0.742.140.111

CS **13** 142; FF 1909 IV 131 **1913** I 333 ediz. ted. **1909** VI 50 **1913** I 339 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Accordo fra la Svizzera e l’Italia concernente la ferrovia del San Gottardo

Conchiuso il 13 ottobre 1909<br />Approvato dall’Assemblea federale il 9 aprile 1913[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 4 ottobre 1913<br />Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° maggio 1909

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re d’Italia,

desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo[^3]e che riguardano specialmente l’Italia e la Svizzera, hanno risolto di conchiudere un accordo ed a tale scopo hanno nominato come plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.111--1}
Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall’Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di là di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli art. 11 e 12 della detta Convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.111--2}
Le disposizioni di legge concernenti le tariffe delle Strade ferrate federali[^4][^5]varranno anche per il traffico dei viaggiatori e delle merci tra l’Italia e le stazioni della ferrovia del San Gottardo. Resta inteso che le soprattasse presentemente in vigore su questa ferrovia non saranno aumentate.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.111--3}
Per quanto riguarda la tariffa di favore per gli agrumi, le Strade ferrate federali[^6]stabiliranno una nuova tariffa eccezionale con riduzione della base di tassa da centesimi 11 a centesimi 7,4 per tonnellata-chilometro di tariffa. L’entrata in vigore di questa tariffa è fissata al 1° novembre 1909.

Per il transito sulla linea del San Gottardo sarà mantenuta la tassa chilometrica attuale di centesimi 6,5.

La tassa di spedizione non subirà variazioni.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.111--4}
L’Accordo costituito dalle disposizioni di cui sopra sarà annesso alla nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo ed avrà lo stesso valore di detta Convenzione.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo apponendovi i propri sigilli.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 13 ottobre 1909.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per Sua Maestà<br>il Re d’Italia: |
| --- | --- |
| A. Deucher<br>Comtesse L. Forrer | Cusani |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **29** 335
[^3]: RS  **0.742.140.11**
[^4]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^5]: Vedi:RS  **742.40**  **/.401**
[^6]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).