A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
2. -Le seeond moyen, base sur l'art. 3, dernier alinea
de la loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est
egalement irreeevabie. Cette loi ne peut en effet deroger aux
dispositions
du traite d'extradition entre la Franee et la
Suisse. Or l'art. 1 er, avant-dernier alinea, de ce traite pres-
erit que l'extradition aura lieu, en matiere correetionnelle
ou
de delit, Iorsque le maximum de la peine applicable au fait
inerimine sera, dans le pays reclamant, de deux ans
au moins
ou d'une peine equivalente. Cette eondition etant remplie a
teneur des articles 408 et 406 C. pen. franliais, l'extradition
ne saurait
tre refusee par le motif que l'affaire est d'impor-
tance minime.
3. -Il y a lieu de rappeier d'ailleurs, ainsi que le Tri-
bunal
federall'a deja reeonnu a differentes reprises, qu'tl n'y
a aucune differenee
a faire au point de vue de l'obligation
d'extrader eu vertu
du traite franeo-suisse, entre les deUts
rentrant dans Ia eompetence des tribunaux militaires ordi-
naires et
ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires
de l'ordre penal.
4. -Toutes les eonditions requises pour l'applieation
du
traite de 1869 etant reunies, il y a lieu d'acceder a la de-
mande d'extradition.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
L'extradition d'Auguste
Canredon est accordee ä la requnte
de l'Ambassade de France en Suisse, en application da
l'art. 1 er chiffre 21 du traite d'extradition entre Ia France et
Ia Suisse, sous Ia reserve que l'extrade ne pourra tre pöur-
suivi et juge pour aucune infraction autre que celle ayant
motive l'extradition, notamment pas pour fait de desertion.
1I. Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. N° 15.
- Vertrag mit Italien. -'I'raite a.veo l'Ita.lie.
- Sentenza dell' 8 marzo 1900 nella causa Beghelli.
Estradizione per appropriazione indebita; ealeolo dena somma di
1000 fr. prevista all'art 2, No 12 deI trattato. -Obiezione ehe i1
delitto e perseguibile solo a querela di parte.
- Con nota deI 5 febbraio 1900 la Legazione italiana a
Berna ehiedeva
al Consiglio feder ale l'arresto e l'estradizione
di Enrico BegheIli, condannato
in contumacia a 14 mesi di
reclusione dal Tribunale penale
di Bologna per titolo di ap-
propriazione indebita, fondandosi sopra rart. 2, N° 12 deI
trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. AHa domanda
era unita
una copia autentica della sentenza 16 marzo 1899
deI Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta che il
Beghelli venne ritenuto eolpevole deI delitto sopra indicato
per avere in Bologna, quale agente della Ditta Achille Bo-
sisio, nell'aprile e
maggio 1898 eonvertito in proprio profitto
la
somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi acquirenti
di carbone artificiale per essere versata alla Ditta suddetta ...
- n Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la
domanda delIa Legazione italiana, dichiaro
di farvi opposi-
zione e
motivo con rieorso deI 18 febbraio la sua opposizione
nel
modo seguente :
Dall'esame della sentenza
di eondanna risulta ehe Ia somma
di lire 1500 e l'insieme di diversi aceonti pagati a Beghelli
per
conto delIa Ditta Bosisio; ehe questa Ditta pero non rieo-
nosce detti aeconti come validamente pagati a B( gheIli, non
essendo quest'ultimo sno rappresentante od agente, ma un
semplice mediatore di professione; ehe a tale scopo Ia Ditta
Bosisio inizio causa civile contro coloro che fecero gli ac-
conti a Beghelli per ottenere da loro l'intiero pagamento della
meree venduta; ehe di
eonseguenz3. i danneggiati sareb-
bero
gli acquirenti di merce azionati in giudizio dalla Ditta
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Bosisio e non quest' nltima, la quale quindi, per confessione
propria, non aveva
il diritto di sporgere querela penale contro
il Beghelli, querela che condusse alla sentenza 16 marzo 1899.
Non
e quindi ammissibile l'estradizione Beghelli per i seguenti
motivi:
perche trattandosi di un preteso delitto continuato,
si e di fronte a diversi delitti, di eui nessuno raggiunge la
somma di lire
1000 prevista all'art. 2, N° 12 deI trattato, gli
aceonti in questione ascendendo appena ciascuno a lire 50,
0 150 tutto al piu; 2
perehe il reato di truffa e di ap-
propriazione indebita, tanto seeondo il eod. pen. ticinese ehe
il eod. pen. italiano, e di azione privata. Ora daeche la Ditta
Bosisio non si rieonosee danneggiata e ehe eoloro ehe
paga-
rono gli aeconti non sporsero ne intendono sporgere querela,
evidente ehe pel momento non vi e parte lesa, ne parte de-
nuneiante e ehe il Tribunale, fino a seioglimento delle eause
dvili in eorso, non poteva processare ne eondannare il Be-
ghelli per un delitto contro il quale non vi e proeedimento
d'uffieio. L'opponente conehiude percio al rigetto della
do-
manda d'estradizione.
3. Il Proeuratore pub blieo della Confederazione eonchiude
inveee in senso contrario, fondandosi nel
propria preavviso
sui riflessi seguenti: Seeondo l'art. 417 deI eod. pen. italiano,
solo applieabile in materia,
e punibile a querela di parte
ehiunque si appropria, eonvertendola in profitto di se 0 di
un terzo, una cosa altrui ehe gli sia stata affidata 0 conse-
gnataper qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla 0
di farne un uso determinato. :) Ora il Tribunale penale di Bo-
logna ha ammesso, e l'opponente stesso deve rieonoseere, che
gli aeeonti in questione
gli sono slati pagati per essere cO'llse-
gnati alla Ditta Bosisio. Quest'ultima era dunque parte lesa e
come tale in diritto di sporgere querela. Che essa abbia eer-
eato piu tardi di addossare ad altri la responsabilita dei detti
pagamenti,
ne risulta dagli atti, ne muta in ogni caso la sua
posizione di diritto e di fatto.
L'art. 79 deI eod. pen. italiano dispone inoltre ehe
4: piu
violazioni della stessa disposizione di legge, anehe se eom-
messe in tempi diversi eon atti eseeutivi della medesima riso-
II. Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 15.
luzione, si eonsiderano per un solo reato. :. Nel easo conereto
il Beghelli venne condannato per avere eonvertito in proprio
profitto aeconti fattigli da divers i debitOl'i della Ditta Bosisio
pnr .essere a l. i e.onsegnati. Ora il Tribunale federale ha gia
dlnhIarat Plu rlprese ,?he in simili easi si deve far luogo
all estradlzlOne quando Ilmporto delle singole defraudazioni
sommato
insiem , raggiunge la somma prevista all' art. 2'
N° 12 deI trattato. Le obbiezioni sollevate dall' opponent
sono quindi infondate.
In diritto:
Perci ehe guarda la prima obbiezione dell'opponente
conslstente nel
dire ehe non si possa aeeordare la sua estra-
dizione pelfatto, ehe nensuna delle somme sottratte raggiunge,
pres separatamente, l'lmporto voluto di fr. 1000, e a ragione
ehe
xl Procuratore della Confederazione la qualifiea di infon-
data. 11 Tribunale feder ale ha giä. deciso tale questione nelle
cnuse Ressia e Massa (race. off. vol. xvrr, pag. 72 e seg., e
407 e seg.) nel senso che l' estradizione si debba aecordare
in base all' art. 2,
N° 12 deI trattato eoll' Italia, non soltant6
quando esiste un delitto ehe raggiunge da solo l'importo di
fr.
1000, ma anehe quando un danno di simile entitä. e stato
causato
0 voluto eon azioni eriminose molteplici implieanti in
un medesimo proeedimento penale.
Ora tale deeisione e ana-
logamente applieabile anehe al easo attuale.
11 rieorrente sostiene pero I'inammissibilita delI' estra-
dizione per UD seeondo motivo, e eioe per la eireonstanza ehe
il delitto di truffa
0 di appropriazione indebita seeondo la
legislazione tanto dello
Stato requirente ehe den; Stato riehie-
sto, e perseguibile solo a querela di parte, nel mentre all' e-
poea in eui venne aperto il proeesso non era aneora eerto se
la Ditta Bosisio fosse parte lesa e quindi in diritto di
spor-
gere querela. Su tale obbiezione e da osservarsi: l' opinione
espressa dal Proeuratore della Confederazione ehe
l' uni ca
legge applicabile in materia sia
il eodiee penale italiano non
, '
puo essere condivisa. Seeondo un prineipio generalmente am-
messo, ed al quale
e inspirato anehe il trattato di estradizione
fra la
Svizzera e l' Italia, l' estradizione non e possibile ehe
X: .'VI, L -1900
118 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
allorquando il delitto pel quale e chiesta, costituisce un' a-
zione punibile anche secondo le Ieggi dello Stato richiesto,
eio ehe deve esaminarci in ogni singolo caso. La questione
da decidersi
e dunque di sapere se oecorrevano le eon-
dizioni neeessarie, secondo il diritto ticinese, perehe si
potesse intentare un' azione penale.
Ora si possono gia avere
dei dubbi se secondo
il eodice penale ticinese il diritto in
questione sia realmente
di azione privata e non appartenga
piuttosto
aHa classe di quelli, previsti aHa lett. a dell'art. 382
contro i quali e da procedersi d'ufficio. Ammesso pero anche
ehe si tratti
di truffa semplice a sensi deU' art. 380 deI cod ..
pen. ticinese, equindi di truffa perseguibile solo a querela
di parte, l'estradizione sarebbe tuttavia ammissibile, imperoc-
ehe la DittaBosisio era certamente in diritto di sporgere que-
rela. Difatti,dopo Ia decisione deI Tribunale penale di Bolo-
gna, decisionefondata sopra il diritto italiano e quindi vinco-
lante per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era vem
e proprio incaricato 0 rappresentante della Ditta stessa, la
sua qualita di parte lesa non pub piu essere rimossa in dub-
bio, nulla importando il fatto di aver essa cercato
piu tardi
dFfarsopportare da altri i1 danno subito.
Per. questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione di Enrico Beghelli
e accordata.
B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
I. Zollwesen. Fiscalstraf'verfahren.
peages. Mode de proceder a la poursuite des
contraventions aux lois flscales.
16. Arret du 21 mars 1900, dans la cause
Administration federale des douanes contre Aellen.
Art. 17, 18 et 1fJ de la loi fed. concernant la poursuite des contra-
ventions
aux lois fiscaIes; art. 160, al. 2 et 171, aL ;t, Org. judo
fed.
L'audition d'experts en matiere tiseale ne constitue pas
une violation d'une disposition positive de Ia Ioi susvisee. La
loi ne prescrit pas que les depositions des experts doivent tre
protocolees. -Rapports de Ia loi fed. susvisee et des codes de
procedure penale cantonaux.
A. -Le 16 octobre 1899, les gardes-frontiere Lavanchy
et
Corboz, en observation aux Roussottes, commune du
Cerneux-Pequignot, pres le Locle, remarquerent sur le sol
les empreintes des pas d'une piece de betail venant de
France. Ils les suivirent et arriverent ainsi
au domicile
d' Augustin
AeUen, aux Roussottes. Ils procederent alors a
une visite domiciliaire de l'etable de ce dernier et y consta-
terent la presence d'une genisse dont les pieds coneordaient
avec les empreintes de pas relevees par eux.
Proces-verbal fut dresse contre AeUen pour avoir, non seu-
lement contrevenu
aux prescriptions eoncernant la police