Zweiter Abschnitt. -Deuxieme seetion.
Bundesgesetze. -Lois federales.
Persönliche Handlungsfähigkeit.
Capacit civile.
5. Sentenza 27 (ebbraio 1885 nella causa Bassi.
Ai 2 gennaiü deI t 88ö il tribunale tutüriü deI circülü di
Calanca nominava certü Giüvanni Bülognini a curatüre ed as-
sistente della vedüva ed altrü Bülügnini a tutüre dei minürenne
figlio (Pietro) di Gaspare Bassi di Cancü. Morto nel 1877 il
Giüvanni Bolognini, ch sei anni prima aveva ottenuto, quale
pro.curatüre dei fratelli Gaspare e Pietro fu Gaspare Bassi, de-
genti da variü tempo. eün esso. lui a Mo.ntbeliard, la eonsegna
di tutti gli atti e titoli risguardanti la süstanza paterna da lüro
ereditata, il tribunale tutürio, a riehiesta della sovrastanza
deI comune di Caneo, nominava sotto ai 29 settembre deHo
stesso anno neUa veste di tutore e curatore cumulativa-
mente pei suddetti fratelli Gaspare e Pietro Bassi, il signor
Giuseppe Mazzoni padre in Boddio. Mancati püseia ai
vivi anehe la vedova madre ed il frateno Gaspare, Pietro
ßansi, rimasto Cüsi unico legittimo erede della famiglia, in-
earlCava l'avvocato Dr Curzio Curti a Bellinzona di raecogliere
in patria ogni sua sostanza onde poterIa, previo. 10 svineolo
dalla curatela deI Mazzoni, amministrare da se. SenüncM
davanti al giudice cüneiliatore il Mazzoni dichiarö di nün
voler rispündere aHa domanda libellaria formo.lata nell'anzi-
detto. scüpü dal mandatariü deI Bassi, ehe eio.e rendesse i
conti della euratela e consegnasse la süstanza da lui ammi-
Persönliche Handlungsiähigkeit. N° S.
nistrata, non riconoseendo altri, fuo.r ehe iI tribunale tutorio,
in dirilto
di ehiedergli eheechessia. L'avvoeato. Curti spiegö
allüra la sua azione davanti al tribunale di distretto in Rove-
redo, ma parimenti invano, perehe il Mazzoni, contestandone
la giuridiea natura, so.llevo la declinatoria di foro e rieorse
al Piccolo Consiglio dei Grigioni, affincM dicbiarasse doversi
adire il foro. amministrativo., ovverosia il ripetuto tribunale
tutorio
della Calanca.
Considerando ehe la demissio.ne deI Mazzoni dalla tutela
. di Pietro Bassi, risp. la diehiarazione di quest'ultimo eome
in propria suo diritto, verte nel eontenzioso amministrativo
) e rientra in prima linea nella eümpetenza dell'autorita
tuto.ria, ehe a suo tempo. ha risoluto la messa sotto tutela, -
ehe pero in easo di rinuncia negativa di essa riman sempre
esperibile il ricorso aHa eommissione deI competente tri-
) bunale di distretto, - e ehe l'ulteriore petito della rieon-
) segna della sostanza di P. Bassi dipende dal deereto deI
merito e sfugge, cülle questioni a sapere se il Bassi sia
statü messü con ragio.ne Sütto tutela e se possegga ormai la
capacita di amministrare da se la pro.pria sostanza, alla
cognizione deI Piccülo. Co.nsigIiü, quest'esso diehiarö il
ricorso fo.ndato..
Donde il ricorso di diritto. pubblieo. al Tribunale federale,
ehe il Pietro Bassi ha insinuato eon sua memo.ria deI 29 8et-
tembre :1884, appüggiando.lü preeipuamente alle seguenti
considerazioni :
I. n Piccolo Consiglio dei Grigioni non e giudiee eostiLu-
zionale neUa causa Bassi contro Mazzoni, pereM non compe-
tante a decidere nelle eause eivili; il rimando davanti al
tribunale tutorio di un maggiorenne eapaee viola parimenti il
prineipio ehe nessuno puö essere sottratto al suo giudiee
naturale, püiehe il solo giudice ordinario e co.stituzionale ehe
deve deeidere in prima istanza di detta causa eiltribunale di
distretto.
II.
11 querelato deereto:eontiene una flagrante violazione
della legge su la eapaeita civile, in quanta ehe mantiene sotto
euratela un maggiorenne capaee e legalmente rappresentato; il
24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
rinvio deI Bassi davanti l'autorita tntoria equivale difatti ad
una rimessa sotto curatela, eppera ad una gravissima restri-
zione della capacita civile deI maggiorenne, che la Iegge fede-
rale deI 1881 eategoricamente proibisce, pereM quando
ritorni in patria personalmente od a mezzo di curatore, il
maggiorenne assente non e pia soggetto all'autorita tutoria.
111. Il deereto deI Piccolo Consiglio contiene in fine un di-
niego di giustizia, pereM ommise di giudicare la questione
quale era stata posta, se cioe l'azione spiegata dalBassi fosse
di natura giuridica od amministrativa, occupandosi invece
unicamente dell'aItra, non messa innanzi, della demissione
deI curatore edel proprio diritto deI curatelato, Ia quale deI
reslo, aHa stregna deI diritto comune edella Iegge grigione,
avrebbe.dovuto manifestamente risolversi nel sens/) che l'as-
sente
Bassi ha acquistato Ia eapaCIta civiJe ed e divenuto in
proprio diritto coI raggiungere la maggiore eta, senza ehe
occorra una dichiarazione deI tribunale tutorio ne deI Piccolo
Consiglio per stabilire questo fatto della maggiore eta e Ia
conseguente capacita civile.
Comunicato il gravame al Piccolo Consiglio ed al Mazzoni,
rispose iI primo di non avere altre considerazioni da esporre
a
conforto deI suo decreto, ed il secondo che riteneva il gra-
vame stesso eomme onninamente privo di fondamento e ne
ehiedeva pertanto la reiezione, applicandosi in particolar
modo a dimostrare :
a) Che il Pietro Bassi fu sottoposto a curatela quando gia
era maggiorenne e per titolo d'incapacita ad amministrare da
se Ia propria sostanza
J
non per quella di semplice assenza dal
paese; b) ehe Ia domanda dello svincolo di lui dalla euratela
avrebbe dovuto essere rivolta, in forza deI 124 deI eod. civ.
grig. e delJa stessa costituzione cantonale, al tribunale eirco-
lare di tutela. non a quello di distretto, il quale non puö
occuparsi di questioni deI contenzioso amministrativo.
Premesso in linea di diritto il seguente ragionamento :
Tutta l'argomentazione su cui riposa iI rieorso mette ca po
in sostanza ad un unico supposto, di modo che 1a sua fon-
Persönliche Handlungsftihigkeit. No 5.
datezza dipende intieramente dall'attendibilita deno stesso.
Assevera difatli il ricorrente che la tutela imposlagli dal tri-
bunale tutorio
deI eircolo di Calanca ebbe a solo motivo Ia
circostanza della sua materiale assenza dal paese nativo, e
quando eia fosse conforme al vero, starebbero anche Ie illa-
zioni trattene in eonfronto della invocata legge federale
22 giugno 1881, non figurando Ia semplice assenza tra Ie
eause per Ie quali le leggi, 0 risp. le autorita cantonali, pos-
so no privare un cittadino della sua capacita civile.
SenoneM gli atti della causa e particolarmente i verbali
deI tribunale tutorio fanno invece chiara provadel contrario,
mettendo essi in sodo ehe la nomina deI Mazzoni a tutore di
Pietro Bassi procedette segnatamente dal fatto delI'avere i
parenti e la sovrastanza comunale di Canco ritenuto quest'ul-
timo ( incapace di provvedere da se ai proprii interessi e
temuto di vederlo un giorno eadere nell'indigenza (art. ä
N° 1 della precitata legge federale).
Non a torto dunque dichiarava il tu tore Mazzoni di ( non
voler recedere dal suo offiCio se non in forza d'una risolu-
) zione delI' autorita ehe glielo aveva conferito, attesocM
l'officio medesimo non potesse ne possa riguardarsi eessato
per impero di legge ( 123 deI codice civile grigione),
co me pretende il ricorrente, e per cio solo che il Bassi ha
delegato altra persona a raceogliere la sua sostanza. E non
a torto pure ha decretato il Piccolo Consiglio spettare il
prima giudizio sulla cessazione 0 continuazione della tutela a
quello stesso magistrato ehe l'aveva ordinata.
Cadendo pero l'asserto relativo aHa violazione della legge
federale sulla capacita eivile, cadono necessariamente anehe
gli aeeessori gravami desunti da quella, ehe ritlettono Ia gua-
rentia
deI giudice eostituzionale e Ia denegata giustizia, ed il
rieorso appare nel suo tutto come destituito di fondamento.
Per cui
il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso di Pietro Bassi e reietto pereM privo di fonda-
mento.