Art. 106 ff. SchKG; standing of a third-party owner in pledge enforcement proceedings depends on whether the person is affected in a manner recognized by the statute and whether the challenged procedural step is one that the law allows that person to contest. The excerpt is incomplete; the decisive rule cannot be reconstructed with certainty from the available text.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- payer. Faute par lui de recourir dans ce delai, la poursuite continne dans la voie Oll elle a ete entreprise (voir par exemple rarret du Tribunal federal du 18 fevrier 1896, dans la cause Banque fondere du Jura: Rec. off. XXlt page 315, consid. 1). Le recourant actuel n'ayant pas porte plainte dans les dix jours de la notmcation du commandement de payer, l' Autorite cantonale de surveillance a considere a bon droit son recours comme tardif. L'opposition soulevee par Wuillemin ne pouvait evidemment pas remplacer un recours contre le mode de poursuite. 3. -Enfin, le recourant ne saurait demander la revoca- tion de Ia saisie provisoire en se fondant sur le fait que, ensuite du prononce de mainlevee provisoire, il a ouvert action en liberation de dette. L'art. 83 LP. donne expresse- me nt au ereaneier le droit de requerir Ia saisie provisoire lorsque la mainIevee provisoire a ete aecordee et que le delai de paiement est ecouIe et il n' existe aueun motif pour admettre que le creancier est prive de ce droit Iorsque le debiteur a ouvert action en liberation de dette. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est eearte. 27. Sentenza deZ 15 febbraio 1898 nella causa fratelli Marconi. Vendita di uno stabile gravato da ipoteche. Art. 106, 107 et 140 della legge di esecuzione e fallimento. A. Con sentenza deI 10 gennaio 1898 l'Autorita superiore di vigilanza deI cantone Ticino in materia di esecuzione e 'fallimento respingeva un ricorso dei fratelli Marconi, tendente a far obbligare l'Uffido di eseeuzione e fallimento di Locarno a consegnar 101'0 l'eeeedenza risultante dalla vendita di uno und Konkurskammer. No 27.
stabile in due esecuzioni, Nri 1299 e 2499 contro di 101'0 . . . , llllzlate. Sul detto stabile gravavano diverse ipoteehe inscritte ei. registri . pnbblici, ma ehe, a quanto pare, non vennero msmuate da! rIspettivi creditori all'eleneo degli oneri. D'altra parte le dette ipoteehe non furono eontestate dai rieorrenti. .ra l' Autol'ita superiore di vigilanza ritenne ehe a giustifieare I mvoeata eonsegna deI danaro esistente presso l'Ufficio di Locarno e insufficiente il fatto delI'inesistenza attuale di ese- euzioni in eorso contro Marconi, poiche rappresentando il danaro suddetto beni affetti da ipoteche, queste preeisamente per l maneanza di proeedura eseeutiva non potendo impu- guarsl od essere in a1t1'O legittimo modo Iiquidate eontinuano . . , a spIegare 1 loro effetti; ehe, rifiutando la detta eonseO'na l'uffieiale non ha misconosciuto ne contestato i diritti Marcnn/ ma ha anito solo a salvaguardia della propria responsabilita; potendo Il danaro essere distratto 0 fatto scomparire senza Posnibilita di ricupero; ehe se i fratelli Marconi vogliono met- ters1 al possesso deI danaro di eui sopra, 10 possono senza porr.e .a .repentaglio Ia responsabiliti dell'ufficiale e quella sussldlana dello Stato, promovendo azione per 1a eancellazione delle. ipotnene od ottenendo I'autorizzazione dei creditori ipo- tecan al fltlro deI danaro dalle mani dell'Ufficio. B. Contro questo giudizio i fratelli Mareoni rieorrono al ri.bunale edera1e ed espongono: L' Autorita superiore di vlgllanza fleonosce essa stessa ehe l'Ufficio di eseeuzione e fallimento non poteva tutelare in modo ultroneo, vale a dire sel1za ehe ne fosse riehiesto, i diritti delle persone ehe figu- rano di avere dei erediti ipotecari sopra tali benL Per soste- nere il rifiuto dell'Uffieio dovette trineerarsi dietro alla even- tuale responsabiliti dell'Ufficio 0 dello Stato. Ma all'Uffieio non ineombe nessuna responsabilita se, in eonformita del- 1'art. 119, lascia ehe i beni dei debitOl"i ritornino a questi in assoluto dominio tosto ehe sia estinta l' esecuzione pella quale i beni furono appresi. L'art. 5 della legge eseeuzione e falli- mento stabilisee ehe l'Ufficio e risponsevole solo quando non abbia ossequiato alle disposizioni ehe la legge gli attribut sue, ossia quando vi e eolpa. Ora questa eolpa non pub e::;istere
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- neUa fattispecie, dal momento ehe non vi e piu nessuna do- manda di eseeuzione eontro i fratelli Mareoni e ehe l'Uffieio deve restituire al debitore le eeeedenze delle eseeuzioni ehiuse. I ereditori ipoteeari non avendo nulla reeiamato, l'Uf- fieio non puo essere risponsevole se il danaro restante da consegnarsi al debitore sara distratto. Non e giusto neppure di pretendere ehe i fratelli Mareoni debbano spurgare prima il 101'0 stato ipoteeario per ottenere Ia libera disposizione dei 101'0 beni. Primieramente perehe non vi e nessuna disposi- zione di legge ehe li obblighi, anzi l'art. 129 suona in senso- affatto eontrario. Poi perehe sarebbe fuori di luogo di preten- dere ehe i fratelli Mareoni procedano a eause e spese per ottenere la eaneellazione di quelle ipoteehe ehe le persone ehe figurano eome ereditori non si eurarono ne si eurano di rar valere. I rieorrenti domandano percio : I. Che sia riformato il giudizio querelato ed obbligato l'Uf- ficio di eseeuzione e fallimento a eonsegnare ai fratelli Mar- eoni i 101'0 beni (danaro) eeeedenza nelle esecuzioni precitate, coi reiativi interessi. II. Che le spese siano a earieo di chi di diritto e da rim- borS3re quelle pagate dai fratelli Mareoni. In diritto: Il rieorso dei fratelli Mareoni non potrebbesi ritenere fon- dato ehe qualora la decisione delle Autoritä. eantonali di vigi- lanza implicasse a eIanno dei rieorrenti un diniego di giustizia o la lesione di un disposto della legge eseeuzione e fallimento. Nel easo attuale non si verifica pero ne l'una ne l'altra di queste eondizioni. Dal fatto ehe i creditori non hanno insi- nuato le 101'0 ipoteche e ehe quest'ultime non furono inseritte nell'eleneo oneri, i rieorrenti non possono derivare nessun argomento in 101'0 favore. Il disposto dell'art. 140, alinea 2°, o meglio degli art. 106 e 107 legge eseeuzione e fallimento non trova applieazione ehe a favore delle persone ehe hanno eontestato l'eleneo oneri, 0 a pro' delle quali e avvenuta la confezione dell'eleneo. Il debitore inveee dal quale l'eleneo oneri non venne eontestato non ha qualitä. per valersi della non iseriziooe dello stesso di un onere qualunque 0 deI fatto. und Konkurskammer. N° 28.
ehe non fu intentata alcun'azione in proposito. 11 diritto ean- tonale e libero percio di stabilire, senza mettersi eon cio in opposizione coi disposti degli art. 106 e 107 della Legge fe- derale, ehe il rieavo di uno stabile gravato di ipoteehe rap- presenta clopo la vendita, 10 stabile stesso, e ehe deve essere impiegato a favore dei creditori ipoteeari ehe non partecipa- rono all'eseeuzione. Non e dunque possibile di ravvisare una lesione della Legge federale 0 un easo di denegata giustizia nel giudizio delle Autoritä. cantonali talmente ehe l'eecedenza risultante dalla vendita dello stabile rappresenti la parte dei creditori ipotecari insoddisfatti e ehe non si possa percio consegnare al debitore eseusso fintanto ehe non sia estinta l'iserizione nei pubbliei registri 0 che i ereditori ipotecari non ,abbiano diehiarato di aeeonsentirvi. Per questi motivi, la Camera cli eseeuzione e fallimento pronuncia: Il ricorso dei fratelli Marconi e respinto. 28. ntfd)eib l)om 21. tjeoruar 1898 in ad)eu . tod). Pfandverwel'l'tmg; Stellung des Dl'itteigentümers der Pfänder. I. tjriebrid) iletmaun in Daeberutbotf f d)ufbet bel' ileil fajf e meumünfter 1500 tjr. au :Dadel n. tjür bie d)u(b l aftet ein ber 6 d)ttl ef tel' bei3 6d)uHmerß, tj 'au ' ),atia . tod) in 9remfd)eib, ge ötenber d)uIborief i)on 3000 tjr. auf tj. ileimann fe(6ft alß tjaufnfanb. ie ileU)taffe leitete gegen ben d)ulbner etrei6ung auf l5fanbuer l.Jcrtung ein, unb eß ttlurbe bie metfteigetung auf ben 8. :üftooet 1897 angefent. S)iegegen etl oo nun bie Ben tümerin beß tjauftnfanbe infnrad)e, ttleif i9t feine munfertt gung be Ba9 ungß6efel re 3ugefterrt ttlotben fei. ie ttlutbe )on bet untern fantonulen uffid)tnoel)ßrbe a6gcttliefen, ttleU aUt Bett ber ußfertigung be 3al)lungßbefel)lß ber msol nort bet efd)ttlerbefül)rerilt ttleber ber ( u6igetin, nod) bem ettei6ungi3