744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites
de la Suisse avec l'etranger.
Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. -Traite avec l'ltalie
dn 22 Juillet 1868.
104. Sentenza del 27 dicenibre 1889, nella cansa d' Ayala.
A. Nel novembre del 1874 diverse persone di l fodena
sporgevano presso quella Procura generale una
denunzia. con
Ja quale sostanzialmente esponevano, aver esse ad istigazione
di Giuseppe d' Ayala e per effetto de' suoi dolosi maneggi ap-
posto contrariamente alla loro volonta e con loro danno, la
Ioro
fuma ad una seheda d'assoeiazione reeante obbligo d'ab-
buonamento all' opera illustrata
I eapolavori della R. Pina-
coteea di Torino.
)) Ineoatosi un proeesso eontro il d'Ayala in
base a tale denunzia,
il giudice istruttore presso il Tribunale
eorrezionale di Modena, con ordinanza dell' 8 gennaio 1877,
dichiarava -sulle eonformi conclusioni del
P
1 ifinistero -
non farsi
Iuogo a procedimento, e efö perehe nei maneggi
messi in opera dal denunciato
per indurre i denunzianti a fir-
mare la seheda di assoeiazione non si riseontravano quei rag-
giri fraudolenti ehe son neeessari a dar vita ad una tentata
truffa.
B. Nell'aprile del 1880, essendo pendente innanzi al tribu-
nale di Bologna un proeesso eontro
il D' Ayala per fatti con
simili a quelli eome sopra denunziati, le prefate persone di
Auslieferungsvertrag mit Italien. No llJ:I..
Modena sporsero nuova querela al proeuratore del Re presso
quel tribunale
per ottenere ehe si proeedesse contro il
D'Ayala anehe per le firme a loro earpite. Riattivato, a se-
guito di queste querele (ehe
per ragioni di eompetenza
furono trasmesse al
R. proeuratore del tlibunale loeale) il
proeesso ehiuso eoll' ordinanza surriferita dell' 8 gennaio
1877, il D'A. veniva linviato davanti al tribunale correzionale
di Modena, il quale, partendo dal eoneetto ehe l'ordinanza cli
non-luogo dipendesse da inesistenza di reato e fosse passata
in eosa giudicata e ehe le nuove denunzie posteriori non
somministrassero aleun elemento
ulteliore ehe potesse para-
lizzare l'ordinanza stessa, -
eon sentenza eontumaciale del
13 giugno 1882 dichiarava di ricapo
non farsi luogo a proee-
dimento.
C. Appellatosene il Publieo Ministero, la Corte eon ezio-
nale d' Appello di Modena riteneva non essere le ordinanze
di
non-luogo emesse nel eorso dell'istruttoria per inesistenza
di reato, eee. di ostacolo alla
liapertura del proeesso quando
sopravvengano
nuove prove preordinate a stabilire gli ele-
menti sostanziali del reato di
eui si tratti, -avere l'orcli-
nanza stessa perduto
ogni sua giuridica importanza di fronte
alla suceessiva istruttoria ed agli elementi in essa raceolta, e
doversi supplire al vuoto lasciato da quella, analizzando i
risultati delle raeeolte prove onde ehiarire se realmente l'im-
putato siasi reso colpevole dei reati ehe gli
si aserivono.
Eppero eon sentenza 13 settembre 1882, confermata il 30
suceessivo dieembre dalla Corte di Cassazione di Torino, -
premesso ehe
realmente i maneggi usati dall' appellato
avevano tutti i earatteli di un artifizio doloso eol quale si
sorprese ecl inganno l'altrui buona fede per eai pire un' ob-
bligazione alla quale le parti lese non si sarebbero altri-
menti sottoposte, fatta applicazione degli art. 625 a 630
e 112 del eod. pen. perche le singole obbligazioni eolla
truffa earpite avevano un valore maggiore di L. 500 e
scartata la
reeidivitä -essa condannava il D'Ayala contu-
maeialmente
alla pena del eareere per anni 7 e mesi G,
alla multa ( eonvertibile in eareere nel caso d'insolvenza) di
746 A. Staatsrnchtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
L. 300 per ciaseuno degli stessi reati e eosl. alla multa
eomplessiva di L. 1800, all'indennizzo dei danni verso le
parti lese e nelle spese del giudizio, diehiarando ehe in
forza del R. decreto d'amnistia 19 gennaio 1878 la pena
del careere come sopra applieata veniva ridotta di 6 mesi
per ogni reato, per eui rinrnne circoseritta a 4 anni e
mesi 6.
D. Saputosi dal Governo italiano ehe il D' Ayala si era dap-
poi rifugiato a Lugano, la sua Legazione in Berna ne
ehie-
deva la eareerazione provvisoria e, -conseguita questa il
30 novembre. -la estradizione, in virtu dell' art. 2, N° 12
del relativo
ti'.attato 22 luglio 1868.
Vi si opponeva il D'Ayala, esponendo verbalmente dap-
prima e poseia eon memoria 5 andante dicembre dei signori
avvocati Censi e Vegezzi
al Consiglio federale : non essere
lecito d'interpretare in modo estensivo un trattato di estra-
dizione
per farne delle applieazioni analogetiehe ; non essere
leeito sopratutto di desumere
il valore di una truffä, eec.
dalla sempliee affermazione della
parte denuneiante ehe si
diee lesa; essere in eonereto
1a pretesa frode rimasta senza
risultato e risolversi
il valore dell'imputazione in zero. Non
potersi in seeondo luogo sommare insieme,
per raggiungere il
valore preseritto,
il valore aceertato di pfü reati eommessi a
danno di
pfü peisone. Opporvisi il testo stesso del trattato
italo-svizzero e la pratica del Tribunale federale,
il quale eon
suo giudieato 29 marzo 1879 nella eausa Crivelli
ha stabilito
chiaramente e tassativamente ehe, trattandosi di due imputa-
zioni
cli fri 1000 l'una e di fri 657 l'altra a danno dell'identica
persona, nessuna di esse sorpassa da sola la cifra di
fri 1000
dal trattato voluta.
Conformemente all' art. 58 della legge 27 giugno 187 4
sulla organizzazione giudiziaria f ederale,
il Consiglio federale
ha quindi eon suo officio del 19 corrente mese trasmesso
pel relativo giudizio l'ineartamento della vertenza a questa
Corte.
Prernessi in f atto ed in diritto i seguenti ragioncirnenti :
1° La presentata domanda di estradizione soddisfa indub-
Auslieferungsvertrag mit Italien. N 104.
biamente alla condizione formale posta dall' art. 7 del trat-
tato fra Ia Svizzera e l'Italia per la reciprnca estradizione dei
delinquenti, poiche vien eorredata da
una sentenza di eon-
danna (in contumacia) indicante la natura e la gravita dei
fatti eontro cui
fu mossa azione, eome anehe Ie disposizioni
penali applicabili a questi fatti.
D'altra parte e paeifieo in atti ehe i reati a ragion dei
quali
il D'Ayala fu eondannato e la sua estradizione e ehiesta
rientrano nella eategoria delle infrazioni alle leggi penali ehe
obbligano
lo Stato richiesto, giusta l'art. 2° del trattato, ad
aeeordare
l' estradizione.
Contestata
e inveee l'applicabilita del Trattato al ricorrente
per efo ehe il valore degli oggetti estorti con ognuno dei
delitti aseritti
ad opera sua non raggiunge il minimo tassati-
vamente voluto dal trattato
medesin10 nel eapoverso ehe
accompagna
il N° 12 del prefato artieolo 2°.
2° A sostegno di questa sua obbiezione il rieorrente invoca
la giurisprudenza
gia sancita da questa stessa Corte nella
sentenza 29 marzo 1879 (Racc.
off. V, p. 71), con la quale si
e rifiutata l'estradizione di eerto Crivelli, condannato a due
ed a
tre anni di careere, ecc., per titolo di appropriazione
inclebita e di truffa, pel motivo ehe non
si potevano aecumu-
lare le due somme
cli L. 1000 e L. 657, rappresentanti il
valore di ciaseuno di detti reati, onde ottenere un tutto eeee-
dente il limite dei mille franehi determinato dal trattato.
Stando in fatto il richiamato preeedente, rimane a vedere
se le condizioni giuridiche del medesimo si attaglino
vera-
mente a quelle del easo di eui si tratta nella presente speeie,
eppero se torni lecito
di applicare a questo la medesima
adottata eome sopra in quello. E la questione vuol essere
risoluta nel senso affermativo.
E bensl vero ehe per respingere la clomanda d'estradizione
formolata nel 1879 eontro
il Crivelli il tribunale federale ha
fatto eapo segnatamente al riflesso ehe i due delitti attribuiti
all' individuo requisito rivestivano earatteri essenzialmente
diversi ed erano anehe stati puniti eon diverse pene, quando
invece -in eoncreto -si
tratta di una stessa specie di
748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
reato commesso verso pfü persone. Ma il divario fra i due
casi
e pfü specioso ehe reale. In sostanza, difatti, si hanno
anehe nel seeondo come nel primo
pfü reati ehe furono trat-
tati eome tali singolarmente dal magistrato italiano e ehe
vogliono esserlo altresl
di fronte al testö della disposizione in
discorso del trattato svizzero-italiano. Tanto e efo vero ehe la
sentenza di condanna su cui poggia
la domanda d'estradizione
parla, nel suo dispositivo, di una multa di
300 L. inferta a
ciascuno degli stessi reati attribuiti al d'Ayala, riduce -in
virtu
del decreto d'amnistia -di sei mesi per o,qni reato la
pena del carcere contro di lui prononciata e fa esplicito
appello all' articolo
630 del codice penale (italiano) secondo il
quale per ogni delitto il valore della obbligazione carpita
deve oltrepassare le
500 L., trattando cosl le varie azioni
delittuose del prevenuto non come un unico delitto composto
o eontinuato, ma come costituenti altrettanti singoli reati da
reprimersi con singole pene.
Il trattato poi non distingue al
ripetuto capoverso del
N° 12 dell' art. 2° fra delitti di specie
diversa puniti con diversa pena, ma richiede indistintamente
per tutte e singole le infrazioni contemplate in detto numero
12 l'estremo del valore eccedente i franchi mille.
Sta quindi l'analogia del caso presente con quello giudicato
dal Tribunale federale
il 29 marzo 1879 nel senso della
inammissibilita della eumulazione dei valori estorti dalla
stessa persona con
pfü delitti per raggiungere quello riehiesto
come sopra dal trattato in diseorso e l'obbiezione aeeampata
dal rieorrente appare quindi in massima come fondata.
3°
Un dubbio potrebbe forse nascere di fronte ad una tra
le infrazioni aseritte ad opera del ricorrente. Meutre difatti
rispetto agli altri einque denunzianti, la sentenza della
Corte
d'appello di .lVIodena eonstata avere il D'Ayala earpito loro la
firma ad una scheda d'assoeiazione all' opera
I eapolavori
della R. Pinaeoteea di Torino
per un itnporto superiore a
L. 800, riguardo al sesto dei medesimi (Ineerti cav. Anselnio)
essa parla di un danno di oltre L. 1000 ehe gli sarebbe deri-
vato del fatto di essersi laseiato carpire anch' egli l'identica
obbligazione. D'onde
il quesito, se I'estradizione non debba
Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 104.
concedersi almeno per questo singolo fatto delittuoso, rispetto
al quale la presentata domanda risponderebbe invero all' es-
tremo
pifi sopra discusso del valore dell'oggetto estorto.
Senonehe la surriferita allusione al danno di oltre
L.
1000 ehe avrebbe subito il denunziante Incerti si trova
soltanto nell' inizio della sentenza di eondanna, ehe la
Corte
d' Appello ha desunto dall' atto di aecusa, non e invece ripe-
tuta nel corpo stesso della sentenza e precisamente nel rias-
sunto dei fatti ehe la Corte ha eostrutto essa medesima a
fondamento del proprio giudizio e ehe deve ritenersi fare
stato e regola eziandio
per la decisione da prolare nella pre-
sente sede.
Conseguentemente,
il Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione del detenuto Giuseppe
fu Giuseppe D'Ayala,
di Milazzo, non e aeeordata.