0.748.127.191.36

^^RO **1957** 445; FF **1956** II 534, 881 ediz. franc. **1956** II 520, 861 ediz. ted.

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente i servizi aerei

Conchiuso a Berna il 2 maggio 1956<br />Approvato dall’Assemblea federale il 4 maggio 1957[^1]<br />Entrato in vigore: 2 giugno 1957

(Stato 18 luglio 1991)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica federale di Germania

animate dal desiderio di disciplinare il traffico aereo tra i loro territori e oltre, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--1}
1. Per l’applicazione del presente accordo, salvo che il suo testo disponga altrimenti:
a. l’espressione «autorità aeronautica» indica, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie (Ufficio<br /> aeronautico)[^2], per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il Ministero federale delle comunicazioni, o, in ambedue i casi, le persone o gli uffici autorizzati a esercitare le funzioni adempite attualmente da dette autorità;
b. l’espressione «impresa designata» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che una Parte contraente designa per iscritto all’altra Parte contraente, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei stabiliti in applicazione all’articolo 2, paragrafo 2.
2. Le espressioni «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «scalo non commerciale» sono intese nel senso loro attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa il 7 dicembre 1944[^3].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--2}
1. Ciascuna Parte contraente accorda all’altra Parte contraente i seguenti diritti per l’esercizio dei servizi aerei internazionali mediante le imprese designate:
a. il diritto di sorvolo;
b. il diritto di effettuare scali non commerciali;
c. il diritto di penetrare nel suo territorio e di uscirne per assicurare il trasporto commerciale internazionale di passeggeri, di invii postali e di merci nei punti del suo territorio toccati dai servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le linee, che le imprese designate dalle due Parti contraenti sono autorizzate a esercitare, saranno stabilite in una tavola che sarà oggetto di uno scambio di note.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--3}
1. L’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee convenute in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, può essere inaugurato in ogni tempo:
a. se la Parte contraente, cui sono accordati i diritti, ha designato per iscritto l’impresa che eserciterà ciascun servizio;
b. se la Parte contraente, che accorda i diritti, ha autorizzato l’impresa designata a inaugurare un servizio aereo internazionale sulle linee convenute in conformità all’articolo 2, paragrafo 2.
2. La Parte contraente, che accorda i diritti, rilascia senza indugio l’autorizzazione per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo e dell’intesa prevista nell’articolo 11 del presente accordo.
3. Ciascuna Parte contraente può chiedere all’impresa designata dall’altra Parte contraente la prova che essa è qualificata per soddisfare le condizioni prescritte nelle leggi e nei regolamenti della prima Parte contraente per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare a una impresa designata dall’altra Parte contraente l’esercizio dei diritti garantiti nell’articolo 2, se tale impresa non è in grado di fornire, a richiesta, la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa sono nelle mani di cittadini o di raggruppamenti dell’altra Parte contraente e di quest’ultima stessa.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--4}
1. Ciascuna Parte contraente può revocare l’autorizzazione rilasciata conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, o sottoporla a condizioni restrittive, qualora l’impresa designata non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che accorda i diritti oppure non osservi le disposizioni del presente accordo o non adempia gli obblighi che ne derivano. Lo stesso vale, qualora la prova, menzionata nell’articolo 3, paragrafo 4, non sia fornita. Le Parti contraenti possono usare di questo diritto solo previa consultazione conformemente all’articolo 15, salvo che la cessazione immediata dell’esercizio o l’imposizione immediata di condizioni restrittive siano indispensabili per prevenire nuove violazioni di leggi o di regolamenti.
2. Ciascuna Parte contraente può, mediante dichiarazione scritta, all’altra Parte contraente, revocare la designazione di una impresa e sostituire questa impresa con un’altra. La nuova impresa designata ha i medesimi diritti e obblighi di quella da essa sostituita.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--5}
1. Le prescrizioni legali e amministrative di ciascuna Parte contraente che disciplinano l’entrata sul proprio territorio o l’uscita da esso degli aeromobili dei servizi aerei internazionali o l’uso di quest’ultimi al disopra di detto territorio, sono applicabili agli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte contraente.
2. Le prescrizioni legali e amministrative di ciascuna Parte contraente che disciplinano l’entrata sul proprio territorio o l’uscita da esso dei passeggeri, degli equipaggi, degli invii postali e delle merci, come le prescrizioni concernenti l’entrata, il congedo, l’immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, agli invii postali e alle merci trasportate dagli aeromobili dell’altra Parte contraente durante il loro soggiorno nel territorio della prima Parte contraente.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--6}
Le tasse riscosse da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio per l’uso che gli aeromobili dell’altra Parte contraente fanno degli aeroporti e degli altri impianti tecnici per la navigazione aerea non saranno superiori a quelle riscosse per gli aeromobili nazionali.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--7}
Ciascuna Parte contraente accorda agli aeromobili utilizzati esclusivamente per servizi aerei internazionali da un’impresa designata dall’altra Parte contraente, le seguenti esenzioni fiscali:
a. gli aeromobili utilizzati dalle imprese designate da una delle Parti contraenti che penetrano nel territorio dell’altra Parte contraente per poi uscirne o che lo sorvolano, sono, compresi l’equipaggiamento e i pezzi di ricambio, esenti da dazi e da ogni altro tributo riscosso per l’entrata, l’uscita o il transito di merci;
b. i pezzi di ricambio e gli oggetti d’equipaggiamento aa. smontati, sotto controllo doganale, dagli aeromobili menzionati nella lettere*a* , sul territorio dell’altra Parte contraente o comunque tolti da bordo e depositati in questo territorio,
        bb. introdotti, sotto controllo doganale, nel territorio dell’altra Parte contraente per il servizio di tali aeromobili e ivi depositati,
 sono esenti dai tributi indicati nella lettera a, in quanto montati, sotto controllo doganale, su detti aeromobili o comunque presi a bordo di essi oppure riesportati dal territorio della stessa Parte contraente, in altro modo che a bordo di detti aeromobili. Analoga esenzione è concessa per i pezzi di ricambio e per gli oggetti di equipaggiamento prelevati, sotto controllo doganale, dai depositi di altre imprese straniere di navigazione aerea e poi montati su detti aeromobili o comunque presi a bordo;
c. i carburanti e i lubrificanti introdotti, a bordo degli aeromobili menzionati alla lettera a, nel territorio dell’altra Parte contraente possono essere usati a bordo di detti aeromobili in franchigia di dazio e di ogni altro tributo riscosso per l’entrata, l’uscita o il transito di merci, anche se detti aeromobili compiono voli tra punti del territorio di questa Parte contraente. Tale esenzione è parimente applicabile ai carburanti importati, sotto controllo doganale, per rifornire detti aeromobili nel territorio dell’altra Parte contraente e ivi depositati. Gli altri carburanti presi a bordo di questi aeromobili, sotto controllo doganale, sul territorio dell’altra Parte contraente per il loro uso nei servizi aerei internazionali non sono sottoposti a tali diritti e tributi né ad altre eventuali imposte speciali sul consumo, cui potrebbero essere assoggettati nel territorio di questa Parte contraente;
d. i commestibili, le bevande e il tabacco caricati a bordo degli aeromobili, menzionati alla lettera a, per i bisogni dei passeggeri e dell’equipaggio possono essere, nel territorio dell’altra Parte contraente, serviti a bordo per il loro immediato consumo in franchigia di dazio e di ogni altro tributo riscosso per l’entrata, l’uscita e il transito di merci, se gli aeromobili restano durante gli scali intermedi sotto il continuo controllo doganale.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--8}
1. I certificati di navigabilità e i brevetti d’idoneità (brevetti e licenze) dell’equipaggio d’un aeromobile, rilasciati o convalidati da una Parte contraente, sono riconosciuti dall’altra Parte contraente per il periodo della loro validità.
2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere per il sorvolo del suo territorio i brevetti d’idoneità (brevetti e licenze) rilasciati ai suoi cittadini dall’altra Parte contraente o da un terzo Stato.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--9}
1. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente hanno in pari ed equa misura la possibilità di esercitare i servizi determinati in conformità all’articolo 2, paragrafo 2.
2. Nell’esercizio dei servizi internazionali sulle linee determinate in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, l’impresa designata da una Parte contraente deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dall’altra Parte contraente, affinché i servizi aerei esercitati da dette imprese su linee in tutto o in parte uguali non siano indebitamente pregiudicati.
3. Il traffico aereo internazionale sulle linee determinate in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, deve perseguire, avantutto, lo scopo di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla presumibile richiesta di traffico a destinazione del territorio della Parte contraente che ha designato l’impresa o in provenienza da esso. Il diritto di questa impresa d’effettuare il trasporto tra i punti determinati in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, sul territorio dell’altra Parte contraente o di terzi Stati, deve essere esercitato conformemente alle norme di un ordinato sviluppo del traffico aereo internazionale e in modo che l’offerta sia adeguata:
a. alla richiesta di traffico a destinazione del territorio della Parte contraente che ha designato l’impresa o in provenienza da esso;
b. alla richiesta di traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali;
c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi di transito.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--10}
1. Le imprese designate devono indicare alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno trenta giorni prima dell’inaugurazione dell’esercizio delle linee determinate in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, le modalità dell’esercizio, i tipi di aerei e gli orari. Lo stesso vale per ulteriori modificazioni.
2. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente, che li chiedono, tutti i rilevamenti statistici che possono essere ragionevolmente domandati per controllare la capacità di trasporto offerta dalle imprese designate per le linee determinate in conformità all’articolo 2, paragrafo 2. Detti rilevamenti statistici devono contenere tutti i dati necessari per stabilire la frequenza di traffico delle imprese designate sulle linee determinate in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, e l’origine e la destinazione di detto traffico.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--11}
1. Le tariffe per i passeggeri e le merci, applicabili ai servizi determinati in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, sono stabilite tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione, in particolare delle spese d’esercizio, di un utile normale, delle speciali condizioni dei vari servizi e delle tariffe in uso presso le altre imprese che esercitano servizi su linee in tutto o in parte uguali. Dette tariffe sono stabilite conformemente ai paragrafi seguenti.
2. In quanto possibile, le tariffe sono determinate per ogni servizio d’intesa con le imprese designate interessate. Queste terranno conto della procedura raccomandata per la determinazione delle tariffe dall’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA) o s’accorderanno direttamente tra di loro, dopo essersi consultate con le imprese di trasporti aerei dei terzi Stati che esercitano servizi sulle stesse linee o su parte di esse.
3. Le tariffe così determinate devono essere sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti, almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere abbreviato in casi speciali, con il consenso delle autorità aeronautiche.
4. Se le imprese di trasporti aerei designate non possono accordarsi in conformità al paragrafo 2 o se una Parte contraente dichiara il suo disaccordo sulla tariffa che le è stata sottoposta conformemente al paragrafo 3, le autorità aeronautiche determinano con un accordo le tariffe applicabili alle linee o parti di esse, per le quali un’intesa non sia stata conseguita.
5. Qualora un accordo non sia conchiuso tra le autorità aeronautiche, in virtù del paragrafo 4, è applicabile l’articolo 16. Finché non sia stata pronunciata una sentenza arbitrale, la Parte contraente che ha negato la propria approvazione può esigere dall’altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--12}
Qualora entri in vigore un accordo multilaterale generale sui trasporti aerei, sottoscritto da ambedue le Parti contraenti, le sue disposizioni prevalgono. Le conversazioni dirette ad accettare la misura in cui un accordo multilaterale abroghi, modifichi o completi il presente accordo sono disciplinate in conformità all’articolo 15 qui appresso.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--13}
Ciascuna impresa designata da una Parte contraente può tenere e occupare proprio personale negli aeroporti e nelle città dell’altra Parte contraente, in cui intende avere una propria rappresentanza. Un’impresa designata, per quanto rinunci a una propria organizzazione negli aeroporti dell’altra Parte contraente, incaricherà, se possibile, il personale degli aeroporti o dell’impresa designata dall’altra Parte contraente dell’attività che sarebbe stata affidata alla propria organizzazione.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--14}
Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno a intervalli regolari per accertarsi della stretta collaborazione in tutti gli affari concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--15}
1. Ciascuna Parte contraente può chiedere, in ogni tempo, una consultazione avente per oggetto l’interpretazione, l’applicazione o la modificazione del presente accordo o della tavola dei servizi. Detta consultazione deve avere inizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. Le modificazioni convenute del presente accordo entrano in vigore conformemente alla procedura prevista all’articolo 20.
3. Le modificazioni della tavola delle linee entrano in vigore, non appena le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si siano accordate, mediante scambio di note, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--16}
1. Le contestazioni concernenti l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo, qualora non possano essere risolte tra le autorità aeronautiche, né tra i Governi delle Parti contraenti, in virtù degli articoli 14 e 15, sono sottoposte, a un tribunale arbitrale, se una Parte contraente la domanda.
2. Il tribunale arbitrale è costituito, per ogni singolo caso, in modo che ciascuna Parte contraente designi un arbitro e che gli arbitri così designati nominino come presidente un cittadino d’un terzo Stato. Qualora gli arbitri non siano designati entro sessanta giorni da quando una Parte contraente ha notificato la sua intenzione di adire un tribunale arbitrale o gli arbitri non possano accordarsi sulla nomina del presidente entro un nuovo termine di trenta giorni, il presidente dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale deve essere invitato a procedere alle nomine necessarie. La sua decisione vincola le Parti contraenti.
3. Il tribunale arbitrale, qualora non possa conseguire un componimento amichevole della contestazione, decide a maggioranza di voti. Salvo diverso accordo fra le Parti contraenti, esso stabilisce le proprie norme di procedura ed elegge la sua sede.
4. Ciascuna Parte contraente sopperisce alle spese dipendenti dall’attività del proprio arbitro e alla metà delle altre spese.
5. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle decisioni provvisionali ordinate durante il procedimento e alla sentenza arbitrale, che è definitiva.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--17}
Ciascuna Parte contraente può, in ogni tempo, disdire il presente accordo. L’accordo cessa i suoi effetti un anno dopo che la disdetta è stata notificata all’altra Parte contraente, salvo che, per comune intesa delle Parti, essa sia stata ritirata prima della scadenza di detto termine.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--18}
Il presente accordo, ogni sua modificazione e ogni scambio di note effettuato in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, o all’articolo 15, paragrafo 3, saranno registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--19}
Le prescrizioni del presente accordo sostituiscono tra le Parti contraenti:
a. la convenzione provvisoria del 14 settembre 1920[^4]che regola la circolazione aerea fra la Svizzera e la Germania;
b. l’accordo conchiuso mediante scambio di note del 23 e 27 luglio 1937[^5]concernente la fornitura in franchigia di dogana di combustibili agli aeromobili.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--20}
Il presente accordo deve essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Bonn il più presto possibile. L’accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che,* i plenipotenziari delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna il 2 maggio 1956, in due esemplari originali, in lingua tedesca.

| Per la <br>Confederazione svizzera:<br>(firm.) Max Petitpierre | Per la <br>Repubblica federale di Germania:<br>Ste(firm.) Friedrich Holzapfel |
| --- | --- |

### Tavola delle linee {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--annex-1}
Parte I

Servizi che possono essere esercitati da imprese designate dalla Germania:

| Punti in Germania | Punti in Svizzera |
| --- | --- |
| Tutti i punti in Germania | Tutti i punti in Svizzera |
| I punti oltre unicamente con l’approvazione delle due autorità aeronautiche | |

Parte II

Servizi che possono essere esercitati dalle imprese designate dalla Svizzera:

| Punti in Svizzera | Punti in Germania |
| --- | --- |
| Tutti i punti in Svizzera | Tutti i punti in Germania |
| I punti oltre unicamente con l’approvazione delle due autorità aeronautiche | |

[^1]: N. 3 del DF del 4 marzo 1957 (RU  **1957**  443)
[^2]: Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni»
[^3]: SR  **0.748.0**
[^4]: [CS **13,** 620]
[^5]: Non pubblicate nella RU.