34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
agents de se faire represenler par des sous-agents, reconnait
deja implicitement a ceux-ci Ia qualite de mandataire de l'agent
principaI; l'art. 6 ajoute que les agents sont responsables per-
sonnellement, vis-a-vis des autorites, de la gestion
de leurs
sous-agents,
et l'art. 8 prevoit que les agents sont tenus de
faire au Conseil federal les communications qu'il rl3clame au
sujet de tous les contrats qu'ils passent,
et par consequent
aussi de ceux
concius en leHr nom par leurs sous-agents. En
outre le Conseil federal, dans le reglement d' execution du
10 Juillet 1888, pour Ia loi federale du 22 Mars meme annee
concernant les operations des agences d'emigration, se reserve
de revoquer Ies sous-agents qui feraient des operations d'e-
migration pour Ieur propre compte. (V. dit reglement art. 22
litt. c.)
TI resulte de ce qui precMe que les contrats lies par les
sous-agences le sont au
nom de l'agence principale, seule res-
ponsable de
leHr execution. Les contrats passes a .Lausanne
sont ainsi concius au nom de l'agence Rommel et ü
e
,
et dans
ces circonstances, la sous-agence administree par E. Ruffieux
reunit bien tous Ies caracteres d'une succursale, soit filiale de
l'etablissement principal.
Cette situation ressort d'ailleurs des
annonces de l'agence Rommel
et Cie elle-meme, produites au
dossier, laquelle
designe une de ses sous-agences sous la deno-
mination de succursale. )
30 Dans ces conditions et vII la jurisprndence constante
mentionnee ci-dessus,
il y a lieu de reconnaitre que le fisc
vaudois
etait en droit de soumettre a l'impöt les Mnefices
realises
par Ia sous-agence, soit succursale de l'agence d'emi-
gration Rommel et Cie a Lausanne.
La dite maison etant toutefois astreinte a payer a son siege
a Bille Fimpöt sur la totalite de son revenu, soit de ses Mne-
fices, il nait de ce chef une double imposition et il se justifie,
pour la faire disparaitre, d'autoriser les recourants, confor-
mement a la conclusion subsidiaire fonnulee par le recours
et par l'Etat de Bäle, a deduire de la somme totale des reve-
nus pour lesquels ils etaient imposes jusqu'ici
a Bäle, la part
de ces revenus provenant de Ia sous-agence de Lausanne.
Par ces motifs,
Ir. Doppelbesteuerung. N" 6.
Le Tribunal federal
prononce:
La conclusion principale du recours est ecartee; Ia coneIu-
sion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rom-
mel et Cie sont autorises a deduu:e, de Ia somme de Ieur
revenu impose
a Bäle, Ia part du dit revenu provenant de Ia
sous-agence de Lausanne.
6. Senlenza del 21 giugno 1889 nella causa
Baumann e Ci.
A. La ditta Baumann e CI, domiciliata a Lucerna, vi eser-
cita un commercio di coloniali, fonnaggi, ecc. all'ingrosso, per
il quale e anche tenuta al pagamento d' ogni imposta comu-
nale e cantonale sulla sostanza e sulla rendita, in conformita
di quella legislazione. Un suo commesso percorre frequente,
con campioni, il cantone Ticino e vi stipula numerose vendite
di merci, ehe sono poi trasportate a domicilio da certi Treseh,
in Bellinzona, e Baechi, in Locarno ; questi s'incaricano ezian-
dio di tenere provvisoriamente in deposito, nei 101'0 magazzini,
quelle altre merci di spettanza della ditta ehe non trovano
iJnmediata destinazione.
B. Ravvisando in codeste operazioni della ditta Baumann
l'esercizio, sul
tenitorio dei comuni rispettivi, deIla mercatura
a' sensi delle Ieggi ticinesi 7 dicembre 1861, 1
dicembre 1875
e relativo regolamento deI 16 dicembre stesso anno le muni-
cipalita di Bellinzona e Locarno
l' inserissero nel nnolo degli
esercenti Industria e Commercio e le imposero per l'anno
1888 una tassa di
37 fr. 20 c. 6 fr. 50 c. la prima, di 14 fr.
5 c. 15 fr. 75 c. Ia seconda. Minacciati di sequestro per
il easo in cui persistessero nel rifiuto deI pagamento di detta
tassa, i
sigg. Baechi e Tresch ne versarono l' importo all' esat-
tore di Locarno e ne fecero deposito a Bellinzona. Ma Ia ditta,
36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
che vi si era formalmente opposta si aggravo simultanea-
mente, eon atto
20 ottobre 1888, al Consiglio di Stato deI
cantone Ticino per
Ia ragione ehe essa non tiene in questo
aleun domicilio, ehe i
sigg. Treseh e Baechi non sono ne suoi
rappresentanti
ne suoi impiegati ma semplici camionneurs-
speditori e ehe essa paga
gia tutte le tasse d' industria e
commereio, di mereimonio,
cli eapitaIe, eec., di eui possa
essere eolpita al
suo vero ed unieo domicilio in Lueerna.
C. Sentite le osservazioni dei municipii di Bellinzona e di
Loearno, tendenti a far diehiarare il rieOl'so della ditta Bau-
mann destituito di fondamento, il Governo ticinese 10 respinne
con sua risoluzione deI 3 geunaio 1889, nella quale espose
fra altro i seguenti considerandi :
( AHa tassa di mercimonio
comunale ed alla tassa cantonale d'industria e commercio
vanno soggetti tutti
gli esereizi d'industria e di eommercio
esistenti nel cantone, e rispettivamente nei comuni, senza
al-
cuna eonsiderazione alla eircostanza di fatto se i proprietari
di detto esereizio tengono,
0 meno, domicilio nel cantone, 0
nei rispettivi eomuni, 0 eonducono es si direttamente tali eser-
cizi od al mezzo di 101'0 rappresentanti. Ora dalle diehiarazioni
delle municipalita di Bellinzona e Loearno
nonehe dalle eon-
fessioni della stessa ditta rieorrente, appare ehe i sigg. Treseh
e Baeehi, quali rappresentanti della ditta Baumann e
Ci fanno
atti di mercatura nel eantone e risp. nelle
citta di Bellinzona
e Loearno e
vi vendono la merce ad essa ditta spettante e
depositata presso di loro.
Che se la ditta paga a Lucerna le
tasse per l'esereizio
cola deI suo eommercio edella sua in-
dustria, cio non la esentua dal pagare le imposte anche nel
cantone Tieino
per quel eommercio che ivi esercita a mezzo
dei suoi rappresentanti;
ne con questo pagamento d'imposta
a Lucerna e nel Ticino essa
si trova aggravata cli una doppia
imposta vietata dalla
co stituzione , perehe l' oggetto imponi-
bile
e diverso, pagando essa nel eantone di Lucerna per gli
atti d'industria e di commercio ehe cola sono esercitati e
pagando nel Tieino per quelli
ehe qui esereita.
D. Contro questa risoluzione Ia ditta Baumann rieorre, eon
sue memorie
deI 14 e 17 gennaio 1889 al Tribunale feclerale
U. Doppelbesteuerung. N° 6.
e domanda ehe venga fatto obbligo al Governo deI cantone
Ticino di astenersi dalla doppia imposta ehe vorrebbe mettere
a
di lei carieo, addueendo in sostanza il riflesso ehe segne:
La nostra ditta ha sua sede e domieilio in Lueerna, dove
paga tutti i tributi inerenti al proprio eommercio. Da circa
7 anni essa
fa visitare da viaggiatori i suoi elienti nel eantone
Ticino, dove non tiene ne domieilio, ne sueeursale, ne rappre-
sentanti
0 impiegati, non potendosi considerare eome tali i
sig. Tresch a Bellinzona e Baeehi a Loearno, i quali fanno per
essa unieamente l' officio di speditori 0 camionneurs e non
hanno facolta di vendere 0 di riscuotere ehecehessia per la
ditta, ma devono e possono soltanto eonsegnare
al clomieilio
dei singoli clienti le merci a questi vendute direttamente dalla
ditta
0 dal suo viaggiatore.
E. Nella sua risposta deI 16 marzo p. p., il Consiglio di
Stato deI eantone Tieino, pur riconoseendo di essere incorso
in un errore, allorquando esponeva nella querelata risoluzione
ehe la ditta ricorrente rieonoseeva essa medesima, essere i
sigg. Treseh e Baeehi suoi ( rappresentanti, diehiara ehe
eio nulla toglie per altro alle ragioni da Iui addotte e per le
quali esso ha creduto respingere quel ricorso, stanteehe se i
sigg. Treseh e Bacehi non sono rappresentanti della casa
Baumann e Ci, sono pero suoi inca7'icati, come e detto
mnl rieorso 14 gennaio, 10 ehe equivale a rappresentanti.
Ma prescindendo anehe da cio, esso continua, sta sempre
il fatto che i sigg. Baumann e Ci tengono nel Ticino, e piu
precisamente a Loearno e Bellinzona, depositi di merci ehe
essi vendono nel Ticino e ne fanno la eonsegna al mezzo
dei prefati 101'0 inearieati Treseh e Bacchi. Dagli atti an-
nessi appare aceenato in modo indiseutibile ehe i sigg. Bau-
mann e C' esercitano, qui, se non direttamente, almeno
indirettamente, al mezzo d'interposte personne, un vero
eommercio ehe, a termini dell'art. 2 della legge 1
dieem-
bre 1875 e deIl'art. 3 della legge 7 dieembre 1861 sulle
taglie eomunali, va soggetto aHa tassa di mercimonio eo-
munale e d'industria e eommereio. Che la ditta Baumann
sia domiciliata piuttosto a Lueerna ehe nel Tieino, nulla
38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
interessa nella presente vertenza, giaeehe qui si tratta di
vedere se essa tiene deposito di merci nel nostro eantone
e se quivi vende e consegna detta meree. Ora su questa
eireostanza di fatto il nostro avversario nulla oppone, anzi
ammette la eireostanza stessa. E stando eosl la eosa e
evidente ehe la ditta stessa debba al pari di chiunque
altro esereita un eommereio nel cantone sottoporsi alle
tasse ehe eolpiseono gli atti di mercatura. Ne si puo op-
porre ehe la ditta Baumann esereiti solo atti di eommis-
sione, limitandosi a mandare nel eantone un suo rapp re-
sentante eon eampioni ad assumere comandi, perehe dagli
attI e dalla stessa eonfessione dell'avversario emerge ehe
questi tiene sempre nel eantone depositi 0 magazzini di
merei ehe vengono poi eonsegnate mano mano ehe si ven-
dono. E neppure vale l' osservazione ehe la ditta ricorrente
non paga affitto di magazzino, perehe se essa non ha in
loeazione dai sigg. Treseh e Baechi i magazzini, sta pero
ehe la sua meree si trova depositata nei magazzini dei suoi
inearieati suddetti, ai quali corrisponde un congruo eOm-
penso ehe va a retribuirli, non solo dell' opera personale ehe
prestano, ma anehe dell' uso ehe essa fa dei 101'0 loeali.
F. N ei rispettivi allegati di repliea e dupliea entrambe le
parti riprodueono quindi, sotto diversa forma, i medesimi ar-
gomenti
gia messi innanzi eome sopra e detto nel rieorso e
nella risposta, insistendo nelle reciproehe eonclusioni, senza
pero porre suffieientemente in ehiaro il vero carattere di
fat.to e di diritto, ell'opera prestata dai sig. Treseh e Banehi
nel 101'0 rapporti eon la ditta rieorrente e eoi clienti di questa
l eantone Ticino. Laonde il giudiee federale delegato al-
IS.tl:uttona della causa, eOn suo ufficio deI 6 andante giugno,
1 tO? sulla scorta dell' art. 61 2 della legge organica giu-
diZla:'la .fednrale, l ditta rieorrente ad insinuare in atti, per
la
dilnelnazlOne dl tal punto, la propria eorrispondenza eoi
prefatI Slgg. Tresch e Bacchi : eio che fu fatto.
Premessi in fallo ed in diriUo i seguenti ragionamenti :
. 1
Siecome fu gia dal Tribunale federale rieonoseiuto a pili
rlprese, segnatamente eon le sue sentenze dei 16 luglio 1881
1I. Doppelbesteuerung. No 6.
e 22 marzo 1884 nelle eause Wanner e Ruepprecht e Ci
(Race. off., 'TII p. 445 ss., X, p. 16, 2° eonsO), la disposizione
dell' art.
46 2 della eostituzione. federale ehe vieta la doppia
imposta, mira ad impedire ogni e qualunque imposizione di
un ente patrimoniale da parte di un eantone ehe non ne ha,
giusta i principü di diritto feder ale la facolta, senza che
oe-
eorra prendere in considerazione se il eantone autorizzato
inveee a farIo esiga realmente
0 non esiga dei balzelli su
questo medesimo ente. Egli
e dunque indifferente ehe Bau-
mann e
Ci siano, come appare dai Ioro allegati e dagli atti di
causa, effettivamente astretti a pagare a Lueerna, sede deI
loro prineipale stabilimento,
le imposte eoneerneJ ti il reddito
intero della loro azienda.
Cib ehe importa, eio ehe e deeisivo
per
l' attuale eontestazione e solo di sapere se, riguardo a
questo reddito e eonformemente
ai surricordati principü deI
diritto federale,
Ia ditta ricorrente sia soggetta esclusivamente
lla sovranita tributaria deI eantone di Lueerna, oppure se sp etti
anche al cantone Ticino
il diritto d'imporle aggravii a causa deI
commercio ehe essa esereita entro i limiti deI suo territorio:.
2° Ora, secondo la pratiea costante delle autorita federali,
la soluzione di eosiffatto quesito dip ende essenzialmente dalla
constatazione
di fatto se la ditta Baunlann e Ci possegga 0
no nel eantone Ticino una filiale 0 sueeursale. E la risposta
vuol essere negativa. Riconosee bensl la rieorrente stessa ehe
fa degli affari nel Tieino e non eontesta neppure ehe tiene
a Bellinzona ed a Loearno dei depositi di merci, speeialmente
di zueehero.
Ma queste eireostanze non bastano punto per
soggettarla alla
sovranita deI fis co ticinese (V. la sentenza
maggio 1879 nella causa Gerber, Raee. off. V, p. 146,
3° eonsO), attesoehe non valgano a eostituire da sole, -in
maneanza di qualsiasi banco, rappresentante
0 impiegato a
tal uopo, -un altro eentro della sua
attivita eommerciale.
Per cib ehe riguarda in partieolare i rapporti dei sigg. Treseh
e Baechi, a Bellinzona ed a Loearno, da una parte,
eon la
ditta rieorrente
e, dall' altra, co' suoi elienti nel Ticino, la
eorrispondenza e
i conti prodotti da Baumann e Ci (V. lett.
F dei fatti) non lasciano sussistere il benehe menomo dubbio
40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
circa la verita delle allegazioni in argomento deI ricorso. Si
eruisce difatti da queste carte in modo irrefragabile ehe
Tresch e Baechi non hanno mai fatto
-di fronte a Baumann
e
Ci -aItro officio se non quello di vetturali (camionneurs)
o depositarii, ehe non furono mai incaricati di trattare eoi
elienti della ditta di Lucerna,
-la quale stipulava essa me-
desima
0 si faceva rappresentare all'uopo esclusivamente dal
proprio viaggiatore Roberti,
ne di riscuotere il prezzo delle
merci che trasportavano a domicilio per ordine
di detta Casa
r
e che ogni operazione relativa a commercio di questa fu
sempre fatta e si
fa direttamente a 0 da Lucerna stessa.
3° In cosiffatte condizioni la pretesa messa innanzi dalle
municipalita di Bellinzona e Locarno ed appoggiata dal
go-
verno ticinese riveste sicuramente i caratteri di una doppia
imposta contraria all'art. 46
2 della eostituzione federale
r
inquantoche tende a colpire di tassa un ente, il reddito d'un
eommercio, che e gia legittimamente imposto dal fisco di un
altro cantone,
eppero il ricorso appare come fondato. Siecome
poi i vetturali Tresch e Bacehi non hanno soddisfatto 8ponta-
neamenle a eodesta pretesa, ma solo dopo ehe le merci di
Baumann e
Ci erano state eventuahnente minacciate di se-
questro, mentre Ia ditta ricorrente ha, dal canto suo, prote-
stato
SI tosto e fonnalmente contro la pretesa medesima, co si
conviene fare in conereto
caso appIieazione della pratica co-
stante delle autorita federali per imporre al eantone Ticino
l'obbligo di restituire ad essa ricorrente le imposte
0 tasse
ehe le municipaIita di Bellinzona e di Locarno hanno, come
sopra
e detto, indebitamente esigiute.
Conseguentemente,
TI Tribunale federale
pronuneia:
TI rieorso e fondato ed il fisco deI eantone Ticino tenuto a
restituire alla ditta Baumann e
Ci di Lucerna le imposte che
i signori Treseh e Bacchi hanno pagato
0 deposto presso i
municipii di Bellinzona e di Locarno per l' esercizio dell' anno
1888.
III. Pressfl'ciheit. No 7.
III. Pressfreiheit. -Liberte de la presse.
7. Urtl)eH pom 15. eßruar 1889 in 6ad)en
1Rebaftion be ,,5!5atedanb".
A. :nurd) 3ttlei tn Ifu. 264 unb 265 be in f u3em erjd)et::;
!tenben Beitung (lratte ,,5!5ater(anb" lJOm 15. unb 16. o ,)em(ler
1887 unter bem :tiM: IfSllu Sd)affl)aufen" ,)eröffenHtd)te
rtifet erad)tete fid) riebrid) rnM, bamar d)riftfatl)oIifd)er
'l3farrl)effer in 1Rl)etnfeIben, numnel)r farrer in Bürid), in feiner
l)re ,)ertent; er Iub bal)er nad) ill(afjgaoe ber fU3erntjd)en e::;
fengeoung, nad) ttleld)er 3njurienftrettigfeiten in ber orm be
ü.ln:pr.oaeffe au oel)anbeIn finb, bte 1Rebaftion be ,,5!5atertanb"
.l.ot b 5!5ermittIeramt 2uaern. 5!50t bem riebennrtd)ter unb n.od)
burel) f:pätere oef.onbere ;rWirung .letttleigette bie 1Rebatti.on be
H5!5aterfanb" bie 91ennung be ;infenber ber oetreffenben Slltttfe!.
. !IDruOeI etl)o(l bager gettd)tltel)e Jr(age gegen bte 1Rebaftton
b ,,5!5aterfanb", inbem er bie Sllntriige fteUte: ,,1. :nie .l8el'fagte
fei fd)ufbig bet .l8ereibigung unb 5!5etläumbung beß Jrfäger unb
fei bafÜt angemeffen au beftrafen; 2. :nie ;l)te be Jrfiiget jei
rlel)tediel) gettlal)tt, bie l)renftäntung aufgel).ooen; 3. :ner Jrliiger
Jei oereel)tigt, ba Uttl)eU auf Jroften ber .l8enagten einmal im
,,5!5aterfanb" unb einmal im ,,6el)aff9aufet 3ntelfigen3bfatt" 3
u
uOn3iren; 4. :t em Jrfager f den bie tJi:ed)te ,mf 6d)abeneria
gel la9tt; 5. ::nie .l8eflagte trage aUe Jroften."
3m erften 5!5et9anb ungntermine ed!ätte nun aber ürfl'ted)
Dr. Beml' amen bet oenagten tJi:cbaftion, ber infenber ber
fragUel)en Beitungnartife fei Jra))fan 3gna3 eoer in d)aff:::
(,tUfcn; biefer iWernel)me bie 5!5erantttlottnel)feit für biefcllien uni
c,s Jei ba9er bet roact gegen biefen, niel)t aoct aud) gegen bie
m:ebaftion b ,,5!5aterlanb" 3u fül)ten. n biefem Stnne ttlctbe
eine SllOiinberung ber atteianfel)reibung ,)er(angt. :ner Jr!äget
ljiberfente fiel) biefern .l8egel)ten. ;ca .l8eairlngeriel)t f
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fente ben ;ntfd)eib üoer Me Slloiinbetung ber (ttteianiel)retbung