0.818.109.454

CS **12** 430; FF **1906** II 123 ediz. franc. **1906** II 479 ediz. ted.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra la Svizzera e l’Italia che regola il servizio di polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie) nella stazione internazionale di Domodossola

Conchiusa il 24 marzo 1906<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 1906[^2]<br />Strumento di ratifica scambiato il 25 maggio 1906<br />Entrata in vigore il 25 maggio 1906

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re d’Italia,

desiderando regolare con una Convenzione il servizio della polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie) nella stazione internazionale di Domodossola, in esecuzione dell’art. 15 della Convenzione del 2 dicembre 1899[^3]fra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con quella italiana attraverso il Sem-pione e per l’esercizio della sezione Iselle-Domodossola[^4], hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

§ 1

## Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli {#lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--1}
Le operazioni concernenti le visite sanitarie ordinate dai due Stati riguardo ai viaggiatori e ai bagagli trasportati per la linea del Sempione dalla Svizzera in Italia o dall’Italia in Svizzera, saranno eseguite nell’apposito fabbricato che si trova nella stazione internazionale di Domodossola.

##### **Art. 2** {#lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--2}
Ciascuno dei due Stati contraenti avrà facoltà di tenere nella stazione della ferrovia, a proprie spese, un medico incaricato della direzione di questo servizio.

##### **Art. 3** {#lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--3}
Il personale di servizio nel fabbricato per le disinfezioni potrà essere nominato di comune accordo fra i due Governi; in tal caso la spesa sarà divisa per metà. Nel caso contrario, ognuno dei due Stati dovrà mantenere a sue spese un personale proprio.

##### **Art. 4** {#lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--4}
Il medico svizzero e il medico italiano avranno in comune l’uso dei locali nel fabbricato per le disinfezioni.

La loro competenza rispettiva sarà determinata dalla destinazione dei viaggiatori e dei bagagli.

L’uso delle stufe e degli altri apparecchi per la disinfezione sarà regolato, d’accordo fra i due medici, in modo da assicurare il più rapido compimento del servizio e da evitare ritardi alla circolazione dei treni.

##### **Art. 5** {#lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--5}
Le spese per le disinfezioni e pel funzionamento degli apparecchi (carbone, prodotti chimici, ecc.) saranno sopportate dallo Stato il cui medico le ha ordinate.

##### **Art. 6** {#lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--6}
L’infermeria che si trova nel fabbricato le disinfezioni è destinata ad accogliere o ad isolare provvisoriamente e d’urgenza i viaggiatori che il medico svizzero o il medico italiano, ciascuno nei limiti della propria competenza, abbia riconosciuti affetti o sospetti di una malattia contagiosa epidemica e che reputi necessario di trattenere.

Ogni qualvolta sia stato riconosciuto necessario il trasporto dei viaggiatori malati in un lazzaretto, l’autorità sanitaria locale ne sarà informata dal medico. Questa autorità avrà l’obbligo di far trasportare i malati, il più presto possibile e con le opportune cautele, nel lazzaretto più vicino, e di provvedere che vi ricevano le cure mediche necessarie.

##### **Art. 7** {#lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--7}
Le spese cagionate dall’isolamento delle persone nell’infermeria del fabbricato per le disinfezioni (cura, mantenimento, medicinali, infermieri) e del loro trasporto al lazzaretto, saranno a carico di quello dei due Stati il cui medico avrà ordinato questi provvedimenti nell’interesse del suo paese.

Per il pagamento delle spese di cura nel lazzaretto, che non potessero essere rimborsate dai malati stessi, si osserveranno le disposizioni delle Convenzioni in vigore per l’assistenza gratuita dei malati poveri[^5].

§ 2

## Polizia veterinaria {#lvl_u2}
##### **Art. 8** {#lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--8}
Le operazioni sanitarie di confine dipendenti dal servizio di polizia veterinaria ed applicabili al bestiame vivo, alle carni e ai prodotti di animali trasportati, sulla linea del Sempione, dalla Svizzera in Italia o dall’Italia in Svizzera, saranno eseguite negli scali e fabbricati a ciò destinati che si trovano alla stazione internazionale di Domodossola. I piani caricatori serviranno anche per le operazioni della ferrovia che si riferiscono al bestiame.

##### **Art. 9** {#lvl_u2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--9}
Ciascuno dei Governi contraenti terrà a sua spese, nella detta stazione, uno o più veterinari incaricati di dirigere il servizio secondo le leggi e le prescrizioni che regolano la materia nello Stato da cui dipendono.

La competenza di questi funzionari sarà determinata dal luogo di destinazione del bestiame, delle carni e dei prodotti di animali.

##### **Art. 10** {#lvl_u2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--10}
Spetta a questi veterinari di procedere, in conformità dell’art. 9, alla visita sanitaria del bestiame, delle carni e dei prodotti di animali che passano dalla stazione internazionale di Domodossola, nonchè alla visita dei vagoni che li contengono.

I veterinari dell’uno degli Stati contraenti non avranno il diritto di intervenire nelle operazioni eseguite dai veterinari dell’altro Stato entro i limiti della loro competenza.

##### **Art. 11** {#lvl_u2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--11}
Poiché, secondo la legge 26 giugno 1902, N 272, il bestiame esportato dall’Italia deve essere sottoposto alla visita sanitaria di un veterinario italiano prima di potere uscire dal Regno, resta convenuto che, per acquistar tempo, le due visite, italiana e svizzera, saranno eseguite simultaneamente dai veterinari dei due Stati.

##### **Art. 12** {#lvl_u2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--12}
In caso di malattia infettiva o contagiosa del bestiame, accertata o sospettata in occasione delle visite di cui agli art. 10 e 11, si stenderà un processo verbale per cura del veterinario che avrà fatto la constatazione. Il processo verbale indicherà la malattia accertata o sospettata, la provenienza degli animali, i loro connotati, il nome e cognome dello speditore e del conduttore, i numeri dei certificati d’origine e ogni altra circostanza degna di nota.

Il veterinario che avrà compilato il processo verbale dovrà, nella giornata, rimettere una copia al veterinario dell’altro Stato.

##### **Art. 13** {#lvl_u2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--13}
Se in occasione delle visite di cui agli art. 10 e 11, si constatano uno o più casi accertati o sospetti di malattia infettiva o contagiosa, gli animali malati o sospetti, come pure quelli che hanno viaggiato nello stesso vagone, dovranno se provengono dalla Svizzera, essere subito respinti su Briga; se provengono dall’Italia, essi saranno immediatamente trasferiti alla stalla di isolamento, osservando tutte le cautele necessarie per impedire il propagarsi della malattia.

In caso di scaricamento, il vagone o i vagoni che hanno contenuto questi animali dovranno in pari tempo essere condotti sull’area della stazione destinata alla disinfezione, per esservi subito sottoposti a una completa disinfezione. Si disinfetteranno pure i piani caricatori, le aree dove gli animali abbiano sostato per la visita, la via da essi percorsa nella stazione, i ponti mobili, gli attrezzi e quanto altro abbia servito al trasporto o al carico di detti animali.

##### **Art. 14** {#lvl_u2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--14}
L’esecuzione delle disinfezioni e dei provvedimenti di cui all’art. 13, cpv. 2, e la direzione della stalla d’isolamento sono affidate al veterinario italiano, sotto la sua responsabilità.

##### **Art. 15** {#lvl_u2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--15}
Gli invii di bestiame grosso e di bestiame minuto a destinazione della Svizzera, spediti dalle stazioni situate fra Domodossola e la frontiera dei due paesi, saranno esaminati, nelle dette stazioni, dai veterinari residenti a Domodossola.

§ 3

## Locali e impianti pel servizio sanitario (epidemie) e pel servizio di polizia veterinaria {#lvl_u3}
##### **Art. 16** {#lvl_u3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--16}
Conformemente all’art. 3, cpv. 1, della Convenzione 2 dicembre 1899[^6], il Governo federale svizzero abbonerà al Governo italiano la metà degli interessi calcolati al 5% l’anno sul capitale impiegato nella costruzione degli impianti specialmente destinati al servizio della polizia sanitaria delle epidemie.

Il Governo federale svizzero abbonerà pure al Governo italiano metà delle spese di mantenimento, di illuminazione e di riscaldamento dei locali adibiti al servizio della polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie).

Le spese di manutenzione, riscaldamento ed illuminazione dell’ufficio occupato dai veterinari svizzeri saranno sopportate dal Governo federale svizzero.

§ 4

##### **Art. 17** {#lvl_u3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--17}
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o l’altra delle alte Parti contraenti.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Roma, il 24 marzo mille novecentosei.(Seguono le firme)

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: N. 1 lett. e del DF del 29 marzo 1906 (RU **22** 181)
[^3]: RS  **0.742.140.22**
[^4]: N. 1 lett. e del DF del 29 marzo 1906 (RU **22** 181)
[^5]: Vedi la Dichiarazione 6/15 ottobre 1875 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia, per l’assistenza gratuita reciproca a malati poveri (RS  **0.854.945.4** ).
[^6]: RS  **0.742.140.22**