0.742.140.112

CS **13** 144

Testo originale

# Accordo tra la Svizzera e l’Italia riguardante la ferrovia del Gottardo

Conchiuso il 30 aprile 1940<br />Entrato in vigore il 1° maggio 1940

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà il Re d’Italia e d’Albania, Imperatore d’Etiopia,

nel riferirsi all’Accordo originalmente concluso in Berna il 1° luglio 1918[^1]e che riguarda la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre l909[^2], successivamente rinnovato con proroghe, l’ultima delle quali, in data 9 aprile 1935[^3], scade il 1° maggio 1940, hanno convenuto quanto segue:

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell’art. 10 della predetta Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Governo italiano consente che l’applicazione alla Ferrovia del Gottardo delle tasse e soprattasse interne svizzere sia prorogata fino al 1° maggio 1945, e, dal canto suo, il Governo federale svizzero si impegna a non aumentare sulla stessa Ferrovia i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi a ridurli gradualmente, secondo le riduzioni che durante lo stesso periodo venissero apportate ai prezzi della rimanente Rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato (1° maggio 1945) le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore[^4].

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 30 aprile 1940.

| In nome del<br>Consiglio federale svizzero: | In nome di Sua Maestà<br>il Re d’Italia e d’Albania,<br>Imperatore d’Etiopia: |
| --- | --- |
| Paul Ruegger | Ciano |

[^1]: [RU **34** 859]
[^2]: RS  **0.742.140.11**
[^3]: [RU **51** 479]
[^4]: In seguito a speciali circostanze del dopoguerra questa Convenzione non ha potuto essere rinnovata ed è rimasta tacitamente in vigore, per cui le tariffe interne svizzere sono applicate ancora attualmente.