0.946.293.231

RU **1954** 579

Traduzione*[^1]* 

# Accordo Commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Salvador

Conchiuso l’11 febbraio 1954

Entrato in vigore il 15 luglio 1954

(Stato 15  luglio 1954)

Il Governo della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica del Salvador,

animati dal desiderio di rafforzare i vincoli tradizionali di amicizia esistenti tra i due paesi, mantenendo il principio della parità di trattamento, senza limiti o condizione alcuna,

hanno convenuto di fondare le loro relazioni commerciali sulle basi seguenti:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--I}
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a concedersi reciprocamente, senza limiti o condizione alcuna, il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne i dazi e le tasse accessorie, la riscossione e il pagamento degli oneri fiscali, dei dazi e delle tasse doganali, come pure le norme, formalità e gravezze cui potessero essere sottoposte le operazioni di sdoganamento.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--II}
Le merci coltivate, prodotte o manufatte sul territorio dì una delle Alti Parti Contraenti e importate nel territorio dell’altra non potranno essere sottoposte in alcun caso, per quanto concerne il regime doganale suddetto, a oneri fiscali, dazi, tasse o gravezze, diversi o più elevati, né a norme o formalità diverse o più onerose di quelle cui sono o saranno assoggettate le merci della stessa natura originarie di un terzo paese qualunque.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--III}
Le merci coltivate, prodotte o manufatte, esportate da una delle Alte Parti contraenti a destinazione del territorio dell’altra, non saranno assoggettate, per quanto concerne il regime doganale suddetto, a oneri fiscali, dazi, tasse o gravezze diversi o più elevati, né a norme o formalità diverse o più onerose di quelli cui sono o saranno assoggettate le merci della stessa natura destinate al territorio di un terzo paese qualunque.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--IV}
Le agevolezze, i vantaggi, i privilegi o le esenzioni, che sono o saranno concessi da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il regime doganale suddetto, alle merci coltivate, prodotte o manufatte, originarie d’un terzo paese, saranno automaticamente o immediatamente e senza compenso applicati ai prodotti della stessa natura originari dell’altra Parte Contraente o destinati al territorio di questa.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--V}
Le merci in transito originarie di una delle Alte Parti Contraenti non saranno trattate sul territorio dell’altra, per quanto concerne il regime doganale, meno favorevolmente di quanto non siano o non saranno trattate le merci originarie della nazione, più favorita.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--VI}
Le navi appartenenti a una delle Alte Parti Contraenti saranno trattate dall’altra, per quanto concerne le tasse, le imposte, gli oneri fiscali, i servizi e le agevolezze, come le navi della nazione più favorita.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--VII}
Il trattamento della nazione più favorita non si applicherà:
l. ai privilegi, alle concessioni, ai vantaggi o alle esenzioni che una delle Parti Contraenti concede o concederà a un terzo paese limitrofo per il traffico di confine;
2. ai privilegi, ai vantaggi, alle concessioni o esenzioni che una delle Parti concede o concederà a terzi paesi per effetto di un’unione economica o doganale oppure d’un accordo di libero commercio;
3. alle misure di controllo legalmente applicabili sul territorio delle Parti Contraenti per motivi d’igiene, di sicurezza, di polizia o d’interesse pubblico, come pure a quelle che sono o potranno essere applicate al traffico dell’oro, dell’argento e dei gioielli;
4. ai vantaggi, alle concessioni, alle esenzioni o ai privilegi che la Repubblica del Salvador concede o potrà concedere a uno qualunque degli Stati dell’Istmo dell’America centrale.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--VIII}
Il pagamento delle merci che saranno oggetto di scambio fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Salvador sarà fatto in dollari degli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altra divisa convertibile, accetta da entrambe le Parti.

Allo scopo di facilitare lo scambio di merci, le Alte Parti Contraenti convengono di conchiudere accordi speciali per regolare le condizioni di pagamento o di scambio qualora una di esse abbia a limitare quantitativamente i trasferimenti internazionali delle divise.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--IX}
Il presente accordo sarà parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.[^2]

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.231--X}
Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle leggi costituzionali delle Alte Parti Contraenti e lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a San Salvador. Le due Parti Contraenti si riservano tuttavia il diritto di metterlo provvisoriamente in vigore mediante uno scambio di note.

Il presente accordo avrà una durata illimitata e potrà essere disdetto, con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine di un anno.

Fatto a San Salvador, l’11 febbraio 1954, in quattro esemplari, di cui due in lingua francese e due in lingua spagnuola, entrambi i testi facendo parimente fede.

| Per il Governo <br>della Confederazione Svizzera:<br>H. Schlageter | Per il Governo <br>della Repubblica del Salvador:<br>Roberto E. Cannessa |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.631.112.514**