0.946.291.364.2

RU **1953** 966; FF **1953** II 893 ediz. ted. **1953** II 921 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Accordo Germano-Svizzero sul servizio del debito degl’impianti idroelettrici di confine sul Reno

Conchiuso l’11 luglio 1953

Approvato dall’Assemblea federale il 21 settembre 1953[^2]

Data dell’entrata in vigore: 19 ottobre 1953

(Stato 19  ottobre 1953)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica federale di Germania,

considerando che l’Accordo del 27 febbraio 1953[^3]sui debiti esterni germanici lascia alla Svizzera e alla Repubblica federale di Germania il compito di regolare mediante negoziati diretti i debiti degl’impianti idroelettrici di confine sul Reno;

animati dal desiderio di stabilire un regolamento soddisfacente del servizio del debito degl’impianti idroelettrici di confine tenendo conto delle loro particolari condizioni economiche e giuridiche;

a parziale modificazione e a complemento dell’accordo conchiuso il 27 agosto 1949 sul servizio del debito degl’impianti idroelettrici di confine sul Reno,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.364.2--1}
Dopo aver adattato in modo appropriato le condizioni dei contratti di prestito e di mutuo, il Governo della Repubblica federale di Germania garantisce, fino al rimborso integrale delle somme prestate, il trasferimento nella Svizzera degli interessi correnti e arretrati, degli ammortamenti parziali e dei rimborsi di capitale dovuti sui prestiti esistenti dai seguenti tre impianti idroelettrici di confine:
 Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden/Baden, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG, Freiburg i. Br., Kraftwerk Reckingen AG, Weil am Rhein.

La garanzia non vale per i titoli e le cedole che non sono ancora stati riconosciuti di buona consegna conformemente alle disposizioni germaniche sulla «Auslandsbondsbereinigung».

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.364.2--2}
Per i prestiti degl’impianti idroelettrici indicati nell’articolo 1, le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni[^4]sono riconosciute applicabili alle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Se le condizioni contrattuali dei prestiti non sono più interamente adempiute, alle deliberazioni che saranno prese entro il 31 dicembre 1954 al più tardi saranno applicabili le seguenti facilitazioni, in deroga alle prescrizioni degli articoli 1170, numeri 1, 3, 4 e 5, 1172 e 1177, numero 2, del Codice svizzero delle obbligazioni:
a. La riduzione del tasso dell’interesse nel senso dell’articolo 1170, numero 3, del Codice svizzero delle obbligazioni può formare oggetto, per la nuova, durata di validità che sarà fissata per tali prestiti, di una sola deliberazione vincolante per tutti gli obbligazionisti.
b. in virtù di un nuovo piano comprendente gli ammortamenti scaduti, il termine d’ammortamento di siffatti prestiti può, con una sola deliberazione vincolante per tutti gli obbligazionisti, essere prorogato di 15 anni dopo la scadenza prevista per il rimborso, ma fino al 31 dicembre 1970 al più tardi. I termini di rimborso di prestiti o di frazioni di prestiti possono essere prorogati in conformità, indipendentemente dalla data primitiva della loro scadenza.
c. Il pagamento degl’interessi scaduti fino al 31 dicembre 1948 può essere prorogato fino al 31 dicembre 1957 mediante una sola deliberazione vincolante per tutti gli obbligazionisti.
d. Nel determinare il capitale in circolazione, esclusi i titoli che non conferiscono diritto di voto (art. 1172, primo capoverso, del Codice svizzero delle obbligazioni), le seguenti obbligazioni non sono prese in considerazione, eccetto che esse siano presentate e rappresentate alle assemblee degli obbligazionisti:
        – le obbligazioni che in virtù del §6 della legge federale germanica del 25 agosto 1952 sulla «Auslandsbondsbereinigung» sono considerate come acquistate per scopi d’ammortamento,
        – le obbligazioni che sono state annunciate come smarrite ai servizi germanici di controllo in seguito alle diffide emesse dall’ufficio incaricato della «Wertpapierbereinigung» conformemente al §56, secondo capoverso, della legge federale germanica sulla «Auslandsbondsbereinigung».
e. L’approvazione di tali deliberazioni non può essere rifiutata in virtù dell’articolo 1177, numero 2, del Codice svizzero delle obbligazioni.

L’autorità superiore del Cantone di Argovia in materia di concordato è competente ad approvare le deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.364.2--3}
Fintanto che esisterà un servizio disciplinato dei pagamenti tra le due Parti contraenti, gl’importi da trasferire conformemente all’articolo 1 saranno trasferiti secondo le prescrizioni applicabili a detto servizio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.364.2--4}
Il presente Accordo entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Bonn, 11 luglio 1953.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Schaffner | Per il Governo <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Mueller-Graaf |
| --- | --- |

[^1]: Dal testo originale tedesco.
[^2]: RU  **1953**  965
[^3]: RS  **0.946.291.364**
[^4]: RS  **220**