Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
genommen, für weld)e tein lRetenttonßred)t Beftene. :i:la au ent.
fd)eiben fet aber nid)t bie I!tufitd)t oeljörbe auftänbtg, fonbem e
aoe gemä I!trt. 155, oeaw. 106 ff. be .?SetreiOuttgngefene b(t
tnfprud) ;i.lerfaljren ftatt3uj1nben, ttlerd)e i.lom .?Setretoung (Unt,
ci.lentueU burd) I!tnjej?ung i.lon g;rtjten aur gerid)tlid)en Stlage,
burd)aufüljren fei. :i:lemgemäfj wurbe mit ntfd)eib Mm 29. o.
i.lemoer 1898 b(l .?SetretBungnamt angettltefen, b(l genannte
merfaljren etnauleiten.
IIL egen biefen ntid)eib erljoB namen be ( ;. q3recour Dr.
?ffiinig lRefur Beim unbe ;gertd)t. r mad)t geHenb, ba in.
f'Prud) berfaljren jei fd)on aBgewid'eIt ttlorben, unb eß ljaBe teinen
Sinn, e 3u wieberljolen. 3m runbe Bel)au'Pte benn aud) bie
:i:lrittanjpred)erin Ugung ber g;orberung; iljre inrebe fei alfo
bte niimUd)e, bte gegeBenen g;aU bem Sd)ulbner nad) Illrt. 85
be !8etreiBungßgefetne auftel)e. , n ba g;orberung ;lJerljiiltni
ottlifd)en (iiuBtger unb 6d)ulbner aBer rönne ftd) bie :i:lrittan.
fpred)erin nid)t einmifd)en.
IV. ;vie fantonale llluffid)t Beljörbe entgegnet ljterauf, ber streit
brelje fid) um ben Umfang eine ; an fid) nid)t Befttittenen q3fanb.
Beattl. lRete tion reel)t , b. lj. gerabc um ben q3unft, ber feiner
ßeit in bem .)om 1ll:p:peUatton gertd)te gefh'id)eneu Bufane 3um
erftinftanaUd)en Urtei1 geregelt ttlar unb ber uunmeljr einer Befon
bem gertd)t1id)en lHege(ung Bebürfe, Me im merfanren ber
Illrt. 106 ff. 3U erfolgen ljaBe. :i:las .?SetreiBung amt aBe benn
(md) bereit ; bas inl:Prud) ;tlerfaljren eingeleitet, unb es a6e in
folge beffen bie I.maria 6d)neiber, nad)bem iE. jßrecour i9re Illn
f:prüd)e ueftritteu, Strage ernoben. :i:liefe iei aUerbing nod) nid)t
6eurteilt; immerlj!n fei burd) biefe morgänge bie !8eid)ttlerbe
gegenftanb lo geworben.
:i:lie Sd)u b6etrei6ung unb Stonfursfammer 3ieljt
in rwngung:
-
:i:la bits gemii% bem angcfod)tenen ntfd)eibe eingefettete
inf:prud) lJerfanren nod) nid)t 3um IllBfd)Iu% gelangt tft, tann
nid)t gefagt ttlerbcu, af3 bcr lJMur bes iE. !J5recour, mit bem
geHenb gemad)t ttltrb, baß bie :i:lurd)füljrung btefes merfanrenß
gegen ba:.3 efe bcrftofle, gcgenftanb Io geworben fei.
und Konkurskammer. No 26.
-
streitig tft I 1,)ie bie fantona(e lllufftd)tsBeljörbe rid)tig
ClU gefüljrt 9itt, nid)t bie %rage, oB bie BetrieBene g;orberung
getilgt fei, unb es tann be a 6 teine lRebe batlon fein, baß nitd)
Illrt. 85 bes !8etreioung geiene ntte tlorgegangen werben foUen.
mteImc9r fragt e fid), oB bie retinierten egenftänbe ber I.mariit
6d)neiber aud) für Me jßro3efjfoftenforberung be Iäu6igers
aften. :i:lteje eBmfaUß c i.lHred)tnd)e g;rage aoer tft mit lReel)t .)on
ber morinfh'tn
o
in ba infpruO)soerfllljren nad) Illrt. 106 ff. bes
.?Setrei6ung gefene i.lemtefen norben. s fann aud) ntO)t gefagt
ttlerben, baß ber 6treit fd)on entfd)ieben jei, benn mit bel' 15rage
be igentum war bie be ffi:etentionnred)t ntd)t gelöft, Ientere
war 6i jent nid)t gefteIIt unb ttlurbe nid)t Beurteilt, offenBar
be ljaf6 nid)t, ttleit bie W(aria Sd)netber nid)t 6ertritt, bClU für
bie 'lmetain forberung ein lRetentionnred)t bC (i.u6igcr an ilj
ren egenjtänben 6eftelje. :nad)bem nun aoer ba Retentionsred)t
in ttleiterem i)Raue aud) für eine g;orberung geltenb gemad)t wero
ben ttliU, für bte e nael) Illnftd)t ber igentümertn nid)t Befteljt,
muute nael) Illufeltung i.lon Illrt. 155 ba merfaljren gemn%
Illrt. 106 ff. angeorbnet ttlerben.
:i:lemnad) 9at bie 6d)u(bbetreiBun9 unb Stonfurßfitmmer
erfannt:
:i:ler lRerur wirb aBgewtefen.
-
Sentcnza del, 7 marzo 1899 nella cattsa Lessi Zefferino.
Art. 88 Legge Esecuzione e Fallimento; termine per chiedere il
pignoramento. Art. 145 e 1119 eod. n tribunale deve osservare
ex officio
la regoh. dell'art. 88 1. c.
-
Il 10 maggio 1897 Lessi Zefferino, di Camerino, per se e
eredi
fu Pietro, procedeva ad esecuzione in odio di Lessi Giu-
seppe per un credito di fr. 3260.85 ed accessori. Anteceden-
temente a tale esecuzione era stato spiccato da Lessi Zeffe-
rino contro 10 stesso debitore altro p1'ecetto esecutivo N° 3341,
in continuazione deI quale vennero pignorati il 19 maggio 1897
t1'e decimi di alcuni stabili formanti parte della successiolle
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
deI padre deI debitore, Stefano Lessi. I detti stabili avevano,
in
data deI 25 maggio 1895 formato oggetto di un istrumento
di compera fra
il ereditore procedente e gli eredi di Stefano
Lessi. .M:a il curatore di uno dei eoeredi, e precisamente deI
prefato Lessi Giuseppe, avendo negato Ia
propria ratifiea al
contratto,
il compratore Lessi Zefferino dichiarava, in data
3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidita della vendita per cio
ehe riguardava Ia quota parte indivisa spettante al Lessi Giu-
seppe. Ora nell'eseeuzione dipendente dal preeetto eseeutivo
N° 3341 essendosi realizzata un'eeeedenz3, Ia stessa venne
pignorata con
atto deI 9 agosto 1897, unitamente ad altre
eeeedenze e erediti deI debitore, a favore dell'eseeuzione ini
ziata
posteriormente il 9 maggio 1897. Cib nondimeno Ia liqui-
dazione di queste eeeedenze e erediti Iasciava il creditore
aHo seo perto per una somma di fr. 2085.11. Il ereditore, in-
formato verso Ia fine di novembre 1897 ehe il debitore dispo-
neva aneora di aIcuni altri beni pignorabili (aleuni mobili e la
meta di una seiva), rinuneiava pel momento ad un pignoramento
suppletorio, in vista dell'esiguita deI
valore che ne avrebbe
potuto ricavare.
Se non ehe piu tardi, avendogli il curatore
di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione
per
gli intieri beni formanti oggetto deI contratto 25 maggio 1895,
e nel eorso della causa essendosi il eonvenuto persuaso, a
quanta afferma egli stesso, ehe Ia quota parte spettante a
Lessi Giuseppe
era superiore ai tre deeimi pignorati e reaIiz-
zati nell'eseeuzione N° 3341, esso ehiese, con istanza dei
3 ottobre 1898, ehe fosse pignorata, oltre ai pochi mobili ed
alla selva di cui sopra, anche Ia parte indivisa ed indetermi-
nata che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili
rivendicati. Tale istanza venne ammessa
perb dall'Ufficio solo
per cio che eoncerne i mobili e Ia selva. Per cib che riguarda
invece l'interessenza deI debitore sugli stabili in questione,
l'Uffieio si rifiuto di procedere al pignoramento, allegando che
i beni suddetti si trovavano inseritti all'estimo non a nome
deI debitore, ma dei creditori preeedenti. Questo modo di
ve:lere venne confirmato anehe dal Presidente deI Tribunale
di Bellinzona, quale Autorita inferiore di vigilanza. Dalla
quale risoluzione avendo
il creditore ricorso aH' Autorita ean-
und Konkurskammer N° 26.
tonale superiore di vigilanza, questa con decreto deI 21 di-
cembre
1898 mantenne Ia soluzione accettata dall'Ufficio per
le ragioni segllenti:
La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni
indivise, senza specificare
quanta e quali esse siano. Ora non
e ammissibile tale modo di procedere, inquantoebe per far
consumare un atto
di pignoramento occorre stabilire speeifi-
camente quanto e quali siano i
beni da pignorare. Cib e asso-
lutamente intuitivo, dal momento ehe il pignoramento non
deve
portare sopra una quantita di beni superiore a cio che
e sufficiente per tacitare i1 credito per il quale si procede, e
dal momento ehe deve essere fatta una stima dei beui appresi.
L'art. 132 della legge designa bensl l' Autorita incaricata per
determinare il modo della realizzazione di una quota di ere-
dita indivisa, ma non esclude punto ehe il creditore e, nelle
sulle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di determinare
quale sia l'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza deI
ereditore
e poi strana per un altro rifiesso. Sta un atto di
vendita a favore deI creditore, atto quereiato, e vero, ma che
non fu
per anco annullato dalla competente Autorita giudi-
ziaria.
Pel momento i beni oggetto della vendita sono dunque
in proprieta deI creditore,
il quale vuole che su di essi si pro-
ceda a pignoramento, senza modificare tuttavia Ia posizione
da lui acquisita nelIa causa vertente, vale a dire senza am-
mettm'e ne ne gare i diritti di proprieta vantati dal debitore.
Sono due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che in-
tende aqnistare il signor Lessi Zefferino: Ia prima di proprieta
degli enti da escutere, Ia seconda di ereditore avente un
di-
ritto di pegno sugli stessi. Ne e detto dall'istante cosa intenda
ehe sia per accadere della causa gia in corso allorquando il
pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far Iuogo ad nna nnova
azione in base agli art.
106 e seguenti, 0 devesi continnare Ia
causa
gia intrapresa? I beni da escutere essendo in possesso,
non deI debitore, ma deI creditore,
I'Ufficio dovrebbe asse-
gnare a Lessi Zefferino un termine di dieci giorni per agire
giudizialmente contro ....
se stesso aHo scopo di far dichiarare
Ia sua proprieta.
2.
Contro tale decisione Lessi Zefferino, per Se e coeredi,
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rieorre attuaimente al Tribunale federale, domandando: int
via principale, ehe venga ordinato all'Uffieio di procedere ab
pignoramento in eonformita dell'istanza, salvo, se ne e il easo,
adeterminare Ia quota parte indivisa appresa, in qual modo
credera migliore; e in via suom'dinata, ehe vengano pigno--
rati i due deeimi indivisi dei beni indicati.
In diritto:
Le istanze cantonali hanno respinto la domanda deI rieor-
rente, tendente ad ottenere il pignoramento dei diritti spettanti
ancora al debitore sugli immobili in questione, per due
mo-
tivi: l'istanza inferiore, perehe i detti stabili figurano inscritti
all'estimo a nome
deI ereditore proeedente, e non deI debi-
tore; l' Autorita superiore, perehe si tratta di ragioni indeter-
minate, litigiose, di eui non si puo precisare il valore e ehe
quindi non si possono staggire in un importo corrispondente
all'ammontare
deI eredito. Si puo essere in dubbio sulI'atten-
dibilita
si deIl'una ehe dell'altra opinione. Dato pero anche
ehe
Ie stesse non fossero aecettabili, iI ricorso dovrebbesi
respingere egualmente
per un altro motivo : -
Il creditore e, eioe, in ogni easo, perento nel diritto di ehie-
dere un pignoramento suppletorio.
L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento eoncede
a1
creditore un termine di un anno, apartire dalla llotificazione
deI precetto esecutivo, per chiedere
il pignoramento. Questo
termine vale tanto pel
prima pignoramento quanta per i pigno-
ramenti posteriori, quando gli oggetti pignorati non sono suf-
ficienti ed e necessario percio di staggirne degli altri. UDa
eccezione a tale principio non si da ehe in clue casi: nel caso
delI'art. 145,
iI quale permette all'Ufficio, a realizzazione av-
venuta, di eompletare il pignoramento qualora la somma rica-
vata
non basti a coprire l'ammontare deI credito ; ed nel easo-
dell'art. 149, neI quaIe, entro sei mesi dopo che venne rua-
seiato l'attestato di earenza de beni, l'esecuzione puo essere
eontinuata senza bisogno
di un nuovo preeetto.
a) Il ricorrente ha fondato infatti Ia propria istanza sopra
il disposto dell'art. 145 della Legge Esecuzione e Fallimento;
ma gli estremi di questo articolo non si riseontrano nel cas!)-
und Konkurskammer. N° 26.
presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare
incontanente l'avvenuto pignoramento e ehe abbia a ven-
dere i relativi oggetti a breve distanza, dopo averli staggiti.
Nel caso eonereto l'Ufficio
di Bellinzona si e offerto di osse-
quiare
al disposto dell'art. 145 per i beni ehe a quell'epoca
sapeva
di proprieta deI debitore, e se il pignoramento sup-
pletorio non
e avvenuto, 10 si ueve esclusivamente all'inter-
vento deI ereditore, il quale riconosce egli tesso di avere
rinunciato provvisoriamente a tale eompietazione.
Ora non e
leeito al ereditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti
dalla Iegge per procedere
al pignoramento suppietorio, ritar-
tando neUo stesso tempo Ia chiusma dell'esecuzione. Come
risulta ehiaramente dall'art. 88, Ia Legge Eseeuzione e Falli-
mento vuoIe ehe le operazioni di pignoramento siano ultimate
entro
il termine di un anno, 0 almenD ehe entro detto termine
siano presentate le relative domande.
Se l'art. 145 permette
un'eecezione nel easo ehe, in seguito
al risultato della ven-
dita, si abbia dovuto eonstatare l'insufficienza dei pignoramenti
operati, esso
10 fa all'esplicita condizione che il pignorament r
suppletorio debba venire imrnantinente dopo Ia vendita e non,
eorne si yorrebbe nel easo eoncreto, un anno dopo. Lessi non
era dunque
piiI in tempo per chiedere l'applicazione del-
l'art. 145, e cio tanto meno ehe i termini piiI sopra menzio-
nati avendo iscopo di proteggere anche i diritti di terzi,
eostitniseono una regola di stretto diritto, ehe non puo modi-
fiearsi secondo Ia volonta deI debitore 0 ereditore. Da tale
earattere vincolante scaturisce anche Ia faeolta per
iI Tribunale
federale
di occuparsi ex officio della questione di perenzione,
malgrado ehe la stessa non sia stata sollevata dalle
palti.
(Vedasi Ia sentenza nella causa Legler, race. uif., vol. XXIII,
- 1947.)
- Il ricorso dovendosi COSl respingere in base all'art. 145,
sul quale e esclusivamente fondato, non sarebbe piiI neees-
sario di esaminare se rieorrono i eriteri dell'art.149,
il eui
disposto
non venne invocato. Anche a tale riguardo ebene
pero di osservare: Da quanta rilevasi dagli atti, nessun
attestato di earenza di beni venne eomunicato finora
al rieor-
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non
ne riveste i caratteri Iegali. La ragione di tale procedere
de-
vesi cercare evidentemente neUa sospensione degli atti ese-
cutivi concessa erroneamente daU'Ufficio. Il ricorrente sapeva
pero, apartire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'ese-
cuzione.
Cio nondimeno avendo egli col proprio intervento
impedito
allUfficio di procedere in tempo debito al pignora-
mento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli
regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non
puo piu
essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio
delI 'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente
il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo ehe avra
ricevuto l'attestato suddetto. Se cio si ammettesse, si avrebbe
anche qui una prolungazione dei termini Iegali per
piu di un
anno per opera esclusiva deI creditore, nel mentre l'inten-
zione delI'art. 149 e di esigere esso pure che l'attestato di
carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la proce-
dura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima.
Per questi motivi,
La
Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
Il ricorso di Lessi Zefferino
e respinto.
27.
Sentenza del 23 mano 1899 nella ca'usa
Banca Popolare Ticinese.
Pignorabilita di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle
Autorita cantonali di vigilanza di stabilire illoro roodo di rea-
lizzazione (art. 132 della L. E. e F.)
- Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popo-
lare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di
3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatto opposi-
zione, per cui, il 23 Iuglio successivo, l'avv. A. GianateIli,
quale rappresentante
Ia Banca suddetta, domandava all'Uf-
und Konkurskammer. No 27. 155
ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota
parte
di ereditä. materna deI debitore, quota che si affermava
trovarsi presso
il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss
in Muralto. L'Ufficiale avvertiva
il 25 Iuglio il sig. notaio
A. Buetti, quale rappresentante deI debitore, che il 25 di
quel mese sarebbe proceduto, nel proprio
ufficio in Locarno,
al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pigno-
ramento nel quale come oggetto pignorato e indicata esclusi-
vamente Ia quota parte di eredita materna deI debitore,
senza ehe sia precisato
ne l'importo, ne in qual genere di
beni (titoli, beni mobili
od immobili) consista Ia detta eredita.
DeI pignoramento fu poi data comunica7jone al padre Adolfo
Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna oppo-
sizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto Ia
realizzazione deI pegno, l'Ufficio trasmise gli atti aHa Presi-
denza deI Tribunale di Locarno perche stabilisse i1 modoin
cui Ia realizzazione dovesse avvenire ; la Presidenza, uditi gli
interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico
in canto
aHa vendita della quota ereditaria pignorata. Se non
ehe il padre deI debitore, i1 Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro
tale provvedimento all' Autorita superiore cantonale di
vigi-
lanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale
l'ol'dine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza
deI Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto
dell'Autorita superiore
di vigilanza, dal quale l'Avvocato
Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si
fonda essenzialmente sull'impossibilita di dar seguito all'or-
dine presidenziale e sull'impossibilita di raggiungere coll'in-
canto
10 snopo voluto dalla legge, cioe l'aggiudicazione e
realizzazione deI bene pignorato. Infatti, osserva
l' Autoritä.
di vigilanza, col pignoramento non venne appreso material-
mente nessun bene; l'ufficiale non puo quindi sapere se Ia
procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione
degli immobili,
0 di beni mobili. Non esistendo la stima del-
l'ente oppignorato ed essendo impossibile ehe si faccia, l'uffi-
ciale e costituito nella materiale impossibilita eIi aprire l'asta,
occorrendo per tale
apenura di stabilire un prezzo, e segna-