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# Scambio di Note tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per lo scambio diretto d’informazioni e di prove tra le autorità svizzere ed americane incaricate di applicare la legislazione sugli stupefacenti

Del 15/16 novembre 1929<br />Entrato in vigore il 16 novembre 1929

Con Scambio di note 15/16 novembre 1929 la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno conchiuso un Accordo per lo scambio diretto di informazioni e di prove tra le autorità svizzere e americane incaricate di applicare la legislazione sugli stupefacenti. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Traduzione dal testo originale francese*[^1]* 

## Nota svizzera {#lvl_u1}
Riferendoci alla Sua nota del 15 novembre e al pro memoria mandatoci, in data del 24 dicembre 1927, da Sua Eccellenza il signor Wilson, abbiamo l’onore di informarLa che il Consiglio federale accetta l’Accordo proposto dal Governo degli Stati Uniti d’America circa lo scambio diretto, tra le autorità svizzere e le autorità americane, di informazioni e di prove concernenti il traffico degli stupefacenti, Accordo che prevede:
1. lo scambio diretto, tra il Servizio federale dell’igiene pubblica[^2]a Berna e il Dipartimento americano del Tesoro a Washington, di informazioni e prove relative alle persone che si dedicano al traffico illecito degli stupefacenti (fotografie, estratti di casellari giudiziali, impronte digitali, schede antropometriche), come pure la comunicazione, tra le due Amministrazioni, di descrizioni dei metodi usati dalle persone di cui si tratta, l’indicazione del luogo d’onde esercitano la loro attività e, dato il caso, il nome dei loro complici;
2. la comunicazione diretta e immediata delle informazioni fornite da lettere e da telegrammi intorno ad invii sospetti di stupefacenti o a persone che partecipano al traffico illecito, quando questi invii potessero concernere l’altro paese;
3. le autorità competenti dei due paesi si presteranno reciprocamente la loro collaborazione in caso di ricerche o di inchieste.
La corrispondenza e i telegrammi relativi a questi scambi saranno diretti dal Dipartimento americano del Tesoro al Servizio federale della igiene pubblica[^3]; quest’ultimo, dal canto suo, si rivolgerà, per gli stessi scopi, al colonnello L. G. Nutt, funzionario del Dipartimento del Tesoro, che ha il seguente indirizzo:
«Deputy Commissioner, Treasury Department, Washington D. C.»

[^1]: Oggi: «Ufficio federale della sanità pubblica»
[^2]: Oggi: «Ufficio federale della sanità pubblica»
[^3]: Oggi: «Ufficio federale della sanità pubblica»