0.817.281

CS **14** 154

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale

Conchiusa a Bruxelles l’11 dicembre 1931

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 30 dicembre 1932

Entrata in vigore per la Svizzera il 27 luglio 1936

(Stato 10  giugno 1997)

Il Presidente del Reich Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente del Governo della Repubblica spagnuola; il Presidente della Repubblica dell’Estonia;<br />il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica francese; il Presidente della Repubblica ellenica; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà il<br />Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Consiglio federale della Confederazione Svizzera; il Presidente della Repubblica orientale dell’Uruguay,

avendo riconosciuto l’utilità d’una cooperazione internazionale concernente la marcatura delle uova, e allo scopo di attenuare gli inconvenienti derivanti da questa misura nel commercio internazionale, hanno deciso di concludere una Convenzione a questo fine e hanno designato i seguenti loro plenipotenziari:

(Seguono le firme)i quali, a ciò debitamente autorizzati, riuniti a Bruxelles, nel Palazzo delle Accademie, su iniziativa dell’Istituto internazionale d’agricoltura[^2], hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1**
Gli Stati contraenti che hanno imposto la marcatura preventiva delle uova importate, sul guscio e sull’imballaggio o su uno dei due, e quelli che l’imporranno in seguito, s’impegnano a riconoscere le denominazioni contenute nell’elenco riprodotto nell’allegato A, come indicazioni sufficienti sull’origine delle uova importate nei loro territori rispettivi.
##### **Art. 2** {#annex_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--2}
Gli Stati contraenti che allo scopo di stabilire una distinzione tra le uova importate desiderano prescrivere l’impiego di colori diversi, si impegnano a non imporre a questo fine che le norme seguenti:
a) *uova fresche:* impiego del colore nero durante il periodo dal 15 marzo al 31 agosto e del colore rosso durante il periodo dal 1^o^settembre al 14 marzo. Le uova spedite prima dell’inizio di questi periodi potranno essere marcate col colore stabilito per il periodo del giorno della spedizione;
b) *uova conservate:* impiego del colore nero durante tutto l’anno.
##### **Art. 3** {#annex_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--3}
Ogni Stato contraente può ammettere l’uso d’una marca d’origine generale, invece della marca menzionata nell’allegato A.
##### **Art. 4** {#annex_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--4}
Gli Stati contraenti che decidessero di stabilire una distinzione fra le uova fresche e le uova conservate, si impegnano a non obbligare gli esportatori ad apporre sul guscio e sull’imballaggio delle uova, o sull’uno dei due, delle iscrizioni o dei segni concernenti il modo di conservazione del prodotto, che non siano quelli menzionati nell’allegato B.
##### **Art. 5** {#annex_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--5}
Gli Stati contraenti riconosceranno come sufficiente, conformemente alla Convenzione, la marca d’origine o quella di conservazione, a condizione che questa sia impressa sul guscio in modo appariscente e leggibile, in colore indelebile e in caratteri latini di due millimetri di altezza.

Tuttavia, i paesi esportatori possono impiegare dei caratteri più grandi; la scelta del colore è libera per ciascuno di essi, quando il paese importatore non esiga l’impiego dei colori previsti nell’articolo 2.
##### **Art. 6** {#annex_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--6}
Gli Stati contraenti si impegnano a prescrivere che gli imballaggi contenenti uova debbano portare un’iscrizione che indichi la natura del contenuto. Essi riconosceranno come sufficiente un’iscrizione in lettere maiuscole indelebili (caratteri latini), di almeno 3 centimetri di altezza.
##### **Art. 7** {#annex_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--7}
In caso di contestazione sull’interpretazione delle clausole della presente Convenzione o di difficoltà d’ordine pratico per la sua applicazione, l’una delle Parti interessate potrà, d’accordo con l’altra, domandare all’Istituto internazionale d’agricoltura[^3]di procedere a un tentativo di conciliazione.

A questo scopo la controversia sarà sottoposta ad un Comitato tecnico di tre periti, di cui due saranno designati, uno ciascuno, dai due Stati interessati e il terzo dall’Istituto internazionale d’agricoltura[^4]. Questo Comitato consegnerà il suo rapporto e l’Istituto internazionale d’agricoltura[^5]lo notificherà a ciascuno dei paesi interessati, restando riservata ogni ulteriore libertà d’azione dei Governi rispettivi.

I Governi interessati si impegnano a sopportare in comune le spese della missione affidata ai periti.
##### **Art. 8** {#annex_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--8}
La presente Convenzione, che potrà essere firmata dagli Stati partecipanti alla Conferenza di Bruxelles fino al 31 marzo 1932, sarà ratificata il più presto possibile e le ratificazioni saranno depositate presso il Governo belga.

Avviso di ciascuna ratificazione sarà dato dal Governo belga a ciascuno degli Stati contraenti come pure all’Istituto internazionale d’agricoltura[^6].
##### **Art. 9** {#annex_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--9}
Gli Stati che non avranno firmato la presente Convenzione, saranno ammessi ad aderirvi su loro domanda.

Ciascun Stato aderente avrà la facoltà di indicare, al momento della sua adesione, la denominazione che esso propone come indicazione d’origine per le uova provenienti dal suo territorio, come pure le iscrizioni o i segni per la distinzione della uova fresche da quelle conservate, che dovranno essere inseriti negli elenchi allegati alla Convenzione.

Questa proposta sarà notificata insieme all’adesione, a tutti gli Stati contraenti, con l’invito di dare la loro approvazione nel termine di sei mesi all’Istituto internazionale d’agricoltura[^7]. Gli Stati contraenti che non avranno risposto entro questo termine, saranno considerati come accettanti.

Le nuove denominazioni devono essere fatte in modo da non dar luogo a confusioni con le altre denominazioni che figurano già nell’allegato A della presente Convenzione.
##### **Art. 10** {#annex_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--10}
Ciascun Stato contraente può, in ogni tempo, notificare al Governo belga che la presente Convenzione è applicabile a tutte o a parte delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti, Territori sotto mandato, Territori soggetti alla sua sovranità o alla sua autorità. La Convenzione si applicherà a tutti i Territori designati nella notificazione. In mancanza di questa notificazione, la Convenzione non si applicherà a detti Territori.
##### **Art. 11** {#annex_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--11}
La Convenzione entrerà in vigore, per i primi cinque Stati sovrani che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data della quinta ratificazione; per gli altri Stati, ogni volta, dopo sei mesi dal deposito della loro ratificazione o della loro adesione.
##### **Art. 12** {#annex_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--12}
Ciascun Stato contraente che vorrà disdire la presente Convenzione, sia per l’insieme dei suoi Territori, sia solo per tutte o parte delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti o Territori di cui all’articolo 10, dovrà notificarlo al Governo belga che ne avvertirà immediatamente tutti gli altri Stati contraenti e l’Istituto internazionale d’agricoltura[^8], partecipando loro la data alla quale ha ricevuto la disdetta.

La disdetta produrrà i suoi effetti solo in confronto dello Stato che l’avrà notificato o delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti o Territori specificati nell’atto di disdetta, e ciò solo un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo belga.

*In fede di che,* i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 1931, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Una Copia, certificata conforme, sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati firmatari della presente Convenzione.

(Seguono le firme)
##### **Allegato A**

| Germania: | Deutsch: |
| --- | --- |
| Belgio: | Belgica: |
| Spagna: | Espana: |
| Estonia: | Estonia: |
| Finlandia: | |
| Francia: | France: |
| Grecia: | |
| Italia: | Italia: |
| Norvegia: | |
| Paesi Bassi: | Holland: |
| Svizzera: | Suisse: |
| Uruguay: | Uruguay: |

##### **Allegato B** {#annex_B}

| | Uova refrigerate | | Uova sterilizzate | | | Uova conservate in altro modo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germania: | a) sulle uova: K | | | | | a) Konserviert |
| | b) sull’imballaggio: Kühlhauseier | | | | | b) Konservierte Eier |
| Belgio: | | | | | | |
| Spagna: | | | | | | |
| Estonia: | | | | | | |
| Finlandia: | | | | | | |
| Francia: | | | | | | |
| Grecia: | | | | | | |
| Italia: | | | | | | |
| Norvegia: | | | | | | |
| Paesi Bassi: | a) sulle uova: koelhuis | | gesteriliseerd | | | geconserveerd |
| | b) sull’imballaggio: koelhuiseieren | | gesteriliseerde eieren | | | geconserveerde eieren |
| Svizzera: | | | | | | |
| Uruguay: | | | | | | |

### Protocollo di firma {#annex_B/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.817.281--annex-b}
I

Nel procedere alla firma della presente convenzione, gli Stati contraenti dichiarano che sono disposti ad iniziare fra loro delle trattative allo scopo di stabilire un codice uniforme delle iscrizioni o segni di cui all’allegato B, e destinati a distinguere le uova fresche dalle uova conservate.

II

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, si riservano, fino al 31 marzo 1932, il diritto di far conoscere al Governo belga le diciture che essi desiderano far introdurre negli allegati A e B.

Il Governo belga ne darà conoscenza agli altri Stati firmatari e all’Istituto internazionale d’agricoltura[^9]. Le aggiunte all’allegato A devono tuttavia venir approvate dagli Stati contraenti, ai sensi dell’articolo 9, capoverso 3.

Gli Stati che, alla data suddetta, non saranno in grado di far conoscere al Governo belga queste diciture, indicheranno il termine entro il quale credono di poterlo fare.

III

Gli Stati firmatari della presente convenzione si riservano la facoltà di indicare, al momento del deposito dell’istrumento della loro ratificazione, gli Stati alla ratificazione dei quali essi subordinano la validità.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratificazione<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | 1° luglio | 1952 A | 1° gennaio | 1952 |
| Belgio | 19 luglio | 1934 | 27 luglio | 1936 |
| Brasile | 24 giugno | 1954 A | 24 dicembre | 1954 |
| Bulgaria | 30 aprile | 1932 A | 27 luglio | 1936 |
| Egitto* | 29 novembre | 1952 A | 29 maggio | 1953 |
| Grecia | 3 novembre | 1951 | 3 maggio | 1952 |
| Italia | 13 novembre | 1933 | 27 luglio | 1936 |
| Paesi Bassi | 26 settembre | 1935 | 27 luglio | 1936 |
| Spagna | 27 gennaio | 1936 | 27 luglio | 1936 |
| Svizzera | 30 dicembre | 1932 | 27 luglio | 1936 |
| * Dichiarazione, vedere qui appresso | | | | |
 **Egitto** Con nota verbale del 21 dicembre 1961, ricevuta al Ministero belga degli affari esteri e del commercio esterno il 27 ottobre 1961, la Repubblica araba unita ha fatto sapere che l’indicazione d’origine per le uova provenienti dal suo territorio è stata modificata.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: L’Istituto internazionale d’acricoltura, creato a Roma dalla Convenzione 7 giugno 1905 (RU **32** , pag. 708), è stato sciolto l’8 luglio 1946 dall’Assemblea generale dell’Istituto (FF **1946** III 1090 ediz. ted. 1066 ediz. franc.). I suoi compiti sono stati assunti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) alla quale la Svizzera ha aderito il 19 febbraio 1947 (RS  **0.910.5** ).
[^3]: Vedere la nota alla pagina 1.
[^4]: Vedere la nota alla pagina 1.
[^5]: Vedere la nota alla pagina 1.
[^6]: Vedere la nota alla pagina 1.
[^7]: Vedere la nota alla pagina 1.
[^8]: Vedere la nota alla pagnia 1.
[^9]: Vedere la nota alla pagina 1.