0.742.140.13

CS **13** 152; FF **1881** I 377 ediz. ted. 347 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del Gottardo

Conchiusa il 16 febbraio 1881<br />Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 1881[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 20 settembre 1881<br />Entrata in vigore il 1° agosto 1882

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re d’Italia,

avendo preso cognizione della Convenzione risguardante il servizio di polizia nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, stata conchiusa a Locarno il 23 giugno 1880 tra:

(Seguono i nomi dei delegati)

in esecuzione delle disposizioni stipulate nell’art. 3 della Convenzione internazionale tra la Svizzera e l’Italia, del 23 dicembre 1873[^3], relativa alla congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane presso Chiasso e presso Pino;

volendo dare a questa Convenzione la forma e il valore di un Trattato internazionale;

hanno perciò nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nei seguenti articoli:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--1}
La polizia delle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino si eserciterà secondo le esigenze del servizio, d’accordo e simultaneamente tra i due Governi svizzero e italiano, riservata la piena sovranità di ciascuno dei due Stati per i tronchi giacenti sul loro territorio.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--2}
Le Società delle ferrovie hanno l’obbligo di fornire gratuitamente nelle stazioni i burò dai due Governi riconosciuti necessari per questa parte del servizio.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--3}
La polizia delle ferrovie e quella dell’esercizio in tutta l’estensione della stazione di Chiasso incombe agli impiegati della Società del Gottardo, in quella di Luino, incombe al personale delle ferrovie italiane, sotto la sorveglianza dell’autorità competente in ciascuno dei due Stati. Tutto ciò che riguarda il servizio e il potere disciplinare sul personale impiegato nelle due stazioni è regolato colle amministrazioni delle ferrovie. Del resto, tutti i funzionari, gli impiegati e gli operai sono soggetti alle leggi e ai regolamenti del paese in cui si trovano. Però, in caso d’arresto d’un impiegato, se una dilazione non trae seco alcun pericolo, si avrà un discreto riguardo ai bisogni del servizio, vale a dire alla sostituzione di altro impiegato in luogo del colpevole, e se ne informerà indilatamente la direzione dell’esercizio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--4}
Tutte le formalità relative alla polizia dei passaporti e dei forestieri avranno luogo alle due stazioni di Chiasso e di Luino in guisa che i viaggiatori non abbiano a patirne particolar rattenimento.

I viaggiatori che per la ferrovia del Gottardo e per le linee che vi si raccordano transitano per l’uno de’ due Stati senza fermarsi, non potranno, nel tempo di loro fermata nelle stazioni, venir sottomessi a verun controllo per passaporti, purché non si dipartano da queste stazioni.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--5}
Gli agenti di polizia dei due Stati si consegnano e ricevono reciprocamente nell’interno delle stazioni gli individui espulsi dall’uno dei due paesi o di cui sarà stata accordata l’estradizione richiesta da chi di diritto. Lo stesso modo terranno circa quegli individui che da un altro Stato vengono commessi alla loro guardia per essere rimessi o alla Svizzera o all’Italia o per essere consegnati all’estero.

I vagabondi stranieri che devono essere tradotti per territorio dell’uno dei due Stati per alla volta della supposta loro patria, non saranno ricevuti se non qualora lo Stato che li rimanda sopporti le spese di trasporto e si obblighi a riceverli di nuovo quando fossero respinti come stranieri o per altro motivo.

I mendicanti arrestati alle stazioni internazionali o fra queste e il confine possono venir ricondotti nel lor paese senz’altra formalità.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--6}
Gli individui consegnati dalla polizia svizzera alla italiana, o viceversa, tranne i mendicanti qui sopra detti, dovranno essere accompagnati di un ordine di trasporto, col formulario che sarà stabilito dopo ratificata la presente Convenzione. Il qual ordine di trasporto dovrà indicare esattamente:
1. i connotati dell’individuo consegnato:
2. il motivo della consegna (specificare i crimini o delitti);
3. l’autorità a cui deve essere consegnato;
4. il luogo, il giorno e l’ora della consegna.

Se la polizia del Governo che accorda l’estradizione crede necessarie circa il detenuto speciali precauzioni, ciò dovrà espressamente annotarsi nell’ordine di trasporto.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--7}
Accadendo che un individuo consegnato dall’autorità svizzera all’italiana, o viceversa, per essere trasportato, non avesse, per una ragione qualunque, ad essere accettato dagli agenti a cui deve essere consegnato, esso sarà riconsegnato all’autorità confinaria dalla quale emanò l’ordine di trasporto, e questa è tenuta a riaccettare l’individuo, indennizzando l’altro Stato di tutte le spese di trasporto d’andata e ritorno.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--8}
Se gli agenti di polizia italiana a Chiasso, o gli agenti di polizia svizzeri a Luino scoprono un delinquente segnalato, dovranno notificarlo immediatamente a quelli dell’altro paese affinché siano messi in grado di procedere all’arresto.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--9}
Il trasporto degli individui consegnati alla polizia italiana a Chiasso, o alla polizia svizzera a Luino, avviene dalla stazione rispettiva sino alla frontiera per mezzo degli agenti ai quali fu fatta la consegna. L’autorità di polizia svizzera o italiana, secondo il caso, ha il diritto di sorvegliare il trasporto sino alla frontiera e deve prestare il suo concorso, se dall’agente dell’altro Stato è richiesto.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--10}
Ove l’interesse pubblico il richiedesse, ciascuno de’ due Governi può esigere che i funzionari di polizia dell’altro Stato sospendano momentaneamente ogni azione e si ritirino sul territorio del loro paese. I due Governi si comunicheranno, reciprocamente, senza indugio alcuno, le disposizioni di questa natura.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--11}
La presente Convenzione sarà ratificata, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna, appena compite le volute formalità.

Il momento che dovrà essere messa in vigore sarà fissato nel verbale di scambio delle ratifiche.

Ciascuno dei due Stati contraenti ha la facoltà di dinunziarla un anno innanzi.

*In fede di che,* i plenipotenziari l’hanno firmata e munita dei rispettivi loro sigilli.Fatto a Berna in doppio esemplare, addì sedici febbraio mille ottocento ottantuno (16 febbraio 1881).

| Bavier | Melegari |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **5** 576
[^3]: RS  **0.742.140.12**