0.742.140.313.66

^^CS **13** 292; FF **1870** III 1050 ediz. ted. 1073 ediz. franc.

Traduzione

# Trattato tra la Svizzera e il Granducato di Baden per la congiunzione della linea ferrata turgoviese del Seethal colla ferrovia di Stato granducale badese

Conchiuso il 10 dicembre 1870<br />Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 1870[^1]<br />Ratificazioni scambiate il 30 dicembre 1870/12 aprile 1871

(Stato 7 ottobre 1985)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo granducale badese,

per intendersi sulla congiunzione della ferrovia (del Seethal) in corso di esecuzione da Romanshorn a Kreuzlingen (confine cantonale) colla ferrovia di Stato badese presso Costanza, hanno nominato plenipotenziari, ciò sono:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

Dopo seguìta reciproca comunicazione e ricognizione dei pieni poteri rispettivi, i Delegati dei due Governi hanno conchiuso il seguente Trattato:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--1}
La ferrovia in corso di costruzione da Romanshorn a Kreuzlingen (confine cantonale) sarà mediante continuazione della medesima messa in congiunzione diretta colla ferrovia di Stato badese e colla stazione di Costanza.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--2}
Ciascun Governo si riserva di costruire la parte della ferrovia da Kreuzlingen a Costanza posta sul suo territorio. Questo avrà luogo così che la costruzione sul territorio badese si effettuerà a cura dell’amministrazione granducale della ferrovia dello Stato, sul territorio svizzero a cura della Società ferroviaria svizzera Nord-Est a norma della concessione statale data per la linea del Seethal.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--3}
La stazione in Costanza sarà stazione reciproca per la ferrovia del Seethal, e ne profitteranno in comune le due amministrazioni.

Il piano per lo stabilimento della stazione e la Convenzione pel servizio della medesima da conchiudersi fra le due amministrazioni delle ferrovie dovranno sottoporsi all’approvazione dei Governi rispettivi.

…[^2]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--4}
L’esercizio della ferrovia da Romanshorn a Costanza sarà uniforme. Laonde il Governo granducale badese rimette al Governo svizzero da consegnare agli attuali concessionari della ferrovia del Seethal l’esercizio del tronco ferrato che giace sul territorio badese insieme colle rispettive dipendenze. Anche per questo tronco avranno applicazione per le tasse le disposizioni che si contengono nella concessione della ferrovia del Seethal.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--5}
I Governi contraenti acconsentono a che le amministrazioni delle ferrovie siano tenute esenti di ogni imposta o tassa sia su fabbricati o su terreni, sia sull’esercizio stesso, in quanto ciò riguarda le parti della linea situate sui territorii de’ due Stati.

In questa esenzione non sono però compresi i così detti premi o contributi che si pagano agli istituti di assicurazione contro gli incendi.

Gli impiegati e gli inservienti della ferrovia sono sottomessi alle leggi sull’imposta del luogo di loro domicilio.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--6}
L’esercizio sulla linea da Romanshorn a Costanza sarà organizzato in guisa che in generale non vi sia cambiamento di vettura pei viaggiatori, né scarico di merci fra i due punti estremi di detta linea.

Il trasporto delle persone, sia nella direzione per a Costanza, sia in quella di Romanshorn, dovrà seguire almeno 3 volte al giorno. Nella fissazione del piano delle corse per le ferrate incontrantisi a Costanza si farà sì che i treni coincidano il più che sia possibile.

Le due amministrazioni si comunicheranno reciprocamente i loro orari il più prontamente che sia dato fare, di modo che resti un intervallo il più largo possibile tra questa comunicazione e l’attivazione degli orari stessi.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--7}
Sulla linea ferrata Romanshorn–Costanza non dovranno essere fatte distinzioni né riguardo al trasporto, né riguardo alla espedizione dei viaggiatori, e i trasporti passanti dal territorio dell’uno a quello dell’altro Stato non dovranno in modo alcuno essere trattati con minor favore dì quelli che non oltrepassano il confine.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--8}
La polizia della strada ferrata in tutta l’estensione della stazione di Costanza sarà esercitata dagli impiegati dell’am mini strazio ne ferroviaria badese; e così in questa stazione il personale dei trasporti della linea del Seethal, sarà, in quanto riguarda il servizio dei trasporti, sottomesso agli ordinamenti dell’amministrazione badese e dei suoi organi.

Del resto ciascuna amministrazione eserciterà l’autorità disciplinare sul personale da lei impiegato nella stazione di Costanza.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--9}

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--10}
All’Amministrazione della linea del Seethal è consentito di mettere pel servizio della ferrovia un filo telegrafico, provvedendolo di particolare apparecchio nel burò telegrafico della stazione di Costanza.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--11}
Le disposizioni state prese nel Trattato del 27 luglio/11 agosto 1852[^3]per la continuazione delle ferrovie badesi su territorio svizzero, art. da 12 a 15, relativamente alla circolazione d’entrata, di sortita e di transito, saranno in generale applicate anche per la linea Romanshorn–Costanza nella stazione di Costanza.

Il limite della stazione di Costanza sul territorio svizzero sarà considerato dall’una e dall’altra Parte come frontiera daziaria. …[^4]

…[^5]

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--12}
I contraenti autorizzano la costruzione di case di deposito entro la stazione di Costanza e la loro comunicazione colla linea ferrata mediante vie speciali, e ciò a favore degli attinenti d’ambo gli Stati. …[^6]. In quanto alle condizioni della costruzione delle case di deposito, gli impresari dovranno intendersi colle Amministrazioni dei dazi e delle ferrovie. In quanto alla spedizione degli affari saranno osservate le prescrizioni daziarie.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--13}
Pei reclami d’indennità o altri di diritto privato che fossero avanzati contro una delle due Amministrazioni relativamente all’esercizio del tronco della linea Romanshorn–Costanza situato sul territorio dell’altro Stato, la Amministrazione della ferrovia badese elegge domicilio a Egelshofen, e la Amministrazione della ferrovia del Seethal elegge domicilio a Costanza.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--14}
Quando in progresso di tempo dovesse stabilirsi una ferrovia da Sciaffusa alla volta di Kreuzlingen oppure di Costanza (ferrovia inferiore del Rheinthal)[^7], sia che essa venga a correre tutta su territorio svizzero, o sia poi che, a tenore della rispettiva concessione, abbia a passare parzialmente su terreno badese, il Governo del Granducato di Baden consente a che la detta ferrovia sia congiunta alla ferrata badese dello Stato nella stazione di Costanza, e a che questa stazione sia utilizzata anche per la ferrovia inferiore del Rheinthal come stazione di scambio. In conseguenza le disposizioni previste nel presente Trattato per l’esercizio della ferrovia e pel traffico …[^8], dovranno nelle loro parti essenziali valere tanto per la ferrata inferiore del Rheinthal, quanto per quella del Seethal.

Per la utilizzazione in comune della stazione e sue dipendenze su territorio badese, il concessionario della linea del Rheinthal inferiore pagherà all’Amministrazione della ferrata badese un fitto calcolato sul capitale di fondazione. Le pagherà pure una somma annuale per la manutenzione, la sorveglianza e il servizio dei locali e degli organizzamenti serventi a profitto comune.

Nella fissazione di questo fitto o contributo di manutenzione della linea del Rheinthal inferiore, si prenderà per base il movimento che ha luogo alla stazione comune di Costanza per tutte le linee ivi coincidenti, e su questa base si farà la ripartizione, a meno che le Amministrazioni ferroviarie non si concertino per un altro modo di ripartizione.

Le spese delle modificazioni e delle nuove costruzioni che per causa della congiunzione della linea del Rheinthal inferiore dovranno farsi nella parte della stazione di Costanza situata sul territorio badese, saranno esclusivamente a carico del concessionario di detta linea.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--15}
Del resto le disposizioni e le riserve che stanno negli art. 1, 9, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 40 e 41 del Trattato 27 luglio/11 agosto 1852[^9], quanto non ne disponga altrimenti il presente Trattato, hanno per ambedue le Parti reciproco ed analogo valore.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.66--16}
Resta riservata per il premesso Trattato la superiore ratifica, e gli atti di ratifica dovranno essere scambiati pel 1° maggio 1871 al più tardi.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno apposto al Trattato firma e sigillo.Così fatto a Berna addì dieci dicembre mille ottocento settanta.

| I plenipotenziari <br>della Svizzera:<br>Stämpfli <br>F. Anderwert | I plenipotenziari del <br>Granducato di Baden:<br>Muth <br>Hardeck |
| --- | --- |

[^1]: RU **X** 425
[^2]: Cpv. 3 abrogato dal n. II/19 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^3]: RS  **0.742.140.313.61**
[^4]: Per. 2 abrogato dal n. II/19 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^5]: Cpv. 3 a 5 abrogati dal n. II/19 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^6]: Per. 2 abrogato dal n. II/19 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^7]: RS  **0.742.140.313.65**
[^8]: Parte di per. abrogata dal n. II/19 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^9]: RS  **0.742.140.313.61**