0.747.224.052.1

*Traduzione* [^1]

# Convenzione tra la Svizzera e la Germania sulla sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl ed Istein

Conchiusa il 28 marzo 1929<br />Approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1929[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 7 giugno 1930<br />Entrata in vigore il 7 giugno 1930

(Stato 7  giugno 1930)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />lo Stato Germanico,

animati dal desiderio di eseguire la sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein in conformità alla Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno, del 29 aprile 1925[^3],

hanno convenuto di stipulare a questo riguardo una Convenzione.

A questo scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--1}
La Confederazione Svizzera e lo Stato Germanico convengono d’iniziare senza indugio e di compiere senza interruzione la sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl ed Istein in conformità del progetto approvato il 29 aprile 1925 dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno[^4].

Le spese per i lavori, valutate a 50 milioni di marchi del Reich, saranno assunte in ragione del 60 % dalla Svizzera e del 40 % dalla Germania.

Qualora le spese effettive riuscissero superiori a quanto è previsto, l’eccedenza sarà distribuita tra le due Parti nella proporzione di cui sopra, fino a concorrenza del 10 % del preventivo indicato.

Nel caso in cui, contrariamente alle aspettative, i mezzi suddetti fossero esauriti, senza che la sistemazione progettata fosse compiuta, le Parti contraenti si intenderanno in tempo sul da farsi.

I contributi che dovessero essere dati da terzi saranno accreditati agli Stati contraenti nella proporzione di 60:40.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--2}
Gli Stati contraenti s’intenderanno ogni volta in tempo utile, per l’anno successivo, circa l’ammontare delle rate annuali, da versarsi pure nella proporzione di 60:40, e circa i termini di pagamento.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--3}
La questione dell’assunzione delle spese per la manutenzione del tratto sistemato sarà regolata in conformità della Convenzione stipulata a Strasburgo il 10 maggio 1922[^5]dai delegati germanici, francesi e svizzeri e del relativo processo verbale del medesimo giorno. Il Governo germanico dichiara di assumersi a proprie spese il mantenimento del tratto sistemato sul proprio territorio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--4}
I due Governi constatano che la Commissione centrale per la navigazione del Reno ha, nella sua Risoluzione del 29 aprile 1925[^6], approvato il progetto di sistemazione alla condizione che la Svizzera e la Germania s’impegnino con un Accordo a prendere i provvedimenti necessari affinché durante i lavori di sistemazione la navigazione non ne sia intralciata in modo sensibile.

Essi convengono quindi di assumere quest’impegno e di assicurarne l’adempimento dando le istruzioni convenienti alla direzione responsabile dei lavori.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--5}
I due Governi constatano che nella risoluzione suddetta, la Commissione centrale per la navigazione del Reno, approvando il progetto di sistemazione, ha posto la condizione che nell’Accordo previsto sia preso anche l’impegno di togliere tutte le conseguenze dannose che dall’esecuzione e dall’esistenza della sistemazione a monte di Strasburgo potessero derivare alla parte già sistemata della via d’acqua a valle di Strasburgo.

Il Governo germanico dichiara di assumere quest’impegno a proprie spese.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--6}
Il Governo svizzero e quello germanico sono ambedue convinti che in concessione con la sistemazione del Reno da Strasburgo/Kehl a Istein si debba cercare di stabilire una grande via di navigazione da Basilea al Lago di Costanza.

I due Governi convengono che, non appena dalle condizioni economiche risulti la possibilità di eseguire l’impresa, il Consiglio federale svizzero stipulerà un trattato con il Governo badese che fissi, particolarmente, un’adeguata contribuzione della Svizzera alle spese, i termini per l’esecuzione dell’impresa e i provvedimenti amministrativi e tecnici per promuoverla.

Nell’intento di favorire la costruzione di una grande via di navigazione, il Consiglio federale svizzero consente:
1. a condurre insieme col Governo badese, secondo i criteri finora seguiti, le trattative circa il rilascio di nuove concessioni per forze motrici tra Basilea e il Lago di Costanza e ad accelerarle nella misura del possibile;
2. a imporre, d’accordo col Governo badese, anche nel rilasciare nuove concessioni, le condizioni generalmente adottate nell’interesse della grande navigazione;
3. ad agevolare la costruzione di centrali idroelettriche e, in quanto lo permettano gli interessi nazionali della Svizzera e la costruzione delle centrali ne dipenda, a consentire, nella misura del possibile, l’esportazione di quote d’energia svizzera che si possono utilizzare meglio fuori della Svizzera.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--7}
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il giorno in cui saranno scambiati gli atti di ratificazione.

*In fede di che* , i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato in due esemplari la presente Convenzione.Fatto a Berna, il 28 marzo 1929

| Herold<br>E. Payot<br>Strickler | Seeliger<br>Koenigs<br>Hoebel<br>Fuchs |
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[^1]: ^Il testo originale è pubblicato nell’ediz. ted. della presente Raccolta.^
[^2]: Art. 1 del DF del 20 dic. 1929 (RS  **747.224.052** ).
[^3]: Vedi FF **1929** , II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc.
[^4]: Vedi FF **1929** , II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc.
[^5]: Vedi FF **1922** , II, pag. 1034 ediz. ted. e pag. 1060 ediz. franc.
[^6]: Vedi FF **1929** , II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc.