fr. 1548 16. L'atto di
pignoramento diehiara che
il libretto veniva lasciato in eusto-
dia deI Giudice istruttore, neHe mani deI quale si trovava.
La proprieta deI libretto staggito veniva poi rivendicata
dalla signora
Frasa i ma essendosi il creditore opposto a tale
rivendicazione, Ia rivendicante non diede
piu segl1ito al re-
clamo.
Il
13 maggio 1901 il creditore domandava pe1'cio all'Ufficio
di Lugano la realizzazione deI libretto staggito; ma l'Ufficio
vi si rifiuto, allegando ehe il libretto in questione trovavasi
deposto presso
l' Autorita . penale, la quale si rifiutava di
fargHene Ia consegna, per cui l'Uffieio era nelI' impossibilita
di procedere
aHa vendita. Sciaroni rieorse allora alle Au-
torita di vigilanza, le quali eonfermarono la disposizione presa
dall' Ufficio, l' Autorita superiore pei motivi seguenti:
TI sequestro deI libretto e stato fatto dall' Autorita penale
in
virtu dell' art. 126 della Proc. pen. ticin. ehe autorizza
il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche
importanza
per l'istruzione deI proeesso, eome mezzi di
prova,
0 perche soggetti a confisca. Se I' Autorita penale
fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto, non e leeito
aU' Autorita di vigihmza di esaminare. Basta per essa di
assodare il fatto ehe
il sequest1'o e tuttora esistente, non
essenclo ancora esaurita
Ia procedura penale contro Frasa.
In questo stato di eose non e possibiIe ordinare aH' Ufficio
la vendita di un oggetto ehe non ein suo possesso e ehe egli
e impedito di prendere nelle sue mani in forza di ordini
giudiziari emananti da un
Magistrato, al quale sono affidati
gli interessi generali
deHa societa. Ne e possibile all' Ufficio
di vendere e realizzare
un oggetto di eui non puo disporre.
D'altra parte non e opportuno di procedere aHa vendita sotto
riserva dei diritti risultanti dal sequestro ordinato dalle
Autorita penali,
perehe agendo in tal modo si deprezzerebbe
senza seopo un titolo ehe rappresenta un credito
assoluta-
mente certo e sieuro.
2'22
I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
II. E eontro questa deeisione ehe Sciaroni rieorre attual-
mente al Tribunale federale.
In diritto:
L'art. 126 deI Cod. di proe. pen. ticinese, al quale fa
ca po la deeisione dell' 4 utorita superiol'e eantonale di
vigilanza, dispone che
il Giudiee istruttore, ed in easo di
perieolo nel ritardo, il Proeuratore pubblieo od il Giudiee
di pace, devono ordinare
il sequestro di tutti gli oggetti ehe
possono avere qualehe importanza per l'istruzione deI
pro-
eesso, eome mezzi di prova, 0 perehe soggetti a eonfisea.
Il sequestro pub quindi avere due seopi afiatto distinti, quello
di assicurare
al proeesso un mezzo di pro va, 0 quello di
mettEwe a disposizione dell' Autorita penale gli oggetti di cui
essa potrebbe in easo
di eondanna ordinare la eonfisea, e,
seeondo ehe esso venne ordinato nell' uno 0 nelI' altro intento,
produee effetti
affa.tto diversi anehe in ordine all'applicazione
eventuale della Legge
fed. sulle Eseeuzioni.
Il sequestro, che ha per iseopo
di assicurare al processo
un mezzo di prova e una semplice misura provvisionale ehe,
pur sottraendo momentaneamente alla
disponibilita di fatto
dei proprietario l'oggetto sequestrato, ne lascia sussistere
in-
tatta la disponibilita di diritto, per modo ehe egli pub eederlo,
venderlo
od in qualsiasi modo alienarlo, eolla sola limitazione
ehe l'aequirente non
potra ottenere la libera disponibilita di
fatto ehe a proeesso ultimato.
Se poi il sequestro eade sopra
un titolo di eredito, il suo oggetto eonsiste esclusivamente
nel doeumento sequestrato, ed
il sequestro non si estende
ne puo estendersi al credito ineorporato nel doeumento, se
trattasi di titolo al portatore,
0 di eui il doeumento serve
di prova, se trattasi di titolo di altra natura. Non ostante il
sequestro, il eredito pub quindi essere ceduto e quin ;l.i
anehe pignorato e vendnto in via di eseeuzione, eolla sola
riserva ehe nelle eondizioni di vendita
dovra farsi menzione
deI fatto
ehe il titolo non potra essere eonsegnato ehe quando,
ultimato
il proeesso, cadra espleta la sua funzione come mezzo
di prova.
Il sequestro a seopo di eonfisca inveee
e un atto eon eui
und Konkurskammer. No 4.
si inizia una forma speciale di eseeuzione di diritto pubblico,
retta dal diritto eantonale, e ehe ha per effetto
di sottrarre
I'oggetto sequestrato
non solo aHa disponibilita di fatto, ma
anehe alla disponibilita
di diritto deI proprietario. Esso ha
quindi
per efietto di rendere impossibile l'oppignorazione
dell' oggetto sequestrato, non potendo
10 stesso bene econo-
mieo formare oggetto di due esecuzioni diverse, l'una di di-
ritto pubblieo, retta dal diritto eantonale, l'altra ordinaria,
retta dal diritto federale.
Per giudicare se il rifiuto delI' Ufficio a dare seguito aHa
domanda di vendita fosse giustificato, occorreva innanzitutto
determinare a quale intento era stato ordinato
il sequestro
basato sull' art. 126 deI
Cod. di proe. pen. Ad analoga inter-
pellanza direttale,
l' Autorita eantonale rispose trasmettendo
una diehiarazione
deI,Proeuratore pubblieo deI Cantone Ticino,
da cui risulta ehe
il libretto della Cassa di risparmio venne
trattenuto e
si trattiene come eattzione per le spese e per l'in-
dennita ehe potrebbe essere accordaht alla parte civile.
Risulta da questo atto ehe, contrariamente a quanto venne
afiennato
neUa querelata deeisione, il libretto di risparmio
in diseorso
non e stato oggetto di sequestro ne per I'uno
ne per l'altro degli seopi previsti dall' art. 126, e ehe per
rifiutarne la eonsegna, l' Autorita penale non invoea ne il suo
carattere probatorio, ne quello di oggetto soggetto ad even-
tuale eonfisea, ma una speeie di diritto di ritenzione destinato
a garantire l'eventuale pagamento delle spese giudiziarie e
delI' indennita ehe potrebbe essere aceordata
aHa parte lesa.
Ora e fuori di dubbio ehe una misura di tal genere non e
giustifieata, ne pub costituire un' ostacolo al proseguimento
delI' esecuzione.
Per
eib ehe riguarda l'indennita alla parte civile. e chiaro
anzitutto ehe
il Proeuratore pubblieo non ha nessuna qualita
per far valere dei diritti ehe non
10 eoncernono e ehe una
simile indennita non eostituisee deI resto ehe un eredito di
diritto privato, la eui esazione non
puo avvenire ehe nei modi
e
coi mezzi ordinari della Legge Esee. e Fall.
Quanto alle spese deI proeesso, devesi
bensl rieonoseere
-
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ai Cantoni il diritto, anehe dopo l' entrata in vigore della
Legge Esec. e Fall.,
di sancire delle disposizioni legislative
nel senso
di autorizzare le proprie Autorita penali a proce-
dere
al sequestro di beni dell' imputato per assicurare l'ese-
euzione della sentenza da emanarsi e
quincli anehe l'ineasso
delle spese processuali,
ma va da se ehe un simile sequestro
non
puo essere ordinato dalle Autorita eantonali che in forza
di un disposto di legge ehe 10 autorizzi. Ora nel easo con-
ereto non solo gli art. 126 e 127 della Proe. pen. ticin. non
preveclono nulla cli analogo, ma l'art.310 clella stessa proee-
dura penale seioglie
in modo manifesto la questione, dis po-
nendo ehe il pagamento delle spese deI proeesso deve essere
procurato nella
via dell' eseeuzione per debiti. Il sequestro
per garantire
i1 pagamento delle spese non e quindi autoriz-
zato dalli leggi ticinesi.
Se poi 10 stato intende garantirsi
esercitando
un diritto di ritenzione, evidentemente infondato,
sullibretto trovato sulla persona delI' arrestato,
nou puo farIo
ehe seguendo la via traeeiata dagli art. 106 e 107 della Legge
sulle Esec.
TI rifiuto dell' Ufficio cli dar seguito aHa domanda di ven-
dita
non era quincli giustifieato, eil solo rifiesso al quale puo
dar luogo la liquidita deI titolo staggito potrebbe essere tutto
al piu di sapere, se in vista dell' importo relativamente esiguo
deI eredito,
non sarebbe piu eonveniente alle parti cli rieor-
rere alla
farma eeeezionale di realizzazione den' art. 131
della Legge federale,
in luogo cli insisterd per una vendita
ordinaria.
Per questi motivi,
la Camera Eseeuzioni e Fallimenti
pronuncia :
Il riearso e ammesso ecl annullata quindi la decisione
29 aprile 1902 delI' Autorita eantonale superiore di vigi-
lanza.
und Konkurskammer. N0 55.
-
ntfd)eib .)om 28. ,3uni 1902 in 61ld)en 6aameli.
Aufhebung einer Pfändung auf Begehren der Gläubiger. Nachheriges,
innert dei' Frist des Art. 88 gestelltes Begehren altf Vomahme einer
neuen P ändnng. Dahinfallen dei' Betreibung infolge des eI'sten Be-
geMens
't
-
,3n einer gegen IDCid)ael roier in mafe( angegobenen me
ireiulIng ftente bel' iiubifjcr, jOnllnn jafon 6Mmeli tn mafd,
am 3. ,3uni 1901 baß g:ortfenungßliegenten, u,)orauf bas metrci
bungnamt mafel 6tabt eine f(inbung bes fnulbnerifd)en onneß
)ornannt. inige :tage nad) er erfud)te bel' (iuliiger ba me
treibun9 amt fd)riftHd), "bieie onnvfiinbttng allf3unebenl/. g
er blllm am 19. IDCCira 1902 nod)mal ba ortfenultgßoegenren
HeUte, teUte inm baß mt mit, bie metreioung fei beim müd'aug
bel' llfCinbung, am 13. ,3uni 1901, eingefteUt worben unb Cß
müHe eine folne neuerbings angenoben werben.
-
: Darallfnin ernob 6MttteH mefd)werbe mit bem ntragc,
es fei baß metreibungßamt anaumeijen, fein llfänbungsoege'9ten
au boUaic'9eJt. ie ,3anresfriit beß lrt. 88, mad)te er gcltenb,
fei nOd) nid)t abgelaufen; innert berfeIben a6er rönne jebes 3U
rüd'geaogcne fiinbungs6egenren mieber erneuert werben.
-
'Vie fllntonale uffid)tsbenörbe wie bie mejd)werbe unterm
-
l'prH 1902 a unbegrünbet ab, inbem fie fid) auf ben 6tanb
punlt ftente, bel' rCiubiger l)abe nad) .)oUaogcner fCinbung fein
med)t, Il3fCinbung au .)er!angen, fonjumiert, unb eß .)eraid)te ber
jenige, bel' nlld) )SoUaug bel' Il3fänbung ba fanbungnbegenren
aurt1d'3iene, bllrauf, feine g:orberung in bel' niimHd)en metreibultg
geltenb an tttad)en.
IV. cgen bieien ntfcf eib refurrierte 6aameH rentaeitig unter
rneuerung jeine mejd)merbebegenren an baß unbeßgerid)t.
:nie 6d)uThbetretbungs unb Jronfurnfammer aie!)t
in rro(igung:
ß ift auniid)jt a( feftgeftent 3u ernd)ten, baB auf baß erfte
g:ortfetungßbegenren .)Qm 3. ,3uni 1901 !)tn bie q3fiinbung in
gültiger unb befhltthm lffieije oUaogen murbe. ieau war nid)t