0.721.194.545

RU **1953** 419; FF **1951** 608

Testo originale

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente la correzione della Roggia Molinara (Comuni di Chiasso e di Como)

Conchiusa il 5 aprile 1951<br />Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1951[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 18 aprile 1953<br />Entrata in vigore il 18 aprile 1953

La Confederazione Svizzera<br />e<br />La Repubblica Italiana

considerato che, nel loro corso attuale, le acque della Roggia Molinara provocano impaludamenti ai terreni circorstanti e, in periodi di pioggia, inondazioni,

ritenuto che in conseguenza di ciò, le condizioni igieniche sono insoddisfacenti,

visto che è invero necessario, per rimediare a tali difettosità, di canalizzare la Roggia con nuova opera artificiale permanente e rettificare a tal fine il corso eccezionalmente sinuoso della Roggia stessa, hanno deciso di conchiudere la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari,

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--1}
La Roggia Molinara fra i comuni di Chiasso e di Como è da correggere sulla base del progetto compilato dal comune di Chiasso in data del 9 maggio 1949, progetto approvato dal comune di Como il 9 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione (vedi allegati n. 1 e 2)[^2].

L’asse del nuovo canale s’identifica col tracciato del confine rettificato conformemente alla Convenzione concernente la rettifica della frontiera stipulata il 5 aprile 1951[^3].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--2}
La spesa per la costruzione del canale nonché per la rimozione ed il ripristino in opera della rete italiana a protezione della linea di confine viene ripartita nel modo seguente:

Quattro quinti al comune di Chiasso ed un quinto al comune di Como, come stabilito nella Convenzione, dell’8 marzo 1950[^4]fra i delegati dei comuni di Chiasso e di Como.

Le spese suppletorie per lavori che si rendessero necessari durante l’esecuzione saranno sopportate dai comuni interessati nella stessa proporzione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--3}
Riservata l’approvazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino e delle competenti Autorità italiane, gli Uffici tecnici dei comuni di Chiasso e di Como prenderanno gli accordi necessari per l’esecuzione dell’opera e la fornitura dei materiali.

L’Ufficio tecnico del Cantone Ticino ed il competente Ufficio della Provincia di Como si intenderanno per la sorveglianza dell’esecuzione dei lavori di correzione e per l’allestimento della liquidazione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--4}
Gli impianti ed i macchinari di cantiere nonché il materiale da costruzione impiegati per l’esecuzione dei lavori saranno reciprocamente esonerati dalle tasse doganali e da qualsiasi altra imposta. Restano riservate le misure di controllo delle rispettive amministrazioni doganali.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--5}
Le competenti Autorità svizzere ed italiane procederanno al collaudo della nuova opera non appena i lavori saranno ultimati. Il collaudo implica l’accettazione definitiva dell’opera, con riserva dell’esecuzione di eventuali lavori complementari di poca importanza.

Dalla data del collaudo le competenti Autorità dei due Paesi s’impegnano a mantenere in buone condizioni il canale e ad assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione di quelle parti dell’opera sottoposte alla sovranità territoriale di ciascun Stato.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--6}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

Essa entra in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

*In fede di che,* i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951.

| ing. Walter Schurter | ing. Giuseppe Merla |
| --- | --- |

[^1]: Art. 1 n. 2 del DF del 3 ott. 1951 (RU  **1953**  413).
[^2]: Non pubblicati nella RU.
[^3]: RS  **0.132.454.22**
[^4]: Non pubblicata nella RU.