0.742.140.11

CS **13** 135; FF **1909** IV 131 **1913** I 333 ediz. ted. **1909** VI 50 **1913** I 339 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione internazionale fra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente la ferrovia del San Gottardo

Conchiusa il 13 ottobre 1909<br />Approvata dall’Assemblea federale il 9 aprile 1913[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 4 ottobre 1913<br />Entrata in vigore con effetto retroattivo il 1° maggio 1909

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,<br />Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,<br />a nome dell’Impero Germanico e<br />Sua Maestà il Re d’Italia,

animati dal comune desiderio di regolare*ex novo* le reciproche relazioni riguardanti la ferrovia del San Gottardo, riscattata dalla Confederazione il 1° maggio 1909, hanno risolto di conchiudere una nuova Convenzione ed a tale scopo hanno nominato come plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, d’accordo hanno stipulato quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--1}
Le Convenzioni fra la Germania, l’Italia e la Svizzera concernenti la ferrovia del San Gottardo, cioè:
l. la Convenzione fra l’Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 15 ottobre 1869[^3];
2. la Convenzione fra la Germania, l’Italia e la Svizzera, firmata a Berlino il 28 ottobre 1871[^4];
3. la Convenzione addizionale fra la Germania, l’Italia e la Svizzera firmata a Berna il 12 marzo 1878[^5];
4. la Convenzione fra l’Italia e la Svizzera concernente la costruzione della ferrovia del Monte Ceneri, firmata a Berna il 16 giugno 1879[^6],

sono sostituite dalla presente Convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--2}
La Svizzera prenderà le misure necessarie perché l’esercizio della ferrovia del San Gottardo[^7]risponda in tutte le sue parti a ciò che si ha il diritto di esigere da una grande linea internazionale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--3}
Salvo i casi di forza maggiore, la Svizzera assicurerà l’esercizio della ferrovia dei San Gottardo contro qualsiasi interruzione. Tuttavia la Svizzera ha il diritto di prendere le misure necessarie per la conservazione della neutralità e per la difesa del paese.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--4}
Le alte Parti contraenti faranno tutto il possibile per facilitare, in vista dell’interesse comune, il traffico fra la Germania e l’Italia, e a tale scopo esse cercheranno di assicurare sulla ferrovia del San Gottardo il trasporto dei viaggiatori, delle merci e degli effetti postali nel modo più regolare, più comodo, più rapido e più economico possibile.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--5}
La Svizzera prenderà le misure necessarie affinché i treni delle Strade ferrate federali[^8]sieno organizzati in modo che coincidano quanto più sarà possibile, senza interruzione, con quelli delle ferrovie della Germania e dell’Italia.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--6}
La Svizzera manterrà con le ferrovie della Germania e dell’Italia un servizio diretto (cumulativo) per il transito sulla linea dei San Gottardo.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--7}
Il traffico sulla ferrovia dei San Gottardo godrà sempre delle stesse basi di tariffe e degli stessi vantaggi che sono o saranno accordati dalle Strade ferrate federali[^9]a qualsiasi ferrovia già esistente o che venga costruita attraverso le Alpi.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--8}
Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le Strade ferate federali[^10]accordino alle ferrovie della Germania e dell’Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avrà concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiasi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le Strade ferrate federali[^11]non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.[^12]

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--9}
Sono esclusi dalle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 i casi in cui le Strade ferrate federali[^13]sieno costrette, in seguito a concorrenza straniera, a ridurre eccezionalmente le loro tasse di transito.

Tuttavia le misure di tal natura non dovranno portare pregiudizio al traffico attraverso il San Gottardo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--10}
Per ciò che concerne il traffico dei viaggiatori che passano in transito sulla linea del San Gottardo, le tariffe massime di trasporto sono fissate come segue:

in prima classe centesimi 10,416 per chilometro

in seconda classe centesimi 7,291 per chilometro

in terza classe centesimi 5,208 per chilometro

È riservato alle Strade ferrate federali[^14]il diritto di applicare una soprattassa del 50 per cento per le parti della linea aventi una pendenza del 15 ‰ od oltre. Tuttavia il traffico dei viaggiatori sulla linea del Monte Ceneri continuerà ad essere esente da soprattasse.

Le tasse e soprattasse per il trasporto dei bagagli attualmente in vigore sulla linea del San Gottardo per il traffico di transito, non potranno essere aumentate per l’avvenire.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--11}
La Svizzera si impegna, per conto delle Strade ferrate federali[^15], a non aumentare nell’avvenire le tasse di transito svizzere attualmente esistenti per il traffico di merci germanico e per il traffico di merci italiano inoltrato per la via del San Gottardo, e ciò sino a che le ferrovie germaniche od italiane non aumenteranno le loro tasse attualmente in vigore per tali traffici. A seguito delle riduzioni delle soprattasse di montagna, viene riservata una nuova regolarizzazione delle tariffe di transito eccezionalmente ridotte e determinate dalla concorrenza straniera.

La Svizzera prende il medesimo impegno per ciò che concerne le attuali tariffe di transito del servizio cumulativo italo-svizzero per il San Gottardo.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--12}
Per il traffico merci in transito sulla via del San Gottardo (passando per i punti estremi di Immensee o Zug o Lucerna da una parte, e Chiasso o Pino dall’altra parte) la Svizzera accorda una riduzione delle soprattasse attualmente in vigore, in guisa che le attuali soprattasse di 64 Km per Erstfeld-Chiasso e di 50 Km per Erstfeld-Pino sieno ridotte:

del 35 per cento a decorrere dal 1° maggio 1910 cioè

a 42 Km per il percorso Erstfeld–Chiasso,

a 33 Km per il percorso Erstfeld–Pino;

del 50 per cento a decorrere dal 1° maggio 1920[^16]cioè

a 32 Km per il percorso Erstfeld–Chiasso,

a 25 Km per il percorso Erstfeld–Pino.

Se in seguito ad avvenimenti attualmente imprevedibili – quali il divieto di esportazione di combustibile decretato da uno Stato produttore di carbon fossile, o il rincaro straordinario del carbon fossile – la riduzione delle soprattasse di montagna sopra convenuta avesse per effetto che la rete attuale dei San Gottardo non coprisse più le spese di esercizio, compreso in queste il servizio di interessi e di ammortamento del capitale impiegato nella rete medesima, nonché i versamenti regolamentari al fondo di rinnovamento, la Svizzera sarà in diritto di domandare la revisione delle disposizioni suaccennate che riducono le soprattasse di montagna.

Il rialzo delle soprattasse di montagna cesserà appena la causa che l’avrà provocato sarà eliminata. Non potranno mai stabilirsi soprattasse superiori a quelle attualmente esistenti.

Nell’aumentare le soprattasse la Svizzera terrà conto della clausola del trattamento più favorevole di cui godono la linea del San Gottardo in confronto delle altre ferrovie alpine (art. 7) ed il traffico tra la Germania e l’Italia e viceversa in confronto degli altri traffici (art. 8).

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--13}
Qualora sorgessero divergenze fra le alte Parti contraenti sull’interpretazione o sull’applicazione della presente Convenzione, ciascuna di esse avrà diritto di domandare l’arbitrato.

L’arbitrato sarà fatto e la procedura sarà stabilita nel modo più semplice. I Governi interessati si metteranno d’accordo, in via diplomatica, per la nomina dell’arbitro.

Qualora essi non riuscissero a mettersi d’accordo, la nomina dell’arbitro sarà deferita ad un Governo neutro.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--14}
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Berna al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il 1° maggio 1910, con effetto retroattivo al 1° maggio 1909.

*In fede di* *che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione apponendovi i propri sigilli.Fatto a Berna in triplice originale, il 13 ottobre 1909.(Seguono le firme)

I sottoscritti si sono riuniti per rileggere e firmare la nuova Convenzione relativa alla ferrovia del San Gottardo, sulla quale essi hanno oggi raggiunto l’accordo. In questa occasione si sono consacrate nel presente Protocollo le seguenti dichiarazioni, che avranno lo stesso valore ed entreranno in vigore alla stessa data della Convenzione.IAd art. 1Resta inteso che i seguenti Trattati rimangono in vigore1. il Trattato fra l’Italia e la Svizzera, concluso il 23 dicembre 1873[^17]a Berna, concernente il raccordo della ferrovia del San Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso ed a Pino e la costruzione delle stazioni internazionali a Chiasso ed a Luino;
2. il Trattato fra l’Italia e la Svizzera, concluso il 16 febbraio 1881[^18]a Berna, relativo al servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del San Gottardo;
3. il Trattato fra Italia e la Svizzera, concluso il 15 dicembre 1882[^19]a Berna, concernente il servizio dei pedaggi nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino.Le Compagnie delle ferrovie menzionate in questi Trattati sono sostituite d’ora innanzi dalle Strade ferrate federali4) e dalle Ferrovie italiane dello Stato.Ad art. 8La seconda frase dell’art. 8 «Le Strade ferrate federali[^20]non potranno prendere parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio» significa soltanto che le Strade ferrate federali[^21]non possono prender parte ad alcuna combinazione con altre ferrovie svizzere in virtù della quale esse accorderebbero sulle proprie linee basi di tariffe più ridotte di quelle applicate al traffico di transito via Gottardo.Ad. art.11Resta inteso:
1. che gli aumenti previsti non possono applicarsi che alle merci della stessa natura;
2. che le Strade ferrate federali[^22]hanno il diritto di aumentare le loro tasse di transito se la Germania o l’Italia aumentano le loro tasse per gli articoli di esportazione;
3. che per gli altri casi occorrerà un accordo tra le Strade ferrate federali[^23]e le ferrovie della Germania o dell’Italia.IILe Strade ferrate federali[^24]concederanno, dal 1° maggio 1910, le tasse di transito attuali o future per il traffico delle merci attraverso il San Gottardo, in guisa che queste tasse sieno accordate per tutte le stazioni svizzere di frontiera, si trovino esse o pur no sulla via più breve.Questa disposizione interessa il traffico fra la Germania e l’Italia e viceversa, specialmente quei trasporti per i quali la via più breve é quella attraverso il lago di Costanza, mentre la via più economica é quella di terra.IIILe linee comprese nella Convenzione sotto il nome di ferrovia del San Gottardo sono le seguenti:
1. Lucerna-Immensee-Arth Goldau-Giubiasco-Chiasso,
2. Zug-Arth Goldau,
3. Giubiasco-Cadenazzo-Pino frontiera,
4. Cadenazzo-LocarnoIVPer il caso che delle ordinazioni di materiali dovessero essere fatte per la trasformazione a trazione elettrica della linea del San Gottardo, la Svizzera dichiara che le Strade ferrate federali[^25]continueranno a seguire per tale fornitura il loro sistema di bandire una gara generale cui possa prender parte l’industria di tutti i paesi.Per quanto riguarda le altre ordinazioni di materiale per la linea del San Gottardo, la Svizzera dichiara di non aver intenzione di modificare il sistema attualmente seguito dalle Strade ferrate federali[^26].VIn conformità del voto espresso dai Governi germanico ed italiano, la Svizzera dichiara che gli agenti e gli operai di nazionalità germanica ed italiana che, in seguito al riscatto, sono passati dalla dipendenza della compagnia della ferrovia del San Gottardo a quella delle Strade ferrate federali[^27], conserveranno il loro impiego, in conformità delle prescrizioni legali sulla materia, senza essere obbligati ad assumere la cittadinanza svizzera.Così fatto a Berna in triplice originale, il 13 ottobre 1909.(Seguono le firme)

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **29** 335
[^3]: [RU **X** 555]
[^4]: [RU **X** 582]
[^5]: [RU **4** 169]
[^6]: [RU **4** 352]
[^7]: Per la nozione di «ferrovia del San Gottardo» vedi il Protocollo finale pubblicato qui appresso (III).
[^8]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^9]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^10]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^11]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^12]: Vedi anche il Protocollo finale pubblicato qui appresso (I).
[^13]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^14]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^15]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^16]: Questa riduzione, ripetutamente differita con successivi Accordi, è stata applicata solo a decorrere dal 1° gen. 1926.
[^17]: RS  **0.742.140.12**
[^18]: RS  **0.742.140.13**
[^19]: RS  **0.631.252.945.43**
[^20]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^21]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^22]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^23]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^24]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^25]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^26]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).
[^27]: Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS  **742.31** ).