0.946.294.545

CS **14** 497

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d’assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi

Conchiuso il 9 luglio 1947

Entrato in vigore il 9 luglio 1947

(Stato 9  luglio 1947)

I Governi della Confederazione Svizzera<br />e<br />della Repubblica Italiana,

animati dal desiderio di regolare i rapporti di assicurazione e di riassicurazione tra i due paesi,

hanno conchiuso l’Accordo qui appresso:

##### **Art. 1** Oggetto dell’Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--1}
Sono considerati come pagamenti d’assicurazione e di riassicurazione nel senso del presente Accordo, i pagamenti tra la Svizzera e l’Italia concernenti:
1. qualsiasi credito o debito derivante da contratti d’assicurazione conchiusi conformemente alle prescrizioni legali vigenti nei due paesi;
2. qualsiasi credito o debito derivante da contratti di riassicurazione o di retrocessione, conchiusi da compagnie d’assicurazione o di riassicurazione dei due paesi;
3. le anticipazioni fatte in Italia dalle compagnie svizzere d’assicurazione autorizzate ad esercitare la loro attività in Italia ai loro rappresentanti in questo paese, per gli affari della loro gestione italiana e la restituzione nella Svizzera di queste anticipazioni, come pure le anticipazioni fatte nella Svizzera dalle compagnie d’assicurazione italiane autorizzate ad esercitare la loro attività nella Svizzera ai loro rappresentanti in questo paese per gli affari della loro gestione svizzera e la restituzione in Italia di queste anticipazioni;
4. gli utili conseguiti alla fine di ogni esercizio dai rappresentanti in Italia di compagnie svizzere d’assicurazione diretta, come pure gli utili conseguiti alla fine di ogni esercizio dai rappresentanti nella Svizzera di compagnie italiane di assicurazione diretta;
5. le prestazioni delle assicurazioni sociali di diritto pubblico, come le pensioni per invalidità e vecchiaia, le rendite e pensioni per infortuni sul lavoro, in modo speciale le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, come pure, conformemente al N. 1 qui sopra, le prestazioni derivanti da assicurazioni complementari private.

Nella definizione contenuta nel N. 1 del presente articolo, sono compresi in modo speciale:
a) per le assicurazioni contro i*rischi dei trasporti:* i contributi provvisori e definitivi per avaria comune e la restituzione dei primi;
b) per le assicurazioni contro la*responsabilità civile,* gli*infortuni* e il*corpo* *automobile* (autocasco): le indennità dovute dagli assicurati contro la responsabilità civile di uno dei due paesi contraenti a persone domiciliate nell’altro paese; il pagamento delle spese mediche e di cura sopportate dagli assicurati domiciliati in uno dei due paesi per gli infortuni di cui sono stati vittime nell’altro paese; il pagamento delle spese di riparazione indispensabile sopportate dagli assicurati pel corpo automobile nell’altro paese per i danni subiti, come pure il rimborso dei pagamenti anticipati fatti in questi casi dal rappresentante o dalla sede di una compagnia d’assicurazione in uno dei due paesi per conto della sede o del rappresentante della compagnia nell’altro;
c) per le*assicurazioni sulla vita:* i premi su polizze conchiuse nella Svizzera presso compagnie svizzere d’assicurazione da cittadini svizzeri dimoranti permanentemente in Italia, ma che avevano il loro domicilio nella Svizzera al momento della conclusione del contratto; le somme assicurate presso compagnie italiane, che sono scadute e pagabili all’assicurato o al beneficiario della polizza, qualora abbia il suo domicilio nella Svizzera al momento della scadenza, come pure i riscatti nelle stesse condizioni. Lo stesso dicasi dei premi su polizze d’assicurazione sulla vita, conchiuse in Italia presso compagnie italiane d’assicurazione da cittadini italiani residenti nella Svizzera, ma che avevano il loro domicilio in Italia al momento della conclusione del contratto, per le somme assicurate presso compagnie svizzere, che sono scadute e pagabili all’assicurato o al beneficiario della polizza, qualora abbia il suo domicilio in Italia al momento della scadenza, come pure i riscatti nelle stesse condizioni.
 Le disposizioni che precedono non si applicano ai contratti d’assicurazione sulla vita a premio unico.
 Non sono compresi nella definizione contenuta nel N. 1 del presente articolo i pagamenti che, per loro natura, sono destinati a restare nel paese nel quale sono fatti e non devono formare oggetto di trasferimento nell’altro paese, come, per esempio, le indennità dovute in caso d’incendio di immobili.

## Norme per il regolamento dei debiti e dei crediti cui si riferisce il presente Accordo {#lvl_u2}
##### **Art. 2** Assicurazione diretta {#lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--2}
I pagamenti previsti nell’art. 1, N. 1, del presente Accordo, che risultano da contratti d’assicurazione stipulati in altra moneta che non sia la lira o il franco svizzero, saranno eseguiti liberamente, da una parte e dall’altra, nella moneta originale.

Tutti gli altri pagamenti previsti nell’art. 1, N. 1, 3, 4 e 5, del presente Accordo, da eseguirsi dalla Svizzera in Italia, saranno fatti in franchi svizzeri presso la Banca Nazionale Svizzera a Zurigo, sul conto «assicurazione e riassicurazione», aperto, conformemente al N. 5, al nome dell’Ufficio Italiano dei Cambi, che pagherà al creditore l’equivalente in lire.

Tuttavia, qualora si tratti di premi dovuti in virtù di contratti d’assicurazione sulla vita da assicurati domiciliati nella Svizzera a compagnie d’assicurazione che esercitano la loro attività in Italia, l’Ufficio svizzero di compensazione li metterà a libera disposizione dell’Ufficio Italiano dei Cambi, a domanda di questo istituto, prelevandoli dalle disponibilità del conto «assicurazione e riassicurazione».

Per quanto concerne le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, dovute ad aventi diritto domiciliati in Italia, il versamento in franchi svizzeri presso la Banca Nazionale Svizzera a Zurigo sarà parimente fatto sul conto «assicurazione e riassicurazione», aperto al nome dell’Ufficio Italiano dei Cambi; quest’ultimo metterà l’equivalente in lire a disposizione della Camera di commercio svizzera in Italia, a Milano, che eseguirà il pagamento in lire agli aventi diritto.

I pagamenti previsti nell’art. 1, N. 1, 3, 4 e 5, che non siano quelli menzionati nel primo capoverso del presente articolo, da eseguirsi dall’Italia nella Svizzera, saranno regolati in franchi svizzeri direttamente al creditore a cura del debitore in Italia, il quale utilizzerà a tale scopo i conti in divise autorizzati di cui dispone. Se detto debitore non dispone di divise in misura sufficiente per soddisfare il suo debito, l’Ufficio Italiano dei Cambi metterà a sua disposizione le divise occorrenti, prelevandole dal conto «assicurazione e riassicurazione» aperto presso la Banca Nazionale Svizzera.

Il presente Accordo non è applicabile ai pagamenti relativi all’assicurazione delle merci nel traffico diretto tra la Svizzera e l’Italia.

##### **Art. 3** Riassicurazione e retrocessione {#lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--3}
I pagamenti derivanti da rapporti di riassicurazione o di retrocessione tra compagnie di assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, saranno eseguiti liberamente, dalla compagnia debitrice, in moneta originale.

Tuttavia, i pagamenti derivanti da rapporti di riassicurazione o di retrocessione tra compagnie d’assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, stipulati in lire, saranno liberamente eseguiti sia in lire libere sia in franchi svizzeri. Il debitore utilizzerà a tale scopo le sue disponibilità in lire libere o in divise.

Le compagnie svizzere o italiane d’assicurazione e di riassicurazione hanno la facoltà di ottenere presso le banche italiane autorizzate l’apertura di conti in lire libere, esenti da qualsiasi formalità e i cui saldi sono liberamente trasferibili in divise all’estero.

Se un debitore in Italia non dispone di divise estere o di lire libere in misura sufficiente per soddisfare il suo debito, l’Ufficio Italiano dei Cambi metterà a sua disposizione i fondi necessari prelevandoli dal conto «assicurazione e riassicurazione» aperto presso la Banca Nazionale Svizzera. Per quanto concerne i pagamenti risultanti da obblighi stipulati in altra moneta, solo le monete liberamente trasferibili per la via bancaria nella Svizzera potranno essere oggetto di siffatto prelevamento.

Se un debitore in Italia ha ricorso alle disponibilità di detto conto per eseguire un pagamento dall’Italia nella Svizzera, tutti i pagamenti da farsi dalla Svizzera in Italia a favore di tale debitore devono essere eseguiti per il tramite del conto «assicurazione e riassicurazione» fino all’importo totale prelevato. L’Ufficio Italiano dei Cambi da una parte e l’Ufficio svizzero di compensazione dall’altra, prenderanno le misure necessarie a questo scopo.

I titoli italiani appartenenti a compagnie d’assicurazione o di riassicurazione svizzere, depositati presso una compagnia italiana a garanzia di impegni di riassicurazione o di retrocessione, ed acquistati da questa compagnia per conto della compagnia svizzera utilizzando a tale scopo i saldi di riassicurazione o di retrocessione dovute dalla compagnia italiana a quest’ultima, sono considerati come titoli liberi.

Tali titoli possono per conseguenza:
1. essere depositati in un «dossier libero» costituito presso una banca italiana accetta, al nome della compagnia svizzera alla quale appartengono, a condizione che la compagnia italiana che li ha in deposito ceda all’Ufficio Italiano dei Cambi l’equivalente di questi titoli in divise o in lire libere, utilizzando a tale scopo le sue disponibilità in divise o in lire libere; oppure
2. essere consegnati ad un’altra compagnia italiana per conto della compagnia svizzera alla quale appartengono, a condizione che la compagnia italiana che li ha in deposito ceda alla compagnia che li riceve l’equivalente di questi titoli in divise o in lire libere, utilizzando a tale scopo le sue disponibilità in divise o in lire libere; oppure
3. essere venduti per conto della compagnia svizzera a cura della compagnia italiana che li ha in deposito, a condizione che quest’ultima sia in grado di eseguire il trasferimento del ricavo della vendita utilizzando a tale scopo le sue disponibilità in divise o in lire libere.

I «dossiers liberi» previsti nel N. 1 del presente articolo sono esenti da qualsiasi formalità, ed il ricavo della vendita dei titoli che vi sono depositati è liberamente trasferibile in divise all’estero; tale trasferimento si farà mediante cessione da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi delle divise necessarie.

Gli interessi provenienti dai titoli depositati presso compagnie di assicurazione o di riassicurazione dei due paesi a garanzia dei loro impegni di riassicurazione o di retrocessione saranno iscritti a credito dei conti trimestrali di riassicurazione e di retrocessione.

##### **Art. 4** Compensazione dei debiti e dei crediti {#lvl_u2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--4}
Le compagnie d’assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, hanno, di comune intesa, la facoltà di eseguire direttamente tra loro la compensazione dei debiti e dei crediti stipulati in lire, in franchi svizzeri o in altre, monete liberamente trasferibili per via bancaria, e risultanti dai loro rapporti di riassicurazione e di retrocessione, contemplati dal presente Accordo.

##### **Art. 5** Conto «assicurazione e riassicurazione» {#lvl_u2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--5}
Per garantire il funzionamento del presente Accordo, sarà aperto presso la Banca Nazionale Svizzera a Zurigo un conto «assicurazione e riassicurazione» in franchi svizzeri, al nome dell’Ufficio Italiano dei Cambi.

Per l’esecuzione dei pagamenti da farsi per mezzo di questo conto, la Banca Nazionale Svizzera e l’Ufficio Italiano dei Cambi si trasmetteranno di mano in mano gli ordini di pagamento relativi agli incassi operati. Questi ordini di pagamento saranno stilati in franchi svizzeri.

L’Ufficio Italiano dei Cambi eseguirà, all’atto del ricevimento, gli ordini di pagamento trasmessigli dalla Banca Nazionale Svizzera. Da parte sua, la Banca Nazionale Svizzera eseguirà gli ordini di pagamento ricevuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi nel limite delle disponibilità del conto «assicurazione e riassicurazione» e nell’ordine cronologico degli incassi in Italia.

##### **Art. 6** Corso del cambio {#lvl_u2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--6}
L’Ufficio svizzero di compensazione e l’Ufficio Italiano dei Cambi fisseranno di comune accordo il corso tra la lira e il franco svizzero applicabile ai pagamenti ed alle compensazioni previsti dal presente Accordo.

Tanto nella Svizzera quanto in Italia i versamenti dei debitori saranno eseguiti al corso vigente il giorno del versamento e i pagamenti ai creditori al corso vigente il giorno del pagamento.

Il debitore di importi stilati nella moneta del paese co-contraente o in altra moneta estera è liberato dal suo obbligo solo al momento in cui il creditore avrà ricevuto l’importo totale del suo credito.

##### **Art. 7** Commissione mista {#lvl_u2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--7}
È istituita una commissione mista. Essa si riunirà a domanda di una delle Parti contraenti, allo scopo di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

##### **Art. 8** {#lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--8}
Il presente Accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo sarà legato alla Svizzera da un Trattato d’unione doganale[^2].

##### **Art. 9** {#lvl_u2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.545--9}
Il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia concernente l’applicazione dell’Accordo del 3 dicembre 1935[^3]ai pagamenti relativi alle assicurazioni e riassicurazioni tra la Svizzera e l’Italia, del 30 gennaio 1937, come pure l’Aggiunta del 22 giugno 1940[^4].

Esso entra in vigore il giorno della firma e avrà effetto anche per gli obblighi scaduti dopo il 30 dicembre 1946 e non ancora regolati. Per quanto concerne gli obblighi di assicurazione diretta scaduti entro quella data e non ancora regolati, l’Ufficio svizzero di compensazione e l’Ufficio Italiano dei Cambi esamineranno, di comune intesa, la possibilità di regolarli in base all’Accordo.

Esso potrà essere disdetto in ogni tempo, mediante preavviso di almeno 6 mesi, al più presto per il 31 dicembre 1949.

In caso di disdetta del presente Accordo, le sue disposizioni rimarranno in vigore per la liquidazione di tutti i crediti scaduti durante la sua validità. Ultimata siffatta liquidazione, l’Ufficio Italiano dei Cambi potrà liberamente disporre dell’eventuale saldo del conto «assicurazione e riassicurazione».

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 9 luglio 1947.

(Seguono le firme)

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: RU  **52**  187.RU  **1950**  1190art. 9 cpv. 1)
[^4]: RU  **56**  1067.RU  **1950**  1190art. 9 cpv. 1)