0.631.256.934.953.1

^^RU **1950** 393

# Scambio di note del 22/31 marzo 1950 tra la Svizzera e la Francia concernente i contingenti agricoli delle zone dell’Alta Savoia e del Paese di Gex

(Stato 31 marzo 1950)

Traduzione[^1]

Mediante scambio di note del 22 e del 31 marzo 1950 tra la Legazione di Svizzera a Parigi e il Ministero degli affari esteri di Francia, il Consiglio federale e il Governo francese hanno convenuto:
a. di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1952 le restrizioni all’importazione in Svizzera di prodotti agricoli delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, come sono state firmate nell’Annesso I al Regolamento concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche[^2]stabilito con decisione arbitrale del 1° dicembre 1933[^3];
b. in deroga al paragrafo B dell’Annesso I, di non più subordinare l’ammissione in franchigia in Svizzera di miele prodotto nelle zone franche alla condizione che abbia il carattere di «approvvigionamento di mercato».

In avvenire, il miele proveniente dalle aziende dei produttori di una zona franca potrà essere importato solo due volte la settimana in giorni diversi. Se l’importazione è fatta da persone che non sono produttori, le stesse potranno importare una sola volta il giorno, restando inteso che per il medesimo produttore potranno essere fatte due sole importazioni la settimana. Le importazioni non possono superare in nessun caso il peso di cinquanta chilogrammi netti.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.256.934.952**
[^3]: RS  **0.631.256.934.953**