0.741.319.349

RU **1958** 1091

# Scambio di note del 16 ottobre 1958 concernente il risarcimento reciproco dei danni subiti da cittadini svizzeri o francesi in incidenti cagionati da autoveicoli

Entrato in vigore il 16 ottobre 1958

Il 16 ottobre 1958, l’Ambasciatore di Svizzera a Parigi e il Ministro degli affari esteri della Repubblica francese hanno proceduto ad uno scambio di note, corredate di un memorandum, intese a stabilire il risarcimento reciproco dei danni subiti dai cittadini dei due Stati in incidenti cagionati da autoveicoli. Facciamo seguire il testo dei documenti francesi, identico a quello dei documenti svizzeri:

## Nota francese {#lvl_u1}
Traduzione*[^1]* 
Signor Ambasciatore, In data odierna mi avete fatto giungere una lettera del seguente tenore:
 «Nel corso dei colloqui che hanno avuto luogo recentemente a Parigi e a Berna, i rappresentanti dei due Governi hanno constatato che i sistemi esistenti nei due Stati per il risarcimento delle vittime di incidenti causati da autoveicoli diverranno equivalenti non appena sarà stato accettato definitivamente il progetto della nuova legge svizzera sulla circolazione stradale[^2]e sarà entrata in vigore la legge francese del 27 febbraio 1958 che istituisce l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Perciò, dal giorno in cui queste due leggi saranno entrate in vigore, i cittadini svizzeri, o francesi, in virtù della reciprocità, beneficeranno, anche nell’altro Stato, del trattamento nazionale.
 Tuttavia, per comporre già ora le divergenze tra i due sistemi attuali, ho l’onore di proporvi, a nome del Consiglio federale, di accettare, senza aspettare l’entrata in vigore delle leggi suddette, un regime transitorio di reciprocità, giusta il memorandum allegato, per gli incidenti accaduti dopo il 30 giugno 1958.
 Resta inteso che a richiesta di uno dei due Governi l’accordo suggerito dalla presente lettera sarebbe riveduto qualora le condizioni d’equivalenza previste dal primo capoverso non fossero raggiunte entro il I’ gennaio 1960.
 Se il Governo della Repubblica francese può aderire ai suggerimenti che precedono, ho l’onore di proporvi che la presente lettera e la risposta che Vostra Eccellenza vorrà farmi giungere siano considerate come un accordo intervenuto tra i nostri due Governi».
Ho l’onore di rendervi noto che le disposizioni contenute nella lettera recata qui sopra e nel memorandum allegato alla presente risposta sono state approvate dal Governo della Repubblica francese.
Gradite, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.
(Segue la firma)

Durante il periodo di transizione, previsto dallo scambio di note, si applicheranno le disposizioni seguenti:[^3]A. In Francia1.  I cittadini Svizzeri, non domiciliati in Francia o in un altro paese dell’Unione francese, beneficeranno dei vantaggi offerti dal Fondo di garanzia francese per le automobili sino a concorrenza del controvalore delle somme seguenti, previste come garanzia minima dalla legislazione svizzera in materia d’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli:
– incidenti cagionati da motocicli: 30 000 franchi svizzeri per ogni vittima e 60 000 franchi svizzeri per ogni infortunio
– incidenti cagionati da automobili pesanti destinati al trasporto delle persone:<br /> 50 000 franchi svizzeri per ogni vittima e per ogni infortunio, una somma proporzionata al numero dei posti previsti (art. 52 della legge 15 marzo 1932[^4]sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi)
– incidenti cagionati da altri automobili: 50 000 franchi svizzeri per ogni vittima e 100 000 franchi svizzeri per ogni infortunio.2.  I cittadini svizzeri, non domiciliati in Francia o in un altro paese dell’Unione francese, che viaggiano su un autoveicolo non immatricolato in Francia non possono ottenere un’indennità dal Fondo di garanzia francese per le automobili se il sinistro di cui sono stati vittime sarà stato cagionato da un veicolo immatricolato in Svizzera.B. In Svizzera1.  I cittadini francesi, che sono vittime in Svizzera di incidenti cagionati da autoveicoli non identificati, saranno risarciti, per le lesioni subite, in base alla norme che regolano in Svizzera la responsabilità civile e sino a concorrenza delle somme previste dall’articolo 52[^5]della legge federale citata nella lettera A sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Lo stesso vale per gli incidenti cagionati da un autoveicolo che, contrariamente alle disposizioni legali, non è stato assicurato.2.  I cittadini francesi che viaggiano su veicoli non immatricolati in Svizzera e che sono feriti, sul territorio svizzero, da autoveicoli immatricolati in un altro Stato, usufruiranno del trattamento riservato ai cittadini Svizzeri.3.  I cittadini francesi che, in Svizzera, hanno subito lesioni in seguito a un incidente cagionato da un autoveicolo usato da un terzo non autorizzato saranno risarciti, in deroga all’articolo 55 della legge federale indicata nella lettera A, non secondo le norme che regolano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma in base a quelle dell’assicurazione di responsabilità civile per gli autoveicoli.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS  **741.01** ).
[^3]: Ora: vedi l’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli (RS  **741.31** ).
[^4]: [CS 7 535 555;RU  **1948**  478, **1949** II 1525 art. 4, **1960**  1205art. 28 cpv. 1 n. 11365art. 4 cpv. 6;RS  **741.11**  art. 99 cpv. 3;RS  **741.01**  art. 107 cpv. 3].
[^5]: [CS 7 535 555;RU  **1948**  478, **1949** II 1525 art. 4, **1960**  1205art. 28 cpv. 1 n. 11365art. 4 cpv. 6;RS  **741.11**  art. 99 cpv. 3;RS  **741.01**  art. 107 cpv. 3].