0.672.934.52

RU **1957** 772; FF **1957** I 221 ediz. ted. **1957** I 229 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

Conchiusa a Berna il 27 dicembre 1956<br />Approvata dall’Assemblea federale il 13 marzo 1957[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 31 maggio 1957<br />Entrata in vigore il 31 maggio 1957

(Stato 31  maggio 1957)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica di Finlandia,

animate dal desiderio d’evitare, nella misura del possibile, i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

hanno convenuto di conchiudere una convenzione.

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--1}
(1). La presente convenzione è intesa a evitare i casi di doppia imposizione che, alla morte di una persona la quale abbia avuto il suo ultimo domicilio in uno dei due Stati, potrebbero derivare dalla riscossione concorrente d’imposte svizzere e finlandesi sulle successioni.
(2). Per imposte sulle successioni, secondo la presente convenzione, s’intendono le imposte riscosse a causa di morte, in virtù della legislazione svizzera o finlandese, sulla massa o sulle quote ereditarie.
(3). La convenzione concerne in particolare:
a. quanto alla Finlandia, l’imposta sulle quote ereditarie e le imposte comunali su le successionì e i legati, come anche i centesimi addizionali per i poveri;
b. quanto alla Svizzera, le imposte riscosse dai Cantoni, distretti, circoli e Comuni su la massa e le quote ereditarie.
(4). La convenzione si applica parimente alle imposte future dì natura identica o analoga che si aggiungono alle imposte menzionate nel capoverso precedente o le sostituiscono. Essa si applica anche alle imposte riscosse in forma di soprattasse (centesimi addizionali).

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--2}
I beni immobili (compresi gli accessori e le scorte vive o morte di un’azienda agricola o forestale) sono soggetti alle imposte di successione soltanto nello Stato in cui sono i beni. È applicabile per analogia l’articolo 3, capoversi secondo e terzo, della convenzione conchiusa tra i due Stati il 27 dicembre 1956[^3]per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--3}
1. I beni della successione ai quali non è applicabile l’articolo 2, sono soggetti alle imposte di successione soltanto nello Stato in cui il defunto aveva il domicilio al momento della morte.
2. Per determinare il domicilio, è applicabile per analogia l’articolo 2, capoversi secondo e terzo, della convenzione conchiusa tra i due Stati il 27 dicembre 1956[^4]per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--4}
I debiti della successione son detratti secondo il rapporto fra gli elementi degli attivi lordi della successione soggetti a imposta in ciascuno dei due Stati e il totale della sostanza lorda lasciata dal defunto.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--5}
Agli effetti della presente convenzione, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo Il e del protocollo finale all’articolo Il della convenzione conchiusa tra i due Stati il 27 dicembre 1956[^5]per evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--6}
La presente convenzione, redatta in due esemplari originali, egualmente autentici, in lingua finlandese e tedesca, sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Helsinki non appena possibile.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.934.52--7}
(1). La presente convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Le sue disposizioni si applicano alle imposte che colpiscono le successioni delle persone morte in tale giorno oppure dopo.
(2). La presente convenzione rimane in vigore sino a quando non sia disdetta da uno dei due Stati. Ciascuna delle Parti contraenti può, osservando un termine di sei mesi, disdire la convenzione per la fine d’un anno civile. In tale caso, la convenzione si applica per l’ultima volta alle imposte che colpiscono le successioni delle persone morte prima della scadenza dell’anno civile per la quale la convenzione è stata disdetta.

*In fede di che,* i plenipontenziari dei due Stati hanno firmato la convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 27 dicembre 1956.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica di Finlandia: |
| --- | --- |
| Max Petitpierre | Hugo Valvanne |

All’atto di firmare la convenzione, conchiusa in data d’oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, i plenipotenziari sottoscritti hanno concordemente fatto le seguenti dichiarazioni che sono parte integrante della medesima.Ad articolo 1(1)  L’enumerazione, che si trova all’articolo 1, terzo capoverso, delle imposte sulle successioni alle quali si applica la presente convenzione non è tassativa. Per aggiornare tale enumerazione, conformemente all’articolo 1, quarto capoverso, le competenti autorità amministrative dei due Stati – vale a fire, per la Finlandia, il Ministero delle finanze (Divisione delle contribuzioni), e, per la Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze[^6](Amministrazione delle contribuzioni), si comunicheranno alla fine di ogni anno le modificazioni introdotte nella loro legislazione fiscale.(2)  Le competenti autorità amministrative dei due Stati s’intenderanno per chiarire i dubbi che potessero sorgere circa alle imposte cui la presente convenzione è applicabile.(3)  Essa non si applica all’imposizione di donazioni o di liberalità a scopo determinato, fatte tra vivi, non soggette all’imposta sulle successioni.(4)  Le disposizioni della presente convenzione non limitano i vantaggi concessi ai contribuenti dalla legislazione di ciascuno dei due Stati o da accordi internazionali.(5)  La presente convenzione non menoma il diritto di fruire di più ampie esenzioni fiscali che possano essere concesse a funzionari diplomatici e consolari conformemente alle norme generali del diritto internazionale. Se, in virtù di tali esenzioni, il funzionario non è assoggettato alle imposte sulle successioni nello Stato presso il quale è accreditato, l’imposizione è riservata allo Stato che lo accredita.Ad articoli 2 e 3La presente convenzione non limita il diritto di ciascuno dei due Stati di calcolare le imposte di successione, che colpiscono gli elementi d’una successione riservati alla sua imposizione, secondo l’aliquota che sarebbe applicabile se tutta la successione o tutta la quota ereditaria fosse imponibile in tale Stato.Fatto a Berna, il 27 dicembre 1956.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica di Finlandia: |
| --- | --- |
| Max Petitpierre | Hugo Valvanne |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: Lett. d del DF del 13 marzo 1957 (RU  **1957**  733).
[^3]: [RU  **1957**  758.RS  **0.672.934.51** art. 28 n. 4]. Vedi ora la conv. del 16 dic. 1991 tra la Svizzera e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS  **0.672.934.51** ).
[^4]: [RU  **1957**  758.RS  **0.672.934.51** art. 28 n. 4]. Vedi ora la conv. del 16 dic. 1991 tra la Svizzera e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS  **0.672.934.51** ).
[^5]: [RU  **1957**  758.RS  **0.672.934.51** art. 28 n. 4]. Vedi ora la conv. del 16 dic. 1991 tra la Svizzera e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS  **0.672.934.51** ).
[^6]: Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).