Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_1119/2019

Sentenza del 1° ottobre 2019

Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, opponente.

Oggetto Truffa, contravvenzione alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.184[+161+188]).

Considerando:

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 3 luglio 2018 la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa per avere, nel periodo dal 9 febbraio 2015 al 1° gennaio 2016, ingannato con astuzia l'assicurazione B.SA inducendola ad atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, nonché di contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20), per avere omesso di fornire a detto istituto assicurativo le informazioni relative alla propria inabilità lavorativa dovuta ad un precedente incidente del 2 gennaio 2013; che l'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.--; che, con sentenza del 22 agosto 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto un appello dell'imputato contro il giudizio di primo grado, confermando sia la condanna per i reati di truffa e di contravvenzione alla LAINF, sia la pena inflittagli; che A. impugna la sentenza della CARP con un ricorso del 24 settembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto da entrambe le imputazioni e di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio; che non sono state chieste osservazioni al gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove; che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono infatti di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF); che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4); che, in questa ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122 consid. 3.3); che, per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1); che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto; che il ricorrente critica genericamente la sentenza impugnata esponendo la propria versione dei fatti, ma non spiega in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1); che la Corte cantonale ha in particolare accertato che il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e il salario pattuito erano fittizi; che il ricorrente non si confronta con i dettagliati motivi posti dalla CARP alla base di questo accertamento (cfr. considerando n. 4 della sentenza impugnata), sostanziandoli di arbitrio con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF; ch'egli non fa in seguito valere né la violazione dell'art. 146 CP, relativo alla fattispecie di truffa, né la violazione dell'art. 112 cpv. 3 LAINF (rispettivamente dell'art. 113 LAINF vigente nel periodo di commissione dei fatti incriminati); che il ricorrente non contesta specificamente nemmeno la commisurazione della pena, in particolare non sostiene che la sanzione inflittagli violerebbe gli art. 47 segg. CP; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); che anche la designazione di un avvocato nell'ambito del gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 2 LTF) presuppone che il ricorso non sembri privo di probabilità di successo (cfr. sentenze 6B_13/2015 dell'11 febbraio 2015 consid. 3 e 6B_81/2012 del 16 luglio 2013 consid. 2); che non essendo in concreto adempiuta questa condizione, pure la domanda di designare un patrocinatore deve essere respinta; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2019

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Citations

Décisions

Details de la source
Cette version n'est pas disponible dans la langue demandee. La meilleure langue disponible est affichee.
Juridiction
Suisse
Region
Federal
Langues disponibles
Italien
Citation
6B_1119/2019
Juridiction
Bger
Numeros de dossier
6B_1119/2019, CH_BGer_006, 6B 1119/2019
Date de decision
1 oct. 2019
Derniere mise a jour
25 mars 2026