6B 376/2012 / 6B_376/2012

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 6B_376/2012

Sentenza del 17 luglio 2012 Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________ AG, opponente.

Oggetto Violazione di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dal Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città.

Considerando: che, adito da A., con sentenza del 27 aprile 2012 il Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città ha confermato la decisione con cui il 7 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale penale lo ha riconosciuto autore colpevole di violazione di domicilio e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a valere quale pena complementare a quella inflittagli in data 13 agosto 2010 dall'Ufficio dei giudici istruttori del Canton Berna; che, con scritto del 22 giugno 2012, redatto in italiano, A. si rivolge al Tribunale federale, dichiarando di opporsi a suddetta sentenza e chiedendo una decisione in italiano; che non sono state chieste osservazioni; che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF di regola il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è il tedesco; che, posto come il ricorrente, non patrocinato e residente nella Svizzera romanda, non disponga manifestamente di conoscenze neppure passive della lingua tedesca, si giustifica eccezionalmente redigere la presente decisione in italiano (v. DTF 132 IV 108 consid. 1.1); che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2); che nella fattispecie queste esigenze sono del tutto disattese, il ricorrente non formulando alcun tipo di conclusione, salvo domandare "quello che [gli] spetta", e non indicando minimamente perché la sentenza cantonale violerebbe il diritto; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti e al Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città.

Losanna, 17 luglio 2012

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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Juridiction
Suisse
Region
Federal
Langues disponibles
Italien
Citation
6B_376/2012
Juridiction
Bger
Numeros de dossier
6B_376/2012, CH_BGer_006, 6B 376/2012
Date de decision
17 juil. 2012
Derniere mise a jour
25 mars 2026