0.822.719.0

CS **14** 52

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione n. 80 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro

Adottata a Montréal il 9 ottobre 1946[^2]<br />Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 1947[^3]<br />Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 22 aprile 1947<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1947

(Stato 25  giugno 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Montréal dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 19 settembre 1946 nella sua ventinovesima sessione,

dopo avere deciso di adottare certe proposte concernenti la revisione parziale delle Convenzioni accettate dalla Conferenza nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa nel secondo oggetto all’ordine del giorno della sessione,

considerando che siffatte proposte devono rivestire la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, in questo nono giorno di ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente Convenzione, la quale sarà chiamata Convenzione che rivede gli articoli finali, 1946.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--1}
1. Nel testo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro nel corso delle sue prime venticinque sessioni, la designazione «Segretario generale della Società delle Nazioni» è sostituita con quella di «Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro», la designazione «Segretario generale» con quella di «Direttore generale» e la parola «Segretariato» con la designazione «Ufficio internazionale del Lavoro», in ogni testo in cui ricorrono siffatte designazioni.
2. La registrazione da parte del Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle ratificazioni di Convenzioni e di Emendamenti, di atti di disdetta e di Dichiarazioni, previsti nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza durante le sue prime venticinque sessioni, avrà i medesimi effetti della registrazione di dette ratificazioni, di detti atti di disdetta e di dette dichiarazioni, eseguiti dal Segretario generale della Società delle Nazioni, conformemente alle disposizioni dei testi originali di dette Convenzioni.
3. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché siano registrate conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite[^4], tutte le informazioni concernenti le ratificazioni, gli atti di disdetta e le Dichiarazioni, da esso registrati conformemente alle disposizioni delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nelle sue prime venticinque sessioni e modificate dalle precedenti disposizioni del presente articolo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--2}
1. L’indicazione «della Società delle Nazioni»è stralciata nel primo capoverso del preambolo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciotto sessioni.
2. L’indicazione «conformemente alle disposizioni della Parte XIII del Trattato di Versagli e delle Parti corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula, che si trovano nei preamboli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciassette sessioni, sono sostituite con l’indicazione «conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro[^5]».
3. L’indicazione «nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versaglia nelle Parti corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula sono sostituite, in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trova quest’espressione o le sue varianti, dall’indicazione «nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro».
4. L’indicazione «l’art. 408 del Trattato di Versaglia e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace», ed ogni variante di questa formula sono sostituite in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trovano quest’espressione o le sue varianti, con l’indicazione «l’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro».
5. L’indicazione «l’art. 421 del Trattato di Versaglia e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula sono sostituite in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trovano siffatte espressioni, con l’indicazione «art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro[^6]».
6. La parola «Convenzione» sostituisce l’indicazione «disegno di Convenzione» nel preambolo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni ed in tutti gli articoli in cui si trova detta indicazione.
7. Il titolo di «Direttore» è sostituito da quello di «Direttore generale» in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla conferenza nella sua ventottesima sessione che menzionano il Direttore dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
8. Nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciassette sessioni, l’indicazione «che sarà denominata» è inserita nel preambolo e seguita dal titolo abbreviato, usato dall’Ufficio internazionale del Lavoro per designare la Convenzione in questione.
9. Nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime quattordici sessioni, i capoversi d’articoli contenenti più di un capoverso saranno numerati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--3}
I Membri dell’Organizzazione che, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, comunicano al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione formale di una Convenzione adottata dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni sono considerati avere ratificato la Convenzione nel suo testo modificato conformemente alla presente Convenzione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--4}
Due copie della presente Convenzione saranno firmate dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. Una copia sarà depositata negli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro, l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite perché sia registrata conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite[^7]. Il Direttore generale comunica una copia autentica della presente Convenzione a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--5}
1. Le ratificazioni formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. La presente Convenzione entra in vigore alla data in cui il Direttore generale riceverà le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
3. A contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e dal ricevimento successivo di nuove ratificazioni della stessa, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro ed il Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. I Membri dell’Organizzazione che ratificano la presente Convenzione riconoscono con ciò la validità delle misure prese in virtù della presente Convenzione nell’intervallo compreso tra la prima entrata in vigore della Convenzione e la data della loro propria ratificazione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--6}
A contare dall’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro provvederà alla compilazione di testi ufficiali delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni, nel loro testo modificato dalle disposizioni della presente Convenzione, in due copie originali, debitamente firmate dal Direttore stesso; una copia sarà depositata negli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro e l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite perché sia registrata conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite[^8]; il Direttore generale trasmetterà copia autentica di questi testi a tutti i Membri dell’Organizzazione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--7}
Nonostante qualsiasi disposizione contenuta in una delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni, la ratificazione della presente Convenzione da parte di un Membro non implica di pieno diritto la disdetta di una o l’altra di siffatte Convenzioni, e l’entrata in vigore della presente Convenzione non esclude che dette Convenzioni siano oggetto di nuove ratificazioni.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--8}
1. Qualora la Conferenza approvasse una nuova Convenzione per la revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione da parte di un Membro della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la disdetta della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.719.0--9}
I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno egualmente fede.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | | Ratifica<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algeria | | 19 ottobre | 1962 S | 3 luglio | 1962 |
| Argentina | | 14 marzo | 1950 | 14 marzo | 1950 |
| Australia | | 25 gennaio | 1949 | 25 gennaio | 1949 |
| Austria | | 31 marzo | 1949 | 31 marzo | 1949 |
| Bangladesh | | 22 giugno | 1972 S | 26 marzo | 1971 |
| Belgio | | 3 agosto | 1949 | 3 agosto | 1949 |
| Bosnia e Erzegovina | | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 |
| Brasile | | 13 aprile | 1948 | 13 aprile | 1948 |
| Bulgaria | | 7 novembre | 1955 | 7 novembre | 1955 |
| Canada | | 31 luglio | 1947 | 31 luglio | 1947 |
| Ceca, Repubblica | | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile | | 3 novembre | 1949 | 3 novembre | 1949 |
| Cina | | 4 agosto | 1947 | 4 agosto | 1947 |
| Colombia | | 10 giugno | 1947 | 10 giugno | 1947 |
| Cuba | | 20 luglio | 1953 | 20 luglio | 1953 |
| Danimarca | | 30 giugno | 1949 | 30 giugno | 1949 |
| Dominicana, Repubblica | | 29 agosto | 1947 | 29 agosto | 1947 |
| Egitto | | 7 giugno | 1949 | 7 giugno | 1949 |
| Etiopia | | 23 luglio | 1947 | 23 luglio | 1947 |
| Finlandia | | 28 giugno | 1947 | 28 giugno | 1947 |
| Francia | | 20 gennaio | 1948 | 20 gennaio | 1948 |
| Giappone | | 27 maggio | 1954 | 27 maggio | 1954 |
| Grecia | | 13 giugno | 1952 | 13 giugno | 1952 |
| Guatemala | | 1° ottobre | 1947 | 1° ottobre | 1947 |
| India | | 17 novembre | 1947 | 17 novembre | 1947 |
| Iraq | | 9 settembre | 1947 | 9 settembre | 1947 |
| Irlanda | | 14 giugno | 1947 | 14 giugno | 1947 |
| Italia | | 11 dicembre | 1947 | 11 dicembre | 1947 |
| Lituania | | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1994 |
| Lussemburgo | | 29 ottobre | 1948 | 29 ottobre | 1948 |
| Macedonia | | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Marocco | | 20 maggio | 1957 | 20 maggio | 1957 |
| Messico | | 20 aprile | 1948 | 20 aprile | 1948 |
| Montenegro | | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | | 5 gennaio | 1949 | 5 gennaio | 1949 |
| Nuova Zelanda | | 8 luglio | 1947 | 8 luglio | 1947 |
| Paesi Bassi | | 15 gennaio | 1948 | 15 gennaio | 1948 |
| Pakistan | | 25 marzo | 1948 | 25 marzo | 1948 |
| Panama | | 13 maggio | 1954 | 13 maggio | 1954 |
| Perù | | 4 aprile | 1962 | 4 aprile | 1962 |
| Polonia | | 11 dicembre | 1947 | 11 dicembre | 1947 |
| Regno Unito | | 28 maggio | 1947 | 28 maggio | 1947 |
| Serbia | | 24 novembre | 2000 S | 24 novembre | 2000 |
| Siria | | 26 luglio | 1960 | 26 luglio | 1960 |
| Slovacchia | | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
| Spagna | | 24 giugno | 1958 | 24 giugno | 1958 |
| Sri Lanka | | 19 settembre | 1950 | 19 settembre | 1950 |
| Stati Uniti | | 24 giugno | 1948 | 24 giugno | 1948 |
| Sudafrica | | 19 giugno | 1947 | 19 giugno | 1947 |
| Svezia | | 29 maggio | 1947 | 29 maggio | 1947 |
| Svizzera | | 22 aprile | 1947 | 28 maggio | 1947 |
| Thailandia | | 5 dicembre | 1947 | 5 dicembre | 1947 |
| Turchia | | 13 luglio | 1949 | 13 luglio | 1949 |
| Uruguay | | 18 marzo | 1954 | 18 marzo | 1954 |
| Venezuela | | 13 settembre | 1948 | 13 settembre | 1948 |
| Vietnam* | | 3 ottobre | 1994 | 3 ottobre | 1994 |
| * | Riserve e dichiarazioni. | | | | |
| | Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: La Conv. è stata adottata nella ventinovesima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 5).
[^3]: RU **63** 1103
[^4]: RS  **0.120**
[^5]: RS  **0.820.1**
[^6]: RS  **0.820.1**
[^7]: RS  **0.120**
[^8]: RS  **0.120**