72 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Staatsverträge.
3m egenfa 3um SUunlieferuugnl)edrag 3mifnen l:-er 6d)n)ei3:
unb ro ritannien )om 26. 9lo )emner 1880 ftent ber fd)meine::
rifd)::italieniid e SUunnefemngnl)ertrag Iluf C5eHe beß erlud)ten
6tllateß feinedei mOinrüfung bel' aur %eftfteUung beß 't9at::
eftanbe be SUunliefemngnbenfte bienlid)en memeinmittel )or.
eitünt Quf bieie ( ;rm(igungen 9at bQ lSunbengerid)t
effannt:
- ie bon bel' fönigHd)::italienijd)en C5tantnregtemng ber1augte
llunnefemng beß mUtorlo Saftei ljat ni'd)t ftatt3ufinben:
a) megen IDUturlje6erfd)aft ol:-er eljilfenfd)aft beim 18erored)en
beß SUttentateß auf baß itaHenifd)e C5taat obernaunt (SUrt. 117
be itat C5t.:: .::5S.);
b) mcgen fom:plottmii%iger meraorebung ober ßftentIid)er SUuf::
reiaung aur lSege9ung bon merored)en gegen bie id)erljeit beß
i!aUenifd en C5taate (SUri. 134 unb 135 bCß it :d. t.:: .;.Q1.).
- ie SUußUeferung bCß 18ittorio ,J'affei at bngegen rtnt!::
aufinben megen WCiturljeoerfd)nft ober 'teifnn9me an bem )on
netano .Q1reßci am 29. ,J'uli 1900 in smonaa berü6ten smorbe
(SUrt. 364 uni) 366
be Hat C5t. .::.Q1.), immerl)in unter bem
in ( ;rmiigllng 6 9iebor 6e3ü9lid) bel' örtUd)cn Sllrinbiftion ange::
6rnd)ten 18oroe9aIte.
Se:ntenza del 30 marzo 1901 nella causa Jatfei.
Rapporto della Legge fed. sull' estradizione -22 gennaio 1892 coi
trattati esistenti. Art. 3 e 9 deI trattato; art. 23 della Legge fed.
Competenza deI
Tribunale federale. Nozione deI reato politico
(complicita
in regicidi). Art. 2, n° 1; art. 2, in fine; art. 3 deI
trattato. Mandalo di cattura; art. 9 deI trattato.
- L'8 novembre 1900 Ia Legazione d'Italia a Berna pre-
sentava al Presidente della Confederazione svizzera, a
nome
dei R. Governo italiano, una nota chiedente l'estradizione di
certo Jaftei Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ed
univa
aHa domanda un mandato di cattura emanante dal
Consigliere delegato della Sezione di accusa presso Ia
Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 10.
Corte di Appello in Milano all' istruttoria deI processo contm
i correi e complici nel regicidio di Monza dei seguente
tenore:
Il Consigliere delegato ecc. . .... a mente degli art. 182,
187 e 449 deI Cod. proc. pen., ordina la cattura di Jaffei
Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota
dimora, imputato :
1
di correita e complicita nel duplice delitto di atten-
tato contro il Re e di omicidio qualificato a mente degli
art. 63, 117, 364, 366 n° 2 Cod. pen., per avere, agendo
con premeditazione e di cooperazione con altri, eoncertato
con Gaetano Bresci di attentare aHa vita di Sua Maesta
Umberto I determinando, 0 quanto meno eccitando ess!
Bresci ad essere, come fu, I'esecutore immediato dell'ucci-
sione dei Sovrano avvenuta in Monza il 29 luglio 1900;
2° deI delitto contro la sicurezza dello Stato, di cui agli
art. 134 et 137 Cod. pen., per avere in Italia e neHa fini-
tima Svizzera nel eorso dei mesi di agosto, settembre ed
ottobre 1900 concertato ed eccitato pubblicamente Ia
perpetrazione di reati contro i poteri dello Stato ....
In calce deI mandato di eattura si trovano riprodotte,
eome applicabili al easo, le disposizioni degli art. 63, 117,
134, 135, 364 e 366, n° 2, deI Cod. pen. itaI. riferentisi,
1'art. 63,
al concorso di piil persone in uno stes80 reato
(correita
0 complicita); 1'art. 117, al delitto di regicidio;
1'art. 134, alle cospirazioni
0 congiure politiche per eseguire
reati
di stato; l'art. 135, aHa pubblica provocazione a eom-
mettere tali delitti; I'art. 364, al reato di omicidio; l'art. 366,
n° 2, an' omicidio premeditato.
2. In seguito di detta domanda di estradizione, il J affei di
cui il Consiglio federale aveva gia decretato 10 sfratto il 29
ottobre
1900 in appoggio al disposto deU' art. 70 della
Costituzione federale, e la
cui espulsione stava appunto per
essere eseguita,
fu detenuto in arresto provvisorio nelle
carceri di Bellinzona. Interrogato
poi, conforme aUa Legge
fed. 22 gennaio 1892 (art. 21), se intendeva di opporsi aHa
domanda della Legazione italiana, dichiarava alla Direzione
74 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1lI. Abschnitt. Staatsverträge.
cantonale di giustizia e polizia, prima il 17 novembre, poi il
27 novembre, dopo essersi consultato col procuratore nomi-
natogli d'ufficio, che sollevava opposizione, e eioe, riguardo
all' accusa di
correitä. 0 complicita nel delitto contro Ia per-
sona deI Re, perche l'accusa mancava di ogni e qualsiasi
fondamento, subordinatamente pel carattere politico
deI de-
litto imputatogli; riguardo ai reati contro Ia sicurezza dello
Stato, perche trattavasi anche qui di delitti politici non
passibili di estradizione, secondo l'art. 3 deI trattato
colt' Italia
e
10 della Legge fed., e cio tanto meno che i delitti suddetti
non si trovano neppur menzionati nel trattato coll' Italia.
TI 30 novembre 1900 il difensore di Jaffei produceva per
essere incorporata agli atti, una lettera scrittagli dall' estra-
dando in data deI 27 novembre 1900, nella quale il Jaffei,
argomentando dai soggiorni da
Iui fatti prima e dopo il
29 luglio 1900, cerca di dimostrare l'insussistenza dell' accusa
sollevata in
suo odio di complicitä. nel reato di Monza.
3.
TI 1
dicembre 1900 il Dipartimento di giustizia e poli-
zia, ottemperando al disposto dell' art. 23 della Legge fed.
22 gennaio 1892, trasmetteva gli atti al Tribunale federale
perehe giudicasse sull' opposizione sollevata, unendovi un
preavviso deI Procuratore generale della Confederazione,
pure in data
deI 1
dicembre 1900.
4. In possesso degli atti, il Giudice delegato dal Tribunale
federale all' istruzione della causa scriveva, I' 8 dicembre
1900, al Dipartimento federale di giustizia e polizia osser-
vandogli che i fatti, sui quali poggiava l'accusa contro Jaffei,
avrebbero dovuto essere precisati almeno in
modo da per-
mettere al Tribunale federale di formarsi un giudizio se gli
stessi costituivano un delitto,
0 una forma di correita °
complieita passibile di estradizione, ed emettendo, per cio
ehe 10 riguardava, I'opinione ehe il mandato di cattura 1
di-
cembre 1900 non soddisfaceva abbastanza a tale requisito.
5. In seguito di cio il Dipartimento federale di giustizia
e polizia riceveva dalla
R. Legazione d'Italia a Berna, con
nota deI
26 dicembre 1900, e trasmetteva al Giudice federale
delegato,
con ufficio deI 27 dicembre 1900:
Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 10.
a) Dn mandato di cattura modificante quello deI 1
no-
vembre 1900, rilasciato dal Giudice istruttore di Milano in
odio di Jaffei
il 19 dicembre 1900;
b) copia autentica di una lettera scritta da Jaffei a Gaetano
Bresci nelle carceri di
Milano, in data deI 18 settembre
1900, portante il timbro postale di Chaux-de-Fonds;
c) copia dell' interrogatorio subito dal J affei, a riguardo
deHa lettera suddetta, davanti Ie Autorita cantonali di polizia
di
Neuchatel, il 19 ottobre 1900;
rf) una reiazione sugli indizi esistenti a carico deI Jaffei,
seritta dal Consigliere delegato della
Sezione di accusa presso
la Corte di Appello di Milano al Procuratore generale deI
Re, in data deI 21 dicembre 1900.
ö. Il mandato di cattura 19 dicembre 1900, modificante
quello deI 1 ° novembre, e deI tenore seguente:
TI Consigliere delegato ecc. eee., a mente degli alt. 182,
." 187 e 449 deI eod. proe. pen., ordina Ia cattura di Jaffei
'1 Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota
' dimora, imputato :
- Di eorreita 0 complicita nel duplice delitto di atten-
? tato eontro il Re e di omieidio qualificato a mente degli
' art.63, 117,364 e 366, n° 2, eod. pen., per avere, agendo
? eon premeditazione e di cooperazione con altri, eoneertato
con Gaetano Bresci di attentare aHa vita di Sua Maesta
." Umberto I, determinando 0 quando meno eecitando, esso
? Bresci ad essere, come fu, l'esecutore immediato dell'ucei-
sione dei Sovrano, avvenuta in Monza il 29 Iuglio 1900,
' giusta quanto emerge dal tenore della Iettera di esso Jaffei
diretta al Bresci da Chaux-de-Fonds l' 8 settembre 1900,
"
nella quale, qualificandosi amico deI Bresci, inneggia al-
l'assassinio da Iui commesso, promette di vendicare con
altri anarchici i1 suo martirio e sfida Ia polizia italiana, da
cui si dice essere rieereato dal di dell' arresto deI Bresci,
di andarlo a prendere nella Svizzera, ove fa larga propa-
'1 ganda anarchiea ed aecenna misteriosamente ad una
segreta Iettera avuta, pare, da Berna.
H. DeI delitto contro la sicurezza deHo Stato, di cui agli
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
art. 134 e 135 Cod. pen., per avere in Italia e nella fini-
tima Svizzera nel eorso dei mesi di agosto, settembre ed
) ottobre 1900, eoneertata ed eccitata pubblicamente la
) perpetrazione di reati eontro i poteri dello Stato e per
ave re nella lettera anonima di cui si eonfesso autore, e
ehe in data 18 settembre 1900 da Chaux-de-Fonds diresse
al Bresci Gaetano nelle careeri giudiziarie di Milano, mani-
) festato il fermo ed irremovibile proposito di voler ueddere
) Sua Maesta il Re Vittorio Emanuele TI!.
La lettera diretta al Bresd iI 18 settembre 1900, e di cui
il Jaffei si riconobbe autore neH' interrogatorio subito a N eu-
ehatel il 19 ottobre, eontiene il passo seguente:
Il sottoscritto diehiara alla polizia italiana ehe mi cercava
dopo il tuo arresto sono io.
NeUa sua missiva al Procuratore deI Re, aceompagnante i1
nuovo mandato di eattura, il Giudiee istruttore di Milano
si esprime eome segue : In difetto assoluto di altri elementi
i fatti rinfacciati al Jaffei
non si possono cireonstanziare piu
ampiamente ehe a stregua delle risultanze offerte dalla lettera
anonima Ohaux-de-Fonds 18 settembre
1900. Dalle espres-
sioni usate in quella lettera rilevasi
pero ehe il Bresei, nel
togliere
la vita a Sua l laesta il Re Umberto, ha agito di pien
intelligenza eol Jaffei, il quale nel farsi propagandista dl
viete dottrine anarehiehe, dapprima in ItaUa, e dappoi
in Isvizzera, intese eoneertare ed eeeitare Ia perpetrazione
di reati eontro i poteri dello Stato italiano e segnatamente
quello ehe nella sua lettera si propone di perpetrare,
r ueei-
!:Sione dell' attuale monarea italiano. Il Giudiee istruttore
ehiude
Ia sua reiazione dicendo :
Tengo gia in pronto una rogatoria da rivolgere alle auto-
rita giudiziarie svizzere, onde raccogliere gli elementi pro-
batori della reita deI Jaffei, ma a sottoporla aHa delibera-
zione della Sezione d' aceusa attendo ehe si appiauino Ie
diffieolta sollevate per l' estradizione Jaffei, essendo troppo
manifesto come negata l' estradizione, si rifiuterebbe pure
10 espletamento della rogatoria.
7. Prendeildo argomento daIl'intenzione manifestata in que-
Auslieferungsvertrag mit Italien. N' 10.
sta lettera dal Giudiee istruttore di Milano, ed a termini del-
I' art. 23, lemma 2, della Legge federale sulle estradizioni
22 gennaio 1892, il Tribunale federale ordinava nella sua
seduta dei 5 febbraio 1901 un eomplemento di atti, creden-
dosi
in diritto di ritenere, dai termini stessi della lettera, ehe
l' Autoritä. giudiziaria italiana fosse in grado di preeisare al-
Cuni fatti ehe potessero portare qualehe Iuee sull' accusa di
complicita nel regieidio di Monza mossa in odio di Jaffei, 0
aventi relazione eol delitto medesimo, fatti che l'Autorita ita-
liana aveva manifestato l'intenzione
di voler far appurare me-
diante rogatoria da rivolgersi alle Autorita dello Stato richie-
sto. Il Tribunale federale inearieava percio il Giudiee delegato
di eomunicare alla
R. Legazione d'Italia, a mezzo deI Consi-
glio federale, ehe prima di statuire sulla domanda di estradi-
zione desiderava di conoseere
il tenore della rogatoria ehe
il Consigliere delegato della Sezione di aecusa presso la Corte
di Appello di Milano diehiarava giä pronta per essere spedita
alle
Autoritä. svizzere.
Il Giudiee federale delegato ottemperava a questo inearieo
mediante lette ra al
Consiglio federale in data 6 febbraio 1901.
8. Cosl ufficiato, il Dipartimento federale di giustizia e po-
lizia trasmetteva al Tribunale federale
il 20 marzo 190t una
nota della Legazione d' ItaIia deI giorno precedente,
aeeom-
pagnante un reseritto deI Consigliere delegato di Milano al
Proeuratore deI
Re, nella quale Ia Legazione d' Italia osservava
.a riguardo della decisione deI Tribunale federale quanto segue:
Il Giudiee istruttore di Milano aver diehiarato di non poter
sottomettere
aHa Sezione di aeeusa un progetto di commis-
sione rogatoria da indirizzarsi alle Autorita svizzere prima
ehe
fosse ottenuta l'estradizione di Jaffei, essendo l'interro-
gatorio al quale
sara sottoposto l' estradando ehe e destinato
a formire piu ampi elementi di prova a suo carieo. Trasmet-
tendo questa risposta
al Ministero degli esteri, il Ministro
italiano
di grazia e giustizia aver fatto osservare ehe, anehe
seeondo l'avviso
deI Proeuratore generale presso la Corte di
appello di Milano, il trattato fra Ia Svizzera e l'ItaIia non giu-
stifiea la richiesta deI Tribunale federale per un complemento
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
di atti, appoggiata alla Legge svizzera 22 gennaio 1892. n
trattato 22 luglio 1868, in vigore fra i due Stati, in ispeeie
gli art. 1 e
9, obbligano Ie parti eontraenti ad aceordare l' e-
stradizione di un dato individuo sulla sempliee produzione di
un mandato di eattura, senza eondizione
ne riserva. TI Tri-
bunale federale non potersi trineerare quindi neU' estradizione
Jaffei dietro una legge svizzera
d' ordine interno, non aneora
in vigore
aU' epoea deUa stipulazione deI t.rattato, e Ie eui
disposizioni sono in disaeeordo
eol trattato medesimo. Di eon-
seguenza qualunque giudizio preventivo, anehe solo allo
scopo.
di stabilire l' effieacia di una commissione rogatoria, non es-
sere ammissibile di fronte al trattato.
Nel reseritto deI Consigliere delegato della
Sezione di
accusa presso la Corte di appello di Milano al Proeuratore
generale deI
Re, in data den' 11 marzo 1901, leggesi iI brano.
seguente:
Non esito a diehiarare di aver fondato sospetto ehe il
Vittorio Jaffei sia fra coloro, ehe rafforzarono nel Bresei
Gaetano la risoluzione di eompiere quel misfatto e ehe po-
tendo sarebbe eoneorso a eoadiuvare il Bresei neH' eva-
sione.
9. Dal Proeuratore generale della Confederazione venner(
insinuati due preavvisi, l'uno in data deI 1
dieembre 1900
t
l'altro dei 22 marzo 1901. TI Proeuratore generale arriva in
essi alle eonclusioni seguenti:
a) La domanda di estradizione doversi ritenere fondata
per eio ehe eoneerne il titolo di correita 0 eomplieita nel de-
litto di omicidio eommesso dal Bresci a danno di
Sua Maestä.
il Re Umberto I d'Italia, titolo previsto agli art. 366, N° 2,
deI Codiee penale italiano ;
b) Doversi respingere inveee per l' accusa di eorreita 1
eomplieita nel delitto di attentato eontro Ia vita deI Re (art.
117 deI Cod. pen. ital.) e per l' accusa di eongiura e provo-
cazione ad eseguire reati eontro Ia sieurezza
deHo Stato (art.
i34 e 135 deI eod. cit.).
Queste eonclusioni vengono appoggiate dal
Procuratore
generale della Confederazione ai riflessi seguenti: TI delitt 1
Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10.
perpetrato da Bresci essere un omicidio comune a senso
degli art. 364 e
366, N° 2, dei Cod. pen. ital., edelI' art. 2,
N° 1, dei trattato svizzero italiano, non un delitto politieo,
ma un delitto
anarchien eommesso qual mezzo per arrivare
alIa distruzione dell' ordine sociale in genere, senza speciale
rapporto eolla forma di governo
esistente in Italia; quanto
meno doverglisi attribuire, se non esclusivamente,
p1'incipal-
mente
il earattere di delitto eomune, come aU' art. 10, lem-
ma
2, delIa Legge fed. 22 gennaio J.892. Il delitto di regi-
cidio, eontemplato dall' art. 117 deI
Cod. pen. ital., e quelli
contro Ia sieurezza
deHo Stato, previsti agli art. 134 e 135
dello stesso eodiee, essere inveee indubbiamente delitti
politiei.
Per es si l' estradizione non potersi quindi eonsentire
r
imperoeehe il trattato fra ja Svizzera e l'Italia non li aeeenna
collie causa di estradizione.
Nel preavviso
22 marzo 1901 il Procuratore generale deHa
Confederazione, oeeupandosi della lettera seritta a Bresei da
Jaffei
il 18 settembre 1900, ravvisa nel passo il sottoseritto
diehiara
eee., Ia eonfessione di Jaffei di essere uno degli
autori intellettuali, od uno dei eomplici di Bresei rieereati
dalla polizia italiana dopo il reato di
Monza. Il giudicare della
veridicita
0 meno di tale dichiarazione spetta, seeondo il Pro-
euratore generale, ai tribunali italiani. O1tre aIla Iettera sud-
detta, soggiunge il detto Proeuratore, ha Ia sua importanza
an ehe
il sospetto espresso deI Giudiee istruttore di Milano
ehe il Bresei abbia avuto diversi eooperatori nel reato da lui
perpetrato e ehe
vi sia indizio grave ehe il Jaffei Ria uno dei
compliei.
Con cio doversi ritenere ehe sia stato adempiuto al
requisito delI' art. 9 dei trattato; ehe i fatti ineriminati ( les
faits poursuivis
) siano abbastanza preeisati, e ehe gli indizi
esistenti a earieo di Jaffei eostituiseano
UD motivo sufficiente
agli oeehi
di un giudiee istruttore eonscienzioso per iniziare
un' inehiesta penale, senza riguardo
aHa maggiore 0 minore
probabilita ehe
l' inehiesta possa eondurre aU' ap'ertm'a di un
processo ed
il proeesso ad un verdetto di eondanna.
10. NeUa sentenza : 9 agosto 1900, pronuneiata dalla
Corte d'Assise deI Cireolldario di Milano in odio di Gaetano
80 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Bundesgesetze.
Bresci, da Prato (Firenze), per uecisioue di Sua Maestä. il
Re Umberto I d'Italia, perpetrata a Monza il29 luglio 1900,
il Bresei venne diehiarato eolpevole di regicidio e eondannato
aHa pena perpetua delI' ergastolo in applieazione dell' art.117
deI
Cod. pen. italiano.
In diritto:
- In se, non vi ha dubbio ehe Ie domande di estradizione
ilello Stato italiano, eol quale Ia Svizzera e vineolata dal
trattato 22 luglio 1868, devono essere deeise seeondo le
Tegole stabilite nel detto trattato. Ma cio non toglie ehe
snehe alle domande deI R. Governo italiano si possano appli-
eare in certi punti non regolati dalla eonvenzione, ed in
modo non discordante dalla stessa, le disposizioni della legge
:svizzera 22 gennaio 1892.
Cio si verifica specialmente a
Tiguardo di quelle disposizioni deUa Iegge federale che
regolano
Ia procedura da seguirsi dalle Autoritä. svizzere in
easo di estradizione.
Nel caso
';affei Ia domanda presentata dallo Stato italiano
si appoggia a mandati di cattura che evocano sotto due
rapporti delitti politici non eompresi nella convenzione; da
nna parte delitti di natura puramente politica, dall' altra
un delitto complesso,
il regieidio, ehe riveste ad un tempo
i caratteri di
uu delitto comune, delI' assassinio, previsto nel
trattato.
Ora, di fronte al principio saneito aH' art. 3 deUa
Convenzione eoli' Italia, seeondo il quale non deve farsi luogo
ad estradizione per delitti politiei, ni pour aueun fait con-
nexe ä. ce crime ou delit , e di fronte al disposto delI' art. 9
che subordina l'obbligo
pegliStati contraenti di consentire
all' estradizione dal fatto che sia stata prodotta una sentenza
di condanna, 0 di messa in istato di accusa, 0 un ordine di
arresto
indicante la natura e la gravita dei fatti incTimi-
nati
( des faits poursuivis ), l' Autoritä. svizzera era indubi-
talmente in diritto di richiedere dallo Stato italiano ehe Ie
indicasse lutte le circostanze di fatto ehe erano a sua eogni-
zione sopra il delitto al quale si riferiva la domanda di
estradizione, e ehe faeesse procedere a questo scopo ad un
:omplemento di atti. Anehe invocando il disposto dell' art. 23
Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10.
lemma 2, della Iegge svizzera 22 gennaio 1892, il Tribunale
federale non ha esorbitato dalle sue competenze.
Sull' art. 23
:si fonda appunto la eompetenza deI Tribunale federale a
decidere delle cause di estradizione;
il detto articolo stabi-
lisce la p:ocedura da seguirsi e contiene delle regole di pro-
cedura di portata generale che si applicano pereio a tutti
i easi, indipendentemente dal fatto ehe la domanda di estra-
dizione si appoggi 0 non, appoggi ad un trattato conehiuso
eollo Stato riehiedente. E certo che di fronte ad uno Stato
col quale esiste.una speciale convenzione, il Tribunale fede-
rale non
poträ. esigere un complemento di atti ehe entro i
limiti ed i termini deI trattato.
Ma nel easo concreto la presa
decisione era affatto giustifieata dai disposti degli art. 3 e 9
deI trattato svizzero-italiano, applieabile in materia. Tanto e
vero che il Tribunale federale avrebbe potuto ehiedere un
eomplemento
di atti anche in difetto di qualsiasi disposizione
di una Iegge svizzera
interna. Ne si puo qualificare altrimenti
che di equivoeo l'addebito eontenuto nella nota 19 marzo
1901 neUa Legazione italiana ehe il Tribunale federale abbia
voluto con
cio rivendieare il diritto di statuire sulla efficacia
della rogatoria da presentarsi dal Giudice istruttore di
Milano
prima di pronunciarsi suH' ammissibilitä. delI' estradizione'
attribuendosi per tal
modo una competenza ehe non h:
Colla deeisione surriferita questa Corte non ha inteso, ne ha
fatto aItro
ehe di chiedere ehe gli fosse comunicato il tenore
della rogatoria per avere dei dati
piu precisi sul delitto impu-
tato aU' estradando.
D'altra parte
e certo, ne fu contestato, ehe laddove un
trattato determini
in modo sicuro e tassativo i requisiti
dietro
i quali gli Stati contraenti si assumono l'obbligo di fa;
lnogo ad estradizione, l'ammissibilitä. di una relativa domanda
debba essere esaminata secondo
le norme deI trattato e non
della legge federale (vedasi messaggio deI Consiglio federale
sul progetto della legge 22 gennaio 1892 nel Foglio
uf!. fed.,
eel. francese, 1890, III. pag. 193, noneM i giudieati deI Tri-
bunale federale nei vol.
XVlli, pag. 193 e 498, XIX, pag.
128 e 137).
XXVlI, L -1901
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Staatsverträge.
2. Riguardo aHa competenza di . uesta Cnrt , e d'uo
ancora di osservare che, come e gla stato dichmrato a pm
riprese dal Tribunale federale, ogni qualvolta 10 stesso e-
chiamato in base aH' art. 23 della Legge svizzera 22 gennai
1892 a statuire sopra l'ammissibilita di una domanna .dl
estradizione, deve esaminare
d'nfficio se Ia domanda SI gl
stifichi di fronte al tenore deI trattato 0 della legge e non e
limitato nel
propria gindizio alle eceezioni sollevate dal-
l'estradando (ved. Raec.
uff., vol. XVII, pag. 73, e XVTII,.
pag. 192). .,.,
3. Passando ora al caso JaffeI, e chlaro ehe 11 detenuto
non
puo essere ammesso in questa sede. a far :alere Ia
prima delle sue obbiezioni, eonsistent nel. dlfe c Sla affatno
temeraria l'accusa sollevata in suo OdlO dl eorrelta e eomph-
cita nel reato di Monza. E difatti un principio eostantemente
ammesso dal Tribunale federale ehe
Ia questione deHa reita,.
o innocenza di un individuo, non possa essere ventinata .da-
vanti al
giudic:l in materia di estradizione, ma sp.ettl .unlCa
mente ai tribunali dello Stato eompetente per mqumre e
giudicare sopra
il delitto di cui l'individuo suddetto e impu-
tato.
iX
Da esaminare e inveee l'altra obbiezione sollevata da Jauel
relativamente
aHa natura politiea dei delitti pei quali e
domandata l'estradizione. L'art. 3 deI trattato fra Ia Svizzera
e l'Italia
e molto esplicito a tale riguardo. Esso snona:
Per erimini e delitti politici l'estradizione non verra mal
1 aeeordata. L'individuo deI quale seguisse l'estradizione per
un' altra infrazione alle leggi penali, non potra mai in nessun
ea!:!o venir giudicato per un crimine 0 delitto politico, com-
messo prima dell' estradizione, ne per aIcun fatto connesso
a questo crimine 0 delitto. 1 "
In applicazione deI disposto tassativo dl questo artlcolo e
il caso di ritenere, col Procuratore generale della Confede-
razione che l'estradizione di Jaffei
non puo essere accol'-
data
pcl titolo di correita 0 complicita nel delitto di attentato
contro la persona deI .monarca, previsto
aU' art .. 117 deI Cod.
pen. ital. sotto il titol0 dei delitti contro Ia SlCurezza dello
Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10.
Stato , e sotto il capitolo II dei delitti contro i poteri
dello Stato
, ne per l'altra accusa, mossa contro 10 stesso
di congiura 0 provocazione a commettere delitti contro l
sicurezza dello Stato, come agli art. 134 e 135 deI Cod. pen.
ital. E
cio per un doppio motivo. Prima percM ne l'uno, ne
l'altro di questi delitti e previsto eome motivo di estradizione
neI trattato fra Ia Svizzera e I'ltalia. Poi,
percM gli stessi
sono indubbiamente
di natura politica e quindi non passibili
di estradizione, in virtil. deI disposto dell' art. 3 deI trattato.
Illoro carattere politico e pero di natura differente. Nel
mentre
i delitti aceennati .agli art. 134 e 135 deI Cod. cit .
sono veri e propri delitti di Stato ed hanno quindi
un earat-
tere assoluto
di delitti politici, il regicidio, 0 l'attentato
contro
Ia persona deI Re, e un delitto complesso, di carattere
politico relativo, ossia
un delitto che raccoglie in se ad un
tempo i criteri
di un reato politico e quelli di un reato
comune. L'attentato contro
Ia persona deI Re e nelIo stesso
tempo
un delitto di alto tradimento e un reato contro Ia per-
sona, ehe secondo
Ie circostanze spedali puo rivestire i1
carattere di omicidio semplice, 0 di omicidio qualificato. E
difatti in quest'ultimo senso, come omicidio premeditato a
stregua delI' art. 366, lemma
2, deI Cod. pen. itaI., che le
Autorita italiane qualificano l'azione
di Bresci cumulativa-
mente
aHa figura descritta dall' art. 117, percui la consegna
di Jaffei viene ehiesta, oitre ehe per cooperazione nel delitto
di regieidio, anche per titolo di correitä 0 di complicitä in
un reato comune, nel delitto di omicidio premeditato. Ora,
l'omicidio premeditato si tl'ova indicato come motivo di estra-
dizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia (art.
2, n° 1) e
in
for7.a della disposizione finale delI' art. 2, l'estradizione
deve essere aecordata anche per ogni sorta
di eomplicita 0
comparteeipazione alle infrazioni menzionate nei numeri
precedenti.
4. La questione ehe si solleva
e quindi di sapere, se sia
lecito
di privare il delitto di regicidio deI suo carattere di
reato politico e
di trattarlo come un semplice omicidio ordi-
nario.
E difatti evidente che l'estradizione di Jaffei puo essere
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
aceordata solo in questo easo, non potendosi, eome si e detto,
ammettere Ia domanda di estradizione pel titolo
di regicidio.
Ora, il disposto den' art. 3 deI trattato fra la Svizzera e
l'Italia venne interpretato
ex professo dal Tribunale federale
colla sua sentenza 11 settembre 1891
neHa causa Malatesta
(Ra
ce. uff. vol. xvrr, pag. 450 e seg.). L'art. 3 deI trattato,
osserva in
queHa sentenza questa Oorte, limita l'art. 2;
l'estradizione deve rifiutarsi anche pei titoli ll1enzionati
nell' art.
2, quando il delitto e un delitto politico e non un
delitto comune. L'art. 3 non perll1ette di far luogo aU' estra-
dizione non solo pei reati di carattere politico assoluto, ma
anche
per quelli di carattere politico relativo, che implicano
contemporaneamente i criteri di
un reato ordinario. Inoltre
il Tribunale federale ha dichiarato nel caso Malatesta ehe
un' associazione di persone avente per iscopo di distruggere
l'ordine sodale politico attuale, per sostituirlo
con un altro
sistema politico-economico,
eol sistema dell' anarehia, non pub
riguardarsi CODe un' associazione di malfattori comuni, ma
come un' associazione avente un carattere politieo, malgrado
ehe
10 scopo delI' associazione non tenda solo a propaganda
pacifica,
ma anche aHa perpetrazione di delitti contre Ie per-
sone e Ia proprieta.
Oio nondimeno, il Tribunale federale ha
ammesso nel easo Malatesta ehe l'associazione aveva un
carattere politico,
imperoeche, esso aggiunge, non vi e il
piu piccolo indizio che possa ar ritenere ehe l' associazione
abbia avuto
per iscopo di commettere dei delitti comuni,
non aventi
nessnna relazione, 0 solo una relazione vaga con
imprese di camttere politico.
Di fronte a questa giurisprudenza deI Tribunale federale,
ogni infrazione di legge ehe
si eonnette ad uno seopo politi-
co,
pub costituire un reato politico: l'omicidio, l'assassinio,
il ratto, l'incendio, i delitti di falso, di coneussione ecc.
(vedasi
Pfenninger, Della nozione deI delitto politico, nel suo
rapporto aHa riunione dei giuristi svizzeri deI 1880). Il
earattere di un fatto determinato si deve dedurre daUe
circostanze concomitanti; ogni delitto si deve esaminare da
se e non pub aunoverarsi gia in antecedenza aU' una 0 al-
l'altm categoTia (Messaggio deI Oonsiglio federale deI
Auslieferungsvertfllg' mit Italien. N" 10.
9 giugno 1890 sul pro getto Telativo aHa legge sulle estradi-
zioni, ved. Foglio
uff. deI 1890, ed. franc., vol. IU, pag. 193).
L'opinione manifestata dal
Oonsiglio federale in questo suo
messaggio, e oramai preval.ente in Isvizzera da una lunga
serie
di anni: in particolare essa fu sempre aeeampata daHe
Autorita svizzere riguardo aHa questione di sapere, se si
dovesse
0 non dovesse accordare l'estradizione in caso di
regicidio. L'uccisione di un monarca e l'esempio piu tipico
di
un delitto complesso, vale a dire di un delitto ehe rac-
chiude in
se i caratteri di un reato politico e di un reato
comune. La
Svizzera ha pero sempre diehiarato che non
intendeva di rifiutare l'estradizione ogni:qualvolta si
preten-
desse ehe l'attentato eontro Ia vita di un principe fosse di
natura politica, ma ehe si riservava in ogni singolo easo
piena
liberta di giudizio; ed e appunto per tale motivo ehe
si
e costantemente rifiutata di ammettere nei propri trattati
la cOS! detta clausola belgica (ved. messaggio deI Consiglio
federale 9 Iuglio 1869 sul trattato d'estradizione coUa Francia,
Foglio fed. 1869, UI, 471, e in ispecie la nota molto earat-
teristica
deI Ministro svizzero a Vienna al rappresentante
deI Governo serbo
28 maggio 1887, in occasione delle tratta-
tivi pel trattato di estradizione svizzero-serbo, Foglio fed.,
ed. franc., 1887, IV, 825;
COS! deI pari Serment, rapporto
nella riunione dei giuristi svizzeri deI
1880, e Chm'les Soldan,
L'extradition des criminels politiques, pag. 12 e seg., pubbli-
eazione separata, 0 nella Revue gemlrale du droit, 1882).
La questione si puo presentare indubitabilmente, e deve
essere decisa
neUo stesso senso, tanto qnando Ia persona
che si e resa eolpevole dell' attentato contro la vita di un
sovrano e un anarchico, COll1e quando e aseritta ad un altro
partito politieo.
Che anehe un anarchico possa commettere
un delitto politieo, e fuori di dubbio. n Tribunale federale
I'ha
gia riconosciuto nella sua sentenza deI 1891 coUa quale
ha ammesso
il earattere politico di una associazione fondata
a seopo
di propaganda anarehica, ritenendo ehe Ia stessa
fosse un' impresa a tendenze politiche, e non costituita
con
mira di commettere dei delitti comuni aventi nessuna reIa-
zione,
0 solo una relazione vaga con uno scopo politico. Oon
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Staatsverträge.
sentenza 29 maggio 1900 la Corte penale federale ha poi
assolto tre individui ehe si diehiaravano anarchici, aeeusati
deI delitto previsto all' art. 4 della Legge fed. 12 aprile
1894, eolla motivazione ehe i fatti messi a loro carieo
si
qualificarono bensl. eome azioni contrarie al diritto internazio-
nale, ma non rivestivano il carattere dei delitto di anarehia,
il cui criterio essenziale non e per eosi dire la violazione di
un diritto determinato,
ma 10 scopo manifesto di seuotere
tutta l'umana soeieta, servendosi della vioiazione di dati
diritti
solo come mezzo per raggiungere questo seopo (ved.
Raec.
ufl. delle sentenze deI Trib. fed. XXIV, parte I, pag.
227 e seg.).
TI carattere politico della propaganda anarchica
e riconoseiuto con leib nel modo piu estensivo. Ne pub
aversi
dubbio sulla fondatezza della te si aeeettata dal Tribu-
nale federale.
Come allora, anehe nel caso attuale devesi
partire dal prineipio: anehe le dottriue e la propaganda
anarehiea
si possono spiegare sopra un terreno puramente
politieo ed
e a ragione ehe serittori eompetenti (Lammasch,
Auslieferungsp:fl.ieht und Asylrecht, pag. 302 e seg., e Rivier
nella Commissione per la diseussione deI pro getto relativo
aHa legge sulle estradizioni) hanno biasimato la nozione di
un eosi detto reato sociale, privo
di earattere politieo.
Con questa opinione si aceorda pienamente anehe cib ehe
osserva
il Consiglio federale nel messaggio 9 giugno 1890
relativamente al pro getto della Legge federale sulle estradi-
zioni,
dove dice : l'efferata propaganda col mezzo dei fatti ha
gettato
10 spavento nelle nazioni eivi1i; la societa umana si
vede minacciata da
un pericolo eomune; in questi delitti a
tendenze politieo-soeiaIi
vi e un elemento estraneo finora aHa
nozione deI delitto politieo; il delitto non e piu l'ultima
ratio di un partito oppresso e ridotto agli estremi, ma un
mezzo di combattimento aHo scopo di gettare 10 spavento e
il terrore neHe popolazioni. Le Autarita svizzere politiehe e
giudiziarie professano dunque in sostanza la stessa opinione,
aceettata dal Corpo legisiativo della Confederazione, dall'
As-
semblea federale, colla legge 12 aprile 1894 destinata a
completare
il Codiee penale federale sui delitti eontro la
pubblica sieurezza, che
vi siano eioe degli individui pei
Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 10.
"luali la questione sociale non e un problema politico, ma
'ehe tendono solo a terrorizzare le popolazioni allo seopo di
eondurre ad
uno stato sociale che essi stessi sono incapaci
di
definire in un senso pratieo e ragionevole. Fatti di tal
genere non stanno in nessuna relazione, anche solo la
piu
vaga, eon imprese politiehe (sentenza deI.Tribunale federale
XVIII, 456), ne a tali individui si pub l'iconoseere il earattere
di delinquenti politiei, degni deI diritto di asilo. Le
Autoritä.
'Svizzere si trovano in questo punto eompletamente aH' unis-
sono coll' opinione pubblica
deI loro paese.
Cib dato, rimane a vedere se il misfatto di Bresci, al
quale si pretende che abbia eooperato
il Jaffei, si possa con-
siderare come un delitto politieo a stregua delle considera-
zioni precedenti.
5. La risposta non pub essere ehe negativa. Da tutto cib
ehe hanno reso palese i dibattimenti e ehe ha trapelato dalla
stampa, il reato di
Monza, in qualunque senso si eonsideri,
ammesso anche colle Autorita italiane ehe non sia l'opera
cli
un solo, e un fatto ehe non presenta nessuna relazione, ne
quanta
all' origine, ne quanta agli effetti, con un' impresa
politiea,
0 con un moto 0 aspirazione sodale; ne prima, ne
dopo il misfatto di Bresei si e osservata un' azione politiea:
l'ueeisione deI monarea italiano
fu un fatto avente in se la
sua ragione di essere,
non un mezzo per raggiungere uno
scopo politieo
0 sodale. Commettendola l'autore era animato
da una sola intenzione, l'intenzione di manifestare
coUa
maggiore ostentazione possibile ehe la persona deI sovrano
d'Italia era a
suo modo di vedere, un essere meritevole di
sterminio,
per gettare con eio 10 spavento nella popolazione.
Dal lato politico una simile azione non ha maggior importanza
di quella che potrebbe avere l'assassinio di un funzionario
pubblieo alto loeato, ehe si volesse giustificare
col dire ehe
10 Stato ed i suoi funzionari rappresentano un organismo
inutile e quindi da sopprimere,
0 di un atto di rapina 0 di
furto ehe si pretendesse di scusare dieendo ehe l'autore,
Bssendo eontrario ai diritti di proprieta privata, non era
obbligato
di rispettarli neppure in quel easo speeiale.
Aggiungasi ancora che le qualita personali e la maniera
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Staatsverträge.
di governare dell'ueeiso Sovrano erano tali, ehe anehe Ull
avversario politieo il piu irreeoneiliabile non poteva sentirsi
provoeato ad attentare eontro i suoi giorni.
TI reato di Bresei non e altro quindi ehe un delitto eomune,
non punto diverso p. es. da quello eommesso da Luccheni
contro la vita den' imperatriee d' Austria.
A questo proposito aneora un' osservazione. Secondo
la
sentenza 29 agosto 1900 della Corte d' Assise di Milano, la
condanna deI Bresei e intervenuta esclusivamente per titolo
di regicidio, a sensi dell' art.
117 deI Codiee pen. ital. Ora
sieeome l'estradizione di Jaffei deve ritenersi eselusa, in
virtu deI trattato, per cib ehe riguarda tale delitto, nasce l'ano-
malia nel easo ehe
il prevenuto venga estradato per titolo
di eomplieita
0 di eorreita in omicidio premeditato, ehe i1 eom-
pliee
0 eorreo dovra essere giudicato secondo norme diverse
da quelle applieate
all , autore principale.1'vIa questa singolarita
per quanto possa avere la sua importanza nel proeesso penale
ehe si
pub svolgere in seguito in Italia, non pub eostituire
un motivo sufficiente pello
Stato riehiesto di rifiutare 1'estra-
dizione.
Imperocehe la eonsegna di un delinquente avviene
r
secondo un principio generale, senza nessun pregiudizio per
la sentenza di merito da emanarsi dai tribunali eompetenti.
Ne dieasi ehe le Autoritä italiane eoll' applieare ehe hanno
fatto al
realo di Bresci il disposto den' art. 117, hanno rico-
noseiuto esse stesse. il earattere politieo dell' azione prinei-
pale e pregiudieato eosl la questione anche pei eompliei
eorrei. Trattandosi di un fatto nel quale concorrono gli
estremi di due delitti distinti,
i1 Tribunale italiano non poteva
far a meno, in
virtu deli' art. 78 di quel Cod. pen., di appli-
eare a11' azione di Bresci, eome in qualunque altro easo di
eoneorso ideale, la pena piu grave. D'altronde e da osser-
varsi, ehe come la Svizzera non sarebbe vineolata ad un
giudizio dei tribunali italiani nel easo ehe gli stessi avessero
attribuito ad nn delitto politieo
il carattere di delitto eomune
eosl essa si riserva, per l'applieazione delI' art. 3 deI trattator
in ogni e qualsiasi caso piena liberta di apprezzazione (ved.
race.
delle sentenze XVII, pag. 456). Se in luogo den' estra-
dizione di Jaffei fosse stata domandata l'estradizione di
Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10.
Bresci, la stessa non avrebbesi potuto accordare pel titolo
di regicidio, ma solo pel titolo di omieidio premeditato pre-
visto all' art. 366,
n° 2, deI Ood. pen. Ora la stessa soluzione
deve prevaiere anehe
per i eompliei 0 eorrei, senza ehe il
Tribunale federale abbia da preoeeuparsi deI fatto se sia
giä.
intervenuto giudizio sull' azione prineipale, e se la sentenza
relativamente ai eomplici
0 eorrei offra 0 meno delle diffi-
eoltä. pello Stato riehiedente. La sentenza da emettersi in
seguito sulla eolpabilita deI prevenuto non riguarda, eome si
I gia detto, la questione di estradizione.
6. Ammesso
eosl ehe l'estradizione di Jaffei e riehiesta
per un titolo previsto nel trattato 22 luglio 1868 fra Ia
Svizzera et l'Italia (art. 2, n° 1 ed in fine), e ehe il delitto
sul quale si fonda l'aeeusa di eomplieita
0 eorreita sollevata
in suo odio, non pub ritenersi eome un delitto politieo, rimane
a vedere se eoncorrono anche gli altri estremi previsti dal
trattato
perehe l'estradizione possa effettuarsi. In principio
di questi eonsiderandi
fu gia rilevato ehe il Tribunale fede-
rale si deve oeeupare d'uffieio di tale questione, senza riguardo
aHa eireostanza ehe l'opposizione di Jaffei si fonda eselusiva-
mente sul earattere politieo deI reato commesso da Bresei.
ra il solo quesito ehe si possa qui sollevare e quello di
sapere se
il manclato di eattura, 0 i mandati di eattura pro-
dotti in appoggio
aHa domanda di estradizione della Lega-
zione d'Italia, corrispondano alle esigenze den' art. 9 deI trat-
tato indieando la natura e la
gravita des faits poursuivis.
ehe il trattato svizzero-italiano non esiga eome altri trattati
ehe: i tatti incriminalz' si debblmo pj'ecisare esatt'J-
meinte " 0 ehe si debba menzionare la data in cui 13 avve-
nuto
il J'eato 0 il luogo ed il tempo deZ delitto, non
ha nessuna importanza. Sieeome il trattato eoll' Italia pres-
suppone nello stesso modo per es. che
queHo colla Francia,
ehe l'individuo riehiesto si sia rifugiato su territorio
I:;vizzero
dopo ehe commise il delitto, e di conseguenza ehe il delitto
non sia avvenuto su territorio svizzero (art.
t-4), e sieeome
anehe
il trattato eoll' Italia eselude l'estradizione nel easo
ehe la pena,
0 l'azione penale, sia preseritta seeondo le leggi
deHo Stato dove e rifugiato il delinquente (art. 4), si com-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Staatsverträge.
prende da se, ne faeeva bisogno di aecennarlo, ehe la doma.nda
di estradizione deve indieare il luogo ed il tempo in eui fu
commesso il delitto. Ora e bensl da eoneedersi ehe nel ca so
conereto non e stato adempiuto nel ll10do ehe sarebbe stato
da desiderare
al requisito suesposto, per cio ehe eoneerne i
fatti imputati al Jaffei nei mandati
di eattura 1
novembre
e 19 dieembre
1900; tuttavia l'irregolarita ehe ne risulta
non
e tale ehe si possa pereio rifiutare l'estradizione. 11
delitto imputato al Jaflei di istigazione, favoreggiamento,
cooperazione eee.
e difatti un delitto di natura aceessoria,
ehe
non puo sussistere da se, ma eostituisee un reato solo
in relazione colla colpa
di un altro (ved. Hugo Meyer, Trat-
tato di diritto penale, pag. 273 e seg.). Ora e ehiaro, e si
spiega dalla natura stessa della eosa, ehe
per semplici atti
di eomplieita non si possono riehiedere e, nella maggior parte
dei easi, non si possono fornire delle indicazioni
eos! circo-
stanziate
eome a riguardo deI delitto principale. Se le eh'eo-
stanze di tempo e di luogo saranno aecertate a riguardo di
quest' ultimo, nella maggior parte dei easi,
10 saranno anehe
per le forme di delitto aeeessorie. Tuttavia non e esclusa la
possibilita ehe l'istigazione a commettere un delitto, 0 gli
altri fatti deI eomplice, non si siano esternati e non siano
giunti a perfezione sul territorio
deHo Stato nel quale e
avvenuto il delitto prineipale. In un simile easo, e secondo i
principi prevalenti nella Confederazione e nei Cantoni sulla
applicabilita delle
Jeggi penali, la Svizzera deve eventualmente
rivendieare per
se l'esercizio della giurisdizione penale; e
sarebbe contrario ad
ogni regola di diritto, se volesse accor-
dare l' estradizione per delitti eommessi sul proprio terri-
torio (ved. Bar,
Lehrbnch des internationalen Privat-und
Strafrechtes, 1892, pag. 23!:l e seg., e in ispecie Blumer-
Morel,
Schweizerinches Bundesstaatsrecht, vol. m, pag. 552).
E percio neeessario anche nel easo eonereto di fare una
riserva a tale proposito.
Nel rimanente i mandati di eattura
novembre e 19 dicembre 1900 indicano abbastanza chiara-
mente i eriteri
deI delitto di complicita, quali sono previsti
.
agIi art. 63 e seg. deI Cod. pen. ital., 59 e seg. deI Codiee
penale di Neuchätel, Cantone di rifugio di Jaflei, e 18 e seg.
Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 10.
deI eod. pen. fed., ne vi ha dubbio ehe se Ia prova di qunsti
fatti puo essere raggiunta a carico dell' estradando, 10 stesso
e passibile di pena tanto seeondo le leggi italiane ehe se-
condo le leggi svizzere. La questione
di sapere se le Autorita
italiane siano autorizzate ad invocare la Iettera scritta a
Bresci da Jaffei
il 18 settembre 1900, per provare la costui
eomplicita,
e una questione di prova che non riguarda ne la
causa,
ne il giudice d'estradizione, ma solo i tribunali italiani
ehe devono inquirire e statuire sul merito.
Al contrario deI
trattato fra la Svizzera e I'Inghilterra
deI 26 novembre 1880,
il trattato svizzero-italiano non prevede da parte deHo Stato
riehiesto nessun esame dei mezzi di prova destinati ad
aecertare
il delitto pet quale e richiesta l'estradizione di un
delinquente.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
- La domanda di estradizione deI R. Governo italiano
non
e ammessa:
a) per l'aceusa di eorreita 0 eomplicita nel delitto di
attentato contro la persona dei monarea italiano (art. 117 deI
eod. pen. ital.).
b) per l'accusa di congiura e di pubblica provoeazione a
commettere delitti eontro la sicurezza dello
Stato italiano
(art. 134 e 135
deI Cod. cit.).
.. L'estradizione e aecordata invece, a sensi degli art. 364,
366,
n° 2, dei Cod. pen. ital., pell' imputazione di correita 0
compIieita nelI' omieidio commesso da Bresci in Monza il
29 luglio 1900, eolla riserva di eui al considerando preee-
dente riguardo
allllogo in cui sono avvenuti i fatti deI
correo.